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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5361/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5361/2022 promossa da: AM S.r.l., in persona del l.r. p.t., con avv. Caruso e Schiavo OPPONENTE
contro
Monte Mare Costruzioni S.r.l. unipersonale (MM), in liquidazione giudiziale, avv. Staunovo OPPOSTA Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa,
OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato AM s.r.l., in persona del l.r. p.t., col ministero di altro avvocato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1593/22 emesso da questo Tribunale il 03.10.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare immediatamente a Monte Mare Costruzioni s.r.l. unipersonale (MM), in persona del l.r. p.t., la somma di €5.263.387,95, oltre interessi e spese di procedura, e ne chiedeva la declaratoria di inefficacia per nullità della notifica e la revoca e/o l'annullamento per essere stato il decreto emesso in assenza dei presupposti di legge, in mancanza di prova del credito ingiunto, oltre alla sospensione della provvisoria esecutività del titolo. Il decreto monitorio era stato chiesto da MM, in quanto AM s.r.l. (quale acquirente dalla precedente committente Gasda s.p.a.) non aveva corrisposto, nonostante i solleciti e pur avendo pacificamente riconosciuto l'esistenza del credito nella propria contabilità, il saldo dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice MCM per l'esecuzione di quattro contratti inerenti un'iniziativa immobiliare volta alla realizzazione del parco commerciale denominato “Centro studi” in Udine -via Nogara- (in particolare: 1. €214.200,00, oltre Iva, per il contratto di appalto sottoscritto il 10.10.2014; 2. €4.869.187,95, oltre Iva, per il contratto di appalto sottoscritto il 06.07.2015; 3. €50.000,00, oltre Iva, per il contratto di prestazione di servizi sottoscritto il 18.12.2015; 4. € 130.000,00, oltre Iva, per il contratto di pilotage sottoscritto il 16.02.2016).
pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva MM e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, rilevando la pretestuosità delle eccezioni ex adverso sollevate, avendo regolarmente provveduto alla notifica del provvedimento presso la sede legale della società ingiunta e stante l'espresso riconoscimento del credito ingiunto da parte della debitrice nelle proprie scritture contabili;
rilevava comunque di dover provvedere ad emettere le fatture solo al momento del pagamento del corrispettivo e infine la tardività del disconoscimento dei contratti firmati e prodotti a supporto dell'istanza monitoria. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa In limine litis va reietta l'eccezione di inefficacia del titolo monitorio per nullità della notifica, risultando documentalmente provato come il decreto monitorio sia stato regolarmente notificato alla parte ingiunta in data 17.10.2022 presso la sede legale di quest'ultima (v. docc. 1 e 2 allegati alla memoria autorizzata dep. dall'opposta il 16.12.2022). Ciò posto, va subito chiarito che il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento dell'esistenza del credito vantato da parte ricorrente in via monitoria a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, che possono così riassumersi: a) nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10.11.2022, si eccepisce sia la mancanza di prova del credito, non essendo state prodotte le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili dell'opposta, sia dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, non potendo riconoscersi la validità di riconoscimento di debito ai bilanci di AM prodotti e relativi agli esercizi 2019 e 2020, ove è stata indicata una mera esposizione debitoria nei confronti di “fornitori” per circa 5,5 milioni senza specifica indicazione dei nominativi del titolare del credito, avendo altresì negato che gli estratti di schede contabili prodotti siano prospetti di provenienza da AM e avendone contestato il contenuto;
b) con la costituzione dei nuovi difensori, nella memoria dell'opponente dep. il 21.12.2022, sono state disconosciute le sottoscrizioni dei contratti da parte dell'amministratore unico di AM all'epoca in carica;
c) con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., depositata il 4.09.2023, l'opponente, dopo aver ricostruito i rapporti con l'opposta come facenti parte di un unico gruppo “facente capo all'imprenditore, Sig. ZI RI, deceduto in data 1° febbraio 2022”, di tal che la società opposta fa attualmente capo ad una compagine societaria riferibile ai figli della prima moglie del defunto RI mentre la società opponente è riferibile alla seconda moglie di quest'ultimo con conseguente forte conflittualità inter partes che ha portato l'opposta ad agire per il recupero di crediti ritenuti inesistenti e frutto di mera rappresentazione contabile come confermato dal possesso da parte di MM delle scritture contabili dell'opponente e ottenute dalla società di servizi (sempre facente parte del gruppo facente capo a ZI RI), che teneva la contabilità per l'intero gruppo (la General Commercial Services S.r.l.), ha contestato l'attendibilità della documentazione prodotta e ha riferito di aver sostenuto costi di competenza dell'opposta, così risultando a sua volta creditrice nei confronti di MM. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, è opportuno ricordare come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia investito non tanto della cognizione della legittimità formale del decreto opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, vanno allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, che non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. pagina 2 di 6 È, infatti, circostanza pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in via monitoria offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale, e, dall'altro, alla parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa di contestare specificamente le avverse richieste offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria (v. Cass.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass. 17371/2003…) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. 5915/2011; Cass.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito (cfr. per tutte Cass.7476/1997, Cass.1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è, quindi, una mera azione di impugnazione del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione;
opponente ed opposto assumono, dunque, sostanzialmente la posizione rispettivamente di convenuto –con possibilità di avanzare domande riconvenzionali- e di attore, con i conseguenti oneri probatori. Ebbene, nella fattispecie concreta esaminata deve, in primis, rilevarsi
- la tardività delle domande e delle contestazioni sollevate dopo i termini di legge, essendo noto come, entro la memoria di cui all'art.183, co. VI, n. 1, c.p.c., si possa solo precisare e modificare le domande "già proposte", ma non proporne di nuove e, comunque, le domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, vanno, improrogabilmente, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (in questo senso giurisprudenza costante cfr. Cass.31078/2019, Cass. 4322/2019, Cass. 4031/2021);
- l'efficacia probatoria della scrittura privata si basa su uno strumento non molto sicuro qual è la sottoscrizione, che va integrato con altri espedienti (il riconoscimento della sottoscrizione, l'autenticazione ovvero il riconoscimento tacito) per conferire sufficiente certezza sulla provenienza dello scritto da parte del suo sottoscrittore. Pertanto, la parte contro la quale la scrittura privata è prodotta deve necessariamente provvedere al disconoscimento della scrittura stessa, in mancanza del quale ne consegue l'efficacia per riconoscimento tacito. Per giurisprudenza costante (v. ex multis Cass.4791/1999, Cass. 20814/2018, Cass.15113/2019) tale disconoscimento deve intervenire tempestivamente e non in modo generico, ossia necessariamente nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione dello scritto, di talché, in caso negativo, va inesorabilmente ritenuta come riconosciuta la scrittura o la sottoscrizione non tempestivamente disconosciuta: a tal proposito, vi è tale rigore che nel riferimento alla prima risposta successiva alla produzione si ritiene vada ricompresa anche la mera udienza di rinvio. Logico corollario di quanto sopra esposto è che risultano completamente inammissibili, in quanto tardive e generiche, le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla società opponente in sede di memorie depositate successivamente all'atto di citazione in opposizione. A fronte, poi, delle contestazioni sollevate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (mancata produzione di fatture perché non emesse, difetto di validità come riconoscimento di debito della documentazione contabile prodotta e contestazione della stessa) non appare inutile ricordare che pagina 3 di 6 - le scritture contabili possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito giacché la relativa annotazione costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. (cfr. in questo senso Cass. 32935/2018 e in senso conforme Cass. 3383/2005) e l'inserimento della fattura, emessa dal creditore, nella contabilità costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sulla cui base il documento fiscale è stato emesso solo ove sia stata inserita nei libri contabili del debitore, poiché si presume che, in tal modo, costui riconosca l'esistenza del rapporto negoziale (cfr. Cass. 32935/2018, Cass. 3383/2005);
- il pagamento del corrispettivo identifica il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere fattura (v. in questo senso Cass. 9064/2021 e Cass. 1468/2020);
- “… a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati…” (v. Cass.4197/1982, v. conformi Cass.3307/1986, Cass.2901/1975). Parte convenuta, dal canto suo, deve fornire prova del proprio fatto estintivo o modificativo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533). Assodato quanto sopra, all'esito del processo deve concludersi come la società opposta abbia assolto il proprio onere probatorio e comunque come non sia necessaria la produzione delle fatture di cui trattasi. Ripercorrendo i fatti di causa, emerge in modo pacifico e/o di evidenza documentale:
- che con rogito del 4.11.2014 Gasda s.p.a. aveva trasferito all'odierna opponente l'iniziativa immobiliare avente ad oggetto la realizzazione di un parco commerciale denominato “centro studi” in Udine, Via Nogara – Via della Faula e tutti i rapporti giuridici collegati (v. doc. 3 del fascicolo monitorio), tra cui rientravano 1) il contratto di appalto sottoscritto il 10.10.2014 con l'odierna opposta (cd. primo contratto di appalto) e per il quale, nonostante il regolare collaudo, l'opponente risultava ancora debitrice di
€214.200,00, oltre Iva;
2) il contratto di appalto sottoscritto il 06.07.2015 (cd. secondo contratto di appalto) per il quale, nonostante il regolare collaudo, l'opponente risultava ancora debitrice di
€4.869.187,95, oltre Iva;
3) il contratto di prestazione di servizi sottoscritto il 18.12.2015 per il corrispettivo di €50.000,00, oltre Iva;
4) il contratto di pilotage sottoscritto il 16.02.2016 per il corrispettivo €130.000,00, oltre Iva (cfr. docc.4 a 9 del fascicolo monitorio);
- il sollecito di pagamento inviato il 27.05.2022 da MM a AM (v. doc. 10 del fascicolo monitorio);
- i SAL relativi alle opere eseguite da MM nell'interesse di AM per i lavori de quibus (v. doc. 21 di parte opposta);
- nel libro inventario dell'opponente, a pagina 4, è stato espressamente indicato il credito di MM, con dettaglio delle singole voci e indicazione analitica del credito come descritto nell'istanza monitoria (v. doc. 3 di parte opposta), ritualmente sottoscritto dall'amministratore;
- la scheda contabile di AM con l'elenco delle fatture da ricevere (v. docc. 4 e 5 di parte opposta);
pagina 4 di 6 - le schede contabili e i bilanci di AM per gli anni 2019 e 2020, ove, seppur non vi è una dettagliata indicazione del credito di MM e del nominativo dello stesso creditore, risulta annotato un credito verso fornitori corrispondente al credito monitoriamente azionato. Invero, anche da queste ultime scritture riferibili all'opponente emerge un debito maturato nei confronti dell'opposta pari alla somma portata nell'istanza monitoria, né può condividersi l'assunto di parte opponente volto ad inficiarne il valore probatorio sul presupposto della redazione e tenuta di tali scritture da parte della stessa società di servizi del Gruppo RI, la General Commercial Services s.r.l., “posto che l'eventuale gestione 'disinvolta' della contabilità” della società del gruppo non può certo costituire un esimente rispetto all'adempimento delle obbligazioni che nelle suddette scritture contabili trovano conforto, e ciò anche a tutela dei terzi che vengano a contatto con la società” (cfr. ordinanza Trib. Busto Arsizio del 29.03.2023). Nel caso di specie, dunque, a fondamento della propria domanda, la MM ha prodotto documentazione proveniente da AM contenente un chiaro riconoscimento di debito: deve, pertanto, concludersi che l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'esistenza del credito, atteso che la citata documentazione non solo ammette l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e l'avvenuta esecuzione dello stesso, ma anche l'esistenza del credito come azionato. È noto, sull'argomento, che il riconoscimento di un debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale;
non esige formule particolari, non ha carattere recettizio e può risultare, anche implicitamente, da un atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva, da cui, in forza dell'art. 1988 cod. civ., deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass 9097/2018, Cass. 15353/2002), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v. Cass. 15575/2000, Cass. 17423/2007; Cass. 18259/2006; Cass. 7262/2006, Cass. 2091/2022, ecc.). Ne consegue che chi propone una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo su un credito fondato - come nella specie - su una ricognizione di debito, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore a tale riconoscimento: nel caso in esame, pertanto, era la società opponente a dover dedurre tempestivamente e provare l'invalidità della documentazione posta a supporto del credito azionato. Ebbene, parte opponente nulla a tal proposito ha provato, onde è necessario il ricorso al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in virtù del quale onus probadi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento delle pretese in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. Dalle risultanze della causa risulta, dunque, infondata l'opposizione spiegata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, come successivamente modificato.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: pagina 5 di 6 1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1593/22 emesso da questo Tribunale il 03.10.2022 a favore della Monte Mare Costruzioni s.r.l. unipersonale (“MM”), in persona del l.r. p.t.,
contro
AM s.r.l., in persona del l.r. p.t.,
3. rigetta ogni altra domanda avanzata,
4. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €32.070,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 18.12.2024.
Il Giudice A.D'Elia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5361/2022 promossa da: AM S.r.l., in persona del l.r. p.t., con avv. Caruso e Schiavo OPPONENTE
contro
Monte Mare Costruzioni S.r.l. unipersonale (MM), in liquidazione giudiziale, avv. Staunovo OPPOSTA Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa,
OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato AM s.r.l., in persona del l.r. p.t., col ministero di altro avvocato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1593/22 emesso da questo Tribunale il 03.10.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare immediatamente a Monte Mare Costruzioni s.r.l. unipersonale (MM), in persona del l.r. p.t., la somma di €5.263.387,95, oltre interessi e spese di procedura, e ne chiedeva la declaratoria di inefficacia per nullità della notifica e la revoca e/o l'annullamento per essere stato il decreto emesso in assenza dei presupposti di legge, in mancanza di prova del credito ingiunto, oltre alla sospensione della provvisoria esecutività del titolo. Il decreto monitorio era stato chiesto da MM, in quanto AM s.r.l. (quale acquirente dalla precedente committente Gasda s.p.a.) non aveva corrisposto, nonostante i solleciti e pur avendo pacificamente riconosciuto l'esistenza del credito nella propria contabilità, il saldo dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice MCM per l'esecuzione di quattro contratti inerenti un'iniziativa immobiliare volta alla realizzazione del parco commerciale denominato “Centro studi” in Udine -via Nogara- (in particolare: 1. €214.200,00, oltre Iva, per il contratto di appalto sottoscritto il 10.10.2014; 2. €4.869.187,95, oltre Iva, per il contratto di appalto sottoscritto il 06.07.2015; 3. €50.000,00, oltre Iva, per il contratto di prestazione di servizi sottoscritto il 18.12.2015; 4. € 130.000,00, oltre Iva, per il contratto di pilotage sottoscritto il 16.02.2016).
pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva MM e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, rilevando la pretestuosità delle eccezioni ex adverso sollevate, avendo regolarmente provveduto alla notifica del provvedimento presso la sede legale della società ingiunta e stante l'espresso riconoscimento del credito ingiunto da parte della debitrice nelle proprie scritture contabili;
rilevava comunque di dover provvedere ad emettere le fatture solo al momento del pagamento del corrispettivo e infine la tardività del disconoscimento dei contratti firmati e prodotti a supporto dell'istanza monitoria. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa In limine litis va reietta l'eccezione di inefficacia del titolo monitorio per nullità della notifica, risultando documentalmente provato come il decreto monitorio sia stato regolarmente notificato alla parte ingiunta in data 17.10.2022 presso la sede legale di quest'ultima (v. docc. 1 e 2 allegati alla memoria autorizzata dep. dall'opposta il 16.12.2022). Ciò posto, va subito chiarito che il thema decidendum del presente giudizio investe l'accertamento dell'esistenza del credito vantato da parte ricorrente in via monitoria a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, che possono così riassumersi: a) nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10.11.2022, si eccepisce sia la mancanza di prova del credito, non essendo state prodotte le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili dell'opposta, sia dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, non potendo riconoscersi la validità di riconoscimento di debito ai bilanci di AM prodotti e relativi agli esercizi 2019 e 2020, ove è stata indicata una mera esposizione debitoria nei confronti di “fornitori” per circa 5,5 milioni senza specifica indicazione dei nominativi del titolare del credito, avendo altresì negato che gli estratti di schede contabili prodotti siano prospetti di provenienza da AM e avendone contestato il contenuto;
b) con la costituzione dei nuovi difensori, nella memoria dell'opponente dep. il 21.12.2022, sono state disconosciute le sottoscrizioni dei contratti da parte dell'amministratore unico di AM all'epoca in carica;
c) con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., depositata il 4.09.2023, l'opponente, dopo aver ricostruito i rapporti con l'opposta come facenti parte di un unico gruppo “facente capo all'imprenditore, Sig. ZI RI, deceduto in data 1° febbraio 2022”, di tal che la società opposta fa attualmente capo ad una compagine societaria riferibile ai figli della prima moglie del defunto RI mentre la società opponente è riferibile alla seconda moglie di quest'ultimo con conseguente forte conflittualità inter partes che ha portato l'opposta ad agire per il recupero di crediti ritenuti inesistenti e frutto di mera rappresentazione contabile come confermato dal possesso da parte di MM delle scritture contabili dell'opponente e ottenute dalla società di servizi (sempre facente parte del gruppo facente capo a ZI RI), che teneva la contabilità per l'intero gruppo (la General Commercial Services S.r.l.), ha contestato l'attendibilità della documentazione prodotta e ha riferito di aver sostenuto costi di competenza dell'opposta, così risultando a sua volta creditrice nei confronti di MM. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, è opportuno ricordare come il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia investito non tanto della cognizione della legittimità formale del decreto opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, vanno allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, che non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. pagina 2 di 6 È, infatti, circostanza pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in via monitoria offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale, e, dall'altro, alla parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa di contestare specificamente le avverse richieste offrendo elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria (v. Cass.2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass.21101/2015, Cass. 17371/2003…) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. 5915/2011; Cass.5071/2009, …), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e dei giudici di merito (cfr. per tutte Cass.7476/1997, Cass.1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è, quindi, una mera azione di impugnazione del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione;
opponente ed opposto assumono, dunque, sostanzialmente la posizione rispettivamente di convenuto –con possibilità di avanzare domande riconvenzionali- e di attore, con i conseguenti oneri probatori. Ebbene, nella fattispecie concreta esaminata deve, in primis, rilevarsi
- la tardività delle domande e delle contestazioni sollevate dopo i termini di legge, essendo noto come, entro la memoria di cui all'art.183, co. VI, n. 1, c.p.c., si possa solo precisare e modificare le domande "già proposte", ma non proporne di nuove e, comunque, le domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, vanno, improrogabilmente, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (in questo senso giurisprudenza costante cfr. Cass.31078/2019, Cass. 4322/2019, Cass. 4031/2021);
- l'efficacia probatoria della scrittura privata si basa su uno strumento non molto sicuro qual è la sottoscrizione, che va integrato con altri espedienti (il riconoscimento della sottoscrizione, l'autenticazione ovvero il riconoscimento tacito) per conferire sufficiente certezza sulla provenienza dello scritto da parte del suo sottoscrittore. Pertanto, la parte contro la quale la scrittura privata è prodotta deve necessariamente provvedere al disconoscimento della scrittura stessa, in mancanza del quale ne consegue l'efficacia per riconoscimento tacito. Per giurisprudenza costante (v. ex multis Cass.4791/1999, Cass. 20814/2018, Cass.15113/2019) tale disconoscimento deve intervenire tempestivamente e non in modo generico, ossia necessariamente nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione dello scritto, di talché, in caso negativo, va inesorabilmente ritenuta come riconosciuta la scrittura o la sottoscrizione non tempestivamente disconosciuta: a tal proposito, vi è tale rigore che nel riferimento alla prima risposta successiva alla produzione si ritiene vada ricompresa anche la mera udienza di rinvio. Logico corollario di quanto sopra esposto è che risultano completamente inammissibili, in quanto tardive e generiche, le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla società opponente in sede di memorie depositate successivamente all'atto di citazione in opposizione. A fronte, poi, delle contestazioni sollevate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (mancata produzione di fatture perché non emesse, difetto di validità come riconoscimento di debito della documentazione contabile prodotta e contestazione della stessa) non appare inutile ricordare che pagina 3 di 6 - le scritture contabili possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito giacché la relativa annotazione costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. (cfr. in questo senso Cass. 32935/2018 e in senso conforme Cass. 3383/2005) e l'inserimento della fattura, emessa dal creditore, nella contabilità costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sulla cui base il documento fiscale è stato emesso solo ove sia stata inserita nei libri contabili del debitore, poiché si presume che, in tal modo, costui riconosca l'esistenza del rapporto negoziale (cfr. Cass. 32935/2018, Cass. 3383/2005);
- il pagamento del corrispettivo identifica il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere fattura (v. in questo senso Cass. 9064/2021 e Cass. 1468/2020);
- “… a norma dell'art. 2697 c.c., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati…” (v. Cass.4197/1982, v. conformi Cass.3307/1986, Cass.2901/1975). Parte convenuta, dal canto suo, deve fornire prova del proprio fatto estintivo o modificativo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533). Assodato quanto sopra, all'esito del processo deve concludersi come la società opposta abbia assolto il proprio onere probatorio e comunque come non sia necessaria la produzione delle fatture di cui trattasi. Ripercorrendo i fatti di causa, emerge in modo pacifico e/o di evidenza documentale:
- che con rogito del 4.11.2014 Gasda s.p.a. aveva trasferito all'odierna opponente l'iniziativa immobiliare avente ad oggetto la realizzazione di un parco commerciale denominato “centro studi” in Udine, Via Nogara – Via della Faula e tutti i rapporti giuridici collegati (v. doc. 3 del fascicolo monitorio), tra cui rientravano 1) il contratto di appalto sottoscritto il 10.10.2014 con l'odierna opposta (cd. primo contratto di appalto) e per il quale, nonostante il regolare collaudo, l'opponente risultava ancora debitrice di
€214.200,00, oltre Iva;
2) il contratto di appalto sottoscritto il 06.07.2015 (cd. secondo contratto di appalto) per il quale, nonostante il regolare collaudo, l'opponente risultava ancora debitrice di
€4.869.187,95, oltre Iva;
3) il contratto di prestazione di servizi sottoscritto il 18.12.2015 per il corrispettivo di €50.000,00, oltre Iva;
4) il contratto di pilotage sottoscritto il 16.02.2016 per il corrispettivo €130.000,00, oltre Iva (cfr. docc.4 a 9 del fascicolo monitorio);
- il sollecito di pagamento inviato il 27.05.2022 da MM a AM (v. doc. 10 del fascicolo monitorio);
- i SAL relativi alle opere eseguite da MM nell'interesse di AM per i lavori de quibus (v. doc. 21 di parte opposta);
- nel libro inventario dell'opponente, a pagina 4, è stato espressamente indicato il credito di MM, con dettaglio delle singole voci e indicazione analitica del credito come descritto nell'istanza monitoria (v. doc. 3 di parte opposta), ritualmente sottoscritto dall'amministratore;
- la scheda contabile di AM con l'elenco delle fatture da ricevere (v. docc. 4 e 5 di parte opposta);
pagina 4 di 6 - le schede contabili e i bilanci di AM per gli anni 2019 e 2020, ove, seppur non vi è una dettagliata indicazione del credito di MM e del nominativo dello stesso creditore, risulta annotato un credito verso fornitori corrispondente al credito monitoriamente azionato. Invero, anche da queste ultime scritture riferibili all'opponente emerge un debito maturato nei confronti dell'opposta pari alla somma portata nell'istanza monitoria, né può condividersi l'assunto di parte opponente volto ad inficiarne il valore probatorio sul presupposto della redazione e tenuta di tali scritture da parte della stessa società di servizi del Gruppo RI, la General Commercial Services s.r.l., “posto che l'eventuale gestione 'disinvolta' della contabilità” della società del gruppo non può certo costituire un esimente rispetto all'adempimento delle obbligazioni che nelle suddette scritture contabili trovano conforto, e ciò anche a tutela dei terzi che vengano a contatto con la società” (cfr. ordinanza Trib. Busto Arsizio del 29.03.2023). Nel caso di specie, dunque, a fondamento della propria domanda, la MM ha prodotto documentazione proveniente da AM contenente un chiaro riconoscimento di debito: deve, pertanto, concludersi che l'opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'esistenza del credito, atteso che la citata documentazione non solo ammette l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e l'avvenuta esecuzione dello stesso, ma anche l'esistenza del credito come azionato. È noto, sull'argomento, che il riconoscimento di un debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale;
non esige formule particolari, non ha carattere recettizio e può risultare, anche implicitamente, da un atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva, da cui, in forza dell'art. 1988 cod. civ., deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass 9097/2018, Cass. 15353/2002), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (v. Cass. 15575/2000, Cass. 17423/2007; Cass. 18259/2006; Cass. 7262/2006, Cass. 2091/2022, ecc.). Ne consegue che chi propone una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo su un credito fondato - come nella specie - su una ricognizione di debito, è tenuto a provare i fatti che tolgono valore a tale riconoscimento: nel caso in esame, pertanto, era la società opponente a dover dedurre tempestivamente e provare l'invalidità della documentazione posta a supporto del credito azionato. Ebbene, parte opponente nulla a tal proposito ha provato, onde è necessario il ricorso al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in virtù del quale onus probadi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento delle pretese in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti. Dalle risultanze della causa risulta, dunque, infondata l'opposizione spiegata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, come successivamente modificato.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: pagina 5 di 6 1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1593/22 emesso da questo Tribunale il 03.10.2022 a favore della Monte Mare Costruzioni s.r.l. unipersonale (“MM”), in persona del l.r. p.t.,
contro
AM s.r.l., in persona del l.r. p.t.,
3. rigetta ogni altra domanda avanzata,
4. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €32.070,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 18.12.2024.
Il Giudice A.D'Elia
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