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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2332/2025 promossa da:
ass. avv. VERGNANO FILIPPO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
DI TORRIONE CP_1 CP_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: la ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio l'impresa individuale
[...]
, chiedendo al tribunale: di accertare e dichiarare che il Controparte_3 rapporto a tempo determinato intercorso tra le parti è proseguito, successivamente allo spirare del termine del 31/10/2023, senza soluzione di continuità fino al 2/3/2024; di accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e conseguentemente di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12/8/2022 al 2/3/2024 o dalla diversa data accertata in corso di causa;
di condannare la convenuta al pagamento di euro 10.000,85 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, lavoro straordinario e TFR;
di condannare la convenuta al pagamento dell'importo netto di euro 1656, 21 a titolo di maggiorazione ex art. 22 del dlgs 81/2015; il convenuto , pur regolamento evocato in giudizio, è rimasto CP_3 contumace;
come emerge dai conteggi sub doc. 7, l'importo di euro 3886, 64, che a pagina 3 del ricorso è genericamente richiesto a titolo di “residuo delle retribuzioni", risulta dovuto esclusivamente a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità 2023 e 2024
1 nonché per euro 55, 41 a titolo di lavoro straordinario asseritamente prestato nel mese di agosto 2023; come indicato a pagina 3 del ricorso, l'importo di euro 3233, 67 è richiesto a titolo di CP_ contributi non versati;
all'udienza del 22/7/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario per complessivi euro 55, 14 e alla domanda di CP_ pagamento dell'importo di euro 3233, 67 richiesto a titolo di contributi non versati;
la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 12/8/2022 al
11/2/2023 con orario di lavoro pari a 30 ore settimanali e con mansioni di cameriera di sala inquadrata nel V livello del C.C.N.L. turismo-pubblici esercizi (doc. 1); con lettera del 12/2/2023 (doc. 2), il termine è stato prorogato fino al 31/10/2023; la circostanza, dedotta in ricorso, che il rapporto di lavoro tra le parti sia proseguito senza soluzione di continuità dopo la scadenza del termine prorogato sino al
2/3/2024, allorché è cessato per chiusura dell'attività, è comprovata dalle risultanze dell'estratto conto bancario della ricorrente e dalla mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale in base alla quale, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi;
l'estratto conto bancario della ricorrente dimostra che il convenuto, titolare del
[...]
in cui la ricorrente ha allegato di avere lavorato per tutto il periodo dedotto in CP_1 giudizio, dopo la scadenza del termine del contratto di lavoro (31/10/2023), mensilmente, da novembre 2023 a marzo 2024, ha continuato a retribuire la ricorrente, versandole, a mezzo bonifico bancario, il 27/12/2023 euro 1046 a titolo di stipendio di novembre 2023, il 30/1/2024 euro 346 a titolo di stipendio di dicembre
2023, il 26/2/2024 euro 1046 a titolo di stipendio di gennaio 2024 e il 2/4/2024 euro
1070 a titolo di stipendio di febbraio e marzo 2024;
l'articolo 22 del dlgs 81/2015, rubricato "continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine", dispone: "
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto
2 pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.”; atteso che il rapporto di lavoro tra le parti, avente durata superiore ai sei mesi, è proseguito dopo la scadenza del termine prorogato oltre il cinquantesimo giorno, il contratto di lavoro tra le parti si è trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di scadenza di tale termine e quindi dal 20/12/2023; la ricorrente, inoltre, in conseguenza della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, ha diritto al pagamento della maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro ex art. 22 comma 1 del dlgs
81/2015; il conteggio allegato al ricorso appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente euro 3831,70 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità 2023 e 2024, euro 1900, 29 a titolo di TFR ed euro 987,05 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e, dunque, l'importo complessivo di euro 6774, 18 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
al ricorrente, infine, a titolo di maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro ex art. 22 comma 1 del dlgs 81/2015, spetta l'ulteriore importo netto di euro 1656, 21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 cc,
3 disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del convenuto in data 20/12/2023 si è trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
condanna il convenuta a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 6774, 18 oltre alla rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e agli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato nonché l'ulteriore importo netto di euro
1656, 21 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro
2700 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa
Torino, 16/9/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
4
ass. avv. VERGNANO FILIPPO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
DI TORRIONE CP_1 CP_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: la ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio l'impresa individuale
[...]
, chiedendo al tribunale: di accertare e dichiarare che il Controparte_3 rapporto a tempo determinato intercorso tra le parti è proseguito, successivamente allo spirare del termine del 31/10/2023, senza soluzione di continuità fino al 2/3/2024; di accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e conseguentemente di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 12/8/2022 al 2/3/2024 o dalla diversa data accertata in corso di causa;
di condannare la convenuta al pagamento di euro 10.000,85 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, lavoro straordinario e TFR;
di condannare la convenuta al pagamento dell'importo netto di euro 1656, 21 a titolo di maggiorazione ex art. 22 del dlgs 81/2015; il convenuto , pur regolamento evocato in giudizio, è rimasto CP_3 contumace;
come emerge dai conteggi sub doc. 7, l'importo di euro 3886, 64, che a pagina 3 del ricorso è genericamente richiesto a titolo di “residuo delle retribuzioni", risulta dovuto esclusivamente a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità 2023 e 2024
1 nonché per euro 55, 41 a titolo di lavoro straordinario asseritamente prestato nel mese di agosto 2023; come indicato a pagina 3 del ricorso, l'importo di euro 3233, 67 è richiesto a titolo di CP_ contributi non versati;
all'udienza del 22/7/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario per complessivi euro 55, 14 e alla domanda di CP_ pagamento dell'importo di euro 3233, 67 richiesto a titolo di contributi non versati;
la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 12/8/2022 al
11/2/2023 con orario di lavoro pari a 30 ore settimanali e con mansioni di cameriera di sala inquadrata nel V livello del C.C.N.L. turismo-pubblici esercizi (doc. 1); con lettera del 12/2/2023 (doc. 2), il termine è stato prorogato fino al 31/10/2023; la circostanza, dedotta in ricorso, che il rapporto di lavoro tra le parti sia proseguito senza soluzione di continuità dopo la scadenza del termine prorogato sino al
2/3/2024, allorché è cessato per chiusura dell'attività, è comprovata dalle risultanze dell'estratto conto bancario della ricorrente e dalla mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale in base alla quale, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi;
l'estratto conto bancario della ricorrente dimostra che il convenuto, titolare del
[...]
in cui la ricorrente ha allegato di avere lavorato per tutto il periodo dedotto in CP_1 giudizio, dopo la scadenza del termine del contratto di lavoro (31/10/2023), mensilmente, da novembre 2023 a marzo 2024, ha continuato a retribuire la ricorrente, versandole, a mezzo bonifico bancario, il 27/12/2023 euro 1046 a titolo di stipendio di novembre 2023, il 30/1/2024 euro 346 a titolo di stipendio di dicembre
2023, il 26/2/2024 euro 1046 a titolo di stipendio di gennaio 2024 e il 2/4/2024 euro
1070 a titolo di stipendio di febbraio e marzo 2024;
l'articolo 22 del dlgs 81/2015, rubricato "continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine", dispone: "
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto
2 pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.”; atteso che il rapporto di lavoro tra le parti, avente durata superiore ai sei mesi, è proseguito dopo la scadenza del termine prorogato oltre il cinquantesimo giorno, il contratto di lavoro tra le parti si è trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di scadenza di tale termine e quindi dal 20/12/2023; la ricorrente, inoltre, in conseguenza della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, ha diritto al pagamento della maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro ex art. 22 comma 1 del dlgs
81/2015; il conteggio allegato al ricorso appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto accertati ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente euro 3831,70 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità 2023 e 2024, euro 1900, 29 a titolo di TFR ed euro 987,05 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e, dunque, l'importo complessivo di euro 6774, 18 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
al ricorrente, infine, a titolo di maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto di lavoro ex art. 22 comma 1 del dlgs 81/2015, spetta l'ulteriore importo netto di euro 1656, 21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 cc,
3 disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del convenuto in data 20/12/2023 si è trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
condanna il convenuta a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 6774, 18 oltre alla rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e agli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato nonché l'ulteriore importo netto di euro
1656, 21 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro
2700 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa
Torino, 16/9/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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