Articolo 7 della Legge 13 maggio 1983, n. 213
Articolo 6Articolo 8
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8 giugno 1983
Art. 7.

L' articolo 739 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 739 - (Titoli professionali). - I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:
a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;
b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.
I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:
a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;
b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi.
I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:
per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.
Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra e':
per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.
I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attivita' relativa".
Entrata in vigore il 8 giugno 1983