Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
(N. Passaporto: GD201018) nato il [...] a [...]/RJ, Brasile Parte_1
CPF: ; C.F._1
(N. Passaporto: nato a [...]/RJ, Brasile il 21/07/1982 Controparte_1 Numer_1
CPF: , C.F._2
(N. Passaporto: nata il [...] a Parte_2 C.F._3
Alpercata/MG, Brasile CPF: C.F._4
tutti residenti in [...], Condominio Campo e Mar 1, n. 300, lote 25,
Chacara De Inoa, Marica/RJ, CEP: 24940-000, Brasile rappresentati e difesi dall'avv. LAGANÀ CLAUDIO ANTONINO, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (detto ) nato a [...], oggi Mira (VE), Italia, Per_1 Per_2 Per_3
il 24.03.1862 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
(detto ) Per_1 Per_2 Per_3
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto all'epoca della Per_4
sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco;
egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il
Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si è sposato a Mestre il 23 novembre del 1884 (cfr. doc 9), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “gli odierni ricorrenti sono discendenti per linea retta e di sangue del sig. (detto ) Per_1 Per_2
nato a [...], Italia, il 24.03.1862 (all.n.8) il quale nel corso della Per_3 Per_4
propria vita, conobbe e sposò la sig.ra , con cerimonia celebrata in data Persona_5
23.11.1884 a Venezia (Mestre), Italia (all.n.9)
La giovane coppia decise poi di emigrare in cerca di fortuna, la migrazione dei cittadini italiani verso paesi come il Brasile e l'Argentina fu un fenomeno pregnante agli inizi del '900, a causa della crisi economica e sociale che stava attanagliando l'Europa all'epoca dei fatti.
Trasferitosi, diedero alla luce il loro primo figlio, a nome nato il [...] a [...]
Pirauba-MG, Brasile (all.n. 10).
A questo punto deve rivelarsi che il sig. morì il 14.02.1931 a Rodeiro-MG, Brasile Per_1
(all.n.11) come cittadino italiano, non essendosi mai naturalizzato come cittadino brasiliano, potendo pertanto trasmettere il proprio status a tutti i propri discendenti. (all.n.12).
La discendenza della Famiglia de qua proseguì con il matrimonio del sig. Persona_7
e SI.ra celebrato in data 27.10.1923 a Rodeiro-MG, Brasile (all.n.13)
[...] Persona_8
e con la nascita della figlia della coppia, la sig.ra nata il [...] a [...]- Persona_9
MG, Brasile (all.n.14).
Quest'ultima, nel corso della propria vita, convolò a nozze con il sig. Controparte_3
in data 05.07.1947 a Dom Silverio-MG, Brasile (all.n.15) dal quale ebbe due figli, i sig.ri
[...]
nata il [...] a [...]-MG, Brasile (all.n.16) e Parte_3 [...]
nata il [...] ad [...]-MG, Brasile (all.n.17) Persona_10 quest'ultima odierna ricorrente (anche a seguito della celebrazione del matrimonio Pt_2
con il sig. secondo le leggi vigenti in Brasile all.n. 18). Controparte_4 Successivamente, la sig.ra SI.ra convolò a nozze con il sig Parte_4 [...]
in data 11.07.1981 a Governador Valadares-MG, Brasile (all.n.19), dal Persona_11
quale ebbe due figli, gli odierni ricorrenti, nato il [...] a [...]_5
Frio-RJ, Brasile (all.n.20) e , nato il [...] a [...]-RJ, Brasile Parte_6
(all.n.21).”
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 8,10,,14,16,17,20,21).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_12
la quale ha contratto matrimonio con in data 5 luglio 1947
[...] Persona_13
(cfr. doc. 15).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali. Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26536/2024 , promossa da
(N. Passaporto: GD201018) nato il [...] a [...]/RJ, Brasile Parte_1
CPF: ; C.F._1
(N. Passaporto: nato a [...]/RJ, Brasile il 21/07/1982 Controparte_1 Numer_1
CPF: , C.F._2
(N. Passaporto: nata il [...] a Parte_2 C.F._3
Alpercata/MG, Brasile CPF: C.F._4
tutti residenti in [...], Condominio Campo e Mar 1, n. 300, lote 25,
Chacara De Inoa, Marica/RJ, CEP: 24940-000, Brasile contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_2
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo