Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2024, proposto da
UP PP, UP DO e UP TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Lanfranco Leo e Mario Liviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Liviello in Taviano, viale Vittime di via Fani n. 6;
contro
Comune di Neviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta
a seguito della sentenza di questa Sezione n. 724/2024 del 3 giugno 2024, resa da questo T.A.R. nel giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 198/2023 del 9 febbraio 2023, nella parte in cui reca la condanna del Comune di Neviano alla restituzione ai ricorrenti, previa riduzione in pristino stato, e salva acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 al proprio patrimonio indisponibile, delle aree occupate dei fondi di proprietà dei medesimi ricorrenti, nonché la condanna ex art. 34, comma 4, c.p.a. al risarcimento del danno per mancato godimento per il periodo di occupazione illegittima.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza di ottemperanza n. 724/2024 del 3 giugno 2024 di questo Tribunale;
Viste le istanze di nomina del Commissario ad acta , del 30 agosto 2024 e del 10 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e udito per le parti l’Avv. M. Liviello, anche in sostituzione dell'Avv. L. Leo, per le parti ricorrenti;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso numero di registro generale 355 del 2019, gli odierni ricorrenti hanno chiesto a questo T.A.R. l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione di una porzione (rispettivamente di mq. 209, 288 e 269) di ciascuno dei tre fondi di loro proprietà, siti nel territorio del Comune di Neviano e distinti in Catasto al Foglio 1, rispettivamente alle particelle 891/A, 892/A e 893/A, effettuata dal Comune di Neviano in forza del decreto di occupazione di urgenza n. 7 del 15/4/2009, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione, in via definitiva, del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della Zona “D” del Piano di Fabbricazione del Comune di Neviano di cui alla deliberazione C.C. n. 19 del 20/6/2006, e alla deliberazione della G.M. n. 136 del 7/10/2008 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento e miglioramento delle infrastrutture dell’Area P.I.P. Intercomunale di Neviano-Seclì, non seguita dalla emanazione di formale decreto di esproprio. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, (in sede di cognizione) la condanna del Comune di Neviano alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle predette aree detenute sine titulo, nonché al risarcimento del danno da mancato godimento delle predette aree per il periodo di occupazione illegittima, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata, salva la possibilità per lo stesso Comune di avvalersi in via postuma dello strumento dell’acquisizione “sanante” di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
In accoglimento di siffatto ricorso, questa Sezione ha pronunciato la sentenza n. 198 del 9 febbraio 2023 (passata in giudicato, giusta certificazione rilasciata dalla Segreteria di questo T.A.R. in data 11 marzo 2024), recante condanna del Comune di Neviano alla restituzione in favore dei ricorrenti delle aree occupate dei tre fondi di che trattasi, previa riduzione in pristino, salva acquisizione “sanante” al proprio patrimonio indisponibile ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, nonché condanna ex art. 34, comma 4, c.p.a. al risarcimento del danno per mancato godimento per il periodo di occupazione illegittima e alle spese processuali pari a € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dei ricorrenti.
Conseguentemente, i medesimi ricorrenti, con il ricorso di ottemperanza, notificato alla controparte il 5 marzo 2024 e depositato in giudizio il successivo 11 marzo 2024, hanno chiesto l’esecuzione in parte qua, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta, che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione Comunale intimata, del giudicato formatosi sulla predetta sentenza di questa Sezione n. 198/2023 del 9 febbraio 2023, nella parte in cui condanna il Comune di Neviano alla restituzione in loro favore, previa riduzione in pristino stato, e salva acquisizione sanante, delle aree occupate dei fondi di che trattasi, nonché lo condanna ex art. 34, comma 4, c.p.a. al risarcimento del danno per mancato godimento per il periodo di occupazione illegittima (ad eccezione, dunque, della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di cognizione, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari), lamentando la persistente inerzia del Comune di Neviano, pur dopo la nota comunale prot. n. 6765 del 20 giugno 2023 di comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione “sanante” delle aree in questione. Hanno chiesto, inoltre, la condanna dell’Amministrazione Comunale al pagamento delle astreintes.
Con sentenza n. 724/2024 del 3 giugno 2024, questa Sezione ha accolto parzialmente il predetto ricorso di ottemperanza ordinando, per l’effetto, al Comune di Neviano di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della stessa sentenza, alla puntuale ed integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 198/2023 del 9 febbraio 2023 di questa Sezione, nella parte in cui condanna il medesimo Comune alla restituzione in favore dei ricorrenti, previa riduzione in pristino stato, e salva eventuale acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, delle aree occupate dei fondi di loro proprietà, nonché lo ha condannato ex art. 34, comma 4, c.p.a. al risarcimento del danno per mancato godimento per il periodo di occupazione illegittima secondo i criteri stabiliti dalla menzionata sentenza n. 198/2023 (ad eccezione, dunque, della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del relativo giudizio, distratte a favore dei difensori distrattari). Con la predetta sentenza n. 724/2024 del 3 giugno 2024, questa Sezione ha, invece disatteso la richiesta di nomina di un Commissario ad acta e la domanda di astreintes e ha condannato il Comune di Neviano in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti Avvocati Lanfranco Leo e Mario Liviello, che si dichiarano antistatari.
2. Il Comune di Neviano, pure ritualmente intimato, non si è costituito nel giudizio di ottemperanza nemmeno nella presente fase (incidente di esecuzione).
3. Alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2025 la causa è stata introitata per la decisione in relazione alla predetta istanza relativa all’incidente di esecuzione.
4. Il Collegio, ritenuto che:
- siccome persiste ancora l’inadempimento totale e l’assoluta inerzia del Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore, in ordine all’esecuzione delle sentenze n.198 del 9 febbraio 2023 e n. 724 del 3 giugno 2024 di questo T.A.R., le istanze di parte ricorrente, introduttive dell’incidente di esecuzione, debbano essere accolte e conseguentemente nominato, quale Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato innanzi indicato, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Galatina, il quale provvederà, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare esecuzione alle predette sentenze n.198/2023 del 9 febbraio 2023 e n. 724/2024 del 3 giugno 2024 di questo T.A.R.
5. Le spese processuali della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore, e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sulle istanze introduttive dell’incidente di esecuzione proposte dalla parte ricorrente nell’ambito del giudizio indicato in epigrafe, le accoglie, e, per l’effetto nomina quale Commissario ad acta per l’esecuzione delle sentenze n.198/2023 del 9 febbraio 2023 e n. 724/2024 del 3 giugno 2024 di questo T.A.R., il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Galatina, il quale provvederà, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare integrale esecuzione alle sentenze di questo T.A.R. n.198/2023 del 9 febbraio 2023 e n. 724/2024 del 3 giugno 2024 sopra indicate.
Condanna, altresì, il Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Commissario ad acta nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO