Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 2843
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per omessa notifica del ricorso introduttivo

    La Corte riqualifica l'istanza dell'Agenzia come ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. per errore di fatto, consistente nell'errata affermazione di rituale perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo. La Corte accerta che la notifica via PEC non è stata correttamente effettuata all'indirizzo dell'Agenzia. Tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile poiché, in presenza di contumacia involontaria, il rimedio appropriato sarebbe stato l'appello tardivo, non la revocazione ordinaria, dato che il termine per l'appello si era riaperto a seguito della notifica della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 2843
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2843
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo