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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1629/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1629/2024 tra
Parte_1
ATTRICE e Controparte_1
Parte_2
CONVENUTI e
Controparte_2
RZ HI
* Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 12,00,, innanzi al Giudice dott.ssa TI RA sono comparsi l'Avv. Caravà per l'attrice, l'Avv. Mori in sostituzione dell'Avv. Mazzola per CP_1
e dell'Avv. Maggiolo per Nessuno compare per
[...] Pt_2 CP_2
I procuratori presenti richiamano le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti costitutivi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, fissando per le ore 18,00 l'orario di lettura della sentenza. I procuratori presenti rinunciano sin d'ora a presenziare. Alle ore 18,00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice TI RA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TI RA, ha pronunziato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1629/2024 Ruolo Generale promossa da
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Letizia Cavalli e Silvia Caravà come da mandato in atti, ATTRICE contro in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Mazzola come da mandato in atti, e
Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Lucia Maggiolo come da mandato in atti, CONVENUTI
con la chiamata in causa di
, in persona del Rappresentante generale per l'Italia Controparte_2
CP_4 con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Lombardi come da mandato in atti, RZ HI
OGGETTO: “Appalto – Vizi delle opere – Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate: 1) accertare e dichiarare le responsabilità della Società Controparte_3
P. IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e dell'Architetto (C.F.: Parte_2 C.F._1
) con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, nella
[...]
2 causazione dei danni occorsi all'Avv. nell'ambito degli interventi di ristrutturazione presso Parte_1
l'immobile di sua proprietà, sito in Parma, via Giovanni Masi n. 3, come articolati in ricorso ed individuati nella perizia redatta dall'Architetto Persona_1
2) per l'effetto condannare, in solido tra loro, (P. Controparte_3
IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e l'Architetto C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_1 con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, al risarcimento nei confronti della ricorrente dei danni quantificati in € 6.705,00 oltre ad i.v.a., occorrenti per il ripristino degli ambienti danneggiati, o per l'importo maggiore od inferiore che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dalla perizia indicata in ricorso;
3) contestualmente, condannare, in solido tra loro, Controparte_3
P. IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e l'Architetto C.F.: Parte_2 C.F._1
) con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, al
[...] risarcimento nei confronti della ricorrente della somma forfettizzata in € 8.000,00, occorrente a titolo di ristoro degli ulteriori danni patiti per il ritardo nell'esecuzione e consegna delle opere, o per l'importo maggiore od inferiore che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dalla perizia indicata in ricorso;
4) da ultimo, condannare altresì, sempre in solido tra loro, Controparte_3
(P. IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Architetto C.F.: Parte_2 [...]
) con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, C.F._1 al risarcimento delle spese relative all'esperito procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sostenute e documentate dalla ricorrente, consistenti segnatamente in: onorario CTU pari a € 4.808,39 comprensivi di cassa Persona_1 architetti e i.v.a.; onorario CTP ammontante a € 1.951.50 comprensivi di cassa previdenza e Persona_2
i.v.a.; spese legali quantificate, come da tariffario vigente, in € 6.711,00 comprensivi di spese generali e c.p.a.; spese vive pari a € 286,00. 5) Con vittoria infine di competenze professionali, oltre a rimborso spese generali e c.p.a. in riferimento al presente procedimento”.
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Controparte_3 previe le declaratorie del caso e di legge: - rigettare la domanda attorea perché non provata e comunque fondata su un reso peritale non ammissibile in quanto meramente esplorativo,
in subordine, - accogliere la domanda attorea nei limiti di euro 2.010,00. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni per : “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, Parte_2
- in via preliminare, dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso ex art.281 decies c.p.c. introdotto dalla sig.ra per non esser stato preceduto dalla procedura negoziata di cui all'articolo 3 D.L.132/2014, Parte_1 convertito nella legge n. 162 del 2014 - procedura obbligatoria per tutte le richieste di pagamento di crediti inferiori ad euro 50.000;
- sempre in via preliminare, si chiede la conversione del rito da sommario ad ordinario, sussistendo la necessità di esperire una approfondita attività istruttoria, sia in riferimento alla insussistenza del rapporto contrattuale tra la signora e l'architetto sia in riferimento alla insussistenza di qualsivoglia Parte_1 CP_5 prova, di qualsivoglia natura, dei lamentati danni non patrimoniali di cui l'attrice rivendica il pagamento e pari ad euro 8.000.
3 - sempre in via preliminare, si chiede di esser autorizzati a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione
“ ” , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede legale di Controparte_2 rappresentanza in Milano (20123) Via della Posta n.
7 - presso la quale l'arch. ha attivato Parte_2 la polizza n° PI-80876422NO, come da contratto che si allega per essere manlevata in denegata ipotesi di sua acclarata responsabilità per quanto dedotto dalla signora con il ricorso introduttivo del presente Parte_1 giudizio ed in particolare dalle domande che la signora medesima ha formulato nei confronti dell'arch Parte_2
[...]
- nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'architetto dal presente giudizio per la Pt_2 insussistenza di un contratto di prestazione professionale tra le due parti, con la Sua conseguente estromissione dal presente giudizio
- nel merito, respingere le domande tutte, di qualsivoglia natura e titolo, formulate dalla ricorrente signora Pt_1 ed eventualmente da tutte le altre parti in causa nel presente giudizio, poiché infondate in fatto e in diritto-
[...] infatti, tutti i rilevati vizi e difetti delle opere eseguite da afferiscono all'operato di altri soggetti per CP_3
i quali alcuna responsabilità, neppure in via solidale, può essere addebitata all' arch Pt_2
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della ricorrente sig.ra - Parte_1 ovvero di ogni altra eventuale domanda e/o azione risarcitoria di altri eventuali convenuti in giudizio, dichiararsi obbligata la Compagnia Assicurativa “ a tenere Controparte_6 indenne e manlevata l'arch. da ogni domanda proposta nei suoi confronti nonché dalle eventuali Parte_2 ulteriori domande da chicchessia introdotte;
conseguentemente, condannarsi la stessa Compagnia Assicurativa chiamata in causa a versare anticipatamente e/o rimborsare tutte le eventuali somme dovute in forza della emananda sentenza per capitale, interessi, accessori e spese di soccombenza compresi gli oneri defensionali sostenuti dalla scrivente difesa. Vinte le spese e competenze.
- in via subordinata, nelle denegata ipotesi in cui si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra la signora e per le prestazioni professionali oggetto del presente giudizio, si chiede sia Parte_1 Parte_2 condannata la signora a corrispondere all'architetto gli importi corrispondenti alle attività Parte_1 Pt_2 professionali svolti in favore della medesima sig.ra quantificazione da effettuarsi sulla base delle vigenti Pt_1 tariffe professionali degli architetti e comunque da quantificarsi in corso di causa. Vinte le spese e competenze. Avv. Lucia Maggiolo”.
Conclusioni per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo giudice adito: In via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'architetto nei confronti Pt_2 della terza chiamata , non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia Controparte_2 assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale “Dual Professioni Architetti” n PI– 80876422N0 per tutti i motivi dedotti nella memoria di costituzione;
In subordine, sempre in via preliminare: accertata e dichiarata l'inopponibilità delle risultanze di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 957/2023 R.G. nei confronti di , Controparte_2 dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'architetto nei confronti della terza chiamata Pt_2 Controparte_2
Nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'architetto nei confronti della Pt_2 terza chiamata , previo rigetto delle domande svolte nei suoi confronti in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'architetto con Pt_2 riferimento ai fatti di causa. Sempre nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'architetto nei confronti della terza chiamata , statuire la condanna Pt_2 Controparte_2
4 della stessa nei limiti di operatività della garanzia assicurativa della polizza in Controparte_2 esame, compresi massimali e franchigie. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie. Spese e compensi professionali rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni i fatto e di diritto della decisione. Esperito senza esito conciliativo della lite il procedimento per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
(a seguire, solo ), quale impresa appaltatrice, e
[...] CP_3 [...]
quale direttrice e progettista, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_2 conseguenza dei vizi e difetti dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile ubicato in Parma, via G. Masi n. 3, prontamente contestati, allegati in atti e verificati dal CTU nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis menzionato (n. 957/2023 r.g.). I convenuti si sono costituiti per resistere alla domanda risarcitoria, facendo valere l'arch. Pt_2 anche l'inesistenza dell'incarico di progettista e direttore lavori attribuitole da Loro;
in via preliminare la convenuta ha chiesto di poter chiamare in causa in proprio assicuratore Pt_2 per la responsabilità civile, al fine di essere dal medesimo manlevata in caso di condanna. si è costituita a sua volta rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe. CP_2
La causa è stata istruita con documenti e con le risultanze peritali del procedimento di istruzione preventiva. Una volta conclusosi infruttuosamente anche il procedimento per pervenire a convenzione di negoziazione assistita, la controversia viene infine discussa e decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** La domanda avanzata da va accolta per le ragioni e nei limiti a seguire nei confronti Parte_1 di entrambi i convenuti. I vizi e difetti imputati all'operato di e al difetto di vigilanza dell'arch. sono stati CP_3 Pt_2 denunciati dalla ricorrente e successivamente verificati dal CTU arch. Per_1
Essi non sono di gravità tale da integrare gravi difetti costruttivi ex art. 1669 cod. civ., ma debbono essere ricondotti nell'alveo dell'art. 1667 cod. civ., rispetto all'operatività del quale non sono state introdotte eccezioni decadenziali dai resistenti. Trattasi in concreto di segni di cedimenti della porta in ferro tra cucina e soggiorno, difetti del lavello in appoggio del bagno, mancato spostamento dei fori del termosifone, cavillature e distaccamento della parete in cartongesso tra camera e cabina armadio, inidoneità della parete appositamente posata a garantire l'isolamento acustico dai rumori dell'appartamento attiguo. La rimozione di tali difetti impone, secondo la quantificazione di spesa effettuata dal CTU tenendo conto delle osservazioni dei CTP, un esborso di 6.705,00 Euro come da dettaglio a pagg. 6 e segg. dell'elaborato, che si condivide e fa proprio. La responsabilità di tali difetti e danni in capo a è palese avuto riguardo al non CP_3 contestato, e documentato, incarico di ristrutturazione conferito all'impresa da Parte_1
La responsabilità di è anch'essa riconoscibile, essendovi in atti Parte_2 documentazione di contenuto confessorio proveniente dalla convenuta stessa, in cui l'arch. si qualifica Direttrice dei lavori: oltre allo scambio di comunicazioni via mail tra attrice e Pt_2 convenuta, che non pare proprio esaurirsi nell'ambito del rapporto amicale tra le due donne ma da cui si evince l'espletamento di attività professionale da parte dell'arch. basterà Pt_2
5 richiamare la mail della professionista convenuta, inviata al fornitore di mobilio e complementi interni (camino), in cui si qualifica “Direzione lavori”. Parte_2
Tali elementi di prova appaiono sufficientemente univoci e chiari per potersene desumere l'effettività dell'incarico di vigilanza e direzione ricevuto da non anche quello di Pt_2 progettazione, né l'onerosità del suddetto incarico: da cui il rigetto della domanda della convenuta di vedersi riconosciuto il compenso per l'opera espletata, su base tabellare. La mancata dimostrazione dell'incarico di progettazione, la precipua natura dei difetti accertati, il prevalente contributo causale dell'impresa esecutrice al loro manifestarsi portano a condividere anche la ponderazione percentuale compiuta dal CTU arch. delle singole Per_1 responsabilità, addebitata per il 75% a e per il residuo 25% a e così, tradotta CP_3 Pt_2 in termini monetari, per 5.700,00 Euro all'impresa e 1.005,00 Euro a Terzi, oltre IVA, ferma la solidarietà nel debito dei due convenuti fondata sull'art. 2055 cod. civ. Non può essere riconosciuto a il danno da lucro cessante per perdita di opportunità Parte_1 locative originate dai vizi, non essendovi riscontri specifici di tale intenzione effettiva della proprietà, di trattative contrattuali avviate e rinunciate, di potenziali conduttori identificati, sicché tale componente di pregiudizio, a parere di questo Giudice, resta assolutamente astratta. Dai precedenti assunti discende la condanna dei convenuti a risarcire a il danno Parte_1 emergente patito, pari a 6.705,00 Euro (IVA esclusa) oltre a rivalutazione monetaria dalla data della quantificazione del danno (data CTU 05.04.2024) alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. Si dà conto del valore complessivo dei lavori, accertato dal CTU, e svolti da , pari a CP_3
10.410,00, oltre IVA, dei quali pagati 3.200,00 da v. doc. 5), oltre a 153,56+IVA e Pt_1
500,00+IVA (v. docc. 15 e 16) per giungere a una somma complessiva pagata di 4.992,56+IVA: non può essere tuttavia emessa condanna al pagamento a carico della ricorrente, poiché l'impresa convenuta si è riservata di agire in separato giudizio (v. pag. 7 comparsa). Va accolta la domanda di manleva di nei confronti della propria compagnia, Parte_2 la quale non ha contestato l'operatività della copertura assicurativa nella fattispecie, sia pur con il limite della franchigia di polizza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate su parametri medi di scaglione per il procedimento ex art. 696 bis;
per la causa ordinaria sono liquidati sul valore dell'accolto e sui parametri medi delle prime due fasi (studio e introduzione), minimi per trattazione/istruzione e decisione vista l'essenzialità dei relativi incombenti. Si riconoscono a anche le Parte_1 spese vive per iscrizione a ruolo dei due procedimenti (parametrati al valore dell'accolto per la causa di merito), marche e compenso al proprio CTP, documentato. Il compenso al CTU, già liquidato, segue il medesimo principio della soccombenza e viene posto a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
con la chiamata in causa di , così decide:
[...] Parte_2 Controparte_2
- accertata la responsabilità concorrente di , in misura del 75%, e di CP_3 Controparte_7
, in misura del 25%, per i vizi accertati dell'immobile di dichiara tenuti e
[...] Parte_1 condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di 6.705,00 Parte_1
6 Euro (IVA esclusa) oltre a rivalutazione monetaria dalla data del 05.04.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna a manlevare l'assicurata da quanto la Controparte_2 Parte_2 stessa è dichiarata tenuta e condannata a pagare in favore di parte attrice con la presente sentenza a titolo di risarcimento danni, oltre il limite monetario di cui alla franchigia di polizza;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 nel procedimento per consulenza tecnica preventiva e nel presente giudizio, liquidate in 5.774,00 Euro per compenso professionale e 2.469,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Così deciso in Parma il 9 dicembre 2025 Il Giudice
TI RA
7
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1629/2024 tra
Parte_1
ATTRICE e Controparte_1
Parte_2
CONVENUTI e
Controparte_2
RZ HI
* Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 12,00,, innanzi al Giudice dott.ssa TI RA sono comparsi l'Avv. Caravà per l'attrice, l'Avv. Mori in sostituzione dell'Avv. Mazzola per CP_1
e dell'Avv. Maggiolo per Nessuno compare per
[...] Pt_2 CP_2
I procuratori presenti richiamano le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti costitutivi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, fissando per le ore 18,00 l'orario di lettura della sentenza. I procuratori presenti rinunciano sin d'ora a presenziare. Alle ore 18,00, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice TI RA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa TI RA, ha pronunziato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1629/2024 Ruolo Generale promossa da
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Letizia Cavalli e Silvia Caravà come da mandato in atti, ATTRICE contro in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Mazzola come da mandato in atti, e
Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Lucia Maggiolo come da mandato in atti, CONVENUTI
con la chiamata in causa di
, in persona del Rappresentante generale per l'Italia Controparte_2
CP_4 con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Lombardi come da mandato in atti, RZ HI
OGGETTO: “Appalto – Vizi delle opere – Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate: 1) accertare e dichiarare le responsabilità della Società Controparte_3
P. IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e dell'Architetto (C.F.: Parte_2 C.F._1
) con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, nella
[...]
2 causazione dei danni occorsi all'Avv. nell'ambito degli interventi di ristrutturazione presso Parte_1
l'immobile di sua proprietà, sito in Parma, via Giovanni Masi n. 3, come articolati in ricorso ed individuati nella perizia redatta dall'Architetto Persona_1
2) per l'effetto condannare, in solido tra loro, (P. Controparte_3
IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e l'Architetto C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_1 con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, al risarcimento nei confronti della ricorrente dei danni quantificati in € 6.705,00 oltre ad i.v.a., occorrenti per il ripristino degli ambienti danneggiati, o per l'importo maggiore od inferiore che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dalla perizia indicata in ricorso;
3) contestualmente, condannare, in solido tra loro, Controparte_3
P. IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A, in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e l'Architetto C.F.: Parte_2 C.F._1
) con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, al
[...] risarcimento nei confronti della ricorrente della somma forfettizzata in € 8.000,00, occorrente a titolo di ristoro degli ulteriori danni patiti per il ritardo nell'esecuzione e consegna delle opere, o per l'importo maggiore od inferiore che verrà stabilito in corso di causa, in forza di quanto documentato dalla perizia indicata in ricorso;
4) da ultimo, condannare altresì, sempre in solido tra loro, Controparte_3
(P. IVA: ) con sede legale in Parma, 43123, strada Traversetolo n. 282/A,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Architetto C.F.: Parte_2 [...]
) con studio in Montechiarugolo – loc. Monticelli Terme (PR), 43022, via Monte n. 6/bis, C.F._1 al risarcimento delle spese relative all'esperito procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sostenute e documentate dalla ricorrente, consistenti segnatamente in: onorario CTU pari a € 4.808,39 comprensivi di cassa Persona_1 architetti e i.v.a.; onorario CTP ammontante a € 1.951.50 comprensivi di cassa previdenza e Persona_2
i.v.a.; spese legali quantificate, come da tariffario vigente, in € 6.711,00 comprensivi di spese generali e c.p.a.; spese vive pari a € 286,00. 5) Con vittoria infine di competenze professionali, oltre a rimborso spese generali e c.p.a. in riferimento al presente procedimento”.
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Controparte_3 previe le declaratorie del caso e di legge: - rigettare la domanda attorea perché non provata e comunque fondata su un reso peritale non ammissibile in quanto meramente esplorativo,
in subordine, - accogliere la domanda attorea nei limiti di euro 2.010,00. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Conclusioni per : “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, Parte_2
- in via preliminare, dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso ex art.281 decies c.p.c. introdotto dalla sig.ra per non esser stato preceduto dalla procedura negoziata di cui all'articolo 3 D.L.132/2014, Parte_1 convertito nella legge n. 162 del 2014 - procedura obbligatoria per tutte le richieste di pagamento di crediti inferiori ad euro 50.000;
- sempre in via preliminare, si chiede la conversione del rito da sommario ad ordinario, sussistendo la necessità di esperire una approfondita attività istruttoria, sia in riferimento alla insussistenza del rapporto contrattuale tra la signora e l'architetto sia in riferimento alla insussistenza di qualsivoglia Parte_1 CP_5 prova, di qualsivoglia natura, dei lamentati danni non patrimoniali di cui l'attrice rivendica il pagamento e pari ad euro 8.000.
3 - sempre in via preliminare, si chiede di esser autorizzati a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione
“ ” , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede legale di Controparte_2 rappresentanza in Milano (20123) Via della Posta n.
7 - presso la quale l'arch. ha attivato Parte_2 la polizza n° PI-80876422NO, come da contratto che si allega per essere manlevata in denegata ipotesi di sua acclarata responsabilità per quanto dedotto dalla signora con il ricorso introduttivo del presente Parte_1 giudizio ed in particolare dalle domande che la signora medesima ha formulato nei confronti dell'arch Parte_2
[...]
- nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'architetto dal presente giudizio per la Pt_2 insussistenza di un contratto di prestazione professionale tra le due parti, con la Sua conseguente estromissione dal presente giudizio
- nel merito, respingere le domande tutte, di qualsivoglia natura e titolo, formulate dalla ricorrente signora Pt_1 ed eventualmente da tutte le altre parti in causa nel presente giudizio, poiché infondate in fatto e in diritto-
[...] infatti, tutti i rilevati vizi e difetti delle opere eseguite da afferiscono all'operato di altri soggetti per CP_3
i quali alcuna responsabilità, neppure in via solidale, può essere addebitata all' arch Pt_2
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda della ricorrente sig.ra - Parte_1 ovvero di ogni altra eventuale domanda e/o azione risarcitoria di altri eventuali convenuti in giudizio, dichiararsi obbligata la Compagnia Assicurativa “ a tenere Controparte_6 indenne e manlevata l'arch. da ogni domanda proposta nei suoi confronti nonché dalle eventuali Parte_2 ulteriori domande da chicchessia introdotte;
conseguentemente, condannarsi la stessa Compagnia Assicurativa chiamata in causa a versare anticipatamente e/o rimborsare tutte le eventuali somme dovute in forza della emananda sentenza per capitale, interessi, accessori e spese di soccombenza compresi gli oneri defensionali sostenuti dalla scrivente difesa. Vinte le spese e competenze.
- in via subordinata, nelle denegata ipotesi in cui si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra la signora e per le prestazioni professionali oggetto del presente giudizio, si chiede sia Parte_1 Parte_2 condannata la signora a corrispondere all'architetto gli importi corrispondenti alle attività Parte_1 Pt_2 professionali svolti in favore della medesima sig.ra quantificazione da effettuarsi sulla base delle vigenti Pt_1 tariffe professionali degli architetti e comunque da quantificarsi in corso di causa. Vinte le spese e competenze. Avv. Lucia Maggiolo”.
Conclusioni per il terzo chiamato: “Voglia l'Ill.mo giudice adito: In via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'architetto nei confronti Pt_2 della terza chiamata , non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia Controparte_2 assicurativa di cui alla polizza di responsabilità civile professionale “Dual Professioni Architetti” n PI– 80876422N0 per tutti i motivi dedotti nella memoria di costituzione;
In subordine, sempre in via preliminare: accertata e dichiarata l'inopponibilità delle risultanze di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 957/2023 R.G. nei confronti di , Controparte_2 dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'architetto nei confronti della terza chiamata Pt_2 Controparte_2
Nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'architetto nei confronti della Pt_2 terza chiamata , previo rigetto delle domande svolte nei suoi confronti in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità riferibili all'architetto con Pt_2 riferimento ai fatti di causa. Sempre nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'architetto nei confronti della terza chiamata , statuire la condanna Pt_2 Controparte_2
4 della stessa nei limiti di operatività della garanzia assicurativa della polizza in Controparte_2 esame, compresi massimali e franchigie. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie. Spese e compensi professionali rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni i fatto e di diritto della decisione. Esperito senza esito conciliativo della lite il procedimento per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
(a seguire, solo ), quale impresa appaltatrice, e
[...] CP_3 [...]
quale direttrice e progettista, per ottenere il risarcimento dei danni patiti in Parte_2 conseguenza dei vizi e difetti dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile ubicato in Parma, via G. Masi n. 3, prontamente contestati, allegati in atti e verificati dal CTU nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis menzionato (n. 957/2023 r.g.). I convenuti si sono costituiti per resistere alla domanda risarcitoria, facendo valere l'arch. Pt_2 anche l'inesistenza dell'incarico di progettista e direttore lavori attribuitole da Loro;
in via preliminare la convenuta ha chiesto di poter chiamare in causa in proprio assicuratore Pt_2 per la responsabilità civile, al fine di essere dal medesimo manlevata in caso di condanna. si è costituita a sua volta rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe. CP_2
La causa è stata istruita con documenti e con le risultanze peritali del procedimento di istruzione preventiva. Una volta conclusosi infruttuosamente anche il procedimento per pervenire a convenzione di negoziazione assistita, la controversia viene infine discussa e decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** La domanda avanzata da va accolta per le ragioni e nei limiti a seguire nei confronti Parte_1 di entrambi i convenuti. I vizi e difetti imputati all'operato di e al difetto di vigilanza dell'arch. sono stati CP_3 Pt_2 denunciati dalla ricorrente e successivamente verificati dal CTU arch. Per_1
Essi non sono di gravità tale da integrare gravi difetti costruttivi ex art. 1669 cod. civ., ma debbono essere ricondotti nell'alveo dell'art. 1667 cod. civ., rispetto all'operatività del quale non sono state introdotte eccezioni decadenziali dai resistenti. Trattasi in concreto di segni di cedimenti della porta in ferro tra cucina e soggiorno, difetti del lavello in appoggio del bagno, mancato spostamento dei fori del termosifone, cavillature e distaccamento della parete in cartongesso tra camera e cabina armadio, inidoneità della parete appositamente posata a garantire l'isolamento acustico dai rumori dell'appartamento attiguo. La rimozione di tali difetti impone, secondo la quantificazione di spesa effettuata dal CTU tenendo conto delle osservazioni dei CTP, un esborso di 6.705,00 Euro come da dettaglio a pagg. 6 e segg. dell'elaborato, che si condivide e fa proprio. La responsabilità di tali difetti e danni in capo a è palese avuto riguardo al non CP_3 contestato, e documentato, incarico di ristrutturazione conferito all'impresa da Parte_1
La responsabilità di è anch'essa riconoscibile, essendovi in atti Parte_2 documentazione di contenuto confessorio proveniente dalla convenuta stessa, in cui l'arch. si qualifica Direttrice dei lavori: oltre allo scambio di comunicazioni via mail tra attrice e Pt_2 convenuta, che non pare proprio esaurirsi nell'ambito del rapporto amicale tra le due donne ma da cui si evince l'espletamento di attività professionale da parte dell'arch. basterà Pt_2
5 richiamare la mail della professionista convenuta, inviata al fornitore di mobilio e complementi interni (camino), in cui si qualifica “Direzione lavori”. Parte_2
Tali elementi di prova appaiono sufficientemente univoci e chiari per potersene desumere l'effettività dell'incarico di vigilanza e direzione ricevuto da non anche quello di Pt_2 progettazione, né l'onerosità del suddetto incarico: da cui il rigetto della domanda della convenuta di vedersi riconosciuto il compenso per l'opera espletata, su base tabellare. La mancata dimostrazione dell'incarico di progettazione, la precipua natura dei difetti accertati, il prevalente contributo causale dell'impresa esecutrice al loro manifestarsi portano a condividere anche la ponderazione percentuale compiuta dal CTU arch. delle singole Per_1 responsabilità, addebitata per il 75% a e per il residuo 25% a e così, tradotta CP_3 Pt_2 in termini monetari, per 5.700,00 Euro all'impresa e 1.005,00 Euro a Terzi, oltre IVA, ferma la solidarietà nel debito dei due convenuti fondata sull'art. 2055 cod. civ. Non può essere riconosciuto a il danno da lucro cessante per perdita di opportunità Parte_1 locative originate dai vizi, non essendovi riscontri specifici di tale intenzione effettiva della proprietà, di trattative contrattuali avviate e rinunciate, di potenziali conduttori identificati, sicché tale componente di pregiudizio, a parere di questo Giudice, resta assolutamente astratta. Dai precedenti assunti discende la condanna dei convenuti a risarcire a il danno Parte_1 emergente patito, pari a 6.705,00 Euro (IVA esclusa) oltre a rivalutazione monetaria dalla data della quantificazione del danno (data CTU 05.04.2024) alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. Si dà conto del valore complessivo dei lavori, accertato dal CTU, e svolti da , pari a CP_3
10.410,00, oltre IVA, dei quali pagati 3.200,00 da v. doc. 5), oltre a 153,56+IVA e Pt_1
500,00+IVA (v. docc. 15 e 16) per giungere a una somma complessiva pagata di 4.992,56+IVA: non può essere tuttavia emessa condanna al pagamento a carico della ricorrente, poiché l'impresa convenuta si è riservata di agire in separato giudizio (v. pag. 7 comparsa). Va accolta la domanda di manleva di nei confronti della propria compagnia, Parte_2 la quale non ha contestato l'operatività della copertura assicurativa nella fattispecie, sia pur con il limite della franchigia di polizza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate su parametri medi di scaglione per il procedimento ex art. 696 bis;
per la causa ordinaria sono liquidati sul valore dell'accolto e sui parametri medi delle prime due fasi (studio e introduzione), minimi per trattazione/istruzione e decisione vista l'essenzialità dei relativi incombenti. Si riconoscono a anche le Parte_1 spese vive per iscrizione a ruolo dei due procedimenti (parametrati al valore dell'accolto per la causa di merito), marche e compenso al proprio CTP, documentato. Il compenso al CTU, già liquidato, segue il medesimo principio della soccombenza e viene posto a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
con la chiamata in causa di , così decide:
[...] Parte_2 Controparte_2
- accertata la responsabilità concorrente di , in misura del 75%, e di CP_3 Controparte_7
, in misura del 25%, per i vizi accertati dell'immobile di dichiara tenuti e
[...] Parte_1 condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di 6.705,00 Parte_1
6 Euro (IVA esclusa) oltre a rivalutazione monetaria dalla data del 05.04.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna a manlevare l'assicurata da quanto la Controparte_2 Parte_2 stessa è dichiarata tenuta e condannata a pagare in favore di parte attrice con la presente sentenza a titolo di risarcimento danni, oltre il limite monetario di cui alla franchigia di polizza;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 nel procedimento per consulenza tecnica preventiva e nel presente giudizio, liquidate in 5.774,00 Euro per compenso professionale e 2.469,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Così deciso in Parma il 9 dicembre 2025 Il Giudice
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