Articolo 21 della Legge 19 gennaio 1963, n. 15
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1963
Art. 21.

Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilita' permanente e a superstiti e degli assegni di assistenza personale continuativa, sono estese ai cittadini italiani titolari di rendita, per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1944 e indennizzati ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150 , concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in Albania La liquidazione dei suddetti miglioramenti si effettua sulle misure delle rendite in godimento da parte dei relativi beneficiari, conseguenti all'applicazione delle provvidenze accordate, a titolo assistenziale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in estensione dei provvedimenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 , al decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254 , e alle leggi 3 marzo 1949, n. 52, e 11 gennaio 1952, n. 33 .
Tali miglioramenti assorbono, fino a concorrenza quelli concessi dall'Istituto medesimo ai predetti reddituari mediante estensione degli aumenti delle prestazioni economiche previsti dalla legge 3 aprile 1958, n. 499 , modificata, con legge 4 febbraio 1960, n. 62 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963