TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1177/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Massari, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Conserva, n. 32;
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marisa Olga Meroni, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Amedei, n. 8;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “a) accogliere tutte le domande, eccezioni e conclusioni rassegnate da questa difesa con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ulteriormente integrate e precisate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 VI comma cp.c con successive memorie difensive e verbali di causa;
b) dichiarare la società opposta decaduta dal potere di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per i motivi ivi dedotti, oltre che dichiarare inammissibili tutte le eccezioni dalla stessa sollevate;
c) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 121 del 15.01.2018, emesso dal Tribunale di Brindisi nei confronti del su ricorso della società Parte_1 [...]
[...]
[..
[...] (ora ) è inammissibile ed infondato, per difetto dei Parte_2 Parte_3
presupposti espressamente richiesti dall'art. 633 c.p.c., non essendo il credito vantato certo, liquido ed esigibile;
d) accertare e dichiarare, pertanto, che la pretesa creditoria di complessivi € 132.165,44, oltre interessi ex D.Lvo 231/02 dalla scadenza delle singole fatture, di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre a compensi professionali per € 2.135,00 ed € 406,50 per spese, oltre accessori, o qualsiasi altra somma richiesta ed azionata dalla società opposta, è inammissibile, illegittima, infondata e non provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per difetto di legittimazione attiva e/o per difetto della titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, da parte di (ora Parte_2 [...]
); e) accertare e dichiarare che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra il Pt_3
e la società opposta, non essendo mai stato affidato il relativo Controparte_2
servizio, né adottata alcuna determina di affidamento, né impegnata alcuna spesa;
f) dichiarare l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, oltre interessi dal dovuto al saldo, avanzata dalla società opposta nei confronti del in sede di comparsa di costituzione;
g) accertare e dichiarare, conseguentemente, Pt_1
che la società (ora ) non è titolare di alcun Parte_2 Parte_3
credito nei confronti del , e/o non vanta e non può Parte_1 legittimamente vantare alcun credito nei confronti dell'ente locale opponente e che, pertanto, la pretesa economica avanzata è priva e/o destituita di ogni fondamento per tutti
i motivi esposti nei richiamati scritti difensivi e verbali di causa;
per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”.
CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: nel merito, in via principale: respingere l'opposizione ed ogni domanda avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata per le ragioni di cui in atti;
nel merito, in via subordinata: condannare il al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
dei seguenti importi: € 55.189,20 in linea capitale, di cui alle fatture indicate
[...] nell'elenco prodotto sub doc. 01; gli interessi di mora maturati e maturandi sul predetto importo, nella misura determinata dal D.Lgs. 231/02, con decorrenza dalla data di
2 scadenza di ciascuna fattura;
gli ulteriori interessi anatocistici con decorrenza: i) dalla data di deposito del ricorso nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., sugli interessi che alla data di deposito del ricorso erano già scaduti da almeno sei mesi nonché
ii) dalla data di deposito della comparsa sugli interessi che a quella data erano scaduti da almeno sei mesi;
€ 6.205,03 quale importo residuo a titolo di interessi di mora portati dalla Nota Debito Interessi n. ED90003080, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 07; gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura determinata dall'art.
1284, comma 4, c.c., sull'intera somma azionata a ti-tolo di Note Debito Interessi di €
76.976,24 decorrenti dalla data di deposito del ricorso;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: condannare il al pagamento, in favore di Parte_1
di qualsivoglia somma dovuta, anche a titolo di ingiustificato Parte_3
arricchimento, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, compresi quelli della fase monitoria, oltre 15% rimborso spese generali, CPA,
IVA e successive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 14.3.2018, il conveniva Parte_1
in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 121/2018 del 15.1.2018, con il quale il Tribunale di Brindisi gli aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 132.165,44, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 e spese legali, a titolo di capitale e interessi di mora portati dalle fatture commerciali relative alla fornitura di energia elettrica erogata in favore del
[...]
. Parte_1
Premesso che tale credito era nella titolarità di Edison Energia s.p.a. e veniva poi ceduto a e, infine, a l'attore eccepiva: Controparte_3 Controparte_1
il difetto di legittimazione attiva della società opposta, non avendo il mai accettato Pt_1
la cessione dei crediti (accettazione da ritenersi necessaria, secondo la prospettazione dell'opponente, trattandosi di una pubblica amministrazione); l'assenza di idonea prova scritta del credito;
la nullità dell'ipotetico contratto tra società cedente ed ente locale per mancanza di forma scritta - necessaria ad substantiam, essendo una delle parti contrattuali una pubblica amministrazione – e per mancata indicazione del relativo impegno di spesa e della copertura finanziaria;
la generica quantificazione degli importi dovuti.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.6.2018, si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_1
La società opposta sosteneva, in particolare, la propria legittimazione attiva, in quanto la disciplina di cui all'art. 9, all. E della l. 2248/1865 (in tema di cessione dei crediti) non si applicava nel caso in esame, essendo l'opponente un ente locale e non un'amministrazione statale ed essendo il contratto di somministrazione di energia elettrica concluso da tempo.
La convenuta deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza dei crediti per mancanza di un contratto scritto e del relativo atto di impegno di spesa;
a tale scopo allegava una proposta di contratto datata 22.10.2013, sottoscritta da Edison Energia s.p.a. e da un funzionario del Evidenziava, infine, che il non aveva mai Pt_1 Pt_1
contestato di aver ricevuto la fornitura ed anzi aveva pagato in parte i crediti. Da ultimo, domandava in via subordinata la condanna del al pagamento della somma dovuta, Pt_1
anche a titolo di indebito arricchimento.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 19.9.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ad avviso di chi giudica appare fondata, oltre che assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, l'eccezione di nullità del contratto concluso tra il Parte_1
e la società cedente per difetto di forma scritta. Alla nullità del contratto segue
[...]
l'infondatezza della pretesa creditoria e il conseguente accoglimento dell'opposizione.
Come noto, tutti i contratti conclusi da una pubblica amministrazione (sia essa un'amministrazione dello Stato ovvero un ente locale) devono rivestire a pena di nullità la forma scritta, la quale è richiesta ad substantiam.
In senso conforme si è espressa, da tempo, tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità, chiarendo che “Ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica
4 amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/09/2010, n.20340).
Sono nulli, pertanto, i contratti conclusi da una pubblica amministrazione in forma orale ovvero per fatti concludenti o meramente attuativi dell'accordo.
Tanto premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in valutazione, la creditrice opposta si è limitata a dare prova scritta del contratto di cessione del credito ma non ha documentato l'esistenza di un valido contratto scritto tra l'ente locale ingiunto e la società
Edison Energia s.p.a., nella sua qualità di fornitrice del servizio elettrico e cedente.
In particolare, non può ritenersi tale la già citata proposta di contratto datata 22.10.2013, sottoscritta da Edison Energia s.p.a. e da un funzionario del Comune, la quale non risulta essere stata preceduta da alcuna delibera di autorizzazione a contrarre. Non vi è prova (che avrebbe dovuto fornire la società opposta, in quanto attrice in senso sostanziale) che il contratto di somministrazione di energia elettrica prodotto in atti sia stato sottoscritto dal funzionario previa osservanza dei controlli contabili e nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, condizioni necessarie affinché quel contratto possa vincolare direttamente l'amministrazione opponente anziché direttamente il funzionario inadempiente.
Difetta, dunque, agli atti la prova scritta di un valido contratto dal quale traggono origine le pretese creditorie avanzate dalla società opposta. Stante la nullità del citato contratto di somministrazione, lo stesso è da ritenersi, infatti, del tutto improduttivo di effetti;
tanto
5 significa, che non può essere legittimamente preteso il pagamento del capitale e degli interessi moratori derivanti dal dedotto mancato ovvero ritardato pagamento delle fatture.
Va poi evidenziato che anche ove Edison Energia s.p.a. avesse erogato energia elettrica in regime di salvaguardia (circostanza comunque non dimostrata), essendo risultata aggiudicatrice della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per la Regione Puglia, in ogni caso, i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione avrebbero imposto il ricorso ad un contratto scritto, avendo la p.a. assunto obbligazioni nei confronti di una società commerciale. Ed invero, gli articoli 16 e 17 del R.D. 2440/1923 cristallizzano tale regola
(certamente speciale rispetto a quelle valevoli per la generalità dei consociati), non espressamente derogata dalla disciplina di cui alla l. 3 agosto 2007, n.125.
In ogni caso, va poi rilevato che il contratto di somministrazione sarebbe comunque invalido per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 191 TUEL (non essendovi prova agli atti del loro assolvimento), secondo il quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, con obbligo per il responsabile del procedimento di comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno. La sanzione prevista per l'inosservanza di tali adempimenti è la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, tanto della deliberazione che autorizza l'atto con cui è stato assunto l'obbligo quanto dell'atto stesso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13159).
Quanto alla domanda di condanna del ex art. 2041 c.c., la stessa - oltre che nuova Pt_1
e tardiva, poiché introdotta per la prima volta con comparsa di costituzione e risposta - è anche infondata per difetto del requisito di sussidiarietà e residualità, potendo il creditore aggredire, ex art. 23 del d.l. n. 66/1989, direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/09/2021,
n.24000).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'opposta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi
6 con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, in persona del sindaco p.t., contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 121/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 15.1.2018;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in
[...]
€ 8.839,50, di cui € 406,50 per spese ed € 8.433,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1177/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Massari, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Conserva, n. 32;
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marisa Olga Meroni, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Amedei, n. 8;
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
ATTORE: “a) accogliere tutte le domande, eccezioni e conclusioni rassegnate da questa difesa con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ulteriormente integrate e precisate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 VI comma cp.c con successive memorie difensive e verbali di causa;
b) dichiarare la società opposta decaduta dal potere di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, per i motivi ivi dedotti, oltre che dichiarare inammissibili tutte le eccezioni dalla stessa sollevate;
c) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 121 del 15.01.2018, emesso dal Tribunale di Brindisi nei confronti del su ricorso della società Parte_1 [...]
[...]
[..
[...] (ora ) è inammissibile ed infondato, per difetto dei Parte_2 Parte_3
presupposti espressamente richiesti dall'art. 633 c.p.c., non essendo il credito vantato certo, liquido ed esigibile;
d) accertare e dichiarare, pertanto, che la pretesa creditoria di complessivi € 132.165,44, oltre interessi ex D.Lvo 231/02 dalla scadenza delle singole fatture, di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre a compensi professionali per € 2.135,00 ed € 406,50 per spese, oltre accessori, o qualsiasi altra somma richiesta ed azionata dalla società opposta, è inammissibile, illegittima, infondata e non provata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per difetto di legittimazione attiva e/o per difetto della titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, da parte di (ora Parte_2 [...]
); e) accertare e dichiarare che nessun rapporto contrattuale è intercorso tra il Pt_3
e la società opposta, non essendo mai stato affidato il relativo Controparte_2
servizio, né adottata alcuna determina di affidamento, né impegnata alcuna spesa;
f) dichiarare l'inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, oltre interessi dal dovuto al saldo, avanzata dalla società opposta nei confronti del in sede di comparsa di costituzione;
g) accertare e dichiarare, conseguentemente, Pt_1
che la società (ora ) non è titolare di alcun Parte_2 Parte_3
credito nei confronti del , e/o non vanta e non può Parte_1 legittimamente vantare alcun credito nei confronti dell'ente locale opponente e che, pertanto, la pretesa economica avanzata è priva e/o destituita di ogni fondamento per tutti
i motivi esposti nei richiamati scritti difensivi e verbali di causa;
per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.”.
CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: nel merito, in via principale: respingere l'opposizione ed ogni domanda avversaria perché inammissibile e, comunque, infondata per le ragioni di cui in atti;
nel merito, in via subordinata: condannare il al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
dei seguenti importi: € 55.189,20 in linea capitale, di cui alle fatture indicate
[...] nell'elenco prodotto sub doc. 01; gli interessi di mora maturati e maturandi sul predetto importo, nella misura determinata dal D.Lgs. 231/02, con decorrenza dalla data di
2 scadenza di ciascuna fattura;
gli ulteriori interessi anatocistici con decorrenza: i) dalla data di deposito del ricorso nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., sugli interessi che alla data di deposito del ricorso erano già scaduti da almeno sei mesi nonché
ii) dalla data di deposito della comparsa sugli interessi che a quella data erano scaduti da almeno sei mesi;
€ 6.205,03 quale importo residuo a titolo di interessi di mora portati dalla Nota Debito Interessi n. ED90003080, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 07; gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura determinata dall'art.
1284, comma 4, c.c., sull'intera somma azionata a ti-tolo di Note Debito Interessi di €
76.976,24 decorrenti dalla data di deposito del ricorso;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: condannare il al pagamento, in favore di Parte_1
di qualsivoglia somma dovuta, anche a titolo di ingiustificato Parte_3
arricchimento, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, compresi quelli della fase monitoria, oltre 15% rimborso spese generali, CPA,
IVA e successive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 14.3.2018, il conveniva Parte_1
in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 121/2018 del 15.1.2018, con il quale il Tribunale di Brindisi gli aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 132.165,44, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 e spese legali, a titolo di capitale e interessi di mora portati dalle fatture commerciali relative alla fornitura di energia elettrica erogata in favore del
[...]
. Parte_1
Premesso che tale credito era nella titolarità di Edison Energia s.p.a. e veniva poi ceduto a e, infine, a l'attore eccepiva: Controparte_3 Controparte_1
il difetto di legittimazione attiva della società opposta, non avendo il mai accettato Pt_1
la cessione dei crediti (accettazione da ritenersi necessaria, secondo la prospettazione dell'opponente, trattandosi di una pubblica amministrazione); l'assenza di idonea prova scritta del credito;
la nullità dell'ipotetico contratto tra società cedente ed ente locale per mancanza di forma scritta - necessaria ad substantiam, essendo una delle parti contrattuali una pubblica amministrazione – e per mancata indicazione del relativo impegno di spesa e della copertura finanziaria;
la generica quantificazione degli importi dovuti.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.6.2018, si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_1
La società opposta sosteneva, in particolare, la propria legittimazione attiva, in quanto la disciplina di cui all'art. 9, all. E della l. 2248/1865 (in tema di cessione dei crediti) non si applicava nel caso in esame, essendo l'opponente un ente locale e non un'amministrazione statale ed essendo il contratto di somministrazione di energia elettrica concluso da tempo.
La convenuta deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza dei crediti per mancanza di un contratto scritto e del relativo atto di impegno di spesa;
a tale scopo allegava una proposta di contratto datata 22.10.2013, sottoscritta da Edison Energia s.p.a. e da un funzionario del Evidenziava, infine, che il non aveva mai Pt_1 Pt_1
contestato di aver ricevuto la fornitura ed anzi aveva pagato in parte i crediti. Da ultimo, domandava in via subordinata la condanna del al pagamento della somma dovuta, Pt_1
anche a titolo di indebito arricchimento.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 19.9.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ad avviso di chi giudica appare fondata, oltre che assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, l'eccezione di nullità del contratto concluso tra il Parte_1
e la società cedente per difetto di forma scritta. Alla nullità del contratto segue
[...]
l'infondatezza della pretesa creditoria e il conseguente accoglimento dell'opposizione.
Come noto, tutti i contratti conclusi da una pubblica amministrazione (sia essa un'amministrazione dello Stato ovvero un ente locale) devono rivestire a pena di nullità la forma scritta, la quale è richiesta ad substantiam.
In senso conforme si è espressa, da tempo, tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità, chiarendo che “Ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica
4 amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale” (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/09/2010, n.20340).
Sono nulli, pertanto, i contratti conclusi da una pubblica amministrazione in forma orale ovvero per fatti concludenti o meramente attuativi dell'accordo.
Tanto premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in valutazione, la creditrice opposta si è limitata a dare prova scritta del contratto di cessione del credito ma non ha documentato l'esistenza di un valido contratto scritto tra l'ente locale ingiunto e la società
Edison Energia s.p.a., nella sua qualità di fornitrice del servizio elettrico e cedente.
In particolare, non può ritenersi tale la già citata proposta di contratto datata 22.10.2013, sottoscritta da Edison Energia s.p.a. e da un funzionario del Comune, la quale non risulta essere stata preceduta da alcuna delibera di autorizzazione a contrarre. Non vi è prova (che avrebbe dovuto fornire la società opposta, in quanto attrice in senso sostanziale) che il contratto di somministrazione di energia elettrica prodotto in atti sia stato sottoscritto dal funzionario previa osservanza dei controlli contabili e nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, condizioni necessarie affinché quel contratto possa vincolare direttamente l'amministrazione opponente anziché direttamente il funzionario inadempiente.
Difetta, dunque, agli atti la prova scritta di un valido contratto dal quale traggono origine le pretese creditorie avanzate dalla società opposta. Stante la nullità del citato contratto di somministrazione, lo stesso è da ritenersi, infatti, del tutto improduttivo di effetti;
tanto
5 significa, che non può essere legittimamente preteso il pagamento del capitale e degli interessi moratori derivanti dal dedotto mancato ovvero ritardato pagamento delle fatture.
Va poi evidenziato che anche ove Edison Energia s.p.a. avesse erogato energia elettrica in regime di salvaguardia (circostanza comunque non dimostrata), essendo risultata aggiudicatrice della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per la Regione Puglia, in ogni caso, i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione avrebbero imposto il ricorso ad un contratto scritto, avendo la p.a. assunto obbligazioni nei confronti di una società commerciale. Ed invero, gli articoli 16 e 17 del R.D. 2440/1923 cristallizzano tale regola
(certamente speciale rispetto a quelle valevoli per la generalità dei consociati), non espressamente derogata dalla disciplina di cui alla l. 3 agosto 2007, n.125.
In ogni caso, va poi rilevato che il contratto di somministrazione sarebbe comunque invalido per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 191 TUEL (non essendovi prova agli atti del loro assolvimento), secondo il quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, con obbligo per il responsabile del procedimento di comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno. La sanzione prevista per l'inosservanza di tali adempimenti è la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, tanto della deliberazione che autorizza l'atto con cui è stato assunto l'obbligo quanto dell'atto stesso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13159).
Quanto alla domanda di condanna del ex art. 2041 c.c., la stessa - oltre che nuova Pt_1
e tardiva, poiché introdotta per la prima volta con comparsa di costituzione e risposta - è anche infondata per difetto del requisito di sussidiarietà e residualità, potendo il creditore aggredire, ex art. 23 del d.l. n. 66/1989, direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/09/2021,
n.24000).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'opposta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi
6 con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, in persona del sindaco p.t., contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 121/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 15.1.2018;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in
[...]
€ 8.839,50, di cui € 406,50 per spese ed € 8.433,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
7