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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Parte_1
di Consigliere rel Parte_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in V. CASARE BATTISTI, Parte_3 P.IVA_1
57 81100 CASERTA presso lo studio dell'avv. CATERINO LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Larga 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FIORUCCI
LUCIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame:
Si accolga l'appello proposto dalla con il presente atto ed in totale riforma della Parte_3
sentenza n.ro 345/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di
Milano, XI sezione civile, dr.ssa Alessandra Terrieri, repertorio n. 235/2024 dell'11.01.2024, R.G.
7976/2022, non notificata ai fini dell'impugnazione, si revochi e/o annulli ovvero si dichiari nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo telematico n.ro 526/2022, R.G. 45729/2021, concesso dal G.U. del Tribunale Ordinario di Milano dr.ssa Enrica Alessandra Manfredini, il
23.12.2021 – 10.01.2022.
Si accolga l'appello proposto dalla con il presente atto ed in totale riforma della Parte_3
sentenza n.ro 345/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di
Milano, XI sezione civile, dr.ssa Alessandra Terrieri, repertorio n. 235/2024 dell'11.01.2024, R.G.
7976/2022, non notificata ai fini dell'impugnazione, si accolga l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo telematico n.ro 526/2022, R.G. 45729/2021, concesso dal Parte_3
G.U. del Tribunale Ordinario di Milano dr.ssa Enrica Alessandra Manfredini, il 23.12.2021 –
10.01.2022 e si dichiari che nulla è dovuto dalla alla società Parte_3 CP_1 CP_1
soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. già Controparte_1
Si accolga l'appello proposto dalla con il presente atto ed in totale riforma della Parte_3
sentenza n.ro 345/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di
Milano, XI sezione civile, dr.ssa Alessandra Terrieri, repertorio n. 235/2024 dell'11.01.2024, R.G.
7976/2022, non notificata ai fini dell'impugnazione, si condanni la società Controparte_1
soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. già in persona Controparte_1
del legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche ai sensi dell'articolo 96, III comma, del codice di procedura civile.
Si reitera la richiesta istruttoria di prova testi, già tempestivamente e tempestivamente formulata da questa difesa nelle memorie istruttorie, sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero è che la ha tempestivamente contestato gli importi indicati nella fattura Parte_3
AM17529082.
pagina 2 di 8
2. Vero è che la contestazione era rivolta sia alla voce “conguaglio servizi digitali mobili” mai richiesti, sia per il conguaglio di telefoni per € 2.500,00 in quanto si trattava di una indebita duplicazione di somme già addebitate nel corpo della fattura (per la precisione a pagina 5).
3. Vero è che in base alle condizioni generali di contratto, inserite nell'accordo di telefonia sottoscritto tra le parti in causa, la società opponente aveva la facoltà di opporsi all'addebito di somme, attività questa che, ha effettivamente compiuto senza tuttavia, ricevere alcun riscontro.
4. Vero è che la ha versato alla a mezzo bonifico bancario eseguito il Parte_3 CP_1
29.09.2020, la minore somma di € 1.165,89, oggetto della fattura n.ro AM17529082 resa il 12.10.2020 restando in attesa di riscontro alla propria contestazione, mai pervenuto.
5. Vero è che il conguaglio servizi digitali mobili, di cui discorre la si riferisce all'ipotesi di CP_1 disattivazione, da parte dell'utente, prima che sia trascorso il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di somministrazione di servizi di telefonia, e quindi, al recesso unilaterale da parte di colui che ha usufruisce del detto servizio.
6. Vero è che la ha chiesto la disattivazione del contratto di telefonia mobile Parte_3
sottoscritto con la CP_1
Si indica a teste: dr. nato a [...] il [...] - Via Kerbaker n.ro Testimone_1
86, Napoli.
Per IA' Controparte_1 Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in atti, rigettando
l'impugnazione; nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande, eccezioni e istanze istruttorie proposte da Parte_3
volte alla riforma della sentenza impugnata, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui
[...] in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano nr.
345/2024;
- in ogni caso confermare la condanna di in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, al pagamento a favore di la somma di € 6.389,30 oltre interessi al tasso Controparte_1
convenzionale dalla scadenza delle fatture al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc proposto da , con decreto n. Controparte_1
526/2022 del 23.12.2021, pubblicato il 10.1.2022, n. 45729/2021 di Rg., ingiungeva alla società con sede in Caserta, via Cesare Battisti n. 57, il pagamento della somma di € Parte_3
6.389,30, oltre agli interessi come da domanda (richiesti in misura pari al tasso convenzionale del
10,32% annuo dal 18.5.2021 al saldo, da contenersi, comunque entro i limiti del tasso di usura) ed alle spese di procedura;
ciò, in ragione di quanto rimasto insoluto, secondo l'ingiungente, delle proprie fatture n. AM17529082 del 12.10.2020, azionata per il minore importo di € 6.050,18 a fronte della somma di € 7.216,07 dalla stessa recata, n. AN00959205 del 10.2.2021 di € 276,90 e n.
AN07458212 del 18.5.2021 di € 62,22.
1.2 A seguito di tempestiva opposizione proposta dall'ingiunta, il Tribunale di Milano, nel contraddittorio fra le parti, definendo il giudizio n. 7976/2022 di Rg. in tale modo radicato, con sentenza n. 345/2024 del 10 gennaio 2024, pubblicata il giorno successivo, disattese le eccezioni dell'opponente, confermava l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della stessa al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.3 Avverso detta decisione proponeva appello la società con atto di citazione Parte_3
notificato in via telematica il 10 luglio 2024.
1.4 Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 21 novembre 2024, con la Controparte_1
quale resisteva al gravame.
1.5 Alla prima udienza del 26 novembre 2024 la causa, su concorde istanza dei relativi procuratori, veniva rinviata al 27 maggio 2025 per la rimessione al Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.6 Ad esito della sostituzione disposta dal Presidente della Corte con decreto del 20 gennaio 2025, il nuovo relatore con decreto del 28 gennaio 2025 anticipava l'udienza per la rimessione della lite in decisione all'8 aprile 2025, con rimodulazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.7 Alla predetta udienza dell'8 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
pagina 4 di 8 2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cpc, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la richiesta solutoria di Controparte_1
con riferimento alla fattura n. AM17529082 sulla base del recesso contrattuale a sé attribuito ad esito della richiesta di migrazione pervenuta dal gestore TIMG, senza avere considerato, da un lato, che dalla schermata “OLO” inserita all'interno della comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure dall'opposta e, poi, allegata alla memoria istruttoria della stessa – unicamente sulla quale il Tribunale ha tratto il proprio convincimento - non è dato risalire a quali utenze si riferissero le richieste di migrazione, dall'altro lato, che, in ogni caso, una siffatta richiesta non equivale ad atto di recesso dal contratto sottoscritto fra le parti e, dall'altro lato ancora, che da parte di essa appellante tale schermata “olo” era stata specificamente contestata con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 cpc, per cui non poteva operare il principio di cui all'art. 115 cpc in relazione a detto documento, oltretutto ad esso contrapponendosi prove di segno contrario ed, in particolare, la propria lettera di reclamo inviata all'appellata il 29.9.2020.
2.2 D'altra parte, aggiunge da parte sua non era stata mai richiesta la disattivazione Parte_3
dei contratti di telefonia sottoscritti con così come per la richiesta di Controparte_1
Co migrazione, che non è mai avvenuta, avrebbe dovuto inviare all'appellata obbligatoriamente una comunicazione, di cui non è stata data alcuna dimostrazione.
2.3 E, del resto, prosegue la qui procedente, la manifestazione di recedere da un qualsiasi contratto deve risultare in modo inequivocabile, con espressa manifestazione di volontà delle parti per farne scaturire gli effetti;
da qui, la conseguente violazione e falsa applicazione da parte del primo decidente anche della disciplina del contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 cc, oltre che dell'art. 2697 cc in materia di onere della prova.
2.4 Tale motivo non coglie nel segno.
2.5 Vale, al riguardo, osservare come risulti pacifico fra le parti che il rapporto negoziale intercorso fra le stesse abbia avuto origine dalle proposte di abbonamento del 17.4.2018, 30.7.2018, 22.11.2018 e
28.1.2019, regolarmente sottoscritte dall'appellante anche ai fini di cui agli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c., regolate, quanto ad effetti contrattuali, dalle relative condizioni generali (doc. 2
e 3 del fascicolo monitorio) e tariffarie (doc. 7 del fascicolo di prime cure dell'opposta), i cui piani telefonici, denominati Red Business L, Zero Red e Data Business XL, non contestati dall'appellante entro la prima difesa utile e nell'intero corso del giudizio, prevedevano, in caso di disattivazione pagina 5 di 8 prima dei 24 mesi dall'avvio delle schede telefoniche “sim”, per ognuna di esse, l'addebito dell'importo di € 81,97 oltre iva a titolo di conguaglio ed altro conguaglio per i telefoni acquistati a rate, per i quali la permanenza sinallagmatica minima garantita era di 30 mesi, con conseguente diritto della società telefonica di addebitare il corrispettivo previsto in caso di recesso anticipato rispetto a tali scadenze;
il tutto, giustificato dall'applicazione nel corso del rapporto da parte della somministrante di tariffe di fruizione dei servizi agevolate subordinatamente al mantenimento delle linee telefoniche e relativi servizi per i tempi concordati ed accettati dall'utente.
2.6 Orbene: dalla documentazione acquisita in prime cure (v. la schermata del tabulato “Olo” – acronimo che sta per “Other Licensed Operators”, id est l'insieme degli operatori delle reti di telecomunicazione diversi dalla compagnia detentrice delle linee telefoniche, che in Italia si
Co identifica con - riprodotto nelle pagine 4 e 5 della comparsa di risposta di Controparte_1 dell'8 giugno 2022, non contestato dall'opponente nella prima difesa successiva, ma soltanto, comunque del tutto genericamente, per sua stessa ammissione, con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cpc) è emerso che l'odierna appellante ha effettivamente esercitato, prima dello scadere del termine minimo di vigenza concordata, la facoltà di trasferimento dei contratti di
Con somministrazione per cui è causa ad altro operatore (nella specie, ), secondo quanto previsto dal D.L. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge 40/2007; ciò, attivando la procedura di migrazione con portabilità delle utenze, che si attua non con una comunicazione del cliente verso il vecchio operatore (cd. donating), ma mediante richiesta da parte del primo direttamente rivolta a quello nuovo designato (cd. recipient), come previsto in materia di recesso per migrazione dal regolamento Agcom 274/07/CONS e successivi, oltre che dalle stesse condizioni generali di contratto sopra menzionate (doc. 3 di parte appellata), la cui andata a buon fine, nel caso di specie, risulta certificata proprio dal predetto tabulato (prodotto dall'odierna appellata, ad abundantiam, anche con la propria memoria istruttoria avanti al Tribunale, senza, peraltro, che ciò possa legittimare una rimessione in termini dell'opponente rispetto all'effetto di non contestazione ex art. 115 cpc già in precedenza maturato al riguardo a carico della stessa), che, infatti, riporta l'elenco delle varie utenze telefoniche oggetto di migrazione (voce MSISND), il nome del nuovo gestore designato (TIMG), l'estremo della richiesta (voce Request ID), la data di acquisizione, il relativo codice di migrazione ed il risultato dell'operazione (colonna “Stato”, affiancata dalla dicitura
“OK”), oltre che la ragione sociale ed il codice fiscale della cliente, nella specie proprio Pt_3
Parte_3
pagina 6 di 8 2.7 Non vi può essere, quindi, alcun dubbio che la migrazione sia in concreto avvenuta e si sia perfezionata con le modalità descritte dalla resistente.
2.8 Pertanto, le somme di cui alle fatture azionate con l'opposto decreto ingiuntivo (di cui, peraltro, soltanto la n. AM17529082 è stata, in parte, contestata dall'odierna appellante) sono senz'altro dovute. Ciò, anche con riferimento all'importo di € 2.500,00, a dire di esposto a Parte_3 pag. 5 due volte nella predetta fattura (di € 7.216,07 ed azionata per € 6.050,18, detratto quanto già in precedenza versato dall'ingiunta, pari ad € 1.165,89), dall'esame della quale, peraltro (doc. 1 del fascicolo monitorio), come già bene evidenziato dal Giudice a quo, non emerge affatto una siffatta duplicazione.
2.9 Ciò, comporta de plano l'irrilevanza ai fini della decisione della prova per testi dalla qui procedente reiterata in questa sede, ictu oculi, comunque, inammissibile, laddove i capitoli formulati risultano riferiti a circostanze del tutto generiche (cap. da 1 a 6), oltre che tendenti a far esprimere da teste valutazioni tecniche od opinioni soggettive al medesimo precluse (cap. 1, 2, 3, 5) o situazioni negative dal medesimo non conoscibili (cap. 2, 4), o, addirittura, fatti contrari alle tesi della stessa qui procedente (cap. 6).
3.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 345/2024 Parte_3 del 10 gennaio 2024 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va in toto confermata;
ciò, anche in punto di liquidazione delle spese di lite, oggetto del secondo motivo di gravame, stante la soccombenza dell'opponente, qui appellante, nel processo ivi definito.
3.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso), seguono la soccombenza.
3.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
345/2024 del 10 gennaio 2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellata, Parte_3 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui €
[...]
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, 15 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Parte_1
di Consigliere rel Parte_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2186/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in V. CASARE BATTISTI, Parte_3 P.IVA_1
57 81100 CASERTA presso lo studio dell'avv. CATERINO LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in via Larga 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FIORUCCI
LUCIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame:
Si accolga l'appello proposto dalla con il presente atto ed in totale riforma della Parte_3
sentenza n.ro 345/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di
Milano, XI sezione civile, dr.ssa Alessandra Terrieri, repertorio n. 235/2024 dell'11.01.2024, R.G.
7976/2022, non notificata ai fini dell'impugnazione, si revochi e/o annulli ovvero si dichiari nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo telematico n.ro 526/2022, R.G. 45729/2021, concesso dal G.U. del Tribunale Ordinario di Milano dr.ssa Enrica Alessandra Manfredini, il
23.12.2021 – 10.01.2022.
Si accolga l'appello proposto dalla con il presente atto ed in totale riforma della Parte_3
sentenza n.ro 345/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di
Milano, XI sezione civile, dr.ssa Alessandra Terrieri, repertorio n. 235/2024 dell'11.01.2024, R.G.
7976/2022, non notificata ai fini dell'impugnazione, si accolga l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo telematico n.ro 526/2022, R.G. 45729/2021, concesso dal Parte_3
G.U. del Tribunale Ordinario di Milano dr.ssa Enrica Alessandra Manfredini, il 23.12.2021 –
10.01.2022 e si dichiari che nulla è dovuto dalla alla società Parte_3 CP_1 CP_1
soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. già Controparte_1
Si accolga l'appello proposto dalla con il presente atto ed in totale riforma della Parte_3
sentenza n.ro 345/2024 pubblicata il 10.01.2024 dal Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di
Milano, XI sezione civile, dr.ssa Alessandra Terrieri, repertorio n. 235/2024 dell'11.01.2024, R.G.
7976/2022, non notificata ai fini dell'impugnazione, si condanni la società Controparte_1
soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. già in persona Controparte_1
del legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche ai sensi dell'articolo 96, III comma, del codice di procedura civile.
Si reitera la richiesta istruttoria di prova testi, già tempestivamente e tempestivamente formulata da questa difesa nelle memorie istruttorie, sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero è che la ha tempestivamente contestato gli importi indicati nella fattura Parte_3
AM17529082.
pagina 2 di 8
2. Vero è che la contestazione era rivolta sia alla voce “conguaglio servizi digitali mobili” mai richiesti, sia per il conguaglio di telefoni per € 2.500,00 in quanto si trattava di una indebita duplicazione di somme già addebitate nel corpo della fattura (per la precisione a pagina 5).
3. Vero è che in base alle condizioni generali di contratto, inserite nell'accordo di telefonia sottoscritto tra le parti in causa, la società opponente aveva la facoltà di opporsi all'addebito di somme, attività questa che, ha effettivamente compiuto senza tuttavia, ricevere alcun riscontro.
4. Vero è che la ha versato alla a mezzo bonifico bancario eseguito il Parte_3 CP_1
29.09.2020, la minore somma di € 1.165,89, oggetto della fattura n.ro AM17529082 resa il 12.10.2020 restando in attesa di riscontro alla propria contestazione, mai pervenuto.
5. Vero è che il conguaglio servizi digitali mobili, di cui discorre la si riferisce all'ipotesi di CP_1 disattivazione, da parte dell'utente, prima che sia trascorso il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto di somministrazione di servizi di telefonia, e quindi, al recesso unilaterale da parte di colui che ha usufruisce del detto servizio.
6. Vero è che la ha chiesto la disattivazione del contratto di telefonia mobile Parte_3
sottoscritto con la CP_1
Si indica a teste: dr. nato a [...] il [...] - Via Kerbaker n.ro Testimone_1
86, Napoli.
Per IA' Controparte_1 Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in atti, rigettando
l'impugnazione; nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande, eccezioni e istanze istruttorie proposte da Parte_3
volte alla riforma della sentenza impugnata, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui
[...] in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano nr.
345/2024;
- in ogni caso confermare la condanna di in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, al pagamento a favore di la somma di € 6.389,30 oltre interessi al tasso Controparte_1
convenzionale dalla scadenza delle fatture al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc proposto da , con decreto n. Controparte_1
526/2022 del 23.12.2021, pubblicato il 10.1.2022, n. 45729/2021 di Rg., ingiungeva alla società con sede in Caserta, via Cesare Battisti n. 57, il pagamento della somma di € Parte_3
6.389,30, oltre agli interessi come da domanda (richiesti in misura pari al tasso convenzionale del
10,32% annuo dal 18.5.2021 al saldo, da contenersi, comunque entro i limiti del tasso di usura) ed alle spese di procedura;
ciò, in ragione di quanto rimasto insoluto, secondo l'ingiungente, delle proprie fatture n. AM17529082 del 12.10.2020, azionata per il minore importo di € 6.050,18 a fronte della somma di € 7.216,07 dalla stessa recata, n. AN00959205 del 10.2.2021 di € 276,90 e n.
AN07458212 del 18.5.2021 di € 62,22.
1.2 A seguito di tempestiva opposizione proposta dall'ingiunta, il Tribunale di Milano, nel contraddittorio fra le parti, definendo il giudizio n. 7976/2022 di Rg. in tale modo radicato, con sentenza n. 345/2024 del 10 gennaio 2024, pubblicata il giorno successivo, disattese le eccezioni dell'opponente, confermava l'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della stessa al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.3 Avverso detta decisione proponeva appello la società con atto di citazione Parte_3
notificato in via telematica il 10 luglio 2024.
1.4 Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 21 novembre 2024, con la Controparte_1
quale resisteva al gravame.
1.5 Alla prima udienza del 26 novembre 2024 la causa, su concorde istanza dei relativi procuratori, veniva rinviata al 27 maggio 2025 per la rimessione al Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.6 Ad esito della sostituzione disposta dal Presidente della Corte con decreto del 20 gennaio 2025, il nuovo relatore con decreto del 28 gennaio 2025 anticipava l'udienza per la rimessione della lite in decisione all'8 aprile 2025, con rimodulazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.7 Alla predetta udienza dell'8 aprile 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
pagina 4 di 8 2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cpc, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la richiesta solutoria di Controparte_1
con riferimento alla fattura n. AM17529082 sulla base del recesso contrattuale a sé attribuito ad esito della richiesta di migrazione pervenuta dal gestore TIMG, senza avere considerato, da un lato, che dalla schermata “OLO” inserita all'interno della comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure dall'opposta e, poi, allegata alla memoria istruttoria della stessa – unicamente sulla quale il Tribunale ha tratto il proprio convincimento - non è dato risalire a quali utenze si riferissero le richieste di migrazione, dall'altro lato, che, in ogni caso, una siffatta richiesta non equivale ad atto di recesso dal contratto sottoscritto fra le parti e, dall'altro lato ancora, che da parte di essa appellante tale schermata “olo” era stata specificamente contestata con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 cpc, per cui non poteva operare il principio di cui all'art. 115 cpc in relazione a detto documento, oltretutto ad esso contrapponendosi prove di segno contrario ed, in particolare, la propria lettera di reclamo inviata all'appellata il 29.9.2020.
2.2 D'altra parte, aggiunge da parte sua non era stata mai richiesta la disattivazione Parte_3
dei contratti di telefonia sottoscritti con così come per la richiesta di Controparte_1
Co migrazione, che non è mai avvenuta, avrebbe dovuto inviare all'appellata obbligatoriamente una comunicazione, di cui non è stata data alcuna dimostrazione.
2.3 E, del resto, prosegue la qui procedente, la manifestazione di recedere da un qualsiasi contratto deve risultare in modo inequivocabile, con espressa manifestazione di volontà delle parti per farne scaturire gli effetti;
da qui, la conseguente violazione e falsa applicazione da parte del primo decidente anche della disciplina del contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 cc, oltre che dell'art. 2697 cc in materia di onere della prova.
2.4 Tale motivo non coglie nel segno.
2.5 Vale, al riguardo, osservare come risulti pacifico fra le parti che il rapporto negoziale intercorso fra le stesse abbia avuto origine dalle proposte di abbonamento del 17.4.2018, 30.7.2018, 22.11.2018 e
28.1.2019, regolarmente sottoscritte dall'appellante anche ai fini di cui agli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c., regolate, quanto ad effetti contrattuali, dalle relative condizioni generali (doc. 2
e 3 del fascicolo monitorio) e tariffarie (doc. 7 del fascicolo di prime cure dell'opposta), i cui piani telefonici, denominati Red Business L, Zero Red e Data Business XL, non contestati dall'appellante entro la prima difesa utile e nell'intero corso del giudizio, prevedevano, in caso di disattivazione pagina 5 di 8 prima dei 24 mesi dall'avvio delle schede telefoniche “sim”, per ognuna di esse, l'addebito dell'importo di € 81,97 oltre iva a titolo di conguaglio ed altro conguaglio per i telefoni acquistati a rate, per i quali la permanenza sinallagmatica minima garantita era di 30 mesi, con conseguente diritto della società telefonica di addebitare il corrispettivo previsto in caso di recesso anticipato rispetto a tali scadenze;
il tutto, giustificato dall'applicazione nel corso del rapporto da parte della somministrante di tariffe di fruizione dei servizi agevolate subordinatamente al mantenimento delle linee telefoniche e relativi servizi per i tempi concordati ed accettati dall'utente.
2.6 Orbene: dalla documentazione acquisita in prime cure (v. la schermata del tabulato “Olo” – acronimo che sta per “Other Licensed Operators”, id est l'insieme degli operatori delle reti di telecomunicazione diversi dalla compagnia detentrice delle linee telefoniche, che in Italia si
Co identifica con - riprodotto nelle pagine 4 e 5 della comparsa di risposta di Controparte_1 dell'8 giugno 2022, non contestato dall'opponente nella prima difesa successiva, ma soltanto, comunque del tutto genericamente, per sua stessa ammissione, con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cpc) è emerso che l'odierna appellante ha effettivamente esercitato, prima dello scadere del termine minimo di vigenza concordata, la facoltà di trasferimento dei contratti di
Con somministrazione per cui è causa ad altro operatore (nella specie, ), secondo quanto previsto dal D.L. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge 40/2007; ciò, attivando la procedura di migrazione con portabilità delle utenze, che si attua non con una comunicazione del cliente verso il vecchio operatore (cd. donating), ma mediante richiesta da parte del primo direttamente rivolta a quello nuovo designato (cd. recipient), come previsto in materia di recesso per migrazione dal regolamento Agcom 274/07/CONS e successivi, oltre che dalle stesse condizioni generali di contratto sopra menzionate (doc. 3 di parte appellata), la cui andata a buon fine, nel caso di specie, risulta certificata proprio dal predetto tabulato (prodotto dall'odierna appellata, ad abundantiam, anche con la propria memoria istruttoria avanti al Tribunale, senza, peraltro, che ciò possa legittimare una rimessione in termini dell'opponente rispetto all'effetto di non contestazione ex art. 115 cpc già in precedenza maturato al riguardo a carico della stessa), che, infatti, riporta l'elenco delle varie utenze telefoniche oggetto di migrazione (voce MSISND), il nome del nuovo gestore designato (TIMG), l'estremo della richiesta (voce Request ID), la data di acquisizione, il relativo codice di migrazione ed il risultato dell'operazione (colonna “Stato”, affiancata dalla dicitura
“OK”), oltre che la ragione sociale ed il codice fiscale della cliente, nella specie proprio Pt_3
Parte_3
pagina 6 di 8 2.7 Non vi può essere, quindi, alcun dubbio che la migrazione sia in concreto avvenuta e si sia perfezionata con le modalità descritte dalla resistente.
2.8 Pertanto, le somme di cui alle fatture azionate con l'opposto decreto ingiuntivo (di cui, peraltro, soltanto la n. AM17529082 è stata, in parte, contestata dall'odierna appellante) sono senz'altro dovute. Ciò, anche con riferimento all'importo di € 2.500,00, a dire di esposto a Parte_3 pag. 5 due volte nella predetta fattura (di € 7.216,07 ed azionata per € 6.050,18, detratto quanto già in precedenza versato dall'ingiunta, pari ad € 1.165,89), dall'esame della quale, peraltro (doc. 1 del fascicolo monitorio), come già bene evidenziato dal Giudice a quo, non emerge affatto una siffatta duplicazione.
2.9 Ciò, comporta de plano l'irrilevanza ai fini della decisione della prova per testi dalla qui procedente reiterata in questa sede, ictu oculi, comunque, inammissibile, laddove i capitoli formulati risultano riferiti a circostanze del tutto generiche (cap. da 1 a 6), oltre che tendenti a far esprimere da teste valutazioni tecniche od opinioni soggettive al medesimo precluse (cap. 1, 2, 3, 5) o situazioni negative dal medesimo non conoscibili (cap. 2, 4), o, addirittura, fatti contrari alle tesi della stessa qui procedente (cap. 6).
3.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 345/2024 Parte_3 del 10 gennaio 2024 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, va in toto confermata;
ciò, anche in punto di liquidazione delle spese di lite, oggetto del secondo motivo di gravame, stante la soccombenza dell'opponente, qui appellante, nel processo ivi definito.
3.2 Ed anche le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza fase istruttoria e con scarsa attività di trattazione, tale da giustificare per detta fase la riduzione al 50% del relativo compenso), seguono la soccombenza.
3.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
345/2024 del 10 gennaio 2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, alla rifusione in favore dell'appellata, Parte_3 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui €
[...]
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, 15 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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