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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott. Giulia DE LUCA Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 931 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
ricorrente
E
n. in Russia, 1.4.1950 Controparte_1
convenuta
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI
All'udienza in cui si è proceduto all'esame della convenuta il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi l'interdizione rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale.
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dal pubblico ministero (relazione dei Servizi sociali regionali del 21.10.2024, referto visita psichiatrica del 31.5.2024, relazione visita geriatrica del
6.9.2024), risulta che la convenuta, priva di una rete familiare o amicale di sostegno, in carico ai
Servizi dal 2021, versa in una condizione sociale di grave isolamento e in condizioni psicofisiche gravemente compromesse a causa di un evento di emorragia cerebrale del 2021 e di un progressivo grave decadimento cognitivo con disturbi del comportamento e deficit funzionale motorio con necessità di supervisione continua.
La convenuta in sede di esame è risultata in effetti non in grado di prendersi cura di sé stessa e neppure consapevole della propria situazione sociale e sanitaria. Nel verbale di udienza si è dato che la signora si presenta su sedia a rotelle, non risponde ad alcuna domanda, non proferisce parola, appare non in grado di comprendere quello che le si chiede.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 414 c.c. per pronunciare l'interdizione.
La amministrazione di sostegno, infatti, non consentirebbe l'adeguata protezione della persona, la quale versa certamente in una condizione di abituale infermità psichica che osta alla capacità di provvedere autonomamente alle ordinarie incombenze di vita, anche le più elementari, alla tutela della propria salute psicofisica e alla cura del proprio patrimonio.
Da quanto riferito dai Servizi nella relazione citata risulta peraltro che non sarebbe possibile instaurare una proficua collaborazione tra la persona e un eventuale amministratore di sostegno in quanto l'interdicenda non è in grado di comprendere il significato e la necessità di tale sostegno.
Alla nomina del tutore in via definitiva provvederà il competente Giudice Tutelare.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c.
Le spese processuali anticipate dalle parti, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Pronuncia l'interdizione di n. in Russia, 1.4.1950 Controparte_1
2. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese anticipate dalle parti.
pagina 2 di 3 Aosta, 31.03.2025
Il Giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott. Giulia DE LUCA Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 931 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
ricorrente
E
n. in Russia, 1.4.1950 Controparte_1
convenuta
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI
All'udienza in cui si è proceduto all'esame della convenuta il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi l'interdizione rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale.
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dal pubblico ministero (relazione dei Servizi sociali regionali del 21.10.2024, referto visita psichiatrica del 31.5.2024, relazione visita geriatrica del
6.9.2024), risulta che la convenuta, priva di una rete familiare o amicale di sostegno, in carico ai
Servizi dal 2021, versa in una condizione sociale di grave isolamento e in condizioni psicofisiche gravemente compromesse a causa di un evento di emorragia cerebrale del 2021 e di un progressivo grave decadimento cognitivo con disturbi del comportamento e deficit funzionale motorio con necessità di supervisione continua.
La convenuta in sede di esame è risultata in effetti non in grado di prendersi cura di sé stessa e neppure consapevole della propria situazione sociale e sanitaria. Nel verbale di udienza si è dato che la signora si presenta su sedia a rotelle, non risponde ad alcuna domanda, non proferisce parola, appare non in grado di comprendere quello che le si chiede.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di cui all'art. 414 c.c. per pronunciare l'interdizione.
La amministrazione di sostegno, infatti, non consentirebbe l'adeguata protezione della persona, la quale versa certamente in una condizione di abituale infermità psichica che osta alla capacità di provvedere autonomamente alle ordinarie incombenze di vita, anche le più elementari, alla tutela della propria salute psicofisica e alla cura del proprio patrimonio.
Da quanto riferito dai Servizi nella relazione citata risulta peraltro che non sarebbe possibile instaurare una proficua collaborazione tra la persona e un eventuale amministratore di sostegno in quanto l'interdicenda non è in grado di comprendere il significato e la necessità di tale sostegno.
Alla nomina del tutore in via definitiva provvederà il competente Giudice Tutelare.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli artt. 42 disp. att. c.c. e 423 c.c.
Le spese processuali anticipate dalle parti, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Pronuncia l'interdizione di n. in Russia, 1.4.1950 Controparte_1
2. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
3. Dichiara irripetibili le spese anticipate dalle parti.
pagina 2 di 3 Aosta, 31.03.2025
Il Giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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