Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 07/05/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2026, proposto dalla Lateral Learning s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
il Comune di Colloredo di Monte AL, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
e/o la declaratoria della nullità e/o la declaratoria di inefficacia, previa sospensione dell’efficacia:
- del parere negativo prot. n. MIC|MIC_SABAP-FVG_UO2|23/02/2026| 0003817-P, emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Colloredo di Monte AL;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo, ivi inclusa, ove occorra, la nota del Comune di Colloredo di Monte AL del 20 marzo 2026, con cui è stata formulata una nuova richiesta di parere alla Soprintendenza,
e per la conseguente declaratoria dell’avvenuto consolidamento e/o piena efficacia della PAS, presentata da parte ricorrente il 17 ottobre 2025 e finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 900 kW (e di picco pari a 1.229,76 kWp) nel Comune di Colloredo di Monte AL, in località Via Sant’Eliseo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. LE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 14 aprile 2026 e depositato il giorno successivo, la società ricorrente ha impugnato il parere negativo reso dalla Soprintendenza nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Colloredo di Monte AL, in località Via Sant’Eliseo, deducendone, in via principale, la tardività rispetto al termine di legge e la conseguente formazione del silenzio-assenso.
Ha altresì chiesto l’accertamento “ dell’avvenuto consolidamento e/o piena efficacia della PAS, presentata da parte ricorrente in data 17.10.2025 (doc. 3) e finalizzata alla realizzazione di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 900 kW (e di picco pari a 1.229,76 kWp) nel Comune di Colloredo di Monte AL (UD), in località Via Sant’Eliseo, su terreni agricoli identificati al Foglio 12, mappali 63, 64 (parz.), 339 (parz.) e 343 (parz.) ”.
2. Con successiva memoria depositata in giudizio il giorno 30 aprile 2026 la parte ricorrente ha riferito che:
- la Soprintendenza, con provvedimento del 23 aprile 2026, aveva nelle more disposto la revoca in autotutela del parere negativo impugnato, riconoscendone espressamente la tardività e la conseguente inefficacia alla luce dell’istituto del silenzio-assenso (provvedimento prot. n. 0009394-P del 23 aprile 2026);
- il Comune di Colloredo di Monte AL, con provvedimento del 30 aprile 2026, aveva pure preso atto di tale circostanza, attestando la conclusione positiva della PAS e il perfezionamento del titolo abilitativo richiesto dalla ricorrente (prot. n. 2499 del 30 aprile 2026).
La ricorrente ha indi concluso per la cessazione della materia del contendere e il favore delle spese di lite.
3. Il Ministero si è costituito in giudizio, concludendo anch’esso per la cessazione della materia del contendere.
4. Alla camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti costituite.
Le determinazioni amministrative più sopra richiamate hanno in effetti soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere per essere stata attestata “ la conclusione positiva della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata dalla società Lateral Learning SRL – P.IVA. 02880890302 con sede legale in Via del Cotonificio, 43 Udine (UD) per la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale di 900 kW da realizzarsi in via sant’Eliseo nel comune di Colloredo di Monte AL (UD); F. 12 mapp.li 63-64-339-343 come da elaborati depositati ”, giusta provvedimento del Comune di Colloredo di Monte AL del 30 aprile 2026.
6. Nondimeno, ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio ritiene, come d’altra parte richiesto dalla ricorrente, di dover valutare la c.d. soccombenza virtuale.
6.1. Nel caso di specie, la fondatezza del ricorso emerge in modo evidente alla luce degli stessi provvedimenti adottati dalle Amministrazioni resistenti, che hanno espressamente recepito la principale censura articolata dalla ricorrente, relativa alla tardività del parere e alla formazione del silenzio-assenso.
6.2. L’esercizio del potere di autotutela da parte della Soprintendenza costituisce, infatti, il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato, essendo stato determinato proprio dalle ragioni sotto questo profilo dedotte in ricorso (“ SI DA' ATTO PRELIMINARMENTE CHE il parere MIC|MIC_SABAP-FVG_UO2|23/02/2026|0003817-P, è da considerarsi tardivo (in quanto pervenuto 34 giorni oltre il termine – fissato ai sensi dell'art. 8, co. 8 del D.Lgs. 190/2024 s.m.i. - del 30/01/2026, computato a partire dal 16/12/2025, data di trasmissione della richiesta quale avvio del procedimento) e pertanto si applicano ad esso gli effetti di cui all'art 17bis del D.Lgs. 241/1990 s.m.i., nonché quanto previsto dal citato art. 8, co. 8 del D.Lgs. 190/2024 s.m.i., riguardo al perfezionamento del titolo abilitativo .”, così il provvedimento del 23 aprile 2026).
Pertanto, deve ritenersi che, in assenza dei provvedimenti sopravvenuti, il ricorso sarebbe stato accolto.
6.3. Ne consegue la soccombenza virtuale del Ministero della Cultura, che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti del Comune di Colloredo di Monte AL, il quale si è limitato a prendere atto della situazione giuridica determinatasi e ha con tempestività adottato il provvedimento conclusivo in conformità al quadro normativo e fattuale risultante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IC de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LE IC, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LE IC | CA IC de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO