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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 508 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 27 novembre 2025, promossa da (C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Garufi, giusta procura in atti, opponente
contro
TRA I , Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Miasi, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: ; opposizione a decreto ingiuntivo;
CP_1
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28.01.2022, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1667/21 del 24.11.2021, notificato in data 21.12.2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.486.633,45, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore del tra i Comuni di Controparte_3 CP_2 Parte_1
e a titolo di contributo consortile dovuto fino all'anno
[...] Parte_2 Parte_2
2020. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la carenza di prova in ordine all'ammontare delle quote richieste, evidenziando di non aver potuto esercitare alcun controllo contabile sui bilanci del . Ha, quindi, chiesto la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto. La costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. La sentenza di cessazione della materia del contendere, secondo costante orientamento giurisprudenziale, è una pronuncia in rito di carattere dichiarativo con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e di interesse a resistere delle parti in contesa In ragione di ciò, la sentenza che pronuncia la cessata materia del contendere, non solo implica che sia sopravvenuto un fattore che incide sulla situazione sostanziale preesistente (che nel caso in esame si concretizza e si sostanzia della definizione transattiva della controversia) ma che le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale (Cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006). La S.C. afferma, infatti, che "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. n. 16150/2010). Nel caso de quo, come si evince dagli atti prodotti, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo con il quale hanno definito i loro rapporti in modo tombale insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo la compensazione delle spese di lite. E' venuto meno, pertanto, l'interesse di tutte alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata. Per quanto appena evidenziato e rappresentato, non vi sono ragioni giuridiche che ostino all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di cessazione della materia del contendere formulata dalle parti con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 508/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
2. Compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
2
contro
TRA I , Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Miasi, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: ; opposizione a decreto ingiuntivo;
CP_1
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 28.01.2022, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1667/21 del 24.11.2021, notificato in data 21.12.2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.486.633,45, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore del tra i Comuni di Controparte_3 CP_2 Parte_1
e a titolo di contributo consortile dovuto fino all'anno
[...] Parte_2 Parte_2
2020. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la carenza di prova in ordine all'ammontare delle quote richieste, evidenziando di non aver potuto esercitare alcun controllo contabile sui bilanci del . Ha, quindi, chiesto la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto. La costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. La sentenza di cessazione della materia del contendere, secondo costante orientamento giurisprudenziale, è una pronuncia in rito di carattere dichiarativo con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e di interesse a resistere delle parti in contesa In ragione di ciò, la sentenza che pronuncia la cessata materia del contendere, non solo implica che sia sopravvenuto un fattore che incide sulla situazione sostanziale preesistente (che nel caso in esame si concretizza e si sostanzia della definizione transattiva della controversia) ma che le parti concordino tanto sull'esistenza di tale fattore quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia giudiziale (Cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006). La S.C. afferma, infatti, che "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. n. 16150/2010). Nel caso de quo, come si evince dagli atti prodotti, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo con il quale hanno definito i loro rapporti in modo tombale insistendo nella revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo la compensazione delle spese di lite. E' venuto meno, pertanto, l'interesse di tutte alla pronuncia del provvedimento giudiziario sulla domanda originariamente formulata. Per quanto appena evidenziato e rappresentato, non vi sono ragioni giuridiche che ostino all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di cessazione della materia del contendere formulata dalle parti con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 508/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
2. Compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
2