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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 9413/2024 del R.G.
Tra
nato il [...] a [...] rapp.to e difeso dall' avv. Antonio Cantile;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, CP_1 domiciliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto L'istante, in epigrafe indicato, allegava di aver lavorato alle dipendenze della Parte_2 (cfr. estratto contributivo in atti); che durante il rapporto lavorativo aveva svolto le mansioni di
“disossatore” di cui al III livello CCNL di categoria;
che in data 30/09/2021 in presenza del requisito previsto dalla normativa vigente aveva richiesto il pagamento degli assegni nucleo familiare (ANF) nei periodi di seguito indicati: per il periodo dal 06/10/2017 al 30/06/2018; per il periodo dal 01/07/2018 al 18/06/2019 (cfr. domande protocollate il 30.6.2021 ed il 30.9.2021 in atti - accolte dall' ). CP_1 Esponeva che con ricorso avente RG n. 7316/2022 aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il suo ex datore di lavoro onde vedersi Parte_2 riconosciuto il proprio diritto alla liquidazione degli ANF (Assegno Nucleo Familiare) per il periodo dal 06/10/2017 al 18/06/2019; che il Giudice presso il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 5013/2022 aveva rigettato il ricorso sul presupposto che la domanda di Assegno Nucleo Familiare fosse stata erroneamente presentata all' , quando invece sarebbe dovuta essere CP_1 presentata direttamente al datore di lavoro. Allegava che avverso tale pronuncia parte ricorrente aveva proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli sul presupposto dell'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure nel ritenere che la domanda di Assegno Nucleo Familiare fosse stata erroneamente inviata all' , CP_1 anziché al datore di lavoro, nonostante a decorrere dal 01/04/2019 l' aveva previsto che la CP_1 domanda ANF dovesse “obbligatoriamente” essere inoltrata in via telematica all' ; che nelle CP_1 more dell'appello la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza Parte_2 n. 222/2023 del 14/06/2023; che all'udienza del 29/05/2024 il Giudice di appello aveva interrotto il giudizio. Aggiungeva che in data 22/02/2024 il ricorrente aveva fatto istanza di ammissione allo stato passivo e che in data 08/05/2024 il curatore fallimentare aveva trasmesso il decreto pronunciato dal Tribunale di Roma in data 24.04.2024 a norma dell'art. 209 CCII, con il quale è stata disposta la non prosecuzione del procedimento di accertamento del passivo, essendo risultato che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che avevano chiesto l'ammissione al passivo.
1 Rappresentava che in data 22/02/2024 aveva tentato di seguire la procedura online dell' , volta CP_1 alla richiesta del pagamento diretto degli ANF, ma il sistema non aveva consentito l'inserimento dei CP_ periodi di riferimento relativi agli anni 2017-2019; che, in data 21/03/2024, l' aveva comunicato che avrebbe proceduto manualmente al pagamento degli ANF, a cui però non aveva fatto seguito il pagamento. L' , costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso eccependo la decadenza e la CP_1 prescrizione.
L'istante chiede l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle somme maturate per tale causale con la decorrenza in atti indicata. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7668 del 20/08/1996).
Deve essere rigettata l'eccezione di decadenza. Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo vigente ratione temporis a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_2 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_3 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (Comma aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 111/2011). La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 2009) ha affermato, infatti, il seguente principio di diritto: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438) - dopo avere enunciato
2 due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decedenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5”. Orbene dall'interpretazione letterale del menzionato D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 emerge che la decadenza può operare laddove vi sia stata la mancata pronuncia dell'Amministrazione sull'istanza amministrativa, dove vi sia stato un provvedimento di rigetto ovvero in relazione alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. Nella fattispecie concreta in esame l' ha accolto le domande proposte dal ricorrente, ma non ha CP_1 fornito la prova in giudizio del pagamento. Ne consegue che non si applica la suddetta decadenza.
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione. L'art. 11 DPR 797/1955 prevede:
“Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.” L'art. 23 del suddetto DPR prevede poi:
“Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' nazionale della sociale CP_2 CP_3
o alla direzione regionale del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione della direzione regionale del lavoro.” Nella fattispecie concreta in esame non è maturata la prescrizione quinquennale in quanto le domande del ricorrente sono state protocollate in data 30.6.2021 e 30.9.2021 ed, inoltre, a fronte della notificazione del ricorso introduttivo – idonea ad interrompere nuovamente la prescrizione quinquennale – l' si è costituito il 18.3.2025 chiedendo il rigetto delle domande proposte dal CP_1 ricorrente.
Nel merito, parte ricorrente ha provato la sussistenza del requisito reddituale per fruire dell'assegno per il nucleo familiare disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153, potendosi recepire per quanto attiene all'importo spettante i conteggi elaborati da parte ricorrente in quanto correttamente elaborati ed in difetto di specifica contestazione.
Ne consegue che l' deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 somma complessiva di €3.269,54 a titolo di assegno per il nucleo familiare disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153, per il periodo dal
3 6.10.2017 al 17.1.2018 e dal 8.5.2018 al 18.6.2019, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 dalla maturazione del diritto al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
-condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €3.269,54 a CP_1 titolo di assegno per il nucleo familiare disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153, per il periodo dal 6.10.2017 al 17.1.2018 e dal 8.5.2018 al 18.6.2019, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €1.863,50, CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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