TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/03/2026, n. 5424
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Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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Decreto cautelare 24 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari statali, senza esercitare un potere autoritativo. La controversia si radica in un rapporto paritario tra l'amministrazione e l'impresa, riguardante un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti gravati

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015. Le imprese potevano e dovevano considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. Non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento, né dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica, poiché il payback opera esternamente ai contratti e non ne altera l'esito.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Si rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo degli artt. 2, 117 Cost. e dell'art. 1 del prot. addiz. CEDU.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti gravati

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015. Le imprese potevano e dovevano considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. Non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento, né dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica, poiché il payback opera esternamente ai contratti e non ne altera l'esito.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Si rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo degli artt. 2, 117 Cost. e dell'art. 1 del prot. addiz. CEDU.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti gravati

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015. Le imprese potevano e dovevano considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. Non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento, né dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica, poiché il payback opera esternamente ai contratti e non ne altera l'esito.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Si rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo degli artt. 2, 117 Cost. e dell'art. 1 del prot. addiz. CEDU.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti gravati

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015. Le imprese potevano e dovevano considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. Non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento, né dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica, poiché il payback opera esternamente ai contratti e non ne altera l'esito.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa primaria

    Si rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo degli artt. 2, 117 Cost. e dell'art. 1 del prot. addiz. CEDU.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari statali, senza esercitare un potere autoritativo. La controversia si radica in un rapporto paritario tra l'amministrazione e l'impresa, riguardante un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari statali, senza esercitare un potere autoritativo. La controversia si radica in un rapporto paritario tra l'amministrazione e l'impresa, riguardante un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/03/2026, n. 5424
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5424
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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