TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Parte_1
Filiberto, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sacchetti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 04.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha agito chiedendo Parte_1 ordinarsi al sito in Cave, Via Leonardo da Vinci, n. 35, la Controparte_1 consegna dell'elenco completo dei nominativi dei condomini morosi, contenente ogni dato utile per consentire allo stesso di mettere in esecuzione il titolo esecutivo, costituito dal Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 76 del 15.01.2024, emesso in proprio favore per l'importo complessivo di Euro 12.052,06, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento di penalità di CP_1 mora per l'importo di Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2
Nonostante rituale e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, CP_1 rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 04.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini […]”
Conseguentemente, deve ritenersi che il , nella persona dell'amministratore CP_1 condominiale, abbia l'obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso
(cfr. Trib. Roma, 01.02.2017).
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli,
n. 76 del 15.01.2024, emesso in proprio favore per l'importo di Euro 12.052,06, oltre interessi e spese della procedura monitoria (cfr. doc. 1, allegato al ricorso), relativo precetto e contestuale notifica del titolo esecutivo (cfr. doc. 2, allegato al ricorso) e la richiesta di comunicazione dei dati dei condomini morosi (cfr. docc. 3 e 4, allegati al ricorso), provando dunque tutti i fatti costitutivi della fattispecie legale, relativa all'obbligo di ostensione dei dati dei condomini morosi a carico dell'amministratore condominiale.
Pertanto, merita accoglimento la domanda di condanna del nella Controparte_1 persona del suo amministratore, alla comunicazione al ricorrente dei nominativi dei condomini morosi, onde consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Al fine di rendere coercibile tale obbligazione di fare, merita altresì accoglimento la richiesta del ricorrente di fissare penalità di mora a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nell'esecuzione di tale condanna.
Nella determinazione della penalità di mora, deve essere positivamente tenuto conto della personale presenza all'udienza di trattazione dell'amministratore Parte_2 che ha evidenziato la fattiva volontà di procedere al reperimento della documentazione necessaria per l'ostensione.
Pertanto, tenuto conto dell'ammontare del credito e di ogni altra circostanza, la richiesta penalità di mora si determina nell'importo di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo 3
all'obbligo di consegna, successivo al terzo mese seguente alla notifica del presente provvedimento.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il resistente, nella persona del suo amministratore, a CP_1 consegnare al ricorrente un elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato dallo stesso e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
- Condanna il resistente al pagamento della somma di Euro 20,00 CP_1 per ogni giorno di ritardo all'obbligo di consegna, successivo al terzo mese seguente alla notifica del presente provvedimento;
- Condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 05.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Parte_1
Filiberto, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sacchetti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 04.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, ha agito chiedendo Parte_1 ordinarsi al sito in Cave, Via Leonardo da Vinci, n. 35, la Controparte_1 consegna dell'elenco completo dei nominativi dei condomini morosi, contenente ogni dato utile per consentire allo stesso di mettere in esecuzione il titolo esecutivo, costituito dal Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 76 del 15.01.2024, emesso in proprio favore per l'importo complessivo di Euro 12.052,06, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto la condanna del al pagamento di penalità di CP_1 mora per l'importo di Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2
Nonostante rituale e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, CP_1 rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 04.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini […]”
Conseguentemente, deve ritenersi che il , nella persona dell'amministratore CP_1 condominiale, abbia l'obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso
(cfr. Trib. Roma, 01.02.2017).
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli,
n. 76 del 15.01.2024, emesso in proprio favore per l'importo di Euro 12.052,06, oltre interessi e spese della procedura monitoria (cfr. doc. 1, allegato al ricorso), relativo precetto e contestuale notifica del titolo esecutivo (cfr. doc. 2, allegato al ricorso) e la richiesta di comunicazione dei dati dei condomini morosi (cfr. docc. 3 e 4, allegati al ricorso), provando dunque tutti i fatti costitutivi della fattispecie legale, relativa all'obbligo di ostensione dei dati dei condomini morosi a carico dell'amministratore condominiale.
Pertanto, merita accoglimento la domanda di condanna del nella Controparte_1 persona del suo amministratore, alla comunicazione al ricorrente dei nominativi dei condomini morosi, onde consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Al fine di rendere coercibile tale obbligazione di fare, merita altresì accoglimento la richiesta del ricorrente di fissare penalità di mora a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nell'esecuzione di tale condanna.
Nella determinazione della penalità di mora, deve essere positivamente tenuto conto della personale presenza all'udienza di trattazione dell'amministratore Parte_2 che ha evidenziato la fattiva volontà di procedere al reperimento della documentazione necessaria per l'ostensione.
Pertanto, tenuto conto dell'ammontare del credito e di ogni altra circostanza, la richiesta penalità di mora si determina nell'importo di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo 3
all'obbligo di consegna, successivo al terzo mese seguente alla notifica del presente provvedimento.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte resistente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il resistente, nella persona del suo amministratore, a CP_1 consegnare al ricorrente un elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato dallo stesso e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
- Condanna il resistente al pagamento della somma di Euro 20,00 CP_1 per ogni giorno di ritardo all'obbligo di consegna, successivo al terzo mese seguente alla notifica del presente provvedimento;
- Condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, CP_1 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 05.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli