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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Vitulano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2173-2023 promossa da:
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. dell'Avv. Pasquale Eboli
- APPELLANTE contro
rappresentato e difeso in primo grado, unitamente e CP_1 disgiuntamente, dall'Avv. Lidia Iaccarino;
- APPELLATO
nonché contro in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 215/2023, depositata in cancelleria il
02/02/2023, resa dal GdP di Sorrento
Conclusioni: in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., conveniva dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Sorrento l' ed il Controparte_3 CP_2
impugnando la cartella di pagamento a lui notificata in data 28.11.2021
[...] riferita ad una sanzione amministrativa relativa a violazioni del Codice della strada eccependo la prescrizione del credito per omessa notifica del verbale di contravvenzione sotteso.
1 Si costituiva l' , chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree, ed eccependo: il difetto di legittimazione passiva, per essere l'Ente Impositore l'unico soggetto legittimato e l'inammissibilità della opposizione per carenza di interesse.
Non si costituiva il Controparte_2
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 215/2023, depositata in cancelleria il
02/02/2023, qualificata l'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., accoglieva la domanda dichiarando prescritto il credito di euro 310,27 portato dalla cartella esattoriale condannando l' alla refusione delle spese di lite. CP_4
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione CP_4 notificato a mezzo pec alle controparti in data 11.04.2023, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, assumendo la regolare notifica della cartella di pagamento e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione. costituitosi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la tardività CP_1 dell'appello siccome notificato in data 14 aprile 2023 e, dunque, oltre il termine di
30 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza eseguita dall in data 10 CP_4 marzo 2023 a mezzo pec con cui comunicava la propria volontà ad effettuare il pagamento delle spese legale indicando il modus richiesto al fine di liquidare quanto statuito dal giudice di prime cure e nel merito l'infondatezza dell'appello.
Il non si è costituito con conseguente contumacia. Controparte_2
Attesa la natura documentale del giudizio la causa è stata riservata in decisione.
***
L'appello proposto da è inammissibile siccome Parte_2 tardivamente proposto.
Rileva il giudicante che l'appellato ha dedotto e documentato (cfr. allegato c) di aver ricevuto in data 10 marzo 2023, a mezzo pec, la notifica, eseguita dall CP_4 della sentenza n. 215/2023 con cui quest'ultima manifestava la volontà di eseguire il pagamento degli importi ivi liquidati sostenendo che tale notifica fosse stata idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c ed eccependo per l'effetto la tardività dell'appello siccome notificato il 14 aprile 2023 e, dunque, oltre il termine cd. breve di 30 giorni decorrente dalla notifica.
A fronte di tale eccezione l'appellante alcunchè ha controdedotto.
Reputa il Tribunale che l'eccezione di tardività dell'appello formulata in via preliminare dall' appellato è meritevole di accoglimento, ciò in quanto la notifica eseguita dall risultava comunque espressione della volontà della parte CP_4 notificante di porre fine al processo, in quanto tale idonea a far decorrere il termine breve.
2 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 325, primo comma, e 326 c.p.c., la notificazione della sentenza determina il decorso del termine breve entro cui le parti sono tenute ad impugnare il provvedimento, a pena di decadenza ed avendo l notificato il 14 aprile 2023 ossia oltre il termine di trenta giorni l'appello CP_4 va dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza resa in primo grado.
Si osserva, peraltro, che l'appello è affetto da altro profilo di inammissibilità siccome viola l'art. 243 c.p.c. non essendo adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante né indicati i capi della sentenza impugnati.
Com'è noto l'art. 342 c.p.c., richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato, elementi questi del tutto mancanti del gravame proposto che si limita a riprodurre nell'atto l'intera motivazione della sentenza ed a riprodurre le difese da già svolte in primo grado, senza considerare, peraltro, che nel caso esaminato dal giudice di primo grado non era in discussione la notifica della cartella di pagamento bensì del sotteso verbale di infrazione e del lasso di tempo intercorso tra quest'ultimo e la notifica della cartella.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Sorrento n. 215/2023, depositata in cancelleria il 02/02/2023
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio d'appello che si liquidano in euro 400,00 con attribuzione in favore dell'avv.to Lidia Iaccarino dichiaratasi antistataria.
3) Da atto dei presupposti di cui all'art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115/2002 di guisa che l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
Torre Annunziata, lì 5 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Vitulano
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