Articolo 40 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 39Articolo 41
Versione
15 maggio 1981
Art. 40.

Il pagamento delle spese per retribuzioni al personale supplente docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali puo' essere autorizzato esclusivamente nei limiti delle assegnazioni disposte sui fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1032 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981.
E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981