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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16842 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRESE DAMIANO _ con elezione di domicilio in VIA SABOTINO 12 00195
ROMA;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.GUIDUCCI MASSIMO , con elezione di CP_1
domicilio in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE N.3 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso NGR 16842/2024 ritualmente notificato all' , la parte CP_1
ricorrente diva questo giudice chiedendo riconoscersi i Parte_1
benefici economici connessi all' infortunio subito e per l' effetto condannare l'
alla corresponsione dell' indennizzo per danno biologico pari a € CP_1
16.948,71 oltre spese mediche pari a € 788,40, per un totale di € 17.737,11 corrispondente alla menomazione psicofisica del 10% o a somma maggiore o minore da accertare con CTU.
Con vittoria di spese da distrarsi.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Veniva disposta ed espletata c.t.u. e, esaurita la trattazione, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati .
Il nominato c.t.u. ha accertato che “ In relazione all'evento infortunistico del 20.12.2022 l'assicurato sig. ha riportato una lesione della Parte_1 integrità psicofisica valutabile nella misura del 6% (sei per cento)”.
Le conclusioni del c.t.u., adeguatamente motivate, sono condivisibili e, pertanto, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell' indennizzo nella misura di legge in relazione alla percentuale del 6% come riconosciuta dal
CTU.
Va respinta la domanda relativa alle spese mediche sostenute della parte ricorrente nella misura di € 788,40, essendo non sufficientemente documentate , tenuto conto della contestazione dell' CP_1
Le spese di lite , in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per la metà e per l' altra parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell' indennizzo nella misura di legge in relazione alla percentuale del 6% ;
condanna l' al pagamento delle spese che liquida in € 1.00,00, oltre iva CP_1
e cpa da distrarsi;
compensa per il resto .
ROMA,25.3.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16842 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRESE DAMIANO _ con elezione di domicilio in VIA SABOTINO 12 00195
ROMA;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.GUIDUCCI MASSIMO , con elezione di CP_1
domicilio in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE N.3 ROMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso NGR 16842/2024 ritualmente notificato all' , la parte CP_1
ricorrente diva questo giudice chiedendo riconoscersi i Parte_1
benefici economici connessi all' infortunio subito e per l' effetto condannare l'
alla corresponsione dell' indennizzo per danno biologico pari a € CP_1
16.948,71 oltre spese mediche pari a € 788,40, per un totale di € 17.737,11 corrispondente alla menomazione psicofisica del 10% o a somma maggiore o minore da accertare con CTU.
Con vittoria di spese da distrarsi.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Veniva disposta ed espletata c.t.u. e, esaurita la trattazione, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati .
Il nominato c.t.u. ha accertato che “ In relazione all'evento infortunistico del 20.12.2022 l'assicurato sig. ha riportato una lesione della Parte_1 integrità psicofisica valutabile nella misura del 6% (sei per cento)”.
Le conclusioni del c.t.u., adeguatamente motivate, sono condivisibili e, pertanto, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell' indennizzo nella misura di legge in relazione alla percentuale del 6% come riconosciuta dal
CTU.
Va respinta la domanda relativa alle spese mediche sostenute della parte ricorrente nella misura di € 788,40, essendo non sufficientemente documentate , tenuto conto della contestazione dell' CP_1
Le spese di lite , in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per la metà e per l' altra parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra istanza respinta, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell' indennizzo nella misura di legge in relazione alla percentuale del 6% ;
condanna l' al pagamento delle spese che liquida in € 1.00,00, oltre iva CP_1
e cpa da distrarsi;
compensa per il resto .
ROMA,25.3.2025 LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini