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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
NO LE, LA
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7938/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1866/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008036560000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento (n. 100 2023 00080365 60), notificata in data 02/05/2023 alla società Ricorrente_1., scaturita da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sul modello 770 per l'anno d'imposta 2018.
Per quanto concerne il giudizio di primo grado, la società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo l'esistenza di versamenti eseguiti ma non riscontrati dall'ente impositore. L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 1866/2024, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che le somme di cui si lamentava l'omesso riconoscimento fossero state in realtà già scomputate dall'ufficio. Nello specifico, i primi giudici avevano statuito che il contribuente dovesse versare solo interessi e sanzioni per tardività, poiché il quantum dei tributi era risultato già regolarizzato.
In sede di appello, la società Ricorrente_1. censurava la sentenza di prime cure per error in procedendo, lamentando l'omessa pronuncia su punti decisivi relativi a quattro specifici versamenti
(riguardanti i codici tributo 4731 e 3802) che riteneva non essere stati correttamente sgravati. L'appellante evidenziava come, nonostante una parziale sospensione delle somme per transazione fiscale, residuassero importi versati e non contabilizzati per un valore di € 12.921,92. Dal canto suo, l'Ufficio depositava controdeduzioni nelle quali dichiarava di aver riesaminato la posizione della parte. L'Agenzia rilevava che i versamenti indicati dal ricorrente erano stati effettivamente eseguiti, ma risultavano abbinati al modello 770 per l'anno 2019 anziché per il 2018, probabilmente a causa della tardività del versamento. L'Ufficio comunicava di aver proceduto allo sgravio di tre dei quattro versamenti contestati (previo "disabbinamento" dal 2019), ma negava il medesimo provvedimento per un versamento di € 3.564,75 (codice 4731), sostenendo che per tale rigo non vi fossero altri versamenti utilizzabili a copertura del debito per l'anno 2019. Pertanto,
l'Amministrazione chiedeva la cessazione parziale della materia del contendere e il rigetto dell'appello per il residuo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita di essere accolto integralmente.
Dall'esame della documentazione prodotta e dalle stesse ammissioni dell'Ufficio, emerge con chiarezza che i versamenti di cui la società chiede il riconoscimento sono stati effettivamente effettuati. L'Ufficio ha riconosciuto l'"abbinamento" all'annualità successiva (2019) per tre delle quattro poste contestate, provvedendo al relativo sgravio parziale.
Per quanto riguarda il residuo importo relativo al codice tributo 4731 (pari a € 3.564,75), la tesi dell'Ufficio secondo cui lo sgravio non sarebbe possibile in quanto l'annualità 2019 rimarrebbe "scoperta" non può essere condivisa. Una volta accertato che il versamento era oggettivamente riferibile all'obbligazione tributaria del 2018 (come risulta dalla ricostruzione contabile fornita dall'appellante), l'Amministrazione ha l'obbligo di imputare correttamente il pagamento al debito reale. L'eventuale carenza di versamenti per l'anno
2019 dovrà essere oggetto di separata attività di controllo o liquidazione per quell'annualità, ma non può giustificare il mantenimento di un'iscrizione a ruolo indebita per l'anno 2018.
Pertanto, deve disporsi l'annullamento della cartella per la parte non ancora oggetto di sgravio.
Per quanto concerne le spese di lite, la Corte ritiene di disporne la compensazione integrale, in considerazione della sussistenza di giusti motivi ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ravvisabili nella oggettiva complessità delle operazioni di imputazione dei versamenti ai rispettivi periodi d'imposta, nonché nel comportamento non pienamente diligente del contribuente, il quale ha provveduto a effettuare i pagamenti in ritardo, contribuendo così all'insorgenza della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento ai versamenti oggetto di sgravio prot. n. 2025S38596 accoglie l'appello con riferimento al residuo versamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 100 2023 00080365 60. Spese compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
NO LE, LA
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7938/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1866/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008036560000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento (n. 100 2023 00080365 60), notificata in data 02/05/2023 alla società Ricorrente_1., scaturita da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sul modello 770 per l'anno d'imposta 2018.
Per quanto concerne il giudizio di primo grado, la società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo l'esistenza di versamenti eseguiti ma non riscontrati dall'ente impositore. L'Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 1866/2024, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che le somme di cui si lamentava l'omesso riconoscimento fossero state in realtà già scomputate dall'ufficio. Nello specifico, i primi giudici avevano statuito che il contribuente dovesse versare solo interessi e sanzioni per tardività, poiché il quantum dei tributi era risultato già regolarizzato.
In sede di appello, la società Ricorrente_1. censurava la sentenza di prime cure per error in procedendo, lamentando l'omessa pronuncia su punti decisivi relativi a quattro specifici versamenti
(riguardanti i codici tributo 4731 e 3802) che riteneva non essere stati correttamente sgravati. L'appellante evidenziava come, nonostante una parziale sospensione delle somme per transazione fiscale, residuassero importi versati e non contabilizzati per un valore di € 12.921,92. Dal canto suo, l'Ufficio depositava controdeduzioni nelle quali dichiarava di aver riesaminato la posizione della parte. L'Agenzia rilevava che i versamenti indicati dal ricorrente erano stati effettivamente eseguiti, ma risultavano abbinati al modello 770 per l'anno 2019 anziché per il 2018, probabilmente a causa della tardività del versamento. L'Ufficio comunicava di aver proceduto allo sgravio di tre dei quattro versamenti contestati (previo "disabbinamento" dal 2019), ma negava il medesimo provvedimento per un versamento di € 3.564,75 (codice 4731), sostenendo che per tale rigo non vi fossero altri versamenti utilizzabili a copertura del debito per l'anno 2019. Pertanto,
l'Amministrazione chiedeva la cessazione parziale della materia del contendere e il rigetto dell'appello per il residuo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita di essere accolto integralmente.
Dall'esame della documentazione prodotta e dalle stesse ammissioni dell'Ufficio, emerge con chiarezza che i versamenti di cui la società chiede il riconoscimento sono stati effettivamente effettuati. L'Ufficio ha riconosciuto l'"abbinamento" all'annualità successiva (2019) per tre delle quattro poste contestate, provvedendo al relativo sgravio parziale.
Per quanto riguarda il residuo importo relativo al codice tributo 4731 (pari a € 3.564,75), la tesi dell'Ufficio secondo cui lo sgravio non sarebbe possibile in quanto l'annualità 2019 rimarrebbe "scoperta" non può essere condivisa. Una volta accertato che il versamento era oggettivamente riferibile all'obbligazione tributaria del 2018 (come risulta dalla ricostruzione contabile fornita dall'appellante), l'Amministrazione ha l'obbligo di imputare correttamente il pagamento al debito reale. L'eventuale carenza di versamenti per l'anno
2019 dovrà essere oggetto di separata attività di controllo o liquidazione per quell'annualità, ma non può giustificare il mantenimento di un'iscrizione a ruolo indebita per l'anno 2018.
Pertanto, deve disporsi l'annullamento della cartella per la parte non ancora oggetto di sgravio.
Per quanto concerne le spese di lite, la Corte ritiene di disporne la compensazione integrale, in considerazione della sussistenza di giusti motivi ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ravvisabili nella oggettiva complessità delle operazioni di imputazione dei versamenti ai rispettivi periodi d'imposta, nonché nel comportamento non pienamente diligente del contribuente, il quale ha provveduto a effettuare i pagamenti in ritardo, contribuendo così all'insorgenza della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessata materia del contendere con riferimento ai versamenti oggetto di sgravio prot. n. 2025S38596 accoglie l'appello con riferimento al residuo versamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 100 2023 00080365 60. Spese compensate per quanto in motivazione.