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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2962/2023 R.G. sez. lav. vertente
TRA
( , C.F. con sede legale Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
( ), per procura generale alle liti a rogito notar in Fiumicino C.F._2 Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in Napoli, via
Medina, 61 presso Avvocatura I.N.P.S. (PEC: t) Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 776/2023 pubblicata il giorno 8.11.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il giorno 1.12.2023 l'INPS ha proposto appello parziale avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del
1 lavoro, aveva accolto la domanda proposta da ed aveva statuito nei seguenti termini: “1) Controparte_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di euro 1750,96 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
2) Condanna
l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 843,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
L' , in particolare, ha prestato acquiescenza all'accoglimento della domanda proposta Pt_1 dall'odierno appellato al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito contestato dall' ma ha censurato la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure, andando oltre la richiesta Pt_1 formulata dal ha disposto la condanna dell' alla restituzione della somma indebitamente CP_1 Pt_1 trattenuta, pur in assenza di prova della percezione dell'importo. Pertanto, l'appellante ha chiesto alla Corte
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata, annullando la statuizione, recata al capo 1) del dispositivo, di condanna dell'INPS “alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di euro 1750,96”, con ogni altra connessa statuizione anche in ordine al regolamento delle spese di lite della fase pregressa;
b) condannare controparte al pagamento in favore dell'INPS di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
All'esito della rituale notificazione del ricorso (comprovata attraverso il deposito della relata nel fascicolo telematico) la parte appellata ha inteso rimanere inerte, con conseguente necessità di dichiarare la contumacia della stessa.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Acquisite le note della sola parte appellante, nella contumacia dell'appellato, la causa è stata riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio è stata decisa nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto si evince dalla lettura del ricorso proposto dal si comprende come questi – CP_1 dopo aver dedotto che con provvedimento datato 07 novembre 2018 l'Inps comunicava di aver corrisposto €
1.750,96 in più sulla prestazione di indennità di disoccupazione Naspi n. 18/944590 nel periodo che va dal
13.07.2018 al 31.08.2018 per i seguenti motivi “ è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”; [cfr. doc.6]; che in data 12.12.2018 il sig. presentava ricorso amministrativo Controparte_1 contestando la legittimità dell'indebito da prestazione a sostegno del reddito ma tale ricorso veniva respinto con delibera del Comitato Provinciale Inps n. 2014775 del 28.07.2020 con la seguente motivazione: “in base
a quanto previsto dalla circolare Inps n. 94 del 2015 punto 2.10.b il percettore Naspi è tenuto a comunicare entro 30 gg. dall'inizio attività autonoma il reddito presunto che ritiene di trarre da tale attività. Avendo lavorato in data 13.07.2018 ed effettuato tale comunicazione solo il 03.09.2018 la stessa non risulta
2 tempestiva”- contestava la legittimità della pretesa creditoria, negando la vincolatività delle disposizioni contenute nelle circolari dell' . Lo stesso ricorrente, poi, concludeva chiedendo: “1) dichiarare, previa Pt_1 sospensiva del recupero in atto, l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa pari ad € 1.750,96; 2) per l'effetto condannare con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione il convenuto alla restituzione delle somme eventualmente nelle more recuperate dall'Inps maggiorate degli interessi legali dalla data di ogni trattenuta mensile fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorario del presente giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Ebbene, l'Istituto correttamente contesta la pronuncia di condanna, richiesta in via eventuale dall'odierno appellato, evidenziando come -al di là dei solleciti di pagamento- non sia stata fornita prova dell'avvenuto recupero delle somme non essendo stato dedotto né provato che l'Istituto abbia provveduto alla compensazione o alla riscossione coattiva degli importi.
Pertanto, in accoglimento del gravame ed in parziale modifica della sentenza, deve essere disposto l'accoglimento della domanda nei limiti di cui al capo 1) delle conclusioni in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado sono compensate, tenuto conto sia della formulazione delle conclusioni rassegnate in prime cure che della mancata opposizione dell'appellato che ha omesso di costituirsi.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto conferma dichiara l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa pari ad € 1.750,96;;
2) compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2962/2023 R.G. sez. lav. vertente
TRA
( , C.F. con sede legale Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
( ), per procura generale alle liti a rogito notar in Fiumicino C.F._2 Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in Napoli, via
Medina, 61 presso Avvocatura I.N.P.S. (PEC: t) Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 776/2023 pubblicata il giorno 8.11.2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il giorno 1.12.2023 l'INPS ha proposto appello parziale avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del
1 lavoro, aveva accolto la domanda proposta da ed aveva statuito nei seguenti termini: “1) Controparte_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di euro 1750,96 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
2) Condanna
l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 843,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
L' , in particolare, ha prestato acquiescenza all'accoglimento della domanda proposta Pt_1 dall'odierno appellato al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito contestato dall' ma ha censurato la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure, andando oltre la richiesta Pt_1 formulata dal ha disposto la condanna dell' alla restituzione della somma indebitamente CP_1 Pt_1 trattenuta, pur in assenza di prova della percezione dell'importo. Pertanto, l'appellante ha chiesto alla Corte
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata, annullando la statuizione, recata al capo 1) del dispositivo, di condanna dell'INPS “alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di euro 1750,96”, con ogni altra connessa statuizione anche in ordine al regolamento delle spese di lite della fase pregressa;
b) condannare controparte al pagamento in favore dell'INPS di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio”.
All'esito della rituale notificazione del ricorso (comprovata attraverso il deposito della relata nel fascicolo telematico) la parte appellata ha inteso rimanere inerte, con conseguente necessità di dichiarare la contumacia della stessa.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 14 luglio 2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Acquisite le note della sola parte appellante, nella contumacia dell'appellato, la causa è stata riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio è stata decisa nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto si evince dalla lettura del ricorso proposto dal si comprende come questi – CP_1 dopo aver dedotto che con provvedimento datato 07 novembre 2018 l'Inps comunicava di aver corrisposto €
1.750,96 in più sulla prestazione di indennità di disoccupazione Naspi n. 18/944590 nel periodo che va dal
13.07.2018 al 31.08.2018 per i seguenti motivi “ è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”; [cfr. doc.6]; che in data 12.12.2018 il sig. presentava ricorso amministrativo Controparte_1 contestando la legittimità dell'indebito da prestazione a sostegno del reddito ma tale ricorso veniva respinto con delibera del Comitato Provinciale Inps n. 2014775 del 28.07.2020 con la seguente motivazione: “in base
a quanto previsto dalla circolare Inps n. 94 del 2015 punto 2.10.b il percettore Naspi è tenuto a comunicare entro 30 gg. dall'inizio attività autonoma il reddito presunto che ritiene di trarre da tale attività. Avendo lavorato in data 13.07.2018 ed effettuato tale comunicazione solo il 03.09.2018 la stessa non risulta
2 tempestiva”- contestava la legittimità della pretesa creditoria, negando la vincolatività delle disposizioni contenute nelle circolari dell' . Lo stesso ricorrente, poi, concludeva chiedendo: “1) dichiarare, previa Pt_1 sospensiva del recupero in atto, l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa pari ad € 1.750,96; 2) per l'effetto condannare con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione il convenuto alla restituzione delle somme eventualmente nelle more recuperate dall'Inps maggiorate degli interessi legali dalla data di ogni trattenuta mensile fino all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorario del presente giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Ebbene, l'Istituto correttamente contesta la pronuncia di condanna, richiesta in via eventuale dall'odierno appellato, evidenziando come -al di là dei solleciti di pagamento- non sia stata fornita prova dell'avvenuto recupero delle somme non essendo stato dedotto né provato che l'Istituto abbia provveduto alla compensazione o alla riscossione coattiva degli importi.
Pertanto, in accoglimento del gravame ed in parziale modifica della sentenza, deve essere disposto l'accoglimento della domanda nei limiti di cui al capo 1) delle conclusioni in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado sono compensate, tenuto conto sia della formulazione delle conclusioni rassegnate in prime cure che della mancata opposizione dell'appellato che ha omesso di costituirsi.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto conferma dichiara l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa pari ad € 1.750,96;;
2) compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli il giorno 14 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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