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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1415 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura Parte_1 generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 21.3.2023 (rep. 37590, racc. Persona_1
7131), dall'avvocata Daniela Maria Giuseppina Adimari, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell
[...]
[...]
[...
rappresentata e Controparte_1 difesa, per procura speciale alle liti depositata telematicamente unitamente alla memoria di costituzione in appello, dall'avvocato Aldo Valeriani, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10684/2022, pronunciata dal Tribunale di Roma, I sezione lavoro e pubblicata in data 15.12.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 16.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (di seguito, Controparte_1 per brevità, la proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito CP_1
n. 397 20210001422606000, notificatole in data 18.10.2021, fondato su note di rettifica dei Modelli DM10 relativi al lasso temporale gennaio 2016 – ottobre 2017, esponendo che: (a) aveva assunto tre lavoratori, fruendo di esonero contributivo ai sensi della l. 190/2014; (b) l in sede di esame del RC riscontrava un Pt_1 omesso pagamento premi per € 475,22; (c) detti premi in realtà erano stati CP_2 versati in data 15.3.2018, fruendo dei benefici della l. 148/2017. Tanto premesso, la deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'avviso di CP_1 addebito asserendo che l' aveva «recuperato retroattivamente le agevolazioni Pt_1 contributive fruite da gennaio a dicembre 2016, gennaio 2017, agosto 2017 e ottobre 2017, periodo coperto da regolarità contributiva posto che l'invito a regolarizzare è stato effettuato successivamente» e sostenendo che «le agevolazioni legate ad un certo periodo non possono essere oggetto di revoca con effetto retroattivo nel caso in cui solo successivamente, per un tempo limitato, siano venuti a mancare i presupposti di legge», chiedeva al Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni: «dichiarare la nullità dell'avviso di addebito impugnato, previa preventiva concessione del provvedimento di sospensione e successivo sgravio, per difetto di motivazione e, non dovuti i contributi recuperati comprensivi di interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 26.767,02 a seguito della negazione dell'agevolazione di cui alla legge 190/2014, della quale la società ha il pieno diritto di fruire, di conseguenza per illegittimità dello stesso avviso di addebito per violazione dell'art. 1 comma 1175 L. n. 296 del 27 dicembre
2006».
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con l' , con la sentenza in Pt_1 epigrafe indicata, ha accolto il ricorso, così dichiarando la nullità dell'avviso di addebito opposto, osservando che l «ha recuperato retroattivamente le Pt_1 agevolazioni contributive fruite da gennaio a dicembre 2016, gennaio 2017, agosto 2017 ottobre 2017, periodo coperto da regolarità contributiva» e che
«l'accertata assenza del RC non può (in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario) che far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva».
L' interpone appello contro detta decisione, della quale chiede la riforma, Pt_1 nel senso della reiezione dell'originaria opposizione. A sostegno dell''impugnazione deduce che: (a) il Tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei
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confronti dell' (b) era errato, in difetto dell'esatta individuazione del periodo CP_2 di riferimento dell'omissione nei confronti dell' il ragionamento del Tribunale CP_2 in punto di recupero retroattivo delle agevolazioni contributive, poiché «non rileva il momento della presentazione dell'istanza per la rottamazione e del pagamento, avvenuto il 15.3.2018, ma il periodo a cui si riferisce il debito »; (c) la CP_2 decisione impugnata non si era pronunciata sul difetto di legittimazione passiva della Tanto premesso e dopo aver illustrato la normativa applicabile CP_3 in tema di rapporto tra RC e fruizione delle agevolazioni contributive, le proprie circolari interne sul punto e i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, chiede la riforma della sentenza appellata, nel senso della reiezione dell'originaria opposizione.
La resiste all'appello, del quale chiede la reiezione, CP_1 argomentando sulla sua infondatezza ed evidenziando l'esiguità dell'importo non corrisposto all' CP_2
Ricostituito il contraddittorio ed acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 16.10.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La doglianza relativa all'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' è infondata. CP_2
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di addebito emesso dall' e la contestazione del diritto della a fruire delle Pt_1 CP_1 agevolazioni di cui alla l. 109/2014 in relazione a contributi da corrispondersi all' . Pt_1
In tale prospettiva, il mancato pagamento delle rate di premio all' in CP_2 tesi ostativo al rilascio del RC, rileva quale mero fatto, che non rende l'Istituto assicuratore parte necessaria del presente giudizio, né ne legittima la partecipazione allo stesso ai sensi degli artt. 106-107 c.p.c.
Sono poi inammissibili, per evidente difetto di interesse, le censure con le quali l'ente previdenziale appellante lamenta la mancata dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di e la mancata dichiarazione di CP_3 improcedibilità del ricorso nei confronti dell' soggetti, peraltro, nei confronti CP_2 dei quali nessuna statuizione è stata emessa dal Tribunale, che non li ha indicati quali parti né nell'intestazione né nel corpo della sentenza.
3. È, invece, fondato il motivo di appello con il quale l'ente previdenziale in sostanza denuncia che la motivazione del primo giudice sarebbe inficiata da un
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equivoco di fondo, ossia dall'aver confuso il momento della presentazione dell'istanza per la c.d. rottamazione e dell'effettivo pagamento con il diverso (e necessariamente antecedente) momento al quale si riferiva il debito nei confronti dell' CP_2
L'esame della censura impone una, seppur succinta, ricostruzione del dato normativo.
L'art. 1, comma 1175 l. 296/2006 espressamente subordina il godimento
«dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva» (c.d. RC).
L'art. 4, comma 1 d.l. 34/2014 (conv. con l. 78/2014), dopo aver attributo a ciascun interessato la facoltà di verificare «con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' , Pt_1 dell' e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, CP_2 nei confronti delle Casse edili», ha puntualizzato che «la risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (RC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2».
L'art. 4, comma 2 del citato d.l. 34/2014, per contro, demanda ad un successivo emanando decreto di definire «i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» e precisa che comunque «la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata» (art. 4, comma 2, lett. a).
L'art. 3, comma 1 DM 30.1.2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma
2 d.l. 34/2014, ribadisce che «la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata», mentre l'art. 2, comma 2 DM 30.1.2015 precisa che il Documento di cui all'art. 7 (ossia in sintesi il Documento che attesta gli esiti dell'interrogazione e la regolarità contributiva) è «generato dall'esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9» e «sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di
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Regolarità Contributiva (RC)».
L'art. 7, comma 1 DM 30.1.2015, nel descrivere il contenuto minimo di siffatto Documento, ribadisce che esso è generato dall'esito positivo della verifica di regolarità.
Il RC menzionato dall'art. 1, comma 1175 l. 296/2006, dunque, è oggi sostituito (e lo era già all'epoca alla quale risalgono i fatti di causa) da un file in formato .pdf (che il DM 30.1.2015 definisce soltanto Documento), generato in seguito all'esito positivo delle verifiche sulla regolarità contributiva del datore di lavoro nei confronti dell' e dell' (la non viene in Pt_1 CP_2 Parte_2 considerazione nella presente fattispecie), fermo restando che le conseguenze che discendono dalla mancanza di siffatto documento sono le stesse che in passato discendevano dal mancato possesso del RC (art. 4, comma 1 d.l. 34/2014 e art. 2, comma 2 DM 30.1.2015) e quindi, per quel che attiene al presente giudizio, il diniego del diritto a fruire dei benefici contributivi e l'obbligo di restituire quelli goduti nonostante la situazione di irregolarità contributiva.
Il DM 30.1.2015 è chiaro nell'affermare che il Documento (di cui all'art. 7) è generato soltanto in conseguenza dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva (art. 7, comma 1 e art. 2, comma 2), sicché l'inadempienza contributiva, per quanto relativa ad un limitato lasso temporale, impedisce la formazione del Documento e quindi la fruizione dei benefici normativi e contributivi per tutto il tempo (in ipotesi anche maggiore della frazione temporale alla quale si riferisce l'omesso o l'inesatto pagamento) in cui perduri l'inadempienza contributiva del datore di lavoro.
Il RC (oggi Documento), poi, non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, con il corollario per cui la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell' , non Pt_1 determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale (Cass. 25.11.2024 n. 30273).
4. Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto è pacifico (e per quanto occorra, anche documentalmente provato) tra le parti che:
(a) gli sgravi contributivi che si assumono indebitamente fruiti riguardano il lasso temporale gennaio 2016 – ottobre 2017 (cfr. avviso di addebito in atti);
(b) il 24.1.2018 la verifica di regolarità contributiva risultava irregolare nei
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confronti dell' (gestione industria), poiché emergeva un debito della CP_2 [...] per € 475,22 (doc. 3 fasc. ); CP_1 Pt_1
(c) la ha estinto detto debito aderendo alla definizione agevolata CP_1 ai sensi del d.l. 148/2017 (conv. con l. 172/2017) in data 13.3.2018 e pagando il dovuto in data 15.3.2018 (doc. 4 fasc. . CP_1
5. L'applicazione delle norme e dei principi illustrati al precedente § 3 alle sopra ricordate circostanze di fatto porta ad accogliere l'appello dell'ente previdenziale e conseguentemente ad esprime un giudizio di non condivisone della sentenza appellata nella parte in cui ha asserito che l ha « recuperato Pt_1 retroattivamente le agevolazioni contributive fruite da gennaio a dicembre 2016, gennaio 2017, agosto 2017 ottobre 2017, periodo coperto da regolarità contributiva».
5.1. Il diritto della a godere dei benefici contributi e CP_1 conseguentemente l'illegittimità della pretesa creditoria dell' , infatti, Pt_1 potrebbe affermarsi soltanto qualora fosse dimostrato che nel periodo da gennaio ad ottobre 2017 la società appellata aveva puntualmente adempiuto alle obbligazioni contributive su di lei gravanti e conseguentemente che il debito nei confronti dell' era insorto in data successiva, ossia quanto meno da CP_2 novembre 2017 in poi.
La però è rimasta silente quanto alla collocazione temporale CP_1 dell'omissione contributiva e tale carenza assertiva e probatoria, come rettamente osserva l'appellante, ridonda in danno della società appellata, posto che grava sull'imprenditore che invochi il diritto a fruire del beneficio contributivo l'onere di dimostrare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. 18.1.2018 n. 1157; Cass. 10.7.2018
n. 18160; Cass. 30.5.2025 n. 14600); tale carente allegazione e prova, dunque, già giustificherebbe il diniego del beneficio contributivo e quindi la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell'opposizione.
Nella presente fattispecie, però, vi è persino la prova positiva che il debito nei confronti dell' era già esistente da data antecedente al gennaio 2016 e CP_2 quindi da data antecedente al godimento del beneficio contributivo.
La lettura del prospetto di sintesi costituente parte integrante della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (doc. 4 fasc. , CP_1 infatti, permette di apprendere che il debito nei confronti dell' risale alle CP_2 annualità 2000-2016 ed è già stato richiesto con cartelle di pagamento che, alla
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luce del loro codice identificativo (ed in particolare delle quattro cifre apposte dopo il numero 097, indicative dell'anno di emissione), sono state formate nel 2010, nel 2012, nel 2013 ed nel 2016.
La situazione di inadempienza contributiva, dunque, diversamente da quanto ha opinato il primo giudice è antecedente e non successiva alla fruizione degli sgravi, sicché legittimamente l'ente previdenziale ha preteso l'integrale pagamento della contribuzione per il periodo da gennaio 2016 ad ottobre 2017, in cui sussisteva la situazione di irregolarità contributiva della CP_1 impeditiva dell'emissione del RC (si ricordi che il debito è stato estinto soltanto il 15.3.2018).
5.2. Non giova alla parte appellata invocare l'adesione alla definizione agevolata.
A prescindere dal rilievo per cui la sospensione dei pagamenti si verificava soltanto con l'adesione alla c.d. rottamazione (art. 1, comma 10 d.l. 148/2017 e art. 6, comma 5 d.l. 193/2016, conv. con l. 225/2016, al quale rinvia il comma
10), sicché detto effetto sospensivo non si era ancora verificato alla data del
24.1.2018, allorché l' accertò l'irregolarità contributiva, avendo la Pt_1 [...] aderito alla definizione agevolata soltanto il successivo 13.3.2018, CP_1
l'estinzione dell'obbligazione contributiva, anche all'esito della procedura di regolarizzazione di cui all'art. 4 DM 30.1.2015, produce effetti soltanto per il futuro
(ossia dalla data dell'interrogazione della banca dati in poi (e quindi, nella presente fattispecie, al più dal 24.1.2018 in poi), nel senso che, elisa la situazione impeditiva, consente il rilascio del Documento (di regolarità contributiva), ma non permette al datore di lavoro di ritenere benefici contributivi non dovuti, perché fruiti in costanza di inadempimento alle obbligazioni previdenziali ed assistenziali.
Allo stesso tempo, erra l'appellata allorché invoca l'irrilevanza dell'inadempienza a causa dell'esiguità dell'importo da corrispondere.
Lo scostamento non grave tra le somme versate e quelle dovute - che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 DM 30.1.2015, consente ugualmente di generare il
Documento di cui all'art. 7 – è quello che risulta «pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge» (art. 3, comma 3 DM 30.1.2015); importo pacificamente superato dal complessivo debito dell'appellata nei confronti dell' e comunque già superato per effetto del primo inadempimento (quello CP_2 di cui alla cartella di pagamento formata nel 2010).
La infine, neppure allega a quanto ammontava l'originario CP_1
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debito nei confronti dell' e quale parte di esso rappresentavano le somme CP_2 che prima del 2018 erano ancora da corrispondere, così non permettendo alla
Corte di valutare l'entità dello scostamento tra versato e dovuto e rendendo pertanto superfluo interrogarsi sulla possibilità di una diversa opzione esegetica dell'art. 3, comma 3 DM 30.1.2015, che permetta al giudice del merito una valutazione discrezionale dell'importanza dello scostamento, ferma la presunzione assoluta di non gravità ove pari o inferiore ad € 150,00.
5. L'appello dell' è dunque accolta e la sentenza appellata riformata nel Pt_1 senso della reiezione dell'originaria opposizione proposta dalla CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, respinge l'opposizione proposta in primo grado dalla Controparte_1
[...]
b) condanna la a Controparte_1 rifondere all' le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 3.600,00 Pt_1 per il giudizio di primo grado ed in € 4.000,00 per l'appello, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Roma, il 16.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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