TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2689 R.G. Anno 2023 Affari Civili Contenziosi, promosso da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Sava (TA) alla Via Ancona n. 13, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Dario Lupo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Antonella Liuzzi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- attore-
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Manduria al CP_1
Corso XX Settembre, 54, presso e nello studio dell'avv. Franco de Laurentiis e Giovanna
D'Uggento dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
-convenuta-
E
(CF ), nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_2 C.F._1
(TA), alla via Ancona, 13, ed elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Dario Lupo, 32, presso lo studio dell'avv. Antonella Liuzzi (CF ) che la rappresenta e la difende in CodiceFiscale_2 virtù di procura in calce all'atto di intervento del 20.11.2023;
-intervenuta-
Oggetto: “Proprietà”;
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 8.05.2023, il sig. in regime di comunione Parte_1 legale dei beni con la sig.ra rappresentava di avere acquistato dal sig. Parte_2 Persona_1
1 con atto pubblico del 09.06.2022 a rogito del notaio il terreno sito in agro di Manduria, alla Persona_2
C.da Specchiarica, zona “Villaggio Aurora” contraddistinto al catasto terreni del Comune di Manduria al foglio nr. 143, particella 3125 di are 22,17, e che contestualmente alla vendita veniva immesso nel possesso legale e materiale dello stesso;
che tuttavia sin dall'acquisto veniva ostacolato nell'esercizio del suo diritto di proprietà dalla sig.ra la quale aveva rivendicato il possesso nei confronti del precedente CP_1 proprietario, sig. , nell'ambito di un procedimento cautelare-possessorio che si concludeva Persona_1 con il rigetto della domanda in primo grado, accolta dal collegio in sede di reclamo.
Pertanto, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la sig.ra per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1-accertare e dichiarare che il SI. è proprietario esclusivo del fondo sito in agro di Parte_1
Manduria alla C.da Specchiarica, riportato nel catasto Terreni del Comune di Manduria al foglio 143, p.lla
3125 di are 22,17;
2- per l'effetto, ordinare ex art. 948 c.c., alla SI.ra di rilasciare il fondo in oggetto nella CP_1 disponibilità del SI. , libero e sgombro da persone e cose, ordinando contestualmente la Pt_1 cessazione di qualsiasi turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore;
3-Condannare la SI.ra al pagamento in favore del della somma annuale di Euro CP_1 Pt_1
15.000,00, o a quell'altra maggiore o minore, a titolo di risarcimento dei danni;
4-dichiarare priva di giustificato motivo la mancata comparizione della SI.ra al procedimento di CP_1 mediazione e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'Erario della somma di Euro 237,00, pari al C.U. dovuto per il giudizio;
5-In ogni caso condannare la SI.ra a pagare le spese e compensi del giudizio ivi incluse le spese CP_1 sostenute per la mediazione di Euro 64,80.
Con “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” depositata in data 25.05.2023, la convenuta sig.ra eccepiva l'intervenuta usucapione del terreno oggetto di causa, per averne CP_1 essa, unitamente al coniuge e alle figlie, sin dall'anno 1985 avuto il possesso pieno ed esclusivo, legittimato con successiva scrittura privata del 2004 intercorsa tra , in qualità di promittente- Parte_3 venditore, e le figlie e , in qualità di promittenti-acquirenti; precisava Parte_4 Controparte_3 che con la detta scrittura privata il primo si impegnava a vendere alle germane il terreno in Parte_4 questione al prezzo pattuito di Euro 27.700,00, dilazionato in nr. 5 rate di Euro 5.500,00 cadauna, che erano state puntualmente versate fino al saldo finale effettuato l'11.01.2009; che tuttavia la mancata stipula del contratto definitivo non avveniva a causa delle vicende che avevano interessato la famiglia ovvero Parte_3 dapprima la morte di e successivamente la morte della coniuge dello stesso, cui seguiva la Parte_3 successione in favore delle due figlie, e;
rappresentava altresì di avere Parte_5 Controparte_4 invitato più volte e a procedere alla stipula dell'atto notarile e di essere Parte_5 Controparte_4 successivamente venuta a conoscenza della vendita del bene al sig. effettuata in data Persona_1
30.07.2021 dalle sorelle nei confronti delle quali il 7.03.2022 veniva sporta querela con Parte_3 conseguente instaurazione del procedimento penale nr. 1427/2021 R.G.N.R./Mod.21 per il reato di cui agli
2 artt. 110, 640 c.p.; aggiungeva infine di aver sporto successive denunce-querele anche nei confronti del sig.
e dell'odierno attore. Per_1
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
1 Rigettare tutte le domande formulate dall'attore in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
2 Accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione e previo accertamento, dichiarare la convenuta
SI.ra proprietaria esclusiva del terreno sito in C.da Specchiarica, contraddistinto CP_1 catastalmente al foglio 143, p.lla 3125;
3 Condannare parte attrice per danni da lite temeraria, ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa;
4 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con decreto ex art. 171-bis, c.p.c., del 22.09.2023, il Tribunale rilevava la necessità di esaminare l'opportunità della chiamata in causa della comproprietaria, coniuge in regime di comunione legale dei beni dell'attore, signora (salvo l'eventuale intervento volontario della stessa) nel contraddittorio Parte_2 delle parti.
In data 20.11.2023 interveniva volontariamente la signora rappresentando di essere Parte_2 comproprietaria del fondo oggetto di causa per essere stato acquistato dal coniuge, sig.
[...]
, in regime di comunione legale dei beni;
di essere titolare dell'attività ricettiva denominata Erpi Parte_1
Vacanze di PALMATÈ Cinzia, esercitata su altro fondo in comunione dei beni con l'attore, confinante con quello per cui è causa (indicato, infatti, tra i confini nel rogito per notar del 2021, come proprietà Per_2
e concesso in comodato dal sig. alla signora per l'esercizio dell'attività; di Pt_2 Pt_1 Pt_2 avere pertanto un interesse diretto, concreto ed attuale all'accoglimento della domanda attrice e, dunque, ad ottenere il rilascio del fondo di cui si controverte, libero e sgombero da persone e cose, al fine di goderne pienamente, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, anche in conseguenza del mancato utilizzo del terreno per cui è causa in relazione alla attività recettiva esercitata sul fondo confinante, con integrale rigetto della domanda di usucapione avanzata dalla signora . CP_1
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, così provvedere:
1). accertare e dichiarare che il sign. è proprietario esclusivo del seguente bene: Parte_1
“fondo, senza alcuna costruzione sovrastante, sito in agro di Manduria, alla contrada “Specchiarica”, esteso circa are ventidue e centiare diciassette (are 22.17) e per quanto effettivamente è, a corpo a non a misura;
confinante con strada, con altra proprietà della parte acquirente, con proprietà , con CP_1 Per_ Per_ proprietà , con proprietà con proprietà , con proprietà , con proprietà Per_3 Pt_2 Per_4 con proprietà con proprietà con proprietà o rispettivi aventi causa e salvo altri, Per_7 Per_8 Per_9 come meglio in fatto, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Manduria al foglio 143, particella 3125, pascolo cespugliato di classe 2, are 22.17, R.D. Euro 2,29, R.A. Euro 1,26” per le ragioni di cui in premessa;
2). per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., alla signora di rilasciare il fondo in CP_1 oggetto nella disponibilità del sign. , libero e sgombero da persone e cose, ordinando Pt_1
3 contestualmente alla signora la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto CP_1 di proprietà da parte dell'attore;
3). condannare la signora al pagamento, in favore del sign. , a titolo di risarcimento dei CP_1 Pt_1 danni, di una somma annuale non inferiore ad € 15.000,00 o a quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta equa e/o essere accertata dal Tribunale;
4). dichiarare priva di giustificato motivo la mancata comparizione della signora al procedimento di CP_1 mediazione e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma di € CP_1
237,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5). rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione e la domanda volta a dichiarare la convenuta sig.ra
proprietaria esclusiva del terreno sito in C.da Specchiarica, contraddistinto catastalmente al foglio CP_1
143, p.lla 3125, perché infondata in fatto e diritto;
6). dichiarare inammissibile, nulla e, comunque, rigettare la domanda di condanna del sign. per Pt_1 danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., per carenza dei presupposti di legge;
7). in ogni caso, condannare la signora a pagare le spese e i compensi del giudizio, ivi incluse le CP_1 spese sostenute per la mediazione, pari ad € 64,80. Con vittoria di spese e compensi del presente intervento”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. dalla sola parte attrice, alla prima udienza tenutasi in data
23.11.2023 il procuratore della convenuta rilevava la mancata comunicazione dell'ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. del 22.09.2023 chiedendo di essere rimessa in termini in relazione al deposito delle memorie ex art.171 ter c.p.c..
A scioglimento della riserva pronunciata in ordine alla richiesta di rimessione in termini, con ordinanza del
28.11.2023 il P.I. argomentando nel senso che i termini previsti a pena di decadenza dalla norma decorrono ex lege senza che sia necessario alcun provvedimento del giudice, il quale potrebbe persino omettere, ove non lo ritenga necessario, di provvedere in ordine alle verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171-ter del codice di rito, senza che alcuna conseguenza si produca sulle scansioni processuali come rigidamente disciplinate dalla legge e del cui rispetto le parti sono in ogni caso onerate, inoltre essendo onere delle parti, in quanto entrambe già costituite in giudizio, di accertare mediante la tempestiva consultazione del fascicolo telematico l'intervenuta emissione dell'ordinanza in materia di verifiche preliminari, rigettava l'istanza di rimessione in termini ponendo a cura ed onere delle parti costituite di consultare il fascicolo telematico;
nonché ammetteva le prove orali dedotte dalle parti.
Espletata la prova testimoniale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189, c.p.c..
In data 12.12.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza del 10.01.2025, il P.I. osservava che l'interpretazione accolta con l'ordinanza del 23.11.2023, per quanto rispondente all'orientamento prevalente nel momento in cui il provvedimento era stato emesso, era mutata alla luce delle modifiche correttive apportate all'art. 171-bis c.p.c., il cui quarto comma nella versione vigente recita: “Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a
4 cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171 ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.”; evidenziava che, benché la richiesta di remissione in termini non sia stata reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni, la mancata comunicazione del decreto sulle verifiche preliminari, accertata mediante richiesta informale alla cancelleria, comporta che la sentenza emessa in violazione di tale disposizione processuale, involgendo la piena esplicazione del diritto di difesa, sarebbe irrimediabilmente nulla, con l'effetto che, modificata la precedente determinazione, la convenuta doveva essere posta in grado di interloquire sulla domanda e formulare le proprie richieste istruttorie.
Disponeva, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo e contestualmente concedeva ad entrambe le parti, per evidenti ragioni di tutela del contraddittorio, i termini ex art. 171-ter c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento.
A scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 27.03.2025, con ordinanza del 31.03.2025 il P.I., esaminate le nuove memorie depositate dalle parti e le istanze istruttorie ivi formulate, considerato non necessario rinnovare l'intera istruttoria, dovendosi unicamente porre rimedio alla violazione del diritto di difesa derivante dal mancato deposito da parte della convenuta delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., per effetto della mancata emissione da parte del giudice dell'ordinanza di cui all'art. 171-bis c.p.c. avente ad oggetto le verifiche preliminari, da cui decorre il relativo termine a mente delle modifiche normative successivamente introdotte dal c.d. correttivo Cartabia di cui al d.lgs. n. 164/2024; rilevato inoltre che le richieste istruttorie di parte attrice e intervenuta ripropongono le richieste di prova diretta già formulate con i medesimi testi, per cui non occorre procedere alla relativa rinnovazione, ammetteva le richieste istruttorie di parte convenuta ritenendo ammissibili le produzioni documentali, aventi ad oggetto documenti peraltro già indicati nelle precedenti difese, e al contempo ammissibile la prova testimoniale sia in relazione ai testi
(respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare della stessa, che non ha un interesse Controparte_3 diretto e concreto nel presente giudizio di usucapione intentato dalla madre sig.ra nei CP_1 confronti di soggetto diverso dal promittente venditore del preliminare del 2004), Ing. e Testimone_1
, che agli ulteriori due testi, sigg.ri e questi ultimi - Controparte_5 Testimone_2 Persona_10 tuttavia - limitatamente alle circostanze nn. 6) e 7) della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata in data
10.02.2025, essendo già stati esaminati nel contraddittorio delle parti in ordine alle circostanze da 1) a 5), dedotte con la Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del 25.05.2023, che in relazione, infine, al teste , indicato nella Memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 depositata dalla sig.ra Testimone_3
in data 03.03.2025; abilitando alla prova contraria l'attore e l'intervenuta. CP_1
All'udienza del 15.04.2025 venivano escussi i testi di parte convenuta, sig.ri Testimone_2
, , . Testimone_3 Controparte_5 Testimone_1
All'udienza del 20.05.2025 venivano escussi i testi di parte convenuta, sig.ri , Persona_10 CP_3
.
[...]
A seguito di concessione dei termini di cui all'art. 189, c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
5
2. Il merito della controversia.
Oggetto della presente controversia è l'azione di rivendicazione e rilascio proposta dall'attore sig.
contrastata in via riconvenzionale dalla convenuta sig.ra la quale ha Parte_1 CP_1 eccepito di aver usucapito il terreno oggetto di rivendica per aver esercitato sullo stesso il possesso pieno ed esclusivo sin dall'anno 1985, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto a titolo originario in proprio favore.
Il bene per cui è causa consiste nel “fondo, senza alcuna costruzione sovrastante, sito in agro di Manduria, alla contrada “Specchiarica”, esteso circa are ventidue e centiare diciassette (are22.17) e per quanto effettivamente è, a corpo a non a misura;
confinante con strada, con altra proprietà della parte acquirente, con proprietà , con proprietà , con proprietà con proprietà , con proprietà CP_1 Per_3 Pt_2 Per_4 Per_ Per_
, con proprietà con proprietà con proprietà con proprietà o rispettivi Per_7 Per_8 Per_9 aventi causa e salvo altri, come meglio in fatto, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Manduria al foglio 143, particella 3125, pascolo cespugliato di classe 2, are 22.17, R.D. Euro 2,29, R.A. Euro 1,26” acquistato dall'odierno attore in regime di comunione legale con la coniuge sig.ra per Parte_2 effetto dell'atto pubblico di compravendita del 09.06.2022 redatto dal notaio Persona_2
(rep.10321/8196 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Taranto, in data 14.06.2022 ai nn.12588/17023), dal sig. , in qualità di venditore. Persona_1
In ragione di tanto, l'attore ha domandato accertarsi e dichiararsi la proprietà in capo a sé medesimo dell'immobile de quo, chiedendo di ordinarne alla sig.ra il rilascio, libero e sgombero da CP_1 persone e cose, nonché la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà, con condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima del bene.
A fronte delle domande formulate dall'attore, la convenuta ha richiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare di avere maturato unitamente al coniuge e alle due figlie, l'usucapione acquisitiva per possesso ininterrotto ultraventennale sul terreno di cui si discute.
Nello specifico, la convenuta ha dedotto di aver esercitato un possesso continuo, pacifico, esclusivo e legittimo sin dall'anno 1985, cristallizzatosi nell'anno 2004 nel preliminare di vendita di cui alla scrittura privata intercorsa tra il sig. , originario proprietario del fondo, e le proprie figlie sig.re Parte_3
e , con il quale il primo si impegnava a vendere alle sig.re il Parte_4 Controparte_3 Parte_4 terreno in questione al prezzo pattuito.
Orbene, la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta, da esaminarsi preliminarmente in quanto idonea a neutralizzare la domanda di rivendicazione, deve ritenersi infondata e non merita di essere accolta.
Va premesso in linea generale che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene per il periodo di tempo determinato dalla legge, che con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari, richiede il possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.).
6 Ai fini dell'usucapione è - altresì – necessario accertare la ricorrenza di specifici requisiti, ovvero che il possesso, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale, sia continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare il potere sulla cosa nei detti termini, sia direttamente che tramite l'eventuale detentore.
Il possesso ad usucapionem si concretizza, pertanto, in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione del possessore di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario, ovvero una signoria sulla cosa che non sia dovuta a mera tolleranza e che tale situazione permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione alcuna.
Quanto segnatamente all'elemento psicologico, richiesto oltre all'elemento oggettivo-materiale, è necessario che il possesso venga esercitato con animus possidendi, nel senso che il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, occorre quindi che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus.
Se è pacifico che tale modo di acquisto a titolo originario della proprietà è suscettibile di accertamento in via giudiziaria, attraverso l'esperimento di un giudizio di cognizione che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuta usucapione, la prova del possesso idoneo a tal fine, per quanto attiene tanto al corpus quanto all'animus, vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna preclusione di sorta nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta;
pertanto, può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori ovvero sulla scorta di dichiarazioni rese in altri procedimenti (cfr. Cass. Civ., II sez., 17.04.1981, n. 2326 e Cass. Civ., 10.12.1975, n. 4068).
Si tratta di un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, chiamato a procedere alla approfondita valutazione dell'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.
Tanto premesso e venendo all'esame della domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, è opportuno preliminarmente evidenziare che l'esito del procedimento possessorio promosso dalla sig.ra nei confronti del sig. , non è idoneo a costituire elemento di CP_1 Persona_1 valutazione dal quale desumere nell'odierno giudizio un possesso valido ad usucapire il bene rivendicato, per la nota distinzione tra tutela possessoria e tutela petitoria.
Dalla documentazione in atti si evince che con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 17.02.2022,
l'odierna convenuta deduceva di essere stata molestata nel possesso del terreno oggetto del presente giudizio, in quanto il sig. dal mese di luglio 2021 utilizzava il fondo per parcheggiare la propria Persona_1 autovettura;
a sostegno della domanda, rappresentava di aver sempre posseduto pacificamente il terreno sino dall'anno 1985, provvedendo a ripulirlo, coltivarlo e piantarvi alberi di ulivo, pero, cespugli di rosmarino e capperi.
7 Come si è anticipato, il provvedimento emesso in sede cautelare-possessoria di rigetto della domanda è stato riformato dal tribunale in composizione collegiale a seguito di reclamo.
Tuttavia, giova ricordare che l'azione possessoria ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria sottostante, in quanto mira al recupero immediato della disponibilità di un bene di cui si sia stati violentemente o clandestinamente spogliati o alla cessazione delle molestie arrecate nel godimento dello stesso, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa.
Ciò che deve essere dedotto nel giudizio possessorio ai fini di ottenere la relativa tutela in via cautelare ed urgente, è pertanto solo la situazione di fatto in essere, ovverosia il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La ratio delle azioni a difesa del possesso risponde infatti ad un'esigenza di ordine pubblico, ovvero quella di tutelare una situazione apparente, che parte dal presupposto che il possessore di un bene ne ha il legittimato godimento, al fine di evitare che i cittadini si facciano giustizia da soli, garantendo loro una rapida tutela della situazione di fatto (sul punto si rimanda a quanto osservato dai giudici di legittimità con la recente ordinanza n. 10925 del 23 aprile 2024 in relazione al rapporto tra il giudizio possessorio e quello petitorio, ove la S.C. evidenzia come l'accoglimento di una domanda nel giudizio possessorio non richieda l'accertamento della legittimità del possesso, ma si concentri su una mera situazione di fatto, con la conseguenza che il giudicato formatosi su una domanda possessoria non ha efficacia nel giudizio petitorio, in quanto il possesso utile ad usucapire richiede requisiti che non sono considerati nei procedimenti possessori1).
Del tutto irrilevante ai fini della soluzione dell'odierna controversia è, pertanto, l'accertamento del possesso cui si è pervenuti in modo sommario nel procedimento possessorio, essendo al contrario attualmente necessaria la individuazione del soggetto proprietario del terreno in questione.
Acclarata l'irrilevanza delle statuizioni del procedimento cautelare nella fattispecie qui in esame, la fondatezza delle domande delle parti va vagliata sulla scorta dell'istruttoria espletata e delle risultanze documentali.
8 Quanto all'esame delle domande, si ribadisce quanto già evidenziato circa la necessità del pregiudiziale vaglio della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario, per usucapione, della proprietà del bene per cui è causa formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, in quanto idonea a determinare la definizione del giudizio.
Orbene, le emergenze probatorie acquisite non consentono di affermare che la abbia esercitato un CP_1 possesso valido e idoneo ad usucapire il bene oggetto di causa.
In primo luogo, l'immissione nella disponibilità del bene è avvenuta, per espressa ammissione della stessa, per effetto della concessione dell'originario proprietario sig. , determinata dai rapporti di Parte_3 buon vicinato tra gli stessi intercorrenti.
Invero, già in sede possessoria2, sia la che il di lei coniuge, hanno dichiarato che il sig. CP_1 Parte_3 aveva consentito loro di usare il terreno, riconoscendo implicitamente di aver avuto la disponibilità del fondo in virtù dell'altrui tolleranza (vd. allegato 18 alla memoria di parte attrice depositata il 2.11.2023).
Segnatamente, all'udienza del 23.03.2022, la sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Nel 1984 ho CP_1 acquistato il terreno in cui domicilio e dove c'è la mia abitazione. Abbiamo fatto amicizia con il proprietario del terreno confinante, sig. , il quale ci ha autorizzato ad occuparci del terreno”. Parte_3
Ancora, all'udienza del 27.04.2022 il sig. ha dichiarato quanto segue: “Dal 2005 la sig.ra Parte_6
ha il possesso del terreno, anzi mi correggo dal 1985 perché conosceva il proprietario che le ha CP_1 consentito di usare il terreno. Il proprietario oggi defunto era ”. Parte_3
Trova pertanto applicazione la previsione di cui all'art. 1144 cod. civ. (“Atti di tolleranza”), secondo cui "gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso", che, nell'ingenerare e giustificare a priori la permissio, conduce ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone.
Nella individuazione del concetto di tolleranza di cui alla norma citata, soccorre l'autorevole insegnamento della S.C. di Cassazione secondo cui gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicano un elemento di transitorietà e saltuarietà comportando un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia, familiarità o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine, i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (in tal senso v. Cass., Sez. 2, sent. 29/5/2015, n. 11277;
Cass., Sez. 2, sent. 10/5/2018, n. 11315).
Risulta, dunque, incontestato, per espressa ammissione della signora e del di lei coniuge, che la CP_1 stessa ha iniziato a possedere non uti dominus, in quanto la relazione con il bene è avvenuta in virtù del consenso prestato dal proprietario in virtù dei rapporti di amicizia e di buon vicinato intercorrenti tra le parti. 2 Circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di giudizio possessorio si osserva che i relativi verbali prodotti dall'attore non hanno formato oggetto di contestazione da parte della convenuta. 9 Peraltro, l'atteggiamento di mera tolleranza assunto dal proprietario del fondo trova riscontro nelle stesse argomentazioni addotte dalla nel presente giudizio, dalle quali emerge che il possesso pieno ed CP_1 esclusivo esercitato sin dall'anno 1985 sarebbe stato consacrato nel preliminare di vendita di cui alla scrittura privata del 2004 (quindi per un tempo comunque inferiore al ventennio rispetto al presunto inizio del possesso) intercorsa tra il sig. , in qualità di promittente-venditore, e le due figlie Parte_3 dell'attrice, in qualità di promittenti-acquirenti, con il quale il primo si impegnava a vendere alle germane il bene oggetto del presente giudizio. Parte_4
Tuttavia, è proprio la conclusione del contratto preliminare di compravendita avvenuta pacificamente nell'anno 2004 a smentire l'asserito possesso ad usucapionem da parte della convenuta, che ne indica il momento iniziale nel 1985, atteso il mancato compimento del termine necessario per l'usucapione e il riconoscimento del diritto dominicale in capo al sig. Parte_3
La stipula del preliminare di vendita per l'acquisizione del terreno di cui si discute, pur se intestato alle figlie, esclude infatti che possa configurarsi in capo all'attrice una situazione possessoria idonea all'usucapione, per la carenza dell'elemento soggettivo, avendo con tale atto la convenuta implicitamente riconosciuto quale effettivo proprietario il sig. Parte_3
Né rileva che il bene sia stato intestato alle figlie della convenuta, in quanto sul punto, all'udienza del
20.05.2025, la figlia della convenuta, sig.ra , ha precisato di avere ricevuto il bene Controparte_3 attraverso la formale intestazione da parte della madre, dichiarando quanto segue: da adulta mia mamma ci ha detto che questo terreno voleva darlo a noi figlie, sicché poi lei lo ha acquistato con i suoi soldi e poi lo ha trasferito a noi con contratto di compravendita concluso con il sig. . Controparte_6
È dunque evidente che il terreno è stato inizialmente detenuto dalla per tolleranza dell'originario CP_1 proprietario, sig. , il quale con la scrittura privata in esame si impegnava a trasferirlo alle Parte_3 acquirenti al momento della conclusione del definitivo, senza che d'altronde sia mai stata dedotta e tantomeno provata dall'attrice alcuna interversione del titolo da detenzione a possesso ai sensi dell'art. 1141
c.c.
L'interpretazione pacifica di tale norma è nel senso che non è sufficiente un cambiamento interiore della propria volontà, da parte del detentore, ma è necessario un atto esterno, oggettivo e inequivocabile, definito interversione del possesso, in quanto si pone apertamente in contrasto con il diritto del proprietario e manifesta la volontà di tenere la cosa come propria, ad esempio impedendogli di accedere all'immobile.
Peraltro, dalla lettura della scrittura emerge che la situazione possessoria che la convenuta asserisce essere sussistente sin dall'anno 1985 è smentita dal fatto che, nel compromesso stipulato nel 2004 si conveniva espressamente che “il possesso del terreno avverrà presso un notaio alla fine del 5° anno di pagamento (fine
2008)”. E pur ove si volesse ipotizzare una consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, come annotato in sede di azione di manutenzione, la disponibilità acquisita dovrebbe essere qualificata come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapire secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
a Sezioni Unite (v. sentenza n. 7930/2008).
10 In relazione all'incompatibilità tra l'istituto dell'usucapione e il contratto preliminare di vendita, si richiama invero il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem ove non sia dimostrata una interversio possessionis nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.” (Sez. 2, Sentenza n. 5211 del
16/03/2016).
Ad analoghe conclusioni si giunge anche laddove non sia prevista la consegna anticipata dell'immobile promesso in vendita. Invero, in un contratto ad effetti obbligatori, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una interversio possessionis, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso uti dominus, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile ad usucapionem, previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Sez. 2, Ord. n. 29594 del 2021; Sez. 3, Sent. n. 24637 del 2016;
Sez. 2, Sent. N. 11132 del 2022).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie non vi è prova alcuna della consegna del bene, del pagamento del prezzo, né dell'effettiva immissione in possesso al momento dell'asserito saldo del prezzo.
Aa nulla rilevano le raccomandate prodotte dalla convenuta contenenti le diffide ad adempiere ex art. 1454
c.c., essendo state formulate dalle germane nei confronti delle sorelle (e non Parte_4 Parte_3 dell'originario promittente-venditore) a distanza di circa 10 anni dalla conclusione del preliminare di vendita
(vd. allegato alla memoria del 10.02.2025 della convenuta), manifestando l'inerzia protratta nel tempo una sostanziale mancanza di interesse a formalizzare la compravendita, condotta verosimilmente contraddittoria rispetto all'asserito pagamento dell'ingente prezzo pattuito.
Infine, quanto al valore legale della scrittura privata in esame, preliminarmente si precisa che la legge prevede la trascrizione del contratto preliminare solo se risulta da atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata;
nonché stabilisce altresì che la trascrizione del contratto preliminare perde efficacia se entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non viene eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca esecuzione del contratto preliminare (art. 2645-bis c.c.).
Nel caso di specie si evidenzia che la scrittura privata è priva di data certa e di sottoscrizione autenticata ed è stata registrata all'Agenzia delle Entrate solo il 23.06.2021, con atto recante nr. 1771 Serie 3, a distanza di ben 17 anni dalla conclusione che si afferma avvenuta nell'anno 2004.
11 Ne consegue che, contrariamente a quanto asserito da parte convenuta, a nulla rileva che la registrazione di tale scrittura è antecedente all'atto intercorso tra le sorelle e il (30.07.2021) e Parte_3 Persona_1 all'atto di trasferimento intervenuto tra quest'ultimo e l'odierno attore, in considerazione dell'oggetto del presente giudizio.
In conclusione, la detenzione del fondo per ragioni di buon vicinato o comunque per tolleranza del proprietario, ammessa con valenza di confessione dalla convenuta, la mancanza - sia a titolo di mera allegazione che di prova - di atti di interversione del possesso, l'ulteriore riconoscimento dei diritto dominicale per effetto della stipula del contratto preliminare di compravendita, riferibile alla volontà della sig.ra , pur se con intestazione alle figlie, dalla prima comunque pacificamente conosciuto e di cui ha CP_1 inteso avvalersi anche nel presente giudizio a fini difensivi, non consentono di configurare un possesso utile ad usucapionem.
Del resto, non sono risolutive neppure le prove orali assunte e la documentazione prodotta dalla parte convenuta.
Esaminando gli ulteriori elementi addotti dalla , la produzione fotografica mirerebbe a dimostrare CP_1 che la stessa e la sua famiglia hanno utilizzato l'immobile nel corse degli anni, sin dal 1981. Tuttavia, dall'analisi dei rilievi fotografici (vd. allegato alla memoria del 10.02.2025 della convenuta) è impossibile identificare con certezza il terreno di cui si discute con quello raffigurato nelle immagini prodotte, in quanto non è stata indicata la precisa posizione del luogo in cui le foto sono state scattate e nella maggior parte delle stesse manca anche un attendibile riferimento temporale.
Dalle fotografie non è, inoltre, possibile desumere alcun elemento significativo circa l'effettivo possesso esclusivo da parte della del terreno per cui è causa, poiché non è dato individuare quale sia l'asserita CP_1 via di accesso posta lungo il muro di confine della casa di abitazione della stessa creata mediante la realizzazione di una porta, nondimeno non è immediatamente percepibile l'asserita condotta di coltivazione che si assume effettuata dalla stessa nel corso degli anni.
Ancora, come risulta dalle dichiarazioni raccolte nel giudizio possessorio (vd. allegato 18 alla memoria di parte attrice depositata il 2.11.2023), all'udienza del 23.03.2022, la convenuta ha riferito di aver fatto eseguire dei lavori di potatura da un esperto nell'anno 2021.
Anche nell'odierno giudizio i testi di parte convenuta - come meglio si preciserà di seguito - hanno riferito dell'esistenza di alberi da frutto e di ulivi, ma non è stata prodotta alcuna fattura relativa all'acquisto degli alberi da frutto e delle piante asseritamente impiantati e ai lavori di potatura asseritamente svolti dall'esperto da lei incaricato.
Ne consegue dunque che l'odierna convenuta non ha prodotto documenti significativi di un possesso uti dominus quali ricevute di pagamento relative alla manutenzione e coltivazione del fondo che la stessa afferma di aver svolto nel corso degli anni;
né vi è in atti una consulenza tecnica di parte descrittiva del terreno che si vuole usucapire, né planimetrie e documentazione fotografica di data certa utile per l'esame testimoniale.
12 Per cui gli unici elementi di prova addotti dalla convenuta sono rappresentati dalle deposizioni rese dai testi dalla stessa indicati.
Segnatamente, all'udienza dell'1.02.2024 il sig. ha dichiarato che si recava presso la Parte_7 proprietà della per controllare l'impianto di allarme installato dall'istituto di vigilanza presso cui CP_1 lavorava e che in tali occasioni (circa 3-4 volte) aveva visto la assieme al marito nel terreno di cui si CP_1 discute, senza tuttavia collocare temporalmente l'epoca in cui tali episodi, peraltro di natura sporadica, fossero avvenuti.
Il teste sig. , esaminato nel corso della medesima udienza, ha affermato che dal 1991 al 1999 si Persona_10 recava nel pomeriggio presso il terreno oggetto di causa per aiutare la e il marito a pulirlo;
che CP_1 unitamente a questi provvedeva a piantare due alberi di pero;
che tuttavia non ricordava se vi fossero tavolini e sedie posizionati nel terreno per la cena o il pranzo;
ha precisato che l'accesso al terreno avveniva dall'abitazione della o dalla strada (circostanza che esclude vi fosse una recinzione). CP_1
Il medesimo teste è stato escusso all'udienza del 20.05.2025 ed ha ribadito che nell'anno 1999 si allontanava dall'Italia e che sino ad allora il terreno era recintato con due file di tufi lungo il perimetro;
ha inoltre asserito di riconoscere i soggetti raffigurati nelle foto che gli venivano mostrate, le quali tuttavia -come precedentemente precisato- non possono essere collocate in un arco spazio-temporale preciso;
ha inoltre affermato di riconoscere la foto n. 5 raffigurante un terreno con le sedie e i tavolini, nonostante avesse precedentemente affermato in sede di prima escussione che non ricordava vi fossero delle sedie e dei tavolini predisposti per il pranzo o la cena, con conseguente dubbio in merito alla sua attendibilità o quantomeno alla correttezza dei suoi ricordi.
All'udienza del 21.03.2024, è stato escusso il teste sig. il quale ha riferito quanto Testimone_2 segue: conosco la sig.ra dagli anni 90, in quanto mi recavo al mare a Specchiarica e conoscevo le CP_1 figlie della signora con cui andavamo a mare. Mi recavo dopo il mare presso l'abitazione della sig.ra
per pranzare, accanto alla quale vi era un terreno cui si poteva accedere dove vi erano alberi di
CP_1 ulivo e cespugli. Preciso che in questo terreno la sig.ra ci preparava a me e alle sue figlie la
CP_1 merenda dopo il mare e il pranzo ogni tanto; ha confermato la circostanza n. 2 indicata nella comparsa di costituzione (Vero che la SI.ra ha provveduto, nel corso degli anni, dall'Anno 1985 ad oggi, dopo
CP_1 aver ripulito detto terreno da ammassi di rifiuti-spazzatura, a piantare degli alberi di frutto e/o altre cultivar, continuando sempre a ripulire detto terreno dalle sterpaglie ed altro ancora, fino a posizionare sedie sdraio nonché tavolini con annesse sedie per pranzare, cenare, stazionare), precisando che sul terreno erano stati piantati degli alberi di frutteto e ulivo nonché pomodori ed erano presenti un tavolino con le sedie, delle sdraio e un'amaca; che il terreno era ben tenuto e che quando era bambino vedeva la sig.ra e il
CP_1 marito che lo pulivano.
Ha altresì affermato quanto segue: Dall'anno 1999-2000 la sig.ra è cliente del servizio di vigilanza CP_1 presso il quale io lavoro e pertanto quando scattava l'allarme o durante i controlli mi recavo presso
l'abitazione della e vedevo la signora e il marito a lavorare nel terreno. Vedevo ciò in quanto il CP_1 terreno fa ad angolo tra la strada principale e la strada secondaria dalla quale si accede all'abitazione
13 della sig.ra . Quando ero ragazzo (16-17 anni) il terreno era recintato da tufi alti circa 50 cm. Non CP_1 ricordo da quando successivamente la sig.ra ha fatto una recinzione con dei paletti e rete in ferro. CP_1
In ordine all'attendibilità del teste, si evidenzia che la deposizione dallo stesso resa in giudizio è difforme da quanto dichiarato, come informatore, in seno al giudizio possessorio e i cui verbali sono stati prodotti dal in uno alla memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 2. Pt_1
In quella sede, il sig. si era limitato ad affermare di conoscere la signora da più di Tes_2 CP_1 vent'anni, essendo guardia giurata presso la Cosmopol che presta vigilanza presso l'abitazione della
, senza fare alcun riferimento a frequentazioni pregresse con la convenuta o con le figlie della stessa, CP_1 che all'epoca erano delle bambine, né ha riferito di merende o pranzi consumati nel terreno per cui è causa.
All'udienza del 15.04.2025, il teste di parte convenuta sig. ha affermato che eseguiva Testimone_3 lavori nell'abitazione della assieme al padre deceduto da 20 anni e che attualmente è coltivatore CP_1 diretto per cui si è recato anche da solo presso l'abitazione della e sul terreno adiacente per la CP_1 potatura delle piante e il taglio delle erbacce.
Ha confermato le circostanze come capitolate nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. depositata il
10.02.2025 dalla convenuta, precisando che vi è un accesso dalla proprietà della SI.ra al terreno per CP_1 cui è causa, che ha sempre visto i conci di tufo sin da quando ha iniziato ad effettuare lavori con il padre, senza precisare quando il terreno è stato recintato con la rete metallica;
ha infine riconosciuto quanto raffigurato nelle foto prodotte dalla convenuta.
Alla medesima udienza è stata escussa il teste di parte convenuta, sig.ra , la quale ha Controparte_5 confermato che la SI.ra possiede dall'Anno 1985 il terreno sito in agro di Manduria, ove insiste la CP_1 macchia mediterranea, in attacco alla sua proprietà con annessa abitazione ove dimora stabilmente, riferendo quanto segue: la SI.ra è amica di vecchia data di mia madre ed io da ragazzina, quando CP_1 avevo circa 14 o 15 anni, giocavo nel terreno della medesima SI.ra con le figlie della stessa… CP_1
Anche se ero ragazzina, ricordo che la SI.ra puliva detto terreno e che io insieme alle figlie la CP_1 aiutavo a portare la legna dal terreno all'abitazione. Confermo che vi erano delle sedie e dei tavolini, che noi utilizzavamo perché era una zona di ombra. L'ultima vola in cui mi sono recata presso il terreno per cui
è causa risale a circa un anno fa, in estate. Se non ricordo male vi erano uno o due alberi di pero ed altra vegetazione, anche mirto e macchia mediterranea. Ha infine confermato le ulteriori circostanze capitolate nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. depositata il 10.02.2025 precisando che il terreno era delimitato con
i conci di tufo e successivamente è stato invece recintato con rete metallica. Io ho sempre visto i conci di tufo sin da quando ho iniziato a frequentare l'abitazione della SI.ra , ma non so precisare quando il CP_1 terreno sia stato recintato con la rete metallica.
Infine, il teste di parte convenuta, sig. , ha dichiarato quanto segue: ho conosciuto la Testimone_1
SI.ra nel 1994-1995, e da quell'anno sono a conoscenza che la SI.ra possiede il terreno in CP_1 CP_1 attacco alla sua proprietà. Io sono ingegnere e mi ha presentato alla SI.ra il Geom. CP_1 Persona_11
e l'Ing. , i quali si erano occupati dell'istanza di condono dell'immobile della SI.ra Controparte_7 Per_1
e dal 1994 sono subentrato al Geometra come tecnico;
nello specifico, ho predisposto il CP_1
14 progetto dell'immobile in cui vive la SI.ra confermo che vi è un accesso dalla proprietà della Pt_8
SI.ra al terreno per cui è causa… la SI.ra ha sempre detto di essere la proprietaria del CP_1 CP_1 terreno, ma io non l'ho verificato.
All'udienza del 20.05.2025 è stata escussa la figlia della convenuta, sig.ra , la quale ha Controparte_3 confermato che la SI.ra possiede dall'Anno 1985 il terreno sito in agro di Manduria, ove insiste la CP_1 macchia mediterranea, in attacco alla sua proprietà con annessa abitazione ove dimora stabilmente, riferendo che nell'anno 1985 avevo appena un anno quindi per quanto ricordo quando ero piccola giocavo nel cd. boschetto, mi arrampicavo sugli alberi, giocavo a nascondino;
ha confermato che la SI.ra ha CP_1 provveduto, nel corso degli anni, dall'Anno 1985 ad oggi, dopo aver ripulito detto terreno da ammassi di rifiuti-spazzatura, a piantare degli alberi di frutto e/o altre cultivar, continuando sempre a ripulire detto terreno dalle sterpaglie ed altro ancora, fino a posizionare sedie sdraio nonché tavolini con annesse sedie per pranzare, cenare, stazionare e ha riferito quanto segue: sin da quando ero piccola durante l'estate mia mamma attrezzava l'esterno con tavoli e sedie per giocare;
ricordo che mia mamma ha fatto piantare alberi da frutto con il sig. ; ricordo che c'era una sdraio su cui riposava mio nonno;
ricordo anche che Per_10 pranzavamo e cenavamo lì soprattutto perché era l'unico posto fresco per noi bambini;
per la pulizia, confermo che i miei hanno sempre pulito o fatto pulire il giardino. Ha confermato di aver visto solo la unitamente agli altri membri della sua famiglia- su detto terreno e nessun altro; ha precisato che CP_1 accedevano al terreno chiamato boschetto da una porta tutt'ora presente lungo il muro di recinzione del loro giardino.
Orbene, nel giudizio di usucapione di beni immobili è necessario che l'individuazione del bene che si intende usucapire sia fornita in modo preciso e puntuale e che sia accertato l'elemento temporale costituito dal possesso continuo e ininterrotto protratto per almeno venti anni.
Nel caso di specie, le risultanze delle testimonianze rese dai testi di parte convenuta appaiono invece generiche, imprecise e non univoche.
I testi si sono limitati a riferire di avere visto nel terreno la sig.ra , da sola o assieme al marito, in CP_1 sporadiche occasioni che non sono state collocate in maniera precisa e soprattutto continuata nel tempo, in ogni caso mai oltre il ventennio dal 2004, epoca della sottoscrizione del contratto preliminare si cui si è detto in precedenza, che ha quantomeno effetto interruttivo del possesso, iniziato a detta della stessa convenuta nel
1985.
A ciò si aggiunga che “ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene” (Cassazione civile, sez. II, 23/02/2024,
n. 4819).
Peraltro, le testimonianze richiamate non godono di un riscontro oggettivo costituito da materiale fotografico avente data certa che rappresenta il terreno nella attuale consistenza, le effettive porte di accesso e le asserite coltivazioni effettuate così da poter dimostrare che l'area di cui si discute è in buono stato poiché gestita e
15 curata dalla . Al contrario, le stesse sono smentite da quanto indicato nell'atto notarile di CP_1 compravendita intercorso tra l'attore e il sig. nel quale si legge che il terreno ha natura di pascolo Per_1 cespugliato;
nonché da alcune delle fotografie prodotte dalla stessa convenuta, che raffigurano in tempi recenti il terreno incolto coperto da una fitta vegetazione spontanea.
Peraltro, lo stesso teste di parte convenuta, sig. sentito a prova contraria, ha riconosciuto le foto Tes_2 di cui agli allegati 16, 21 e 23 del fascicolo di parte attrice e, dunque, lo stato incolto in cui si trova il fondo, nonostante la e tutti i testi escussi a supporto delle sue ragioni abbiano affermato che la stessa si è CP_1 sempre occupata della pulizia, manutenzione e coltivazione del fondo. Senza tralasciare che un terreno coperto da vegetazione incolta mal si concilia con l'asserito intrattenimento sul terreno stesso per pranzare o cenare.
In merito all'accesso al fondo, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui non è sufficiente, ai fini dell'usucapione, dimostrare l'accesso esclusivo ad un'area attraverso una scala o un cortile pertinenziale, in assenza di prove concrete e convincenti che ne attestino l'effettivo e continuativo esercizio della signoria sul bene per il periodo prescritto. La condizione di degrado dell'area, unita a testimonianze imprecise e inattendibili, può smentire la sussistenza del possesso utile ad usucapire ai sensi dell'art. 1158
c.c. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28146 del 31 ottobre 2024).
Preme, infine, osservare che al fine di configurare il possesso utile ad usucapire è necessario si sia manifestato concretamente lo “ius exludenti alios”, a tal scopo individuando nella materiale recinzione del fondo l'espressione più evidente del diritto di proprietà.
Nel caso di specie, la sig. non ha dimostrato in alcun modo di aver recintato il terreno nei CP_1 quarant'anni in cui asserisce di averlo posseduto.
La signora , nel verbale di prima udienza del giudizio possessorio riferisce che “c'era una rete CP_1 metallica di recinzione chiusa con il fil di ferro per evitare che estranei si introducessero. Solo per evitare che buttassero spazzatura. Anche perché capitava che entrassero a raccogliere funghi, legnetti all'interno del terreno…“ho fatto realizzare la recinzione nel febbraio 2021, perché avevano scaricato dei sacchi neri di spazzatura…Preciso che prima c'era un muretto a secco lungo parte del perimetro del terreno. Sull'altra parte libera c'era una macchia mediterranea fatta a siepe”.
Anche il sig. , ascoltato come informatore, dichiarava di aver realizzato la recinzione nel 2021. Parte_4
Al contrario di quanto affermato dalla convenuta e dallo stretto familiare, all'udienza del 21.03.2024 il teste ha confermato che a marzo 2021 il terreno era ancora privo di recinzione, come raffigurato nella Tes_4 fotografia che gli è stata mostrata;
ha aggiunto che nel 2019 non erano ancora state poste le recinzioni, mentre nell'anno 2022 erano presenti;
anche il teste di parte convenuta, , all'udienza Persona_10 dell'01.02.2024 ha confermato che, sino a quando ha frequentato i luoghi (1999), accedeva al terreno dalla strada, così riconoscendo che non vi era alcuna recinzione che inibiva l'accesso; mentre, all'udienza del
20.05.2025 ha riferito che il perimetro del terreno era delimitato da due conci di tufi e che sino a quando si è recato sul terreno (1999) non vi era alcuna recinzione metallica.
16 All'udienza del 15.04.2025 il teste ha affermato che il terreno era delimitato con due file di Tes_2 conci di tufi e che successivamente, senza precisare quando, la sig.ra ha provveduto a recintare il CP_1 terreno con una rete metallica, precisando infine che tale recinzione era stata fatta forse 6 o 7 anni fa.
Il teste, ascoltato come informatore nel giudizio possessorio, aveva dichiarato in quella sede che circa un anno prima delle dichiarazioni rese ad aprile 2022 e, dunque, nel 2021, la signora aveva provveduto CP_1
a recintare il terreno.
Ancora, all'udienza del 20.05.2025, la figlia della convenuta ha affermato che vi erano due linee di tufo che delimitavano tutta la proprietà e di non ricordare quando era stata costruita la recinzione metallica, ma che ciò era avvenuto parecchi anni addietro, senza tuttavia collocare in modo preciso tale circostanza nel tempo.
Può pertanto ritenersi che sino al febbraio 2021 il terreno era accessibile a tutti dalla strada e non vi era alcuna recinzione che potesse ingenerare nei terzi che la fosse l'effettiva titolare del diritto di CP_1 proprietà.
Infine, con riferimento all'esistenza della porta di accesso dalla proprietà della al terreno oggetto di CP_1 causa, non vi è in atti alcuna documentazione fotografica che attesti quanto asserito dalla convenuta.
Conclusivamente, dal complesso della considerazioni sin qui svolte e dell'esame delle emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, deve ritenersi che non è stata raggiunta la prova che la relazione fattuale con il terreno di cui si discute si è concretizzata in un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, accompagnata dall'intenzione della convenuta di comportarsi come proprietaria, in modo che i terzi la considerino come l'effettivo titolare del diritto esercitato.
La domanda di usucapione sollevata dalla convenuta deve pertanto ritenersi infondata.
È invece fondata e merita accoglimento la domanda di rivendicazione avanzata dall'attore, per le ragioni di seguito esposte.
Si impone, in via prioritaria rispetto all'esame della domanda, la ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali di legittimità in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione.
L'affermazione di carattere generale è che nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve perciò dimostrare:
1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass., sez. 2, 19.10.2021, n. 28865).
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione con indirizzo costante la giurisprudenza afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la
17 rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n.
991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
I giudici di legittimità hanno peraltro recentemente precisato, enunciando un principio a cui si intende dare seguito, che “essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario
o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre
l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. sent. n. 28865/2021).
Ancora, “Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui; al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4547 del 20/02/2025).
La giurisprudenza può dirsi pertanto ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante.
Si ammette difatti un temperamento del rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione in base all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti.
Si riconosce invero che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990).
18 Nel caso di specie, la convenuta , nell'opporre l'usucapione, ha espressamente riconosciuto CP_1
l'appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante, il sig. , affermando che Parte_3 quest'ultimo era l'effettivo proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
A fronte di ciò, l'attore ha documentalmente dimostrato di essere proprietario esclusivo dell'immobile per cui è causa, avendo provato in primo luogo l'esistenza di un valido titolo di acquisto, ovvero l'atto di compravendita del 09.06.2022 per Notaio (rep.10321/8196 trascritto presso l'Agenzia delle Persona_2
Entrate Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto in data 14.06.2022 ai nn.12588/17023) concluso tra il sig. e l'odierno attore, in qualità di acquirente. Persona_1
In aggiunta, il rivendicante ha dimostrato il passaggio della proprietà dal sig. fino a lui mediante Parte_3 attestazione dei precedenti titoli di provenienza aventi ad oggetto il bene oggetto di causa, come risultanti dalla visura storica ipo-catastale ultraventennale in atti datata 27.10.2023 (vd. deposito telematico dell'attore del 2.11.2023 – allegato 17), che di seguito vengono indicati:
- atto di compravendita del 30.07.2021 per Notaio (rep.9678/7659 trascritto presso Persona_2
l'Agenzia delle Entrate Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto in data 04.08.2021 ai nn.16073/21362) concluso tra il sig. e le sig.re e Persona_1 Controparte_4 Parte_5
;
[...]
- successione della sig.ra apertasi il 04.05.2019 (giusta denuncia del 21/09/2020 rep. Persona_12
280410/88888 trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto in data 23.09.2020 ai nn.14149/19782), per effetto della quale e Controparte_4
sono divenute proprietarie di 1/6 ciascuno del bene oggetto di causa;
Parte_5
- successione del sig. apertasi il 28.03.2012 (giusta denuncia del 09.10.2012 rep. Parte_3
3821/9990 trascritta presso l'Agenzia delle Entrate Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Taranto in data 05.09.2014 ai nn.13866/17236), per effetto della quale le sig.re , Controparte_4
e sono divenute proprietarie di 1/3 ciascuno del bene oggetto di Parte_5 Persona_12 causa;
- atto di divisione del 09.02.1982 per Notaio rep.106360 trascritto presso l'Agenzia Persona_13 delle Entrate Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto in data 10.03.1982 ai nn.
4629/5189, in virtù del quale il sig. è divenuto proprietario esclusivo del bene Parte_3 oggetto di causa.
È dunque evidente che nonostante la possibilità di avvalersi di un regime probatorio attenuato, secondo l'indirizzo sopra richiamato, l'attore provato un valido titolo derivativo proveniente, per il tramite dei precedenti atti traslativi, da un soggetto cui può presuntivamente attribuirsi la qualità di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per oltre un ventennio dall'atto di divisione del 09.02.1982 con cui il sig. è divenuto proprietario esclusivo del bene oggetto di causa. Parte_3
Deve dunque ritenersi provato che il bene apparteneva sin dal 1982 al sig. ; che alla sua Parte_3 morte nel 2012 è stato devoluto per successione ereditaria alla signora (coniuge) e alle figlie Persona_12
e ; che alla morte della signora nel 2019, la quota del coniuge è Parte_5 Controparte_4 Per_12
19 stata devoluta alle figlie che sono divenute proprietarie in ragione del 50 % per ciascuna del terreno di cui si discute, che veniva a sua volta alienato al sig. dante causa dell'odierno attore. Per_1
Non essendo emersi elementi che possano far ritenere la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione da parte della convenuta del terreno per cui è causa né un valido possesso ad usucapionem, l'attore ha documentalmente dimostrato di essere proprietario esclusivo del terreno oggetto di causa, di cui deve essere disposta la restituzione al legittimo titolare da parte della sig.ra CP_1
La convenuta va pertanto condannata, in accoglimento della domanda, al rilascio immediato del bene in favore dell'avente diritto, Parte_1
Quanto alla ulteriore domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene di cui si discute, da determinarsi in via equitativa, occorre preliminarmente rilevare che la questione circa la “natura” del danno da occupazione senza titolo ed i risvolti in tema di oneri processuali è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, risolto di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
33645 del 15.11.2022, la quale ha statuito che, nel caso di occupazione senza titolo, vi è una presunzione iuris tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario, stante la tendenziale normalità del pregiudizio per il medesimo, correlato alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento diretto o indiretto (quest'ultimo mediante concessione dell'uso a terzi dietro corrispettivo).
Nello specifico, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: —
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; — “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Pertanto, nel caso di occupazione abusiva di immobile, le Sezioni Unite ammettono accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì la lesione del diritto di proprietà quale “diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”. Peraltro, è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa;
ed a fronte di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che il proprietario giammai avrebbe esercitato il diritto di godimento, posto che a quest'ultimo non è assimilabile il non uso. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Ancor più di recente, con ordinanza n. 30984 del 07.11.2023 la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, ha affermato che la presunzione iuris
20 tantum della sussistenza del danno in capo al proprietario non può essere vinta o superata dalla mera affermazione di un intenzionale disinteresse del proprietario, in quanto non avrebbe allegato o dimostrato la volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o porre in locazione.
Facendo applicazione dei detti principi alla fattispecie in esame, la natura del bene e la mancata allegazione di una sua eventuale redditività, preclude tuttavia di accedere alla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
3. Il regolamento delle spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico - Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con l'intervento volontario di , avente Parte_1 CP_1 Parte_2 ad oggetto: “Proprietà”, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che il sig. è proprietario esclusivo del terreno sito Parte_1 in agro di Manduria, alla C.da Specchiarica, zona “Villaggio Aurora”, contraddistinto al catasto terreni del Comune di Manduria al foglio nr. 143, particella 3125, di are 22,17;
2) ACCERTA e DICHIARA che la convenuta sig.ra occupa senza titolo il terreno CP_1 come sopra individuato e, per l'effetto:
3) CONDANNA la sig.ra a rilasciare immediatamente in favore del proprietario, sig. CP_1
il terreno sito in agro di Manduria, alla C.da Specchiarica, zona “Villaggio Parte_1
Aurora”, contraddistinto al catasto terreni del Comune di Manduria al foglio nr. 143, particella 3125, di are 22,17, libero da persone e cose;
4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) CONDANNA la sig.ra al pagamento in favore delle altre parti delle spese del CP_1 presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese vive, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 21.10.2025.
Il P.I. dott.ssa S. D'Errico
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (Sez. 2, n. 7747, 20/07/1999). Si è poi, in esatta linea di continuità, chiarito che nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (Sez. 2, n. 21233, 05/10/2009, Rv. 610215; conf., ex multis, Cass. n. 27513/2020, Cass. n. 24260/2023, non mass.)”.