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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2843/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA MA, RE
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 14785/2025 depositato il 06/08/2025, avverso la sentenza n.
13872/2024 sezione 23
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il Resistente_2
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dagli atti di pignoramento presso terzi emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., sulla base di più cartelle di pagamento relative a IRAP, IRES e IVA degli anni 2017-2021.
La società esecutata ha proposto ricorso nel maggio 2024 contro i pignoramenti, deducendo principalmente l'omessa o irrituale notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione dei crediti.
Il giudizio è stato incardinato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con numero di ruolo 12017/2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
La Corte ha definito la causa con sentenza numero 13872/2024, depositata l'11 ottobre 2024, accogliendo il ricorso della contribuente e annullando i pignoramenti, rilevando come l'agente della riscossione non avesse provato la notifica delle cartelle sottostanti.
Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.
La sentenza è divenuta definitiva e il 5 giugno 2025 è stata notificata all'ente a cura della difesa della ricorrente.
All'esito di detta notifica, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso (notificato a mezzo pec il
1 agosto 2025) per revocazione ai sensi degli articoli 395 numero 1, 396 del codice di procedura civile e 64 del decreto legislativo 546 del 1992, sostenendo di non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo, né via PEC né tramite servizio postale.
Secondo l'ente, la contribuente avrebbe prodotto documenti non veritieri circa la notifica.
Tale mancata instaurazione del contraddittorio avrebbe indotto in errore il giudice, conducendo a una sentenza fondata su presupposti inesatti.
L'Agenzia sostiene inoltre che le cartelle prodromiche erano state notificate correttamente alla PEC della società e che, se avesse potuto difendersi, avrebbe dimostrato la legittimità dei pignoramenti. La società Resistente_1 ha depositato controdeduzioni chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
Essa afferma che il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato sia via PEC sia tramite raccomandata ai sensi della legge 53 del 1994, e che l'Agenzia aveva piena conoscenza del giudizio, come dimostrato dalle comunicazioni della Corte relative all'udienza di sospensione del 3 luglio 2024 e dall'ordinanza interlocutoria ricevuta in pari data.
La società sostiene che il presunto vizio di notifica è infondato e comunque dedotto tardivamente, poiché la revocazione non può sostituire l'impugnazione ordinaria non proposta nei termini. Resistente_1 esclude la configurabilità di qualsiasi dolo, rilevando l'assenza di elementi fraudolenti e richiamando l'impossibilità di contestare la veridicità delle notifiche senza querela di falso.
La sentenza impugnata viene ritenuta corretta sia sul piano procedurale sia su quello motivazionale, avendo accertato la mancata prova della notifica delle cartelle.
Secondo la contribuente, l'Agenzia tenta di riaprire una questione ormai definitivamente accertata e non più sindacabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento dell'impugnativa proposta, la ricorrente AD invoca l'art.395 1° comma, senza ulteriori specificazioni in ordine alla concreta ipotesi delineatasi.
Ad ogni buon conto segnala l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.
12017/2024 R.G.R. e volto ad impugnare gli atti di pignoramento presso terzi;
da tale circostanza fa derivare
“la totale nullità dell'intero procedimento giudiziario instaurato. Infatti, il vizio inerente alla notifica del ricorso rappresenta una violazione insanabile del diritto al contraddittorio e rende la sentenza di primo grado invalida e priva di effetti”; ha, inoltre, sostenuto che “il contribuente a supporto della presunta notificazione del ricorso introduttivo ha prodotto in giudizio vari documenti che, tuttavia, da un attento e rigoroso esame sono risultati notifiche afferenti ad atti diversi e/o indirizzati a soggetti diversi”.
A tal riguardo preme rammentare che “il giudice della revocazione può nell'ambito dei poteri di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in sede di interpretazione della domanda riportare l'inquadramento preciso del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell'art. 395 stesso codice anche in difformità dell'indicazione datane dal richiedente, purché non si tratti di fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, 16/02/2006, n. 3440, Rv. 592527 – 01; cfr. nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 1859 del 03/03/1997).
Ciò chiarito, ritiene questa Corte che l'ipotesi revocatoria invocata dal ricorrente possa, nell'esercizio del potere qualificatorio sopra menzionato, individuarsi in quella delineata all'art.395 1° comma n.4 ovvero “le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione…4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
In particolare l'errore di fatto è rappresentato dall'erronea affermazione di rituale perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene deve premettersi che mentre l'omesso esame del fatto sostanziale o processuale è suscettibile di dare luogo rispettivamente al vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, l'errore revocatorio implica l'attività di falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale, non oggetto di controversia fra le parti, incontrastabilmente escluse, l'esistenza o inesistenza, dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 14610 del 2021).
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con la sentenza numero 13872/2024, depositata l'11 ottobre 2024 ha erroneamente affermato e, quindi, falsamente supposto come esistente un fatto processuale (la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di AD) che, invece, è incontrastabilmente da ritenersi inesistente, ciò alla luce delle prove fornite da AD.
Quest'ultima, invero, ha incontrovertibilmente documentato che la ricevuta di consegna della notifica a mezzo pec depositata dalla ricorrente Resistente_1 s.r.l. nell'ambito del procedimento n. 12017/2024 R.G.R. non è riferibile ad una notifica del ricorso operata nei confronti di AD.
Parte ricorrente assume (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso) che “per quanto riguarda la notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso introduttivo si rileva che da una attenta analisi del file .eml della ricevuta di avvenuta consegna (doc. 3) depositato dal ricorrente nel giudizio rg 12017/2024 emerge la non veridicità degli stessi. Al riguardo, si rileva che tale documento, seppur formalmente indirizzato alla posta elettronica Email_3 in realtà è stato inviato ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e per la precisione:
• la ricevuta di avvenuta consegna del 31.05.2024 ore 11:10:17 è stata inviata all'indirizzo bper@pec. gruppobper.it (cfr. doc. 3);
Quanto appena esposto risulta in maniera chiara ed evidente e può essere verificato mediante un semplice procedimento. Infatti, è sufficiente aprire i predetti file pdf e posizionare il cursore del mouse sull'indirizzo di agenzia delle entrate riscossione Email_3, per scoprire immediatamente il reale indirizzo a cui la notifica è stata effettuata. Ed ancora, si rileva che cliccando su tale indirizzo di posta elettronica certificata è possibile inviare un messaggio di risposta in uscita verso l'indirizzo di posta elettronica bper@pec.gruppobper.it. Inoltre, sempre sul punto, si osserva che il file della ricevuta di accettazione reca anche lo stesso identico codice di identificativo messaggio di quello inviato a mezzo pec ed indirizzato alla
Banca BP (doc. 4). Infine, sempre sull'argomento si osserva che negli archivi digitali di Agenzia delle
Entrate riscossione non risulta pervenuta in data 31.05.2024 alcuna notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso introduttivo avverso gli atti di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis n. 07184202400006923001 e n. 07184202400006921001 da parte del legale della società Resistente_1”. L'assunto è palesemente fondato atteso che, alla luce della verifica empirica effettuata da questa Corte alla luce degli atti depositati nel presente fascicolo processuale, è emersa la corrispondenza a realtà di quanto affermato.
La circostanza, peraltro, non appare neppure contestata dalla difesa di parte resistente che, lungi dallo specificamente sostenere e/o rivendicare la legittimità e ritualità della notifica, ha inteso svolgere difese principalmente volte ad escludere qualsivoglia ipotesi fraudolenta ovvero la configurabilità del dolo della parte e/o del suo difensore.
Si tratta, con tutta evidenza, di circostanze non rilevanti ai fini della decisione della presente controversia, atteso che il compito di questa Corte non è quello di verificare la sussistenza dell'ipotesi revocatoria di cui all'art.395 1° comma n.1 c.p.c. (sentenza frutto del dolo di una parte ai danni dell'altra) bensì di quella di cui all'art.395 1° comma n.4 c.p.c., nei termini sopra delineati.
Nella comparsa di costituzione della resistente, invero, si rinvengono, infatti, plurimi argomenti difensivi fondati sull'erroneo presupposto che la parte ricorrente abbia inteso invocare, a supporto della revocazione della sentenza, l'ipotesi del dolo;
da ciò deriva la palese inconferenza di tali argomenti, che vanno disattesi proprio in ragione del travisamento delle ragioni dell'impugnativa promossa.
La condivisione, da parte del resistente, dell'assunto relativo all'inesistenza di una valida notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo del giudizio n. 12017/2024 R.G.R. , pare univocamente cogliersi da quanto dedotto a pagina 7 della comparsa di costituzione: “a suffragio della propria tesi il ricorrente si avventura in una fantasiosa tesi di natura tecnica sulla prova della notifica dell'atto introduttivo, ad ogni modo del tutto priva di riscontro documentale…la ricostruzione tecnica affidata a mere congetture può agevolmente essere contestata ricorrendo ad un semplice, quanto dirimente dato di esperienza;
nel suo percorso di ricostruzione tecnica l'Avv. Difensore_1 (a fronte della propria competenza tecnico-informatica) omette di rammentare quelli che sono i dati reali dell'utilizzo della PEC (anno 2024) come strumento di comunicazione: 17.000.000 di caselle pec per circa 3.200.000.000 di messaggi, e di rammentare anche quelli che sono i dati relativi ai bug di sistema registrati in relazione all'utilizzo del medesimo strumento;
i bug di sistema rappresentano il
7,35% dei messaggi, circostanza che comporta un continuo aggiornamento dei sistemi stessi”.
Orbene, quand'anche voglia ritenersi non documentata e/o provata la riconducibilità dell'anomalia informatica ad un intervento fraudolento (volto a dolosamente fornire una falsa rappresentazione della realtà), rimane il dato incontrovertibile che non è intervenuta una notifica a mezzo pec del predetto ricorso, sicchè deve ritenersi inequivocabilmente integrato il motivo di revocazione invocato, atteso che il Giudice ha erroneamente supposto come esistente un fatto processuale, in particolare la notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo, incontrastabilmente escluso (secondo quanto prospettato e documentato dal ricorrente) dalla assenza (negli atti processuali del procedimento n. n. 12017/2024 R.G.R.) della corrispondente relata di consegna a mezzo pec.
Deve escludersi, inoltre, che la correttezza della notifica del ricorso abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, proprio in ragione della contumacia di AD.
La denunciata svista è inoltre munita del requisito della decisività, la quale condiziona la rilevanza dell'errore di fatto (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 16439 del 2021).
Una volta acclarato l'errore di fatto, discendente, come si è detto dall'assenza – al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata – della prova della rituale notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo del giudizio – la decisività di tale errore si giustifica in ragione di quanto ne sarebbe dovuto conseguire da parte del Collegio.
Di nessun rilievo assume l'eventuale notifica “aggiuntiva” a mezzo raccomandata a/r del ricorso rivendicata da parte resistente e ciò sia in ragione di quanto puntualmente dedotto e documentato da parte ricorrente
(in relazione alla riconducibilità dell'avviso di ricevimento prodotto all'inoltro di un diverso documento, sempre a cura dell'Avvocato Difensore_2, atto che è stato puntualmente prodotto in atti;
né, invero, l'Avvocato Dif,_2 ha potuto o saputo documentare l'inoltro di detto atto a mezzo di diversa raccomandata a/r, circostanza che avvalora l'assunto di AD), sia in considerazione dell'assoluta irritualità ed invalidità di tale modalità di notifica.
Pertanto, una volta constatata l'assenza di una rituale notifica del ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria di
I Grado di Napoli si sarebbe dovuta limitare a dichiarare inammissibile il ricorso a norma dell'art.22 del D.
Lgs. n.546 del 1992 per omessa instaurazione del contraddittorio con la controparte (cfr. in tal senso da ultimo Corte di Cassazione sentenza n. 499/2025).
La corretta riconduzione della fattispecie scrutinata all'ipotesi di revocazione di cui all'art.395 1° comma n.4
c.p.c. è confermata dalla recente pronunzia della Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025, la cui massima afferma che “in tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento;
tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione;
la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria”.
Anche nell'ipotesi scrutinata dalla Suprema Corte, come in quella sottoposta all'esame di questa Corte, si era, infatti, verificato un errore di percezione (e non di valutazione) della documentazione prodotta a supporto della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
L'errore revocatorio invocato da AD non riguarda la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, ma consiste palesemente in un errore di percezione che assume rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., 26 gennaio
2022, n. 2236).
La sentenza oggetto di revocazione è, quindi, il frutto di una svista, di una errata percezione del fatto
(processuale o sostanziale); il fatto (asserita notifica del ricorso) è decisivo (in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa, nel senso dell'evidenziata inammissibilità), evidente ed obiettivo, tale da non richiedere per essere considerato, lo sviluppo di particolari indagini ermeneutiche.
L'errore, quindi, è emerso oggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto tra la rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa e quella percepita dal Giudice alla loro lettura, e non riguarda in alcun modo l'attività valutativa ed interpretativa del Giudice (non si tratterebbe in tal caso di errore precettivo, ma di giudizio) ed allo stesso modo il fatto non può dirsi controverso (proprio in ragione della contumacia di AD).
L'errore, inoltre, ha riguardato atti interni del giudizio al cui esito è stata pronunziata la sentenza impugnata, quelli cioè che la Corte di Giustizia Tributaria ha esaminato direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio.
All'esito dell'accertamento dei presupposti per la revocazione, va, tuttavia, affermata l'inammissibilità del ricorso per come proposto.
Il tema delle tempestività dell'impugnativa proposta va ricondotto alla disciplina dell'impugnazione cd. tardiva
(art. 327, c. 2, cod. proc. civ.) che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, astringe
(anche) il mezzo di impugnazione (di natura eccezionale) della revocazione, essendosi rimarcato che le disposizioni di cui all'art. 327, cit., sono «espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici» e, pertanto, debbono trovare applicazione, nella fattispecie in esame, «per evidenti esigenze di coerenza del sistema e di necessaria armonia del regime impugnatorio» (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261; v., altresì, Cass., 9 luglio 2021, n. 19622; Cass., 23 dicembre 1997, n. 13012).
Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre
2020, n. 25904; Cass., 14 ottobre 2019, n. 25727; Cass., 9 ottobre 2018, n. 24899; Cass., 13 giugno 2017,
n. 14746; Cass., 11 aprile 2017, n. 9330; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23323; Cass., 10 giugno 2011, n. 12761),
l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva presuppone l'ignoranza del processo (e, dunque, che la parti dimostri «di non avere avuto conoscenza del processo»; art. 327, c. 2, cod. proc. civ.).
La Suprema Corte ha, in particolare, rimarcato che: - l'impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità; - l'impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l'ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l'ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l'inammissibilità dell'impugnazione, l'onere della prova della conoscenza del processo (v. Cass., 3 gennaio 2019, n. 8; Cass.,
30 settembre 2015, n. 19574; Cass., 23 giugno 2014, n. 14232; Cass., 20 novembre 2012, n. 20307; Cass.,
3 luglio 2008, n. 18243; Cass. Sez. U., 22 giugno 2007, n. 14570; v. altresì, - nella giurisprudenza della
Sezione tributaria, e con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, c. 3, - Cass., 14 ottobre 2015, n. 20672;
Cass., 5 febbraio 2009, n. 2817; Cass., 22 maggio 2006, n. 11991). ll contumace involontario decade, pertanto, dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa (Cass., 12 luglio 2013, n. 17236; Cass., 29 maggio 2003, n. 8622; Cass. Sez. U., 15 maggio 1990,
n. 4196).
Nel caso di specie siamo sicuramente in presenza di una fattispecie di inesistenza della notifica sicchè
l'ignoranza del processo si presume.
Al tempo stesso, occorre tener conto che in data 5 giugno 2025 il difensore della resistente ha curato la notifica della sentenza ad AD quale “contumace involontario”.
Invero la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, anche di recente, che “in ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite ( in tal senso Cass. Sez. 6, 23/01/2019,
n. 1893, Rv. 652510 - 01).
Anche nel caso in esame può, pertanto, affermarsi che la notifica della sentenza operata in data 5 giugno
2025 nei confronti di AD, contumace involontario, ha determinato la decorrenza, da tale data, del termine per l'impugnativa.
Orbene l'art.64 del D. Lgs. n.546 del 1992 prevede che “1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile”.
Al contempo il termine breve di impugnativa è fissato dall'art.51 del D. Lgs. n.546 del 1992, secondo cui “ 1.
Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall' art. 38, comma 3”.
A fronte di una sentenza di primo grado (e non già di appello, né resa in unico grado), la notifica della sentenza ha determinato, nei confronti di AD quale contumace involontario, la decorrenza del termine breve di 60 giorni di cui all'art.51 del D. Lgs. n.546 del 1992 per proporre l'appello “tardivo”.
I principi di non alternatività tra appello e revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. valgono anche quando la parte sia rimasta contumace incolpevole in primo grado.
La contumacia involontaria incide solo sul regime dei termini per impugnare (aprendo la via dell'appello tardivo), ma non consente di sostituire l'appello con la revocazione ordinaria n. 4 contro la sentenza di primo grado.
La revocazione ordinaria (nn. 4–5) non è proponibile avverso la sentenza di primo grado fintanto che l'appello
è esperibile;
i relativi profili (es. “errore di fatto” in senso revocatorio) si convertono in motivi di appello.
È quanto discende dal combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c. (quest'ultimo riserva la revocazione contro le sentenze di primo grado solo dopo la scadenza del termine d'appello e solo per i motivi straordinari nn. 1, 2, 3, 6).
In breve la contumacia involontaria non crea una “corsia” per la revocazione ordinaria in luogo dell'appello.
La contumacia opera, invece, sui termini di impugnazione, attraverso l'art. 327, co. 2, c.p.c., che consente l'impugnazione tardiva quando la parte contumace provi la nullità/inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo (o degli atti ex art. 292 c.p.c.) e la mancata conoscenza del processo per effetto di quel vizio.
Se la sentenza, come nel caso di specie, è notificata personalmente al contumace (art. 292, ult. co.), scatta il termine breve di 30 giorni per proporre appello e questo vale anche se la notifica interviene dopo la scadenza dei sei mesi.
La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha chiarito che la notifica della sentenza al contumace fa decorrere il termine breve, ma non apre uno spazio alla revocazione di cui all'art.395 1° comma n. 4 c.p.c. contro la sentenza di primo grado.
Nel giudizio tributario, il previgente art. 64 d.lgs. 546/1992 (abrogato dal 1.1.2026 ma applicabile al giudizio in esame) confermava che, per le sentenze di primo grado a termine d'appello scaduto, la revocazione è ammessa solo per i motivi straordinari (nn. 1, 2, 3, 6). Quindi, anche nel tributario, in presenza di contumacia incolpevole il rimedio resta l'appello (tardivo), non la revocazione ordinaria n. 4.
In sintesi, all'esito della notifica della sentenza in data 6 giugno 2025, DE avrebbe potuto e dovuto proporre appello tardivo al fine di far valere l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e la conseguente inammissibilità dello stesso per difetto di instaurazione del contraddittorio.
Ad identica soluzione si addiviene anche qualora si voglia qualificare il ricorso proposto da AD quale revocazione straordinaria ex art.395 1° comma n.1 c.p.c., atteso che anche in tal caso il presunto vizio revocatorio, scoperto allorquando era pendente il termine per l'appello (tardivo), si converte in motivo di appello.
Anche in questa ipotesi la revocazione straordinaria ex art. 395 n.1 c.p.c. non è uno strumento alternativo all'appello tardivo ex art. 327, comma 2, c.p.c.
Il sistema impone, quando possibile, l'uso del rimedio ordinario (l'appello, anche tardivo).
La revocazione straordinaria è un rimedio residuale e non sostitutivo dell'appello.
L'art. 396 c.p.c. stabilisce che le sentenze di primo grado per le quali sia scaduto il termine per l'appello sono revocabili solo nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., cioè nei casi di revocazione straordinaria.
Lo stesso articolo precisa che finché è ancora proponibile l'appello, i motivi revocatori si “convertono” in motivi d'appello e la revocazione non è ammessa.
Poiché il contumace involontario gode della speciale disciplina dell'art. 327, comma 2, c.p.c., il termine per appellare non si considera scaduto, purché egli dimostri, come nel caso di specie, i presupposti (inesistenza della notifica e mancata conoscenza del processo).
Dunque, finché esiste la possibilità giuridica dell'appello tardivo, l'appello rimane il rimedio prioritario e obbligato a fronte della revocazione.
La revocazione straordinaria è ammessa solo quando il termine per l'appello è definitivamente scaduto e non può essere riaperto.
Nel caso del contumace involontario, invece, il termine si riapre proprio in forza dell'art. 327, comma 2, c.p.
c., che consente l'impugnazione tardiva quando la contumacia non è dipesa da scelta volontaria e la notifica dell'atto introduttivo era viziata.
Se il termine è “riattivato”, non è possibile utilizzare la revocazione straordinaria di cui all'art.395 1° comma n.1 c.p.c. come rimedio alternativo: la revocazione è un rimedio eccezionale e residuale, esperibile solo quando non è più utilizzabile un mezzo di impugnazione ordinaria.
Il ricorso proposto è, pertanto, inammissibile.
L'obiettiva peculiarità della vicenda in esame, unitamente alla riconosciuta sussistenza del vizio revocatorio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
AMURA MA, RE
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per revoca iscritto nel R.G.R. n. 14785/2025 depositato il 06/08/2025, avverso la sentenza n.
13872/2024 sezione 23
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il Resistente_2
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dagli atti di pignoramento presso terzi emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., sulla base di più cartelle di pagamento relative a IRAP, IRES e IVA degli anni 2017-2021.
La società esecutata ha proposto ricorso nel maggio 2024 contro i pignoramenti, deducendo principalmente l'omessa o irrituale notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione dei crediti.
Il giudizio è stato incardinato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con numero di ruolo 12017/2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
La Corte ha definito la causa con sentenza numero 13872/2024, depositata l'11 ottobre 2024, accogliendo il ricorso della contribuente e annullando i pignoramenti, rilevando come l'agente della riscossione non avesse provato la notifica delle cartelle sottostanti.
Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.
La sentenza è divenuta definitiva e il 5 giugno 2025 è stata notificata all'ente a cura della difesa della ricorrente.
All'esito di detta notifica, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso (notificato a mezzo pec il
1 agosto 2025) per revocazione ai sensi degli articoli 395 numero 1, 396 del codice di procedura civile e 64 del decreto legislativo 546 del 1992, sostenendo di non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo, né via PEC né tramite servizio postale.
Secondo l'ente, la contribuente avrebbe prodotto documenti non veritieri circa la notifica.
Tale mancata instaurazione del contraddittorio avrebbe indotto in errore il giudice, conducendo a una sentenza fondata su presupposti inesatti.
L'Agenzia sostiene inoltre che le cartelle prodromiche erano state notificate correttamente alla PEC della società e che, se avesse potuto difendersi, avrebbe dimostrato la legittimità dei pignoramenti. La società Resistente_1 ha depositato controdeduzioni chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
Essa afferma che il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato sia via PEC sia tramite raccomandata ai sensi della legge 53 del 1994, e che l'Agenzia aveva piena conoscenza del giudizio, come dimostrato dalle comunicazioni della Corte relative all'udienza di sospensione del 3 luglio 2024 e dall'ordinanza interlocutoria ricevuta in pari data.
La società sostiene che il presunto vizio di notifica è infondato e comunque dedotto tardivamente, poiché la revocazione non può sostituire l'impugnazione ordinaria non proposta nei termini. Resistente_1 esclude la configurabilità di qualsiasi dolo, rilevando l'assenza di elementi fraudolenti e richiamando l'impossibilità di contestare la veridicità delle notifiche senza querela di falso.
La sentenza impugnata viene ritenuta corretta sia sul piano procedurale sia su quello motivazionale, avendo accertato la mancata prova della notifica delle cartelle.
Secondo la contribuente, l'Agenzia tenta di riaprire una questione ormai definitivamente accertata e non più sindacabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento dell'impugnativa proposta, la ricorrente AD invoca l'art.395 1° comma, senza ulteriori specificazioni in ordine alla concreta ipotesi delineatasi.
Ad ogni buon conto segnala l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.
12017/2024 R.G.R. e volto ad impugnare gli atti di pignoramento presso terzi;
da tale circostanza fa derivare
“la totale nullità dell'intero procedimento giudiziario instaurato. Infatti, il vizio inerente alla notifica del ricorso rappresenta una violazione insanabile del diritto al contraddittorio e rende la sentenza di primo grado invalida e priva di effetti”; ha, inoltre, sostenuto che “il contribuente a supporto della presunta notificazione del ricorso introduttivo ha prodotto in giudizio vari documenti che, tuttavia, da un attento e rigoroso esame sono risultati notifiche afferenti ad atti diversi e/o indirizzati a soggetti diversi”.
A tal riguardo preme rammentare che “il giudice della revocazione può nell'ambito dei poteri di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in sede di interpretazione della domanda riportare l'inquadramento preciso del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell'art. 395 stesso codice anche in difformità dell'indicazione datane dal richiedente, purché non si tratti di fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, 16/02/2006, n. 3440, Rv. 592527 – 01; cfr. nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 1859 del 03/03/1997).
Ciò chiarito, ritiene questa Corte che l'ipotesi revocatoria invocata dal ricorrente possa, nell'esercizio del potere qualificatorio sopra menzionato, individuarsi in quella delineata all'art.395 1° comma n.4 ovvero “le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione…4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
In particolare l'errore di fatto è rappresentato dall'erronea affermazione di rituale perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene deve premettersi che mentre l'omesso esame del fatto sostanziale o processuale è suscettibile di dare luogo rispettivamente al vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, l'errore revocatorio implica l'attività di falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale, non oggetto di controversia fra le parti, incontrastabilmente escluse, l'esistenza o inesistenza, dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 14610 del 2021).
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con la sentenza numero 13872/2024, depositata l'11 ottobre 2024 ha erroneamente affermato e, quindi, falsamente supposto come esistente un fatto processuale (la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di AD) che, invece, è incontrastabilmente da ritenersi inesistente, ciò alla luce delle prove fornite da AD.
Quest'ultima, invero, ha incontrovertibilmente documentato che la ricevuta di consegna della notifica a mezzo pec depositata dalla ricorrente Resistente_1 s.r.l. nell'ambito del procedimento n. 12017/2024 R.G.R. non è riferibile ad una notifica del ricorso operata nei confronti di AD.
Parte ricorrente assume (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso) che “per quanto riguarda la notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso introduttivo si rileva che da una attenta analisi del file .eml della ricevuta di avvenuta consegna (doc. 3) depositato dal ricorrente nel giudizio rg 12017/2024 emerge la non veridicità degli stessi. Al riguardo, si rileva che tale documento, seppur formalmente indirizzato alla posta elettronica Email_3 in realtà è stato inviato ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e per la precisione:
• la ricevuta di avvenuta consegna del 31.05.2024 ore 11:10:17 è stata inviata all'indirizzo bper@pec. gruppobper.it (cfr. doc. 3);
Quanto appena esposto risulta in maniera chiara ed evidente e può essere verificato mediante un semplice procedimento. Infatti, è sufficiente aprire i predetti file pdf e posizionare il cursore del mouse sull'indirizzo di agenzia delle entrate riscossione Email_3, per scoprire immediatamente il reale indirizzo a cui la notifica è stata effettuata. Ed ancora, si rileva che cliccando su tale indirizzo di posta elettronica certificata è possibile inviare un messaggio di risposta in uscita verso l'indirizzo di posta elettronica bper@pec.gruppobper.it. Inoltre, sempre sul punto, si osserva che il file della ricevuta di accettazione reca anche lo stesso identico codice di identificativo messaggio di quello inviato a mezzo pec ed indirizzato alla
Banca BP (doc. 4). Infine, sempre sull'argomento si osserva che negli archivi digitali di Agenzia delle
Entrate riscossione non risulta pervenuta in data 31.05.2024 alcuna notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso introduttivo avverso gli atti di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis n. 07184202400006923001 e n. 07184202400006921001 da parte del legale della società Resistente_1”. L'assunto è palesemente fondato atteso che, alla luce della verifica empirica effettuata da questa Corte alla luce degli atti depositati nel presente fascicolo processuale, è emersa la corrispondenza a realtà di quanto affermato.
La circostanza, peraltro, non appare neppure contestata dalla difesa di parte resistente che, lungi dallo specificamente sostenere e/o rivendicare la legittimità e ritualità della notifica, ha inteso svolgere difese principalmente volte ad escludere qualsivoglia ipotesi fraudolenta ovvero la configurabilità del dolo della parte e/o del suo difensore.
Si tratta, con tutta evidenza, di circostanze non rilevanti ai fini della decisione della presente controversia, atteso che il compito di questa Corte non è quello di verificare la sussistenza dell'ipotesi revocatoria di cui all'art.395 1° comma n.1 c.p.c. (sentenza frutto del dolo di una parte ai danni dell'altra) bensì di quella di cui all'art.395 1° comma n.4 c.p.c., nei termini sopra delineati.
Nella comparsa di costituzione della resistente, invero, si rinvengono, infatti, plurimi argomenti difensivi fondati sull'erroneo presupposto che la parte ricorrente abbia inteso invocare, a supporto della revocazione della sentenza, l'ipotesi del dolo;
da ciò deriva la palese inconferenza di tali argomenti, che vanno disattesi proprio in ragione del travisamento delle ragioni dell'impugnativa promossa.
La condivisione, da parte del resistente, dell'assunto relativo all'inesistenza di una valida notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo del giudizio n. 12017/2024 R.G.R. , pare univocamente cogliersi da quanto dedotto a pagina 7 della comparsa di costituzione: “a suffragio della propria tesi il ricorrente si avventura in una fantasiosa tesi di natura tecnica sulla prova della notifica dell'atto introduttivo, ad ogni modo del tutto priva di riscontro documentale…la ricostruzione tecnica affidata a mere congetture può agevolmente essere contestata ricorrendo ad un semplice, quanto dirimente dato di esperienza;
nel suo percorso di ricostruzione tecnica l'Avv. Difensore_1 (a fronte della propria competenza tecnico-informatica) omette di rammentare quelli che sono i dati reali dell'utilizzo della PEC (anno 2024) come strumento di comunicazione: 17.000.000 di caselle pec per circa 3.200.000.000 di messaggi, e di rammentare anche quelli che sono i dati relativi ai bug di sistema registrati in relazione all'utilizzo del medesimo strumento;
i bug di sistema rappresentano il
7,35% dei messaggi, circostanza che comporta un continuo aggiornamento dei sistemi stessi”.
Orbene, quand'anche voglia ritenersi non documentata e/o provata la riconducibilità dell'anomalia informatica ad un intervento fraudolento (volto a dolosamente fornire una falsa rappresentazione della realtà), rimane il dato incontrovertibile che non è intervenuta una notifica a mezzo pec del predetto ricorso, sicchè deve ritenersi inequivocabilmente integrato il motivo di revocazione invocato, atteso che il Giudice ha erroneamente supposto come esistente un fatto processuale, in particolare la notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo, incontrastabilmente escluso (secondo quanto prospettato e documentato dal ricorrente) dalla assenza (negli atti processuali del procedimento n. n. 12017/2024 R.G.R.) della corrispondente relata di consegna a mezzo pec.
Deve escludersi, inoltre, che la correttezza della notifica del ricorso abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, proprio in ragione della contumacia di AD.
La denunciata svista è inoltre munita del requisito della decisività, la quale condiziona la rilevanza dell'errore di fatto (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 16439 del 2021).
Una volta acclarato l'errore di fatto, discendente, come si è detto dall'assenza – al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata – della prova della rituale notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo del giudizio – la decisività di tale errore si giustifica in ragione di quanto ne sarebbe dovuto conseguire da parte del Collegio.
Di nessun rilievo assume l'eventuale notifica “aggiuntiva” a mezzo raccomandata a/r del ricorso rivendicata da parte resistente e ciò sia in ragione di quanto puntualmente dedotto e documentato da parte ricorrente
(in relazione alla riconducibilità dell'avviso di ricevimento prodotto all'inoltro di un diverso documento, sempre a cura dell'Avvocato Difensore_2, atto che è stato puntualmente prodotto in atti;
né, invero, l'Avvocato Dif,_2 ha potuto o saputo documentare l'inoltro di detto atto a mezzo di diversa raccomandata a/r, circostanza che avvalora l'assunto di AD), sia in considerazione dell'assoluta irritualità ed invalidità di tale modalità di notifica.
Pertanto, una volta constatata l'assenza di una rituale notifica del ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria di
I Grado di Napoli si sarebbe dovuta limitare a dichiarare inammissibile il ricorso a norma dell'art.22 del D.
Lgs. n.546 del 1992 per omessa instaurazione del contraddittorio con la controparte (cfr. in tal senso da ultimo Corte di Cassazione sentenza n. 499/2025).
La corretta riconduzione della fattispecie scrutinata all'ipotesi di revocazione di cui all'art.395 1° comma n.4
c.p.c. è confermata dalla recente pronunzia della Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025, la cui massima afferma che “in tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento;
tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione;
la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria”.
Anche nell'ipotesi scrutinata dalla Suprema Corte, come in quella sottoposta all'esame di questa Corte, si era, infatti, verificato un errore di percezione (e non di valutazione) della documentazione prodotta a supporto della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
L'errore revocatorio invocato da AD non riguarda la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, ma consiste palesemente in un errore di percezione che assume rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi» (Cass., 26 gennaio
2022, n. 2236).
La sentenza oggetto di revocazione è, quindi, il frutto di una svista, di una errata percezione del fatto
(processuale o sostanziale); il fatto (asserita notifica del ricorso) è decisivo (in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa, nel senso dell'evidenziata inammissibilità), evidente ed obiettivo, tale da non richiedere per essere considerato, lo sviluppo di particolari indagini ermeneutiche.
L'errore, quindi, è emerso oggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto tra la rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa e quella percepita dal Giudice alla loro lettura, e non riguarda in alcun modo l'attività valutativa ed interpretativa del Giudice (non si tratterebbe in tal caso di errore precettivo, ma di giudizio) ed allo stesso modo il fatto non può dirsi controverso (proprio in ragione della contumacia di AD).
L'errore, inoltre, ha riguardato atti interni del giudizio al cui esito è stata pronunziata la sentenza impugnata, quelli cioè che la Corte di Giustizia Tributaria ha esaminato direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio.
All'esito dell'accertamento dei presupposti per la revocazione, va, tuttavia, affermata l'inammissibilità del ricorso per come proposto.
Il tema delle tempestività dell'impugnativa proposta va ricondotto alla disciplina dell'impugnazione cd. tardiva
(art. 327, c. 2, cod. proc. civ.) che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, astringe
(anche) il mezzo di impugnazione (di natura eccezionale) della revocazione, essendosi rimarcato che le disposizioni di cui all'art. 327, cit., sono «espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici» e, pertanto, debbono trovare applicazione, nella fattispecie in esame, «per evidenti esigenze di coerenza del sistema e di necessaria armonia del regime impugnatorio» (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261; v., altresì, Cass., 9 luglio 2021, n. 19622; Cass., 23 dicembre 1997, n. 13012).
Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre
2020, n. 25904; Cass., 14 ottobre 2019, n. 25727; Cass., 9 ottobre 2018, n. 24899; Cass., 13 giugno 2017,
n. 14746; Cass., 11 aprile 2017, n. 9330; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23323; Cass., 10 giugno 2011, n. 12761),
l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva presuppone l'ignoranza del processo (e, dunque, che la parti dimostri «di non avere avuto conoscenza del processo»; art. 327, c. 2, cod. proc. civ.).
La Suprema Corte ha, in particolare, rimarcato che: - l'impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità; - l'impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l'ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l'ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l'inammissibilità dell'impugnazione, l'onere della prova della conoscenza del processo (v. Cass., 3 gennaio 2019, n. 8; Cass.,
30 settembre 2015, n. 19574; Cass., 23 giugno 2014, n. 14232; Cass., 20 novembre 2012, n. 20307; Cass.,
3 luglio 2008, n. 18243; Cass. Sez. U., 22 giugno 2007, n. 14570; v. altresì, - nella giurisprudenza della
Sezione tributaria, e con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, c. 3, - Cass., 14 ottobre 2015, n. 20672;
Cass., 5 febbraio 2009, n. 2817; Cass., 22 maggio 2006, n. 11991). ll contumace involontario decade, pertanto, dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa (Cass., 12 luglio 2013, n. 17236; Cass., 29 maggio 2003, n. 8622; Cass. Sez. U., 15 maggio 1990,
n. 4196).
Nel caso di specie siamo sicuramente in presenza di una fattispecie di inesistenza della notifica sicchè
l'ignoranza del processo si presume.
Al tempo stesso, occorre tener conto che in data 5 giugno 2025 il difensore della resistente ha curato la notifica della sentenza ad AD quale “contumace involontario”.
Invero la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, anche di recente, che “in ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite ( in tal senso Cass. Sez. 6, 23/01/2019,
n. 1893, Rv. 652510 - 01).
Anche nel caso in esame può, pertanto, affermarsi che la notifica della sentenza operata in data 5 giugno
2025 nei confronti di AD, contumace involontario, ha determinato la decorrenza, da tale data, del termine per l'impugnativa.
Orbene l'art.64 del D. Lgs. n.546 del 1992 prevede che “1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile”.
Al contempo il termine breve di impugnativa è fissato dall'art.51 del D. Lgs. n.546 del 1992, secondo cui “ 1.
Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall' art. 38, comma 3”.
A fronte di una sentenza di primo grado (e non già di appello, né resa in unico grado), la notifica della sentenza ha determinato, nei confronti di AD quale contumace involontario, la decorrenza del termine breve di 60 giorni di cui all'art.51 del D. Lgs. n.546 del 1992 per proporre l'appello “tardivo”.
I principi di non alternatività tra appello e revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. valgono anche quando la parte sia rimasta contumace incolpevole in primo grado.
La contumacia involontaria incide solo sul regime dei termini per impugnare (aprendo la via dell'appello tardivo), ma non consente di sostituire l'appello con la revocazione ordinaria n. 4 contro la sentenza di primo grado.
La revocazione ordinaria (nn. 4–5) non è proponibile avverso la sentenza di primo grado fintanto che l'appello
è esperibile;
i relativi profili (es. “errore di fatto” in senso revocatorio) si convertono in motivi di appello.
È quanto discende dal combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c. (quest'ultimo riserva la revocazione contro le sentenze di primo grado solo dopo la scadenza del termine d'appello e solo per i motivi straordinari nn. 1, 2, 3, 6).
In breve la contumacia involontaria non crea una “corsia” per la revocazione ordinaria in luogo dell'appello.
La contumacia opera, invece, sui termini di impugnazione, attraverso l'art. 327, co. 2, c.p.c., che consente l'impugnazione tardiva quando la parte contumace provi la nullità/inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo (o degli atti ex art. 292 c.p.c.) e la mancata conoscenza del processo per effetto di quel vizio.
Se la sentenza, come nel caso di specie, è notificata personalmente al contumace (art. 292, ult. co.), scatta il termine breve di 30 giorni per proporre appello e questo vale anche se la notifica interviene dopo la scadenza dei sei mesi.
La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha chiarito che la notifica della sentenza al contumace fa decorrere il termine breve, ma non apre uno spazio alla revocazione di cui all'art.395 1° comma n. 4 c.p.c. contro la sentenza di primo grado.
Nel giudizio tributario, il previgente art. 64 d.lgs. 546/1992 (abrogato dal 1.1.2026 ma applicabile al giudizio in esame) confermava che, per le sentenze di primo grado a termine d'appello scaduto, la revocazione è ammessa solo per i motivi straordinari (nn. 1, 2, 3, 6). Quindi, anche nel tributario, in presenza di contumacia incolpevole il rimedio resta l'appello (tardivo), non la revocazione ordinaria n. 4.
In sintesi, all'esito della notifica della sentenza in data 6 giugno 2025, DE avrebbe potuto e dovuto proporre appello tardivo al fine di far valere l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e la conseguente inammissibilità dello stesso per difetto di instaurazione del contraddittorio.
Ad identica soluzione si addiviene anche qualora si voglia qualificare il ricorso proposto da AD quale revocazione straordinaria ex art.395 1° comma n.1 c.p.c., atteso che anche in tal caso il presunto vizio revocatorio, scoperto allorquando era pendente il termine per l'appello (tardivo), si converte in motivo di appello.
Anche in questa ipotesi la revocazione straordinaria ex art. 395 n.1 c.p.c. non è uno strumento alternativo all'appello tardivo ex art. 327, comma 2, c.p.c.
Il sistema impone, quando possibile, l'uso del rimedio ordinario (l'appello, anche tardivo).
La revocazione straordinaria è un rimedio residuale e non sostitutivo dell'appello.
L'art. 396 c.p.c. stabilisce che le sentenze di primo grado per le quali sia scaduto il termine per l'appello sono revocabili solo nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., cioè nei casi di revocazione straordinaria.
Lo stesso articolo precisa che finché è ancora proponibile l'appello, i motivi revocatori si “convertono” in motivi d'appello e la revocazione non è ammessa.
Poiché il contumace involontario gode della speciale disciplina dell'art. 327, comma 2, c.p.c., il termine per appellare non si considera scaduto, purché egli dimostri, come nel caso di specie, i presupposti (inesistenza della notifica e mancata conoscenza del processo).
Dunque, finché esiste la possibilità giuridica dell'appello tardivo, l'appello rimane il rimedio prioritario e obbligato a fronte della revocazione.
La revocazione straordinaria è ammessa solo quando il termine per l'appello è definitivamente scaduto e non può essere riaperto.
Nel caso del contumace involontario, invece, il termine si riapre proprio in forza dell'art. 327, comma 2, c.p.
c., che consente l'impugnazione tardiva quando la contumacia non è dipesa da scelta volontaria e la notifica dell'atto introduttivo era viziata.
Se il termine è “riattivato”, non è possibile utilizzare la revocazione straordinaria di cui all'art.395 1° comma n.1 c.p.c. come rimedio alternativo: la revocazione è un rimedio eccezionale e residuale, esperibile solo quando non è più utilizzabile un mezzo di impugnazione ordinaria.
Il ricorso proposto è, pertanto, inammissibile.
L'obiettiva peculiarità della vicenda in esame, unitamente alla riconosciuta sussistenza del vizio revocatorio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.