Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2025, proposto da
SI FU, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e SA Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione esaminatrice, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, Commissione interministeriale Ripam Associazione Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
SA LO, VI RO e DA AS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei vincitori e della graduatoria di merito del concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019 -2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni - Profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti Locali Codice B2 CALABRIA, per come pubblicata in data 30 aprile 2025, in ogni parte considerata lesiva per gli interessi della Ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso e dei relativi allegati, ove ritenuto opportuno; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ove necessario, l'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita con nota prot. n. 0016976 del 17 settembre 2024 e successive note prot. n. 0018233 del 1° ottobre 2024, prot. n. 0018343 del 2 ottobre 2024 e prot. 0018382 del 2 ottobre 2024;
per l'accertamento
- del diritto della ricorrente a veder riconosciuto il servizio civile svolto quale titolo di riserva;
con conseguente condanna
in forma specifica delle amministrazioni a riesaminare la posizione della ricorrente, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e della Commissione Interministeriale Ripam Associazione Formez Pa;
Vista la memoria del 7 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NI NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con la memoria del 7 gennaio 2026, parte ricorrente ha riferito e documentato che, nelle more del presente giudizio, “ è stata assunta presso il Comune di Gioiosa Ionica a far data dal 1/12/2025 come Funzionario vincitore Concorso Ripam coesione sud 2024 ”;
Ritenuto che il riferito provvedimento, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita sperato, e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, per la peculiarità della vicenda e gli esiti procedimentali della stessa, le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RE, Presidente
NI NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NT | GE RE |
IL SEGRETARIO