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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa
Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 340/2020 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Bonora del Foro di
Rovereto, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione;
-parte attrice opponente-
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Giovanni e Antonio Sala, Giuseppe Gortenuti del
Foro di Verona, in forza di procura speciale in atti;
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato via p.e.c. il 30.12.2019, con cui l'odierna parte attrice/opponente
[...]
[...
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
ha adito l'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna parte Parte_2
convenuta/opposta proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 4298/2019 d.i. (n. 8821/2019 R.G.) emesso il 29.11.2019 e notificato in pari data per l'importo capitale di € 32.157,50 oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 ed oltre spese del monitorio, sulla scorta delle fatture n. 27 del 31.03.2019 (scaduta il
31.07.2019) e n. 35 del 30.04.2019 (scaduta il 13.09.2019), relative all'esecuzione di lavorazioni meccaniche nell'ambito del pluriennale rapporto di subfornitura intercorso tra le parti;
I.a. Osservato che l'opponente ha esposto, in fatto: - di essersi vista commissionare nel gennaio 2019 da con coevo invio delle specifiche tecniche, la lavorazione di Parte_3
90 pezzi meccanici, segnatamente carter per motori distinti dal codice prodotto
CAR0068, da sé commissionata a - di avere ricevuto l'11.04.2019 segnalazione CP_1
da parte della committente finale di non conformità delle misure rispetto a quelle richieste, da sé girata a insieme alle misurazioni provenienti da - di avere CP_1 Pt_3
richiesto il 24.04.2019 a il piano di controllo ed i report DEA del mese di aprile CP_1
(consistenti in misurazioni effettuate tramite un macchinario tridimensionale di controllo) sui pezzi lavorati per conto di essendosi vista recapitare il 2.05.2019 Pt_3
unicamente una parte e per di più incompleta della documentazione, il tutto a fronte del rapporto formale di non conformità ricevuto in pari data dalla propria committente;
- di avere contestato a le anomalie riscontrate dapprima nell'incontro svoltosi il CP_1
6.05.2019, successivamente con la mail del 7.05.2019; - che, consegnatile a fine agosto
2019 da i rimanenti 80 pezzi facenti parte del primo lotto lavorato, solo due CP_1
pezzi sui complessivi 90 lavorati fino ad allora sono stati ritenuti da rispondenti Pt_3
alle caratteristiche tecniche;
- di avere quindi chiesto a la consegna di tutto il CP_1
2 materiale Sicor, con le attrezzature e gli utensili di proprietà di e di Parte_1
avere ricevuto riscontro positivo;
- di avere anche ricevuto, giusta d.d.t. n. 195 del
26.09.2019, altri 90 pezzi (differenti rispetto a quelli di cui ai d.d.t. di aprile) lavorati da di sua iniziativa e senza commessa (circostanza resa possibile dal fatto che i CP_1
pezzi grezzi, denominati fusioni, vengono forniti dal committente in numero sempre superiore all'ordinativo, nel caso di specie 180 grezzi a fronte di un ordinativo di 90, il tutto in vista di ordini successivi le cui specifiche vengono poi volta a volta confermate o modificate da , di cui ben 79 pezzi sono risultati scarti definitivi;
- che, in Pt_3
conclusione, sui 180 pezzi complessivamente lavorati da (90 dietro commissione CP_1
e 90 spontaneamente in carenza di ordinativo) solo 13 sono risultati accettabili, dal che le note di debito inviate da ad il 13.11.2019 e la conseguente Pt_3 Parte_1
contestazione di danno emergente da quest'ultima rivolta a per complessivi € CP_1
22.290,87 oltre i.v.a.;
I.b. Rilevato che l'opponente ha eccepito, in diritto, il non corretto e diligente adempimento da parte dell'opposta all'obbligazione sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 192/1998, che pone a carico del subfornitore la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti ovvero del servizio fornito secondo le previsioni contrattuali ed a regola d'arte;
I.c. Preso atto che l'opponente ha pertanto chiesto, nel merito: - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile all'opposta e del danno derivatone all'opponente, disporre la compensazione tra quanto richiesto con il monitorio (pari ad €
32.157,50) e quanto dall'opposta dovuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno emergente da quest'ultima subito (quantificabile in € 27.194,90); - previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'ammontare
3 di € 7.010,03 (quale differenza di quanto dovuto in ragione della compensazione di cui sopra), dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e per l'effetto revocare ovvero in ogni caso dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata il 27.05.2020, con cui nel costituirsi tempestivamente, ha contestato CP_1
specificamente l'impianto ricostruttivo di cui all'atto di citazione;
II.a. Osservato che l'opposta ha rappresentato, in fatto: - che, in ragione del concreto atteggiarsi del pluriennale rapporto triangolare tra la committente e le odierne parti Pt_3
in causa, non era inusuale che in ragione dei tempi ristretti degli ordinativi e CP_1
della sostanziale identità nel tempo degli interventi richiesti, avviasse le lavorazioni (in ottica eminentemente efficientista) a semplice richiesta telefonica di ed in assenza Pt_3
delle specifiche tecniche di che spesso le venivano inoltrate al Parte_1
momento della richiesta del preventivo;
- che i particolari a codice CAR0068 (carter per motori) rispetto ai quali è emerso il problema di non conformità sono composti da due metà distinte e vanno lavorati in due fasi, la prima con interventi separati sulle due parti che vengono poi accoppiate con viti a creare un pezzo unico, la seconda con lavorazioni di precisione sul carter, di talché l'errore contestato (inerente la perpendicolarità tra l'asse lento e quello veloce) può scaturire unicamente da tale seconda fase;
- che, a seguito della segnalazione di del 19.04.2019, ha proceduto a controllare i Pt_3 CP_1
90 pezzi restituiti, ottenendo dalla stessa con mail del 31.07.2019 l'accettazione in Pt_3
deroga di tutti i componenti riportanti un valore di 0,070 mm di tolleranza (e quindi con una deroga massima convenuta in 0,030 mm), con previsione di consegna di tale materiale accettato in deroga da da effettuarsi da parte di nei confronti di Pt_3 CP_1
4 entro la fine di agosto 2019; - che, in relazione ai particolari Parte_1
selezionati da e rientranti nella deroga concessa dal cliente finale con il citato CP_1
ampliamento di tolleranza, non sussiste alcun interesse di a scartarli;
- Parte_1
che, del resto, il reclamo merce non conforme n. 19-056 del 14.11.2019 presenta incongruenze, tra cui il ridotto numero di pezzi controllati rispetto a quelli scartati (65 verso 167); - che l'importo di € 7.010,03 effettivamente corrisposto da Parte_1
il 20.12.2019 non può essere ritenuto definitorio di tutti i rapporti di dare ed avere tra le parti, posto che oltre alle due fatture azionate con il monitorio (ossia la n. 27 del
31.03.2019 e la n. 35 del 30.04.2019), ve ne sono altre due scadute successivamente al deposito del ricorso, ossia la n. 47 del 30.06.2019 di € 3.259,84 relativa a lavorazioni diverse da quelle oggetto di contestazioni da parte di e la n. 58 del Parte_1
30.09.2019 che comprende, tra gli altri, anche i novanta pezzi del secondo lotto lavorato da CP_1
II.b. Rilevato che l'opposta ha dedotto, in diritto: - che la fattura n. 27 del 31.03.2019 inerisce lavorazioni meccaniche non contestate, posto che la contestazione di non conformità alle specifiche tecniche mensurali indicate al momento del preventivo si riferisce a due lotti, ciascuno di 90 particolari aventi codice CAR0068, consegnati con i d.d.t. n. 95 del 9.04.2019 e n. 195 del 26.09.2019; - che, quindi, l'importo di tale fattura pari ad € 19.291,86 è interamente dovuto;
- che la fattura n. 35 del 30.04.2019 inerisce in parte anche i primi 90 particolari oggetto di contestazioni, ricomprendendo, tuttavia, ulteriori lavorazioni non contestate;
- che, quindi, a fronte dell'importo totale di tale ultima fattura pari ad € 12.865,64, la somma relativa a quei primi 90 particolari (codice
CAR0068) è di soli € 5.270,40 i.v.a. compresa;
- che, a fronte della pretesa dell'opponente di portare in compensazione il controcredito fondato sulla non
5 conformità di tutti i 167 particolari consegnati con due lotti (di 90 pezzi ciascuno, per un totale di 180 pezzi da cui detrarre i 13 non accettati), l'opposta a sua volta chiede conseguentemente in via riconvenzionale il corrispettivo per il secondo lotto di particolari a codice CAR0068 fatturato con il documento n. 58 del 30.09.2019, dell'ammontare identico a quello richiesto per il primo lotto, ossia € 5.270,40 inclusivi di i.v.a.; - che, quanto a tale secondo lotto, è decaduta dalla garanzia Parte_1
per difformità, essendo la denuncia del 14.11.2019 (a fronte della consegna avvenuta il
26.09.2019) tardiva ex art. 2226, comma 2, c.c.; - che, comunque, non sussiste la lamentata difformità, anche in applicazione della deroga con ampliamento di tolleranza concessa dal cliente finale;
II.c. Preso atto che l'opposta ha pertanto chiesto, nel merito: - rigettare la spiegata opposizione;
- in via riconvenzionale, condannare l'opponente, in relazione al secondo lotto di 90 particolari a codice CAR0068 di cui al d.d.t. n. 195 del 26.09.2019, al pagamento della somma di € 5.270,40 i.v.a. inclusa, oltre interessi ai sensi degli artt. 2 e
5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, condannare l'opponente, in relazione alle lavorazioni meccaniche indicate nelle fatture n. 27 del
31.03.2019 e n. 35 del 30.04.2019, nonché, quanto ai 90 particolari a codice CAR0068 di cui al d.d.t. n. 195 del 26.09.2019, nella fattura n. 58 del 30.09.2019, della somma complessiva di € 37.427,90 o, comunque, del maggiore o minore importo risultante dovuto, oltre interessi ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.III. Dato atto che la causa – previa concessione di un paio di rinvii chiesti dalle parti in ottica conciliativa e previa concessione della provvisoria esecuzione parziale al d.i. opposto per il minore ammontare di € 27.837,50 (cfr. l'ordinanza emessa il 15.12.2020),
6 con contestuale concessione alle parti dei chiesti termini di cui al comma 6 dell'art. 183
c.p.c. – è stata istruita sia mediante la documentazione versata in atti dalle parti, sia tramite prove orali (cfr. l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 6.05.2021 ed il verbale dell'udienza di escussione testimoniale del 21.09.2021), sia a mezzo apposita c.t.u. (cfr.
l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 2.12.2021) volta ad accertare, ove possibile stanti le condizioni di conservazione del materiale, se del caso ricorrendo all'ausilio di società esperte nel controllo qualità e misura, se le lavorazioni effettuate dall'opposta siano conformi o meno alle specifiche ed alle misure richieste dall'opponente e dalla committente, con particolare riferimento alla specifica contestazione in punto superamento del margine di tolleranza relativo alla perpendicolarità tra l'asse veloce e l'asse lento;
Dato inoltre atto che la causa, depositato l'elaborato peritale in data 7.09.2022 (cfr., al riguardo, il verbale dell'udienza del 17.01.2023 fissata per l'esame dello stesso, allorché le parti non hanno formulato rilievi giuridici all'operato del c.t.u.), concessi plurimi rinvii su richiesta congiunta delle parti in funzione di un riferito percorso conciliativo con trattative in corso, è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.05.2024, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che l'opposizione e le eccezioni con la stessa sollevate siano solo in parte fondate e che quindi il decreto ingiuntivo opposto vada necessariamente revocato ed il credito vantato dall'opposta vada riquantificato, secondo quanto si dirà in prosieguo;
IV.a. Premesso, a delimitazione del thema decidendum:
- il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4298/2019 emesso il 29.11.2019 dall'intestato Tribunale per il complessivo ammontare in linea
7 capitale di € 32.157,50, sulla scorta delle due fatture n. 27 del 31.03.2019 e n. 35 del
30.04.2019 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio), inerenti lavorazioni meccaniche eseguite dall'opposta in favore dell'opponente nell'ambito del rapporto di subfornitura di fatto intercorso tra le parti;
- l'opponente, nel dare atto di avere commissionato all'opposta, tra l'altro, la lavorazione di 90 pezzi meccanici (nella specie carter per motori distinti dal codice
CAR0068), ha contestato la conformità dei pezzi da quest'ultima lavorati in quanto non rispondenti alle specifiche tecniche richieste dalla committente finale;
- l'opponente, inoltre, ha spiegato (ammissibile) domanda riconvenzionale avente ad oggetto il proprio controcredito risarcitorio da opporre in compensazione per €
22.290,87 oltre i.v.a. (somma risultante dalle due note di credito emesse dalla cliente finale e di cui ai docc. 14 e 15 fasc. opponente), a titolo di danno emergente da sé subito in conseguenza dell'inesatto adempimento dell'opposta non solo in relazione ai predetti
90 particolari a codice CAR0068 azionati con il monitorio, ma anche con riguardo agli ulteriori 90 particolari ad identico codice consegnati successivamente ed inseriti nella diversa fattura n. 58 del 30.09.2019 (cfr. doc. 11 fasc. opposta);
- l'opposta, di contro, ha ricondotto i componenti particolari da sé lavorati (e contestati dall'opponente nella presente sede) ai due lotti consegnati con i d.d.t. del 9.04.2019 e del
26.09.2019, non azionati con la prima fattura e solo parzialmente azionati con la seconda, deducendo che la fattura n. 27, dell'importo complessivo di € 19.291,86 i.v.a. inclusa riguarda lavorazioni meccaniche non specificamente contestate in quanto inerisce lotti relativi a d.d.t. antecedenti al n. 95 del 9.04.2019 ed al n. 195 del
26.09.2019, mentre la fattura n. 35 dell'importo complessivo di € 12.865,64 i.v.a. compresa riguarda solo parzialmente lavorazioni meccaniche contestate a codice
8 CAR0068 di cui al d.d.t. n. 95 del 10.04.2019, per un ammontare pari ad € 5.270,40, mentre per i restanti € 7.595,24 inerisce lavorazioni non contestate nella presente sede;
- l'opposta, inoltre, a fronte della riconvenzionale spiegata dall'opponente per il danno patito anche con riferimento al secondo lotto di 90 particolari, ha a sua volta spiegato
(ammissibile) reconventio reconventionis avente ad oggetto il pagamento del prezzo (€
5.270,40 comprensivo di i.v.a.) di tali ultime lavorazioni, in origine non compreso nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- in ultima analisi, l'opposta ha chiesto il pagamento di complessivi € 37.427,90 CP_1
inclusivi di i.v.a., di cui € 26.887,10 relativi a lavorazioni non contestate ed € 10.540,80 relativi a lavorazioni contestate, consistenti nei due lotti di 90 particolari ciascuno distinti con il codice CAR0068, cui l'opponente ha opposto in Parte_1
compensazione il proprio controcredito di € 27.194,90 comprensivi di i.v.a. fondato sul reclamo merce non conforme n. 19-056 del 14.11.2019 (cfr. doc. 9 fasc. opponente) coinvolgente 167 particolari dei 180 totali lavorati;
IV.b. Preso atto degli esiti della diffusa istruttoria, in particolare delle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa e depositata il 7.09.2022, dopo lunga ed accurata indagine:
- quanto alla richiesta di esaminare il materiale componentistico per cui è causa e di verificare preliminarmente le sue condizioni di conservazione presso i magazzini dell'opponente, attività necessariamente prodromica alla successiva indagine qualitativa, si richiama quanto riferito dal c.t.u. al paragrafo 3.A (dalla portata assolutamente dirimente anche rispetto alle osservazioni formulate sul punto dalle parti) per cui tutto il materiale componentistico risultava integro, alloggiato su bancali in legno, in una zona ben definita all'interno del magazzino dell'opponente, al riparo dalle intemperie o da
9 altri agenti atmosferici, con modalità di conservazione adeguate in relazione alla sua tipologia (essenzialmente ghisa);
- quanto alla richiesta di verificare, se del caso ricorrendo all'ausilio di una società esperta nel controllo qualità e misura (in ispecie il laboratorio Zeiss di Rovereto), la conformità delle lavorazioni effettuate da rispetto alle specifiche ed alle misure CP_1
richieste da e da con particolare riferimento alla contestazione Parte_1 Pt_3
in punto superamento del margine di tolleranza relativo alla perpendicolarità tra l'asse veloce e l'asse lento, le verifiche dimensionali di laboratorio hanno portato ad acclarare, come riportato al paragrafo 3.B, che dei 167 carter lavorati da 120 rispettano la CP_1
tolleranza concessa in deroga a quanto riportato sul disegno e pari a 0,07 mm (pari al
72% del materiale lavorato), mentre 47 non rispettano la tolleranza (28% del materiale lavorato), di talché, in riferimento al superamento del margine di tolleranza relativo alla perpendicolarità tra asse veloce e asse lento, 120 pezzi (72%) del materiale lavorato da risulta conforme alle specifiche ed alle misure richieste da CP_1 Parte_1
mentre 47 pezzi (28%) non risulta conforme;
- sotto tale ultimo profilo, peraltro, il c.t.u. ha anche evidenziato che “nonostante le contestazioni rilevate da a sul materiale lavorato da si Pt_3 Parte_1 CP_1
limitassero alla sola perpendicolarità tra asse veloce e asse lento e, dalla documentazione agli atti, non sia mai stata segnalata a alcuna non conformità CP_1
né da parte di né da parte di su altre misure oltre alla Pt_3 Parte_1
perpendicolarità tra asse veloce e asse lento e alla distanza fra gli assi, il disegno che doveva seguire per le lavorazioni meccaniche sui carter prevedeva diverse CP_1
quote in cui erano definite delle tolleranze;
analizzando, quindi, le verifiche dimensionali eseguite dal laboratorio Zeiss di Rovereto per tutte le quote principali (98
10 per ciascun carter) decise in sede di perizia del disegno del carter e soggette a tolleranza, si evidenzia come su 16.367 lavorazioni soggette a tolleranza, 11.367 (pari al 69%) risultino conformi, mentre 4.999 (pari al 31%) non risultano conformi;
mediamente ciascuno dei 167 carter lavorati da su 98 misure soggette a CP_1
tolleranza ne presenta 68 conformi, mentre 30 oltre i margini di tolleranza”;
- in buona sostanza, l'indagine peritale condotta nel pieno contraddittorio e con la attiva partecipazione delle parti ha portato ad appurare che il 30% delle lavorazioni fornite dall'odierna opposta non risulta conforme alle specifiche tecniche dettate dalla CP_1
cliente finale, per superamento del margine di tolleranza concesso proprio dalla committente finale e relativo alla perpendicolarità tra l'asse veloce e l'asse lento;
- quanto poi alle ulteriori (rispetto a quella sulla perpendicolarità tra assi) difformità emerse in sede di c.t.u. (posto che il tenore più ampio del quesito era anche funzionale ad una prospettiva conciliativa tra le parti), dalla non esigua documentazione in atti emerge (in linea con quanto osservato dallo stesso c.t.u.) esservi stata anche solo una generica segnalazione di difformità (men che meno una specifica e puntuale contestazione necessaria al fine di non incorrere in decadenza) su altre e diverse misure rispetto a quella inerente la perpendicolarità tra asse veloce e asse lento e la distanza fra gli assi;
si vedano a tale proposito le comunicazioni via mail dell'11.04.2019, del
19.04.2019, del 2.05.2019, del 14.11.2019, del 20.11.2019 (cfr. docc. 2, 3, 7, 11 e 19 fasc. opponente), il fax del 29.04.2019 (cfr. doc. 10 fasc. opponente), le misurazioni effettuate nella fase di controllo svoltasi tra le parti (cfr. docc. 4 e 5 fasc. opponente), le segnalazioni di non conformità di cui ai reclami sub docc. 14 e 15 prodotti Pt_3
dall'opponente;
IV.c. Rilevato, quanto alla natura del rapporto intercorso tra le parti:
11 - è pacifico che si verte nell'ambito della subfornitura, figura disciplinata dalla legge n.
198/1992, la quale all'art. 1 definisce tale contratto come quello con cui “un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”;
- è altresì pacifico che nel caso di specie difetti la forma scritta richiesta dalla legge a pena di nullità, con conseguente applicazione dell'art. 2 della citata legge la quale prevede che, in caso di nullità, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate ed al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto (si veda anche, sul punto, Cass. civ., sez. II, 6.10.2021, n.
27094);
- ora, è vero che tale eccezione (peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è stata sollevata per la prima volta dall'opposta (la quale comunque già in comparsa costitutiva aveva eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi in capo all'opponente ai sensi dell'art. 2226, comma 2, c.c.) in comparsa conclusionale, tuttavia sulla stessa l'opponente ha preso specifica posizione ed ha formulato in memoria di replica deduzioni dettagliate circa la riconducibilità del rapporto inter partes alla figura dell'appalto piuttosto che a quella del contratto d'opera/compravendita invocata dall'opposta (cfr. pagg. 7 e ss. della memoria di replica depositata da Parte_1
l 4.09.2024), di talché il contraddittorio è risultato comunque garantito;
[...]
- in concreto, la riconducibilità all'una ovvero all'altra figura riveste portata dirimente,
12 posto che il termine per la denuncia dei vizi di cui al secondo comma dell'art. 2226 c.c.
è di soli otto giorni, mentre quello di cui al capoverso dell'art. 1667 c.c. è di sessanta giorni;
- tanto premesso, mette conto richiamare il condivisibile orientamento di legittimità per cui in tema di contratti la distinzione tra contratto d'opera ed appalto non può essere basata esclusivamente sulla dimensione dell'impresa o sulla sua forma giuridica (ad esempio, società di capitali) come argomentato dall'opponente nella sua memoria di replica, dipendendo piuttosto la qualificazione del negozio dal contenuto specifico della prestazione oggetto del rapporto;
- ebbene, dall'analisi del concreto atteggiarsi del complessivo rapporto tra le parti (a ben vedere involgente anche la committente finale , per quanto è dato evincere da atti Pt_3
e documenti di causa, emerge che l'opposta effettuava lavorazioni in conformità a progetti esecutivi ed a specifiche tecniche forniti dall'impresa committente (a ben vedere per lo più provenienti dalla committente finale , residuando tuttavia in capo alla Pt_3
stessa un non esiguo margine di autonomia (in comparsa costitutiva la stessa opposta dà atto di come sovente neppure le venissero fornite le specifiche tecniche delle lavorazioni da effettuare da parte dell'opponente che gliele inoltrava unicamente al momento della richiesta del preventivo);
- non va taciuto che, secondo numerose voci, la legge n. 192/1998 non costituirebbe la disciplina organica di un nuovo tipo contrattuale, ma una piattaforma normativa finalizzata ad offrire una base inderogabile di tutela ad una categoria di imprese che si trova ad operare all'interno di rapporti giuridicamente riconducibili entro vari tipi contrattuali, ma accomunati dal carattere economico fondamentale dell'esistenza di un nesso di dipendenza, potenziale fonte di abusi da parte dell'impresa committente;
13 - nella specie, come s'è detto, l'assenza di una disciplina apposita ha un impatto non di poco momento, visto che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 192/1998 le
“contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge”, laddove i termini di legge variano a seconda della riconduzione del rapporto alla figura del contratto d'opera/compravendita ovvero a quella dell'appalto;
- va altresì richiamata quella condivisibile giurisprudenza di merito a mente della quale
“l'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore, in funzione della stessa obbligazione di quest'ultimo, che è di risultato e non di mezzi, e vi è compatibile il controllo e la sorveglianza esercitata dal committente al fine di assicurarsi che l'opera venga eseguita in conformità delle regole dell'arte; l'appaltatore, dovendo però perseguire il risultato dell'opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche ed alle direttive dell'appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico;
la subfornitura è invece caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente;
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi sono infatti forniti dall'impresa committente, la quale, dovendo il prodotto o servizio essere inserito nella produzione di un bene complesso, trasferisce al subfornitore il c.d. know how, nel senso dell'intero patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene o servizio;
la dipendenza tecnologica e progettuale verso il committente risiede in questo integrale trasferimento da parte del committente medesimo al subfornitore delle nozioni sul come fare un determinato bene o servizio, al punto che il subfornitore, a differenza dell'appaltatore, è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle
14 prescrizioni” (così Trib. Bari, 13.07.2006; in senso conforme anche Trib. Torino,
13.12.2007 e Trib. Modena, 14.02.2014);
- in tale prospettiva e tornando al caso che ci occupa, essendo pacifico solo che le parti nulla avessero pattuito di specifico sul punto, il rapporto ben può essere qualificato in termini di appalto, posto che le lavorazioni commissionate erano funzionali a fornire porzioni di beni destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nella produzione di un bene complesso, con un buon margine di autonomia per la (che CP_1
infatti spesso operava in difetto di tempestivo invio di specifiche tecniche e si interfacciava anche in via diretta con la cliente finale);
- venendo alle ricadute concrete di tale qualificazione, dovendosi considerare quale dies
a quo quello del 24.10.2019 (coincidente con l'invio del reclamo formale da parte di e non quello della consegna del materiale (avvenuta a fine agosto ed a fine Pt_3
settembre 2019), la denuncia vizi (nei termini di cui s'è detto al precedente punto sub
IV.b) comunicata tramite mail del 14.11.2019 risulta tempestiva;
IV.d. Ritenuto, in conclusione, che:
- quanto alla fattura n. 27 azionata con il monitorio, sia dovuto l'intero importo pari ad €
19.291,86 i.v.a. inclusa, in quanto inerente a lavorazioni meccaniche non specificamente contestate nella presente sede;
- quanto alla fattura n. 35 azionata sempre con il monitorio per il complessivo ammontare di € 12.865,64 i.v.a. compresa, sia dovuto l'importo di € 7.595,24 che parimenti inerisce lavorazioni non contestate nella presente sede;
- quanto al residuo ammontare di € 5.270,40 di cui alla fattura n. 35 ed ai successivi €
5.270,40 di cui alla spiegata reconventio reconventionis (sommano € 10.540,80) sussistono le tempestive contestazioni esaminate con la disposta c.t.u., che ha concluso
15 nel senso che 120 pezzi rispettano la tolleranza concessa in deroga dalla committente finale mentre 47 non la rispettano e vanno scartati, per cui va escluso il diritto di Pt_3
di ottenere, per essi, il pagamento delle lavorazioni eseguite, ossia € 2.752,32 CP_1
comprensivi di i.v.a., somma che risulta dalla moltiplicazione del prezzo unitario al lordo dell'i.v.a. e pari ad € 58,56 per il numero dei pezzi scartati, restando di contro dovuto l'importo, sempre al lordo di i.v.a., di € 7.788,48;
- in totale, risultano quindi dovuti all'opposta complessivi € 34.675,58 i.v.a. inclusa, somma da cui va sottratto l'importo di € 7.010,03 (pacificamente corrisposto dall'opponente in favore dell'opposta con bonifico del 20.12.2019, come emerge altresì ex actis, cfr. doc. 13 fasc. opponente), e così € 27.665,55, cui vanno applicati gli interessi di legge ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- quanto alla domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opposta per i vizi di non conformità riscontrati in istruttoria (che conducono, come s'è detto, ad escludere il diritto dell'opposta ad ottenere il relativo pagamento delle lavorazioni eseguite), la stessa non può trovare accoglimento in difetto di adeguata prova di un danno emergente ulteriore, non essendo a tale fine sufficiente (anche a fronte della puntuale contestazione dell'opposta sull'an e sul quantum) la mera produzione con i docc. 14 e 15 delle note di debito emesse da senza che in corso di causa sia stata fornita prova di intervenuti Pt_3
pagamenti a tale titolo;
- ne discende che, in applicazione di tutti i precedenti considerata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata a corrispondere all'opposta, per la causali di cui sopra, la somma complessiva di € 27.665,55, oltre interessi di legge ex artt.
2 e 5 d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, detratto quanto medio tempore eventualmente già corrisposto dall'opponente all'opposta in esecuzione dell'ordinanza
16 emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il 15.12.2020;
§.V. Ritenuto, infine e quanto alle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva prestata, seguano la sostanziale soccombenza dell'opponente; parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 17.01.2023, vanno poste in via definitiva e quanto ai rapporti interni a carico dell'opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4298/2019 del 29.11.2019;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 27.665,55, oltre interessi di legge ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, detratto quanto medio tempore eventualmente già corrisposto dall'opponente all'opposta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 15.12.2020;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali ed in € 120,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell'opponente nei rapporti interni.
Verona, 2.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa
Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 340/2020 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Bonora del Foro di
Rovereto, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione;
-parte attrice opponente-
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Giovanni e Antonio Sala, Giuseppe Gortenuti del
Foro di Verona, in forza di procura speciale in atti;
-parte convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato via p.e.c. il 30.12.2019, con cui l'odierna parte attrice/opponente
[...]
[...
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
ha adito l'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna parte Parte_2
convenuta/opposta proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 4298/2019 d.i. (n. 8821/2019 R.G.) emesso il 29.11.2019 e notificato in pari data per l'importo capitale di € 32.157,50 oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 ed oltre spese del monitorio, sulla scorta delle fatture n. 27 del 31.03.2019 (scaduta il
31.07.2019) e n. 35 del 30.04.2019 (scaduta il 13.09.2019), relative all'esecuzione di lavorazioni meccaniche nell'ambito del pluriennale rapporto di subfornitura intercorso tra le parti;
I.a. Osservato che l'opponente ha esposto, in fatto: - di essersi vista commissionare nel gennaio 2019 da con coevo invio delle specifiche tecniche, la lavorazione di Parte_3
90 pezzi meccanici, segnatamente carter per motori distinti dal codice prodotto
CAR0068, da sé commissionata a - di avere ricevuto l'11.04.2019 segnalazione CP_1
da parte della committente finale di non conformità delle misure rispetto a quelle richieste, da sé girata a insieme alle misurazioni provenienti da - di avere CP_1 Pt_3
richiesto il 24.04.2019 a il piano di controllo ed i report DEA del mese di aprile CP_1
(consistenti in misurazioni effettuate tramite un macchinario tridimensionale di controllo) sui pezzi lavorati per conto di essendosi vista recapitare il 2.05.2019 Pt_3
unicamente una parte e per di più incompleta della documentazione, il tutto a fronte del rapporto formale di non conformità ricevuto in pari data dalla propria committente;
- di avere contestato a le anomalie riscontrate dapprima nell'incontro svoltosi il CP_1
6.05.2019, successivamente con la mail del 7.05.2019; - che, consegnatile a fine agosto
2019 da i rimanenti 80 pezzi facenti parte del primo lotto lavorato, solo due CP_1
pezzi sui complessivi 90 lavorati fino ad allora sono stati ritenuti da rispondenti Pt_3
alle caratteristiche tecniche;
- di avere quindi chiesto a la consegna di tutto il CP_1
2 materiale Sicor, con le attrezzature e gli utensili di proprietà di e di Parte_1
avere ricevuto riscontro positivo;
- di avere anche ricevuto, giusta d.d.t. n. 195 del
26.09.2019, altri 90 pezzi (differenti rispetto a quelli di cui ai d.d.t. di aprile) lavorati da di sua iniziativa e senza commessa (circostanza resa possibile dal fatto che i CP_1
pezzi grezzi, denominati fusioni, vengono forniti dal committente in numero sempre superiore all'ordinativo, nel caso di specie 180 grezzi a fronte di un ordinativo di 90, il tutto in vista di ordini successivi le cui specifiche vengono poi volta a volta confermate o modificate da , di cui ben 79 pezzi sono risultati scarti definitivi;
- che, in Pt_3
conclusione, sui 180 pezzi complessivamente lavorati da (90 dietro commissione CP_1
e 90 spontaneamente in carenza di ordinativo) solo 13 sono risultati accettabili, dal che le note di debito inviate da ad il 13.11.2019 e la conseguente Pt_3 Parte_1
contestazione di danno emergente da quest'ultima rivolta a per complessivi € CP_1
22.290,87 oltre i.v.a.;
I.b. Rilevato che l'opponente ha eccepito, in diritto, il non corretto e diligente adempimento da parte dell'opposta all'obbligazione sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 192/1998, che pone a carico del subfornitore la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti ovvero del servizio fornito secondo le previsioni contrattuali ed a regola d'arte;
I.c. Preso atto che l'opponente ha pertanto chiesto, nel merito: - previo accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile all'opposta e del danno derivatone all'opponente, disporre la compensazione tra quanto richiesto con il monitorio (pari ad €
32.157,50) e quanto dall'opposta dovuto all'opponente a titolo di risarcimento del danno emergente da quest'ultima subito (quantificabile in € 27.194,90); - previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'ammontare
3 di € 7.010,03 (quale differenza di quanto dovuto in ragione della compensazione di cui sopra), dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e per l'effetto revocare ovvero in ogni caso dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa depositata il 27.05.2020, con cui nel costituirsi tempestivamente, ha contestato CP_1
specificamente l'impianto ricostruttivo di cui all'atto di citazione;
II.a. Osservato che l'opposta ha rappresentato, in fatto: - che, in ragione del concreto atteggiarsi del pluriennale rapporto triangolare tra la committente e le odierne parti Pt_3
in causa, non era inusuale che in ragione dei tempi ristretti degli ordinativi e CP_1
della sostanziale identità nel tempo degli interventi richiesti, avviasse le lavorazioni (in ottica eminentemente efficientista) a semplice richiesta telefonica di ed in assenza Pt_3
delle specifiche tecniche di che spesso le venivano inoltrate al Parte_1
momento della richiesta del preventivo;
- che i particolari a codice CAR0068 (carter per motori) rispetto ai quali è emerso il problema di non conformità sono composti da due metà distinte e vanno lavorati in due fasi, la prima con interventi separati sulle due parti che vengono poi accoppiate con viti a creare un pezzo unico, la seconda con lavorazioni di precisione sul carter, di talché l'errore contestato (inerente la perpendicolarità tra l'asse lento e quello veloce) può scaturire unicamente da tale seconda fase;
- che, a seguito della segnalazione di del 19.04.2019, ha proceduto a controllare i Pt_3 CP_1
90 pezzi restituiti, ottenendo dalla stessa con mail del 31.07.2019 l'accettazione in Pt_3
deroga di tutti i componenti riportanti un valore di 0,070 mm di tolleranza (e quindi con una deroga massima convenuta in 0,030 mm), con previsione di consegna di tale materiale accettato in deroga da da effettuarsi da parte di nei confronti di Pt_3 CP_1
4 entro la fine di agosto 2019; - che, in relazione ai particolari Parte_1
selezionati da e rientranti nella deroga concessa dal cliente finale con il citato CP_1
ampliamento di tolleranza, non sussiste alcun interesse di a scartarli;
- Parte_1
che, del resto, il reclamo merce non conforme n. 19-056 del 14.11.2019 presenta incongruenze, tra cui il ridotto numero di pezzi controllati rispetto a quelli scartati (65 verso 167); - che l'importo di € 7.010,03 effettivamente corrisposto da Parte_1
il 20.12.2019 non può essere ritenuto definitorio di tutti i rapporti di dare ed avere tra le parti, posto che oltre alle due fatture azionate con il monitorio (ossia la n. 27 del
31.03.2019 e la n. 35 del 30.04.2019), ve ne sono altre due scadute successivamente al deposito del ricorso, ossia la n. 47 del 30.06.2019 di € 3.259,84 relativa a lavorazioni diverse da quelle oggetto di contestazioni da parte di e la n. 58 del Parte_1
30.09.2019 che comprende, tra gli altri, anche i novanta pezzi del secondo lotto lavorato da CP_1
II.b. Rilevato che l'opposta ha dedotto, in diritto: - che la fattura n. 27 del 31.03.2019 inerisce lavorazioni meccaniche non contestate, posto che la contestazione di non conformità alle specifiche tecniche mensurali indicate al momento del preventivo si riferisce a due lotti, ciascuno di 90 particolari aventi codice CAR0068, consegnati con i d.d.t. n. 95 del 9.04.2019 e n. 195 del 26.09.2019; - che, quindi, l'importo di tale fattura pari ad € 19.291,86 è interamente dovuto;
- che la fattura n. 35 del 30.04.2019 inerisce in parte anche i primi 90 particolari oggetto di contestazioni, ricomprendendo, tuttavia, ulteriori lavorazioni non contestate;
- che, quindi, a fronte dell'importo totale di tale ultima fattura pari ad € 12.865,64, la somma relativa a quei primi 90 particolari (codice
CAR0068) è di soli € 5.270,40 i.v.a. compresa;
- che, a fronte della pretesa dell'opponente di portare in compensazione il controcredito fondato sulla non
5 conformità di tutti i 167 particolari consegnati con due lotti (di 90 pezzi ciascuno, per un totale di 180 pezzi da cui detrarre i 13 non accettati), l'opposta a sua volta chiede conseguentemente in via riconvenzionale il corrispettivo per il secondo lotto di particolari a codice CAR0068 fatturato con il documento n. 58 del 30.09.2019, dell'ammontare identico a quello richiesto per il primo lotto, ossia € 5.270,40 inclusivi di i.v.a.; - che, quanto a tale secondo lotto, è decaduta dalla garanzia Parte_1
per difformità, essendo la denuncia del 14.11.2019 (a fronte della consegna avvenuta il
26.09.2019) tardiva ex art. 2226, comma 2, c.c.; - che, comunque, non sussiste la lamentata difformità, anche in applicazione della deroga con ampliamento di tolleranza concessa dal cliente finale;
II.c. Preso atto che l'opposta ha pertanto chiesto, nel merito: - rigettare la spiegata opposizione;
- in via riconvenzionale, condannare l'opponente, in relazione al secondo lotto di 90 particolari a codice CAR0068 di cui al d.d.t. n. 195 del 26.09.2019, al pagamento della somma di € 5.270,40 i.v.a. inclusa, oltre interessi ai sensi degli artt. 2 e
5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, condannare l'opponente, in relazione alle lavorazioni meccaniche indicate nelle fatture n. 27 del
31.03.2019 e n. 35 del 30.04.2019, nonché, quanto ai 90 particolari a codice CAR0068 di cui al d.d.t. n. 195 del 26.09.2019, nella fattura n. 58 del 30.09.2019, della somma complessiva di € 37.427,90 o, comunque, del maggiore o minore importo risultante dovuto, oltre interessi ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.III. Dato atto che la causa – previa concessione di un paio di rinvii chiesti dalle parti in ottica conciliativa e previa concessione della provvisoria esecuzione parziale al d.i. opposto per il minore ammontare di € 27.837,50 (cfr. l'ordinanza emessa il 15.12.2020),
6 con contestuale concessione alle parti dei chiesti termini di cui al comma 6 dell'art. 183
c.p.c. – è stata istruita sia mediante la documentazione versata in atti dalle parti, sia tramite prove orali (cfr. l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 6.05.2021 ed il verbale dell'udienza di escussione testimoniale del 21.09.2021), sia a mezzo apposita c.t.u. (cfr.
l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 2.12.2021) volta ad accertare, ove possibile stanti le condizioni di conservazione del materiale, se del caso ricorrendo all'ausilio di società esperte nel controllo qualità e misura, se le lavorazioni effettuate dall'opposta siano conformi o meno alle specifiche ed alle misure richieste dall'opponente e dalla committente, con particolare riferimento alla specifica contestazione in punto superamento del margine di tolleranza relativo alla perpendicolarità tra l'asse veloce e l'asse lento;
Dato inoltre atto che la causa, depositato l'elaborato peritale in data 7.09.2022 (cfr., al riguardo, il verbale dell'udienza del 17.01.2023 fissata per l'esame dello stesso, allorché le parti non hanno formulato rilievi giuridici all'operato del c.t.u.), concessi plurimi rinvii su richiesta congiunta delle parti in funzione di un riferito percorso conciliativo con trattative in corso, è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.05.2024, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che l'opposizione e le eccezioni con la stessa sollevate siano solo in parte fondate e che quindi il decreto ingiuntivo opposto vada necessariamente revocato ed il credito vantato dall'opposta vada riquantificato, secondo quanto si dirà in prosieguo;
IV.a. Premesso, a delimitazione del thema decidendum:
- il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4298/2019 emesso il 29.11.2019 dall'intestato Tribunale per il complessivo ammontare in linea
7 capitale di € 32.157,50, sulla scorta delle due fatture n. 27 del 31.03.2019 e n. 35 del
30.04.2019 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio), inerenti lavorazioni meccaniche eseguite dall'opposta in favore dell'opponente nell'ambito del rapporto di subfornitura di fatto intercorso tra le parti;
- l'opponente, nel dare atto di avere commissionato all'opposta, tra l'altro, la lavorazione di 90 pezzi meccanici (nella specie carter per motori distinti dal codice
CAR0068), ha contestato la conformità dei pezzi da quest'ultima lavorati in quanto non rispondenti alle specifiche tecniche richieste dalla committente finale;
- l'opponente, inoltre, ha spiegato (ammissibile) domanda riconvenzionale avente ad oggetto il proprio controcredito risarcitorio da opporre in compensazione per €
22.290,87 oltre i.v.a. (somma risultante dalle due note di credito emesse dalla cliente finale e di cui ai docc. 14 e 15 fasc. opponente), a titolo di danno emergente da sé subito in conseguenza dell'inesatto adempimento dell'opposta non solo in relazione ai predetti
90 particolari a codice CAR0068 azionati con il monitorio, ma anche con riguardo agli ulteriori 90 particolari ad identico codice consegnati successivamente ed inseriti nella diversa fattura n. 58 del 30.09.2019 (cfr. doc. 11 fasc. opposta);
- l'opposta, di contro, ha ricondotto i componenti particolari da sé lavorati (e contestati dall'opponente nella presente sede) ai due lotti consegnati con i d.d.t. del 9.04.2019 e del
26.09.2019, non azionati con la prima fattura e solo parzialmente azionati con la seconda, deducendo che la fattura n. 27, dell'importo complessivo di € 19.291,86 i.v.a. inclusa riguarda lavorazioni meccaniche non specificamente contestate in quanto inerisce lotti relativi a d.d.t. antecedenti al n. 95 del 9.04.2019 ed al n. 195 del
26.09.2019, mentre la fattura n. 35 dell'importo complessivo di € 12.865,64 i.v.a. compresa riguarda solo parzialmente lavorazioni meccaniche contestate a codice
8 CAR0068 di cui al d.d.t. n. 95 del 10.04.2019, per un ammontare pari ad € 5.270,40, mentre per i restanti € 7.595,24 inerisce lavorazioni non contestate nella presente sede;
- l'opposta, inoltre, a fronte della riconvenzionale spiegata dall'opponente per il danno patito anche con riferimento al secondo lotto di 90 particolari, ha a sua volta spiegato
(ammissibile) reconventio reconventionis avente ad oggetto il pagamento del prezzo (€
5.270,40 comprensivo di i.v.a.) di tali ultime lavorazioni, in origine non compreso nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- in ultima analisi, l'opposta ha chiesto il pagamento di complessivi € 37.427,90 CP_1
inclusivi di i.v.a., di cui € 26.887,10 relativi a lavorazioni non contestate ed € 10.540,80 relativi a lavorazioni contestate, consistenti nei due lotti di 90 particolari ciascuno distinti con il codice CAR0068, cui l'opponente ha opposto in Parte_1
compensazione il proprio controcredito di € 27.194,90 comprensivi di i.v.a. fondato sul reclamo merce non conforme n. 19-056 del 14.11.2019 (cfr. doc. 9 fasc. opponente) coinvolgente 167 particolari dei 180 totali lavorati;
IV.b. Preso atto degli esiti della diffusa istruttoria, in particolare delle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa e depositata il 7.09.2022, dopo lunga ed accurata indagine:
- quanto alla richiesta di esaminare il materiale componentistico per cui è causa e di verificare preliminarmente le sue condizioni di conservazione presso i magazzini dell'opponente, attività necessariamente prodromica alla successiva indagine qualitativa, si richiama quanto riferito dal c.t.u. al paragrafo 3.A (dalla portata assolutamente dirimente anche rispetto alle osservazioni formulate sul punto dalle parti) per cui tutto il materiale componentistico risultava integro, alloggiato su bancali in legno, in una zona ben definita all'interno del magazzino dell'opponente, al riparo dalle intemperie o da
9 altri agenti atmosferici, con modalità di conservazione adeguate in relazione alla sua tipologia (essenzialmente ghisa);
- quanto alla richiesta di verificare, se del caso ricorrendo all'ausilio di una società esperta nel controllo qualità e misura (in ispecie il laboratorio Zeiss di Rovereto), la conformità delle lavorazioni effettuate da rispetto alle specifiche ed alle misure CP_1
richieste da e da con particolare riferimento alla contestazione Parte_1 Pt_3
in punto superamento del margine di tolleranza relativo alla perpendicolarità tra l'asse veloce e l'asse lento, le verifiche dimensionali di laboratorio hanno portato ad acclarare, come riportato al paragrafo 3.B, che dei 167 carter lavorati da 120 rispettano la CP_1
tolleranza concessa in deroga a quanto riportato sul disegno e pari a 0,07 mm (pari al
72% del materiale lavorato), mentre 47 non rispettano la tolleranza (28% del materiale lavorato), di talché, in riferimento al superamento del margine di tolleranza relativo alla perpendicolarità tra asse veloce e asse lento, 120 pezzi (72%) del materiale lavorato da risulta conforme alle specifiche ed alle misure richieste da CP_1 Parte_1
mentre 47 pezzi (28%) non risulta conforme;
- sotto tale ultimo profilo, peraltro, il c.t.u. ha anche evidenziato che “nonostante le contestazioni rilevate da a sul materiale lavorato da si Pt_3 Parte_1 CP_1
limitassero alla sola perpendicolarità tra asse veloce e asse lento e, dalla documentazione agli atti, non sia mai stata segnalata a alcuna non conformità CP_1
né da parte di né da parte di su altre misure oltre alla Pt_3 Parte_1
perpendicolarità tra asse veloce e asse lento e alla distanza fra gli assi, il disegno che doveva seguire per le lavorazioni meccaniche sui carter prevedeva diverse CP_1
quote in cui erano definite delle tolleranze;
analizzando, quindi, le verifiche dimensionali eseguite dal laboratorio Zeiss di Rovereto per tutte le quote principali (98
10 per ciascun carter) decise in sede di perizia del disegno del carter e soggette a tolleranza, si evidenzia come su 16.367 lavorazioni soggette a tolleranza, 11.367 (pari al 69%) risultino conformi, mentre 4.999 (pari al 31%) non risultano conformi;
mediamente ciascuno dei 167 carter lavorati da su 98 misure soggette a CP_1
tolleranza ne presenta 68 conformi, mentre 30 oltre i margini di tolleranza”;
- in buona sostanza, l'indagine peritale condotta nel pieno contraddittorio e con la attiva partecipazione delle parti ha portato ad appurare che il 30% delle lavorazioni fornite dall'odierna opposta non risulta conforme alle specifiche tecniche dettate dalla CP_1
cliente finale, per superamento del margine di tolleranza concesso proprio dalla committente finale e relativo alla perpendicolarità tra l'asse veloce e l'asse lento;
- quanto poi alle ulteriori (rispetto a quella sulla perpendicolarità tra assi) difformità emerse in sede di c.t.u. (posto che il tenore più ampio del quesito era anche funzionale ad una prospettiva conciliativa tra le parti), dalla non esigua documentazione in atti emerge (in linea con quanto osservato dallo stesso c.t.u.) esservi stata anche solo una generica segnalazione di difformità (men che meno una specifica e puntuale contestazione necessaria al fine di non incorrere in decadenza) su altre e diverse misure rispetto a quella inerente la perpendicolarità tra asse veloce e asse lento e la distanza fra gli assi;
si vedano a tale proposito le comunicazioni via mail dell'11.04.2019, del
19.04.2019, del 2.05.2019, del 14.11.2019, del 20.11.2019 (cfr. docc. 2, 3, 7, 11 e 19 fasc. opponente), il fax del 29.04.2019 (cfr. doc. 10 fasc. opponente), le misurazioni effettuate nella fase di controllo svoltasi tra le parti (cfr. docc. 4 e 5 fasc. opponente), le segnalazioni di non conformità di cui ai reclami sub docc. 14 e 15 prodotti Pt_3
dall'opponente;
IV.c. Rilevato, quanto alla natura del rapporto intercorso tra le parti:
11 - è pacifico che si verte nell'ambito della subfornitura, figura disciplinata dalla legge n.
198/1992, la quale all'art. 1 definisce tale contratto come quello con cui “un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”;
- è altresì pacifico che nel caso di specie difetti la forma scritta richiesta dalla legge a pena di nullità, con conseguente applicazione dell'art. 2 della citata legge la quale prevede che, in caso di nullità, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate ed al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto (si veda anche, sul punto, Cass. civ., sez. II, 6.10.2021, n.
27094);
- ora, è vero che tale eccezione (peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è stata sollevata per la prima volta dall'opposta (la quale comunque già in comparsa costitutiva aveva eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi in capo all'opponente ai sensi dell'art. 2226, comma 2, c.c.) in comparsa conclusionale, tuttavia sulla stessa l'opponente ha preso specifica posizione ed ha formulato in memoria di replica deduzioni dettagliate circa la riconducibilità del rapporto inter partes alla figura dell'appalto piuttosto che a quella del contratto d'opera/compravendita invocata dall'opposta (cfr. pagg. 7 e ss. della memoria di replica depositata da Parte_1
l 4.09.2024), di talché il contraddittorio è risultato comunque garantito;
[...]
- in concreto, la riconducibilità all'una ovvero all'altra figura riveste portata dirimente,
12 posto che il termine per la denuncia dei vizi di cui al secondo comma dell'art. 2226 c.c.
è di soli otto giorni, mentre quello di cui al capoverso dell'art. 1667 c.c. è di sessanta giorni;
- tanto premesso, mette conto richiamare il condivisibile orientamento di legittimità per cui in tema di contratti la distinzione tra contratto d'opera ed appalto non può essere basata esclusivamente sulla dimensione dell'impresa o sulla sua forma giuridica (ad esempio, società di capitali) come argomentato dall'opponente nella sua memoria di replica, dipendendo piuttosto la qualificazione del negozio dal contenuto specifico della prestazione oggetto del rapporto;
- ebbene, dall'analisi del concreto atteggiarsi del complessivo rapporto tra le parti (a ben vedere involgente anche la committente finale , per quanto è dato evincere da atti Pt_3
e documenti di causa, emerge che l'opposta effettuava lavorazioni in conformità a progetti esecutivi ed a specifiche tecniche forniti dall'impresa committente (a ben vedere per lo più provenienti dalla committente finale , residuando tuttavia in capo alla Pt_3
stessa un non esiguo margine di autonomia (in comparsa costitutiva la stessa opposta dà atto di come sovente neppure le venissero fornite le specifiche tecniche delle lavorazioni da effettuare da parte dell'opponente che gliele inoltrava unicamente al momento della richiesta del preventivo);
- non va taciuto che, secondo numerose voci, la legge n. 192/1998 non costituirebbe la disciplina organica di un nuovo tipo contrattuale, ma una piattaforma normativa finalizzata ad offrire una base inderogabile di tutela ad una categoria di imprese che si trova ad operare all'interno di rapporti giuridicamente riconducibili entro vari tipi contrattuali, ma accomunati dal carattere economico fondamentale dell'esistenza di un nesso di dipendenza, potenziale fonte di abusi da parte dell'impresa committente;
13 - nella specie, come s'è detto, l'assenza di una disciplina apposita ha un impatto non di poco momento, visto che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 192/1998 le
“contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge”, laddove i termini di legge variano a seconda della riconduzione del rapporto alla figura del contratto d'opera/compravendita ovvero a quella dell'appalto;
- va altresì richiamata quella condivisibile giurisprudenza di merito a mente della quale
“l'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore, in funzione della stessa obbligazione di quest'ultimo, che è di risultato e non di mezzi, e vi è compatibile il controllo e la sorveglianza esercitata dal committente al fine di assicurarsi che l'opera venga eseguita in conformità delle regole dell'arte; l'appaltatore, dovendo però perseguire il risultato dell'opera, non deve solo attenersi alle norme tecniche ed alle direttive dell'appaltante, ma deve opporre le eventuali necessarie obiezioni di ordine tecnico;
la subfornitura è invece caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente;
progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi sono infatti forniti dall'impresa committente, la quale, dovendo il prodotto o servizio essere inserito nella produzione di un bene complesso, trasferisce al subfornitore il c.d. know how, nel senso dell'intero patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene o servizio;
la dipendenza tecnologica e progettuale verso il committente risiede in questo integrale trasferimento da parte del committente medesimo al subfornitore delle nozioni sul come fare un determinato bene o servizio, al punto che il subfornitore, a differenza dell'appaltatore, è privo di autonoma capacità valutativa in ordine alla congruità delle
14 prescrizioni” (così Trib. Bari, 13.07.2006; in senso conforme anche Trib. Torino,
13.12.2007 e Trib. Modena, 14.02.2014);
- in tale prospettiva e tornando al caso che ci occupa, essendo pacifico solo che le parti nulla avessero pattuito di specifico sul punto, il rapporto ben può essere qualificato in termini di appalto, posto che le lavorazioni commissionate erano funzionali a fornire porzioni di beni destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nella produzione di un bene complesso, con un buon margine di autonomia per la (che CP_1
infatti spesso operava in difetto di tempestivo invio di specifiche tecniche e si interfacciava anche in via diretta con la cliente finale);
- venendo alle ricadute concrete di tale qualificazione, dovendosi considerare quale dies
a quo quello del 24.10.2019 (coincidente con l'invio del reclamo formale da parte di e non quello della consegna del materiale (avvenuta a fine agosto ed a fine Pt_3
settembre 2019), la denuncia vizi (nei termini di cui s'è detto al precedente punto sub
IV.b) comunicata tramite mail del 14.11.2019 risulta tempestiva;
IV.d. Ritenuto, in conclusione, che:
- quanto alla fattura n. 27 azionata con il monitorio, sia dovuto l'intero importo pari ad €
19.291,86 i.v.a. inclusa, in quanto inerente a lavorazioni meccaniche non specificamente contestate nella presente sede;
- quanto alla fattura n. 35 azionata sempre con il monitorio per il complessivo ammontare di € 12.865,64 i.v.a. compresa, sia dovuto l'importo di € 7.595,24 che parimenti inerisce lavorazioni non contestate nella presente sede;
- quanto al residuo ammontare di € 5.270,40 di cui alla fattura n. 35 ed ai successivi €
5.270,40 di cui alla spiegata reconventio reconventionis (sommano € 10.540,80) sussistono le tempestive contestazioni esaminate con la disposta c.t.u., che ha concluso
15 nel senso che 120 pezzi rispettano la tolleranza concessa in deroga dalla committente finale mentre 47 non la rispettano e vanno scartati, per cui va escluso il diritto di Pt_3
di ottenere, per essi, il pagamento delle lavorazioni eseguite, ossia € 2.752,32 CP_1
comprensivi di i.v.a., somma che risulta dalla moltiplicazione del prezzo unitario al lordo dell'i.v.a. e pari ad € 58,56 per il numero dei pezzi scartati, restando di contro dovuto l'importo, sempre al lordo di i.v.a., di € 7.788,48;
- in totale, risultano quindi dovuti all'opposta complessivi € 34.675,58 i.v.a. inclusa, somma da cui va sottratto l'importo di € 7.010,03 (pacificamente corrisposto dall'opponente in favore dell'opposta con bonifico del 20.12.2019, come emerge altresì ex actis, cfr. doc. 13 fasc. opponente), e così € 27.665,55, cui vanno applicati gli interessi di legge ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- quanto alla domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opposta per i vizi di non conformità riscontrati in istruttoria (che conducono, come s'è detto, ad escludere il diritto dell'opposta ad ottenere il relativo pagamento delle lavorazioni eseguite), la stessa non può trovare accoglimento in difetto di adeguata prova di un danno emergente ulteriore, non essendo a tale fine sufficiente (anche a fronte della puntuale contestazione dell'opposta sull'an e sul quantum) la mera produzione con i docc. 14 e 15 delle note di debito emesse da senza che in corso di causa sia stata fornita prova di intervenuti Pt_3
pagamenti a tale titolo;
- ne discende che, in applicazione di tutti i precedenti considerata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata a corrispondere all'opposta, per la causali di cui sopra, la somma complessiva di € 27.665,55, oltre interessi di legge ex artt.
2 e 5 d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, detratto quanto medio tempore eventualmente già corrisposto dall'opponente all'opposta in esecuzione dell'ordinanza
16 emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il 15.12.2020;
§.V. Ritenuto, infine e quanto alle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva prestata, seguano la sostanziale soccombenza dell'opponente; parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 17.01.2023, vanno poste in via definitiva e quanto ai rapporti interni a carico dell'opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata od assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4298/2019 del 29.11.2019;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 27.665,55, oltre interessi di legge ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, detratto quanto medio tempore eventualmente già corrisposto dall'opponente all'opposta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 15.12.2020;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali ed in € 120,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell'opponente nei rapporti interni.
Verona, 2.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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