Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2020, proposto da NN CE TI in proprio ed in qualità di liquidatore della Coal Water Fuels Italia S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Direttore Generale Dipartimento Sviluppo e Coesione Econom. Divisione Ix M.I.S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
Banca Intesa Sanpaolo Spa, Banca Unicredit Spa, Commissario Giudiziale Dott. Walter Ivone, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica - Divisione IX del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1410 del 18.09.2012 del Registro Interno prog. n. 2961/12 CUP B77E01000500015, comunicato con nota racc A/R prot. n. 31007 del 20.09.2012 pervenuta in data 27.09.2012, che del pari s'impugna, recante revoca delle agevolazioni ex L. 488/92 assegnate alla ditta Coal Water Fuels Italia SpA con decreto di concessione n. 123987 del 23.06.2003 e recupero dell'importo di € 785.699,00 per la quota di contributo già erogata, maggiorato di interessi legali e rivalutato;
b - di tutti gli atti ad esso presupposti, richiamati nel decreto impugnato sub a), ed in particolare della nota del 13.06.2006 della Banca concessionaria San Paolo IMI Spa e dell'atto prot. n. 1998 del 18.01.2012 di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca;
c - di tutti gli atti connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi gli atti volti ad attivare azioni di recupero delle somme erogate a seguito del decreto di revoca;
e per il risarcimento
del danno ingiusto ex art. 30 C.P.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la nota del 17.2.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che con ricorso ritualmente notificato in data 26.11.2012 ed incardinato dinanzi al TAR Lazio – Roma in data 18.12.2012, ivi iscritto al R.G. n. 11006/2012, il Dott. NN CE TI, in proprio e nella qualità di cui in epigrafe, ha chiesto l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica - Divisione IX del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1410 del 18.09.2012 del Registro Interno prog. n. 2961/12 CUP B77E01000500015, recante revoca delle agevolazioni ex L. 488/92 assegnate alla ditta Coal Water Fuels Italia SpA con decreto di concessione n. 123987 del 23.06.2003 e recupero dell'importo di € 785.699,00 per la quota di contributo già erogata, maggiorato di interessi legali e rivalutato;
Rilevato che, ritenutosi incompetente il Tar Lazio, la causa è stata incardinata presso il Tar Sardegna e fissata per la discussione all’udienza pubblica straordinaria del 20.2.2025;
Dato atto che con la nota depositata il 17.2.2025, il ricorrente ha comunicato che è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e, pertanto, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio;
Rilevato che l’Amministrazione, sentita in udienza, ha insistito per le spese;
Ritenuto che, come da giurisprudenza consolidata, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Cons. Stato sez. IV, 27 novembre 2024, n.9542);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite anche in ragione della decisione in rito della controversia e contributo unificato definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Tito Aru |
IL SEGRETARIO