TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 586/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTAMBROGIO Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCIA VALERIA Controparte_1 P.IVA_1
CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO ANFOSSI, 2 20135 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 4436/2022, Controparte_1 emesso in data 9/12/2022, con il quale era stato ingiunto ad , nella sua qualità di Parte_2 fideiussore, unitamente agli altri fideiussori, di pagare la somma di € 55.490,49, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione e disconobbe formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_2 214 cod. proc. civ., la sottoscrizione apposta sulla fideiussione omnibus del 23/2/2009. Eccepì, inoltre, la carenza di legittimazione attiva, ritenendo che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale non basta ad attestare la titolarità attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco. Eccepì, altresì, la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, richiamando il Provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
Fino 2 tramite la mandataria si costituì evidenziando che le firme Controparte_1 Parte_3 erano state apposte davanti al funzionario della BA che aveva predisposto la documentazione necessaria per l'apertura del conto corrente ed, in ogni caso, affermò di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., della fidejussione disconosciuta, di cui chiese la verificazione delle sottoscrizioni. In ordine alla legittimazione attiva, produsse la dichiarazione rilasciata da confermativa Controparte_2 che il credito derivante dal rapporto di conto corrente bancario n. 100464203 (già conto corrente n.
650563-56 di BA ), facente capo ad Euro Costruzioni s.r.l., era stato oggetto di cessione in CP_3 proprio favore (doc. n. 28). Affermò, inoltre, che la fidejussione era risalente al 23.02.2009 e non era per nulla corrispondente al modello ABI contestato dalla BA d'TA nell'anno 2005. Non venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
Precisate le conclusioni nel termine del 27 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
--------- Preliminarmente, va rilevato che costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato l'estratto della pubblicazione del contratto di Controparte_1
pagina 2 di 6 cessione in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n. 93 del 8-8-2017) che faceva espresso riferimento ai rapporti “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https: Email_1 cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, nonché la dichiarazione di avvenuta cessione della “Posizione EURO COSTRUZIONI SRL NDG 83171381 - Codice CERI: 14067152.02” da parte della cedente e l'estratto Controparte_2 autentico del contratto di cessione.
Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione.
Nel merito, l'opposizione è infondata. Parte opponente ribadisce anche nella memoria conclusiva che le firme apposte sul contratto di fideiussione non gli sarebbero riferibili.
Va osservato che il disconoscimento della scrittura privata, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità di tutte le firme risultanti dal documento contestato rispetto a quelle riprodotte su altri documenti allegati, posto che quelle non specificamente contestate vanno considerate riconosciute e riferibili all'autore. Nella specie, comunque, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il consulente tecnico d'ufficio, a seguito dell'esame comparativo e strumentale, ha riscontrato che le n. 3 firme riportate sul contratto della fideiussione rilasciata in data 23/02/2009 a favore della Euro Costruzioni sono riconducibili alla mano del sig. . Parte_2 E', invece, rimasta incerta la paternità della firma apposta sul doc. 32, cioè la lettera indirizzata alla sede di Cesano Maderno, recante l'intestazione di , datata 1° CP_2 Parte_4 febbraio 2012, con la quale era stata comunicata la contestazione circa l'avvenuta rescissione della facilitazione creditizia concessa alla Società debitrice principale e nella quale il si era Pt_2 qualificato come garante. Tale documento, pertanto, non assume valore di riconoscimento dell'avvenuto rilascio della fideiussione da parte di . Parte_2 Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, a nome , ad indagine strumentale (Microscopio Multispettrale Miniaturizzato con Parte_2 ingrandimenti da 40X a 140X anche con luce UV e IR), attestando che “non si evidenziano né sospette abrasioni della carta da destare dubbi sulla genuinità di esecuzione del tracciato delle firme stesse, né segni di solchi sottostanti per seguirne traccia”. Già al confronto preliminare le firme in verifica e le firme autografe rilasciate da Parte_2 sono apparse al consulente tecnico d'ufficio esprimere “un numero determinante di segni e tracciati dinamico grafici coattivi, anche come conseguenza ad un processo di dissimulazione della propria grafia” tali da poter “essere certi che appartengono alla stessa mano scrivente”. Infatti, sottolinea il consulente tecnico d'ufficio, è stata riscontrata la presenza di “Segni grafici coattivi che vengono trasmessi sulla carta direttamente da impulsi ed automatismi inconsci e che identificano l'autore delle firme in quanto non possono esistere due strutture inconsce simili. Segni grafici coattivi che nulla hanno in comune con le somiglianze grafiche tra grafemi”. L'analisi particolareggiata del movimento e del ritmo grafico di tutte le sottoscrizioni in verifica, evidenzia l'uniformità del gesto grafico, caratterizzato da una gestualità decisamente credibile e naturale, per “l'incisività e l'impronta esecutiva dei tracciati rispondenti a continuità nella canalizzazione degli impulsi grafomotori lungo le vie neuromuscolari preposti alla realizzazione della scrittura, il mantenimento della direzione dei movimenti a garanzia della regolarità delle sequenze formative e la presenza di una medesima sequenza interletterale”. Pertanto, le “similarità decisive sotto il profilo della qualità delle combinazioni e della singolarità connotativa” hanno condotto il consulente tecnico d'ufficio a concludere “inequivocabilmente in favore della genuinità delle firme in oggetto”. pagina 3 di 6 Le sottoscrizioni disconosciute apposte sulla fideiussione, dunque, sono da considerare firme autografe effettuate dalla mano dello stesso . Parte_2 Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vanno accolte, non essendo state con-traddette da diverse apprezzabili considerazioni delle parti cui il consulente tecnico d'ufficio non abbia dato compiutamente conto.
In particolare, in ordine alla variabilità grafica delle diverse sottoscrizioni di , il Parte_2 consulente tecnico d'ufficio ha spiegato che la variabilità non va confusa con la diversità di mano, non essendo “certamente le variabili grafiche che determinano l'appartenenza ad altra mano scrivente delle firme in verifica”. Ciò determina la piena utilizzabilità in giudizio del contratto di fideiussione sul quale si fonda l'obbligazione debitoria a carico di . Parte_2
Per quanto riguarda la pretesa nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla BA d'TA contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va osservato che la BA d'TA, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti le predette clausole.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
… a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la BA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso. Si consideri che la BA d'TA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla BA, dunque, avrebbe pagina 4 di 6 dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie.
Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito. Nella specie, premesso che non sono neppure riscontrabili nella loro concorrenza le predette clausole, la fideiussione è ampiamente successiva (23 febbraio 2009) alla pronuncia della BA d'TA con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, cosicché l'eventuale condotta illecita imputabile alla BA avrebbe dovuto essere specificamente allegata (circostanze, nella specie, mai dedotte). Il provvedimento adottato dalla BA d'TA, dunque, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, essendo diverso il contesto in cui è avvenuta la stipula della fideiussione in questa sede esaminata. Si consideri, altresì, che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Nella specie, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate ed, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).
Prevale, dunque, il principio di conservazione degli effetti del contratto a tutela della sopravvivenza della garanzia fideiussoria anche nel caso in cui dovesse essere accertata la nullità parziale del contratto, che comporterebbe l'eliminazione delle sole clausole incriminate, essendo ciò sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio ed a ristabilire l'equilibrio competitivo, preservando, nel contempo, il nucleo centrale della garanzia fideiussoria che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale. Infatti, la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., al pari di quelle di “sopravvivenza” della fideiussione, costituiscono clausole aggiuntive e secondarie rispetto alla causa tipica della garanzia che, come osservato anche dalla BA d'TA nel provvedimento sopra richiamato, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Va disattesa, dunque, la sola eccezione formulata dall'opponente di invalidità totale della garanzia fideiussoria. Si consideri, peraltro, che la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., contenuta nell'art. 5 del contratto, non determina la deroga integrale alla disciplina legale, bensì solo l'estensione del termine per agire a tutela dei diritti derivanti dalla garanzia a 36 mesi. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4436/2022, emesso in data 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Monza nei confronti di , dichiarandone Parte_2 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; pagina 5 di 6 2. condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_2 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 7.500,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%),
I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di;
Parte_2
4. con sentenza esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 586/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTAMBROGIO Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESCIA VALERIA Controparte_1 P.IVA_1
CECILIA, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO ANFOSSI, 2 20135 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 4436/2022, Controparte_1 emesso in data 9/12/2022, con il quale era stato ingiunto ad , nella sua qualità di Parte_2 fideiussore, unitamente agli altri fideiussori, di pagare la somma di € 55.490,49, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione e disconobbe formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_2 214 cod. proc. civ., la sottoscrizione apposta sulla fideiussione omnibus del 23/2/2009. Eccepì, inoltre, la carenza di legittimazione attiva, ritenendo che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale non basta ad attestare la titolarità attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco. Eccepì, altresì, la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, richiamando il Provvedimento n. 55/2005 della BA d'TA.
Fino 2 tramite la mandataria si costituì evidenziando che le firme Controparte_1 Parte_3 erano state apposte davanti al funzionario della BA che aveva predisposto la documentazione necessaria per l'apertura del conto corrente ed, in ogni caso, affermò di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., della fidejussione disconosciuta, di cui chiese la verificazione delle sottoscrizioni. In ordine alla legittimazione attiva, produsse la dichiarazione rilasciata da confermativa Controparte_2 che il credito derivante dal rapporto di conto corrente bancario n. 100464203 (già conto corrente n.
650563-56 di BA ), facente capo ad Euro Costruzioni s.r.l., era stato oggetto di cessione in CP_3 proprio favore (doc. n. 28). Affermò, inoltre, che la fidejussione era risalente al 23.02.2009 e non era per nulla corrispondente al modello ABI contestato dalla BA d'TA nell'anno 2005. Non venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
Precisate le conclusioni nel termine del 27 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
--------- Preliminarmente, va rilevato che costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, ha depositato l'estratto della pubblicazione del contratto di Controparte_1
pagina 2 di 6 cessione in Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n. 93 del 8-8-2017) che faceva espresso riferimento ai rapporti “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https: Email_1 cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, nonché la dichiarazione di avvenuta cessione della “Posizione EURO COSTRUZIONI SRL NDG 83171381 - Codice CERI: 14067152.02” da parte della cedente e l'estratto Controparte_2 autentico del contratto di cessione.
Si deve, pertanto, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione.
Nel merito, l'opposizione è infondata. Parte opponente ribadisce anche nella memoria conclusiva che le firme apposte sul contratto di fideiussione non gli sarebbero riferibili.
Va osservato che il disconoscimento della scrittura privata, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità di tutte le firme risultanti dal documento contestato rispetto a quelle riprodotte su altri documenti allegati, posto che quelle non specificamente contestate vanno considerate riconosciute e riferibili all'autore. Nella specie, comunque, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il consulente tecnico d'ufficio, a seguito dell'esame comparativo e strumentale, ha riscontrato che le n. 3 firme riportate sul contratto della fideiussione rilasciata in data 23/02/2009 a favore della Euro Costruzioni sono riconducibili alla mano del sig. . Parte_2 E', invece, rimasta incerta la paternità della firma apposta sul doc. 32, cioè la lettera indirizzata alla sede di Cesano Maderno, recante l'intestazione di , datata 1° CP_2 Parte_4 febbraio 2012, con la quale era stata comunicata la contestazione circa l'avvenuta rescissione della facilitazione creditizia concessa alla Società debitrice principale e nella quale il si era Pt_2 qualificato come garante. Tale documento, pertanto, non assume valore di riconoscimento dell'avvenuto rilascio della fideiussione da parte di . Parte_2 Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, a nome , ad indagine strumentale (Microscopio Multispettrale Miniaturizzato con Parte_2 ingrandimenti da 40X a 140X anche con luce UV e IR), attestando che “non si evidenziano né sospette abrasioni della carta da destare dubbi sulla genuinità di esecuzione del tracciato delle firme stesse, né segni di solchi sottostanti per seguirne traccia”. Già al confronto preliminare le firme in verifica e le firme autografe rilasciate da Parte_2 sono apparse al consulente tecnico d'ufficio esprimere “un numero determinante di segni e tracciati dinamico grafici coattivi, anche come conseguenza ad un processo di dissimulazione della propria grafia” tali da poter “essere certi che appartengono alla stessa mano scrivente”. Infatti, sottolinea il consulente tecnico d'ufficio, è stata riscontrata la presenza di “Segni grafici coattivi che vengono trasmessi sulla carta direttamente da impulsi ed automatismi inconsci e che identificano l'autore delle firme in quanto non possono esistere due strutture inconsce simili. Segni grafici coattivi che nulla hanno in comune con le somiglianze grafiche tra grafemi”. L'analisi particolareggiata del movimento e del ritmo grafico di tutte le sottoscrizioni in verifica, evidenzia l'uniformità del gesto grafico, caratterizzato da una gestualità decisamente credibile e naturale, per “l'incisività e l'impronta esecutiva dei tracciati rispondenti a continuità nella canalizzazione degli impulsi grafomotori lungo le vie neuromuscolari preposti alla realizzazione della scrittura, il mantenimento della direzione dei movimenti a garanzia della regolarità delle sequenze formative e la presenza di una medesima sequenza interletterale”. Pertanto, le “similarità decisive sotto il profilo della qualità delle combinazioni e della singolarità connotativa” hanno condotto il consulente tecnico d'ufficio a concludere “inequivocabilmente in favore della genuinità delle firme in oggetto”. pagina 3 di 6 Le sottoscrizioni disconosciute apposte sulla fideiussione, dunque, sono da considerare firme autografe effettuate dalla mano dello stesso . Parte_2 Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vanno accolte, non essendo state con-traddette da diverse apprezzabili considerazioni delle parti cui il consulente tecnico d'ufficio non abbia dato compiutamente conto.
In particolare, in ordine alla variabilità grafica delle diverse sottoscrizioni di , il Parte_2 consulente tecnico d'ufficio ha spiegato che la variabilità non va confusa con la diversità di mano, non essendo “certamente le variabili grafiche che determinano l'appartenenza ad altra mano scrivente delle firme in verifica”. Ciò determina la piena utilizzabilità in giudizio del contratto di fideiussione sul quale si fonda l'obbligazione debitoria a carico di . Parte_2
Per quanto riguarda la pretesa nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla BA d'TA contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va osservato che la BA d'TA, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti le predette clausole.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
… a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la BA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso. Si consideri che la BA d'TA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla BA, dunque, avrebbe pagina 4 di 6 dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie.
Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito. Nella specie, premesso che non sono neppure riscontrabili nella loro concorrenza le predette clausole, la fideiussione è ampiamente successiva (23 febbraio 2009) alla pronuncia della BA d'TA con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, cosicché l'eventuale condotta illecita imputabile alla BA avrebbe dovuto essere specificamente allegata (circostanze, nella specie, mai dedotte). Il provvedimento adottato dalla BA d'TA, dunque, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, essendo diverso il contesto in cui è avvenuta la stipula della fideiussione in questa sede esaminata. Si consideri, altresì, che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Nella specie, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate ed, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).
Prevale, dunque, il principio di conservazione degli effetti del contratto a tutela della sopravvivenza della garanzia fideiussoria anche nel caso in cui dovesse essere accertata la nullità parziale del contratto, che comporterebbe l'eliminazione delle sole clausole incriminate, essendo ciò sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio ed a ristabilire l'equilibrio competitivo, preservando, nel contempo, il nucleo centrale della garanzia fideiussoria che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale. Infatti, la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., al pari di quelle di “sopravvivenza” della fideiussione, costituiscono clausole aggiuntive e secondarie rispetto alla causa tipica della garanzia che, come osservato anche dalla BA d'TA nel provvedimento sopra richiamato, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Va disattesa, dunque, la sola eccezione formulata dall'opponente di invalidità totale della garanzia fideiussoria. Si consideri, peraltro, che la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., contenuta nell'art. 5 del contratto, non determina la deroga integrale alla disciplina legale, bensì solo l'estensione del termine per agire a tutela dei diritti derivanti dalla garanzia a 36 mesi. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4436/2022, emesso in data 9 dicembre 2022 dal Tribunale di Monza nei confronti di , dichiarandone Parte_2 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; pagina 5 di 6 2. condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_2 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 7.500,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%),
I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di;
Parte_2
4. con sentenza esecutiva.
Monza, 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6