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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/10/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in persona dei giudici: Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG 54/2025 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII promosso su istanza depositata in data 21.07.2025;
[...]
) residente in [...] C.F._1
Parravicini 10 assistito dall'Advisor Dott.ssa Emma Granzella e coadiuvato dal Gestore della Crisi Dott.ssa ; Persona_1
letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori;
esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott.ssa ai Persona_1 sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
sentito il Giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 269 CCII per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente ha il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco, e segnatamente è residente in [...];
b) sussiste la legittimazione del ricorrente ai sensi dell'artt. 2, comma 1, lett c) e 269 CCII in quanto lo stesso non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto il debitore
1 attualmente ricopre la carica di Consigliere nel Consiglio di amministrazione della società e lo stato di sovraindebitamento derivava dalla crisi in cui si è CP_2 venuta a trovare la società Controparte_3 società cancellata dal Registro delle Imprese il 31.03.2014;
c) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Rilevato in particolare che da quanto si evince dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, l'istante attualmente ricopre la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della società e nella CP_2 propria proposta di liquidazione ha previsto che venga incamerato nella procedura a) le quote di reddito eccedenti b) incasso di finanza esterna (pari a euro 8.000,00) c) liquidazione di titoli Banca Popolare di Sondrio d) riscatto Dondo Arca Previdenza;
per cui sussiste il presupposto di cui all'art 268 comma 3 quarto periodo CCII e cioè
“è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”;
e) ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore stesso, e segnatamente il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 327.454,76 illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo costituito solo dal reddito proveniente dal lavoro autonomo e da alcuni cespiti. ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, ferma l'unicità del compenso;
P.Q.M.
VISTI GLI ARTT. 2, 268, 269 E 270 CCII
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni CP_1
C.F. ) residente in [...]
[...] C.F._1
- NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Sara Cargasacchi
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi Dott.ssa soggetto già nominato Persona_1 organismo di composizione della crisi;
2 - ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni l'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155 quinques e 155- sexies disp att. cpc:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
- DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
a) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
b) chieda al Giudice Delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e del nucleo familiare, informandolo al contempo delle attività già compiute;
- DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il
3 rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dai debitori e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Tremolada
4
IL TRIBUNALE DI LECCO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in persona dei giudici: Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG 54/2025 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII promosso su istanza depositata in data 21.07.2025;
[...]
) residente in [...] C.F._1
Parravicini 10 assistito dall'Advisor Dott.ssa Emma Granzella e coadiuvato dal Gestore della Crisi Dott.ssa ; Persona_1
letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori;
esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott.ssa ai Persona_1 sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
sentito il Giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 269 CCII per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente ha il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco, e segnatamente è residente in [...];
b) sussiste la legittimazione del ricorrente ai sensi dell'artt. 2, comma 1, lett c) e 269 CCII in quanto lo stesso non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto il debitore
1 attualmente ricopre la carica di Consigliere nel Consiglio di amministrazione della società e lo stato di sovraindebitamento derivava dalla crisi in cui si è CP_2 venuta a trovare la società Controparte_3 società cancellata dal Registro delle Imprese il 31.03.2014;
c) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Rilevato in particolare che da quanto si evince dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, l'istante attualmente ricopre la carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione della società e nella CP_2 propria proposta di liquidazione ha previsto che venga incamerato nella procedura a) le quote di reddito eccedenti b) incasso di finanza esterna (pari a euro 8.000,00) c) liquidazione di titoli Banca Popolare di Sondrio d) riscatto Dondo Arca Previdenza;
per cui sussiste il presupposto di cui all'art 268 comma 3 quarto periodo CCII e cioè
“è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”;
e) ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore stesso, e segnatamente il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 327.454,76 illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo costituito solo dal reddito proveniente dal lavoro autonomo e da alcuni cespiti. ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;
ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, ferma l'unicità del compenso;
P.Q.M.
VISTI GLI ARTT. 2, 268, 269 E 270 CCII
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni CP_1
C.F. ) residente in [...]
[...] C.F._1
- NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Sara Cargasacchi
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi Dott.ssa soggetto già nominato Persona_1 organismo di composizione della crisi;
2 - ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni l'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155 quinques e 155- sexies disp att. cpc:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
- DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
a) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
b) chieda al Giudice Delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e del nucleo familiare, informandolo al contempo delle attività già compiute;
- DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il
3 rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dai debitori e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Tremolada
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