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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 626/2025 promossa con ricorso da:
C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Galbiate, Via IV Novembre 17, con il patrocinio dell'avv. ARTUSI DINO e dell'avv. ARTUSI
ANDREA;
ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MAININI ENZA;
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE come indicate nel verbale redatto il 17.7.2025
“Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
Parte_2 All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Teglio l' 8 giugno 2006 dai sigg. e;
Parte_1 Controparte_1
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia e che l'assegno Persona_1 mensile dovuto dal sig. alla madre venga determinato nella misura di Parte_1 Controparte_1
Euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo. La somma così determinata, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT deve essere corrisposta entro il 15 di ogni mese, compreso il mese corrente di luglio, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia . Per_1
Il padre s'impegna a pagare l'importo delle rate del mutuo fino alla sua estinzione a Parte_1 condizione che la madre, intesti la nuda proprietà alla figlia della casa Controparte_1 Per_1 di Colico via La Cà n. 27 contestualmente alla sentenza di divorzio, con spese notarili al 50% tra i coniugi.
Il padre s'impegna a pagare alla figlia l'ulteriore somma di euro 150,00 Parte_1 Per_1 mensili, qualora i propri genitori non dovessero più versare alla nipote l'importo che attualmente corrispondono per le spese di trasporto, fino al completamento degli studi.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 15.04.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale CAPELLI , esponendo di aver CP_1 contratto con la stessa matrimonio con rito civile in Teglio (So) l'8.06.2006, dalla cui unione è nata la figlia , il 10.4.2002. Persona_1
Il ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a fronte di una profonda incompatibilità caratteriale insorta tra le parti, dando parimenti atto del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne , Persona_1 essendo ancora studentessa e dell'indipendenza raggiunta da parte di entrambi i coniugi, essendo titolari di redditi propri ed adeguati. Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo Parte_1 status e contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, nonché, in punto economico, disporsi il mantenimento a carico di entrambi i genitori della figlia , Persona_1 prevedendo in particolare, che l'assegno mensile dovuto dal sig. enga determinato Parte_1 nella misura di euro 350,00 mensili, al netto dell'importo delle rate del mutuo stipulato per la ristrutturazione del bene immobile adibito ad abitazione familiare, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e Controparte_1 contestando quanto ex dedotto da parte ricorrente, esponendo in particolare la mancanza di alcuna contribuzione da parte del negli anni di separazione di fatto. Pertanto, in punto Parte_1 economico ha chiesto disporsi l'obbligo a carico del ricorrente di versare, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 500 mensile, oltre l'80% delle spese straordinarie, nonché l'ulteriore versamento di euro 500 a titolo di mantenimento del coniuge.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. con cui, in particolare, il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del resistente, chiedendo al riguardo l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionali ivi formulate e la resistente ha eccepito la tardività della memoria, depositata il 9.7.2025, dal chiedendone pertanto Parte_1 la decadenza.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, gli stessi sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale alle conclusioni indicate nel verbale di udienza redatto in data 17.07.2025.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale, esaminate le condizioni indicate nel verbale di udienza redatto il 17.07.2025 e sopra riportate e ritenute che le stesse siano conformi al precipuo interesse della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 indipendente, provvede in conformità.
Le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile nel Comune di TEGLIO il 08/06/2006, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte I, anno 2006, numero 4, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni di separazione inerenti alla figlia e ai rapporti economici e Persona_1 provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COMUNE DI TEGLIO (SO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 626/2025 promossa con ricorso da:
C.F. , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Galbiate, Via IV Novembre 17, con il patrocinio dell'avv. ARTUSI DINO e dell'avv. ARTUSI
ANDREA;
ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. MAININI ENZA;
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE come indicate nel verbale redatto il 17.7.2025
“Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
Parte_2 All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Teglio l' 8 giugno 2006 dai sigg. e;
Parte_1 Controparte_1
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia e che l'assegno Persona_1 mensile dovuto dal sig. alla madre venga determinato nella misura di Parte_1 Controparte_1
Euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo. La somma così determinata, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT deve essere corrisposta entro il 15 di ogni mese, compreso il mese corrente di luglio, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia . Per_1
Il padre s'impegna a pagare l'importo delle rate del mutuo fino alla sua estinzione a Parte_1 condizione che la madre, intesti la nuda proprietà alla figlia della casa Controparte_1 Per_1 di Colico via La Cà n. 27 contestualmente alla sentenza di divorzio, con spese notarili al 50% tra i coniugi.
Il padre s'impegna a pagare alla figlia l'ulteriore somma di euro 150,00 Parte_1 Per_1 mensili, qualora i propri genitori non dovessero più versare alla nipote l'importo che attualmente corrispondono per le spese di trasporto, fino al completamento degli studi.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 15.04.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale CAPELLI , esponendo di aver CP_1 contratto con la stessa matrimonio con rito civile in Teglio (So) l'8.06.2006, dalla cui unione è nata la figlia , il 10.4.2002. Persona_1
Il ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a fronte di una profonda incompatibilità caratteriale insorta tra le parti, dando parimenti atto del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne , Persona_1 essendo ancora studentessa e dell'indipendenza raggiunta da parte di entrambi i coniugi, essendo titolari di redditi propri ed adeguati. Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo Parte_1 status e contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, nonché, in punto economico, disporsi il mantenimento a carico di entrambi i genitori della figlia , Persona_1 prevedendo in particolare, che l'assegno mensile dovuto dal sig. enga determinato Parte_1 nella misura di euro 350,00 mensili, al netto dell'importo delle rate del mutuo stipulato per la ristrutturazione del bene immobile adibito ad abitazione familiare, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e Controparte_1 contestando quanto ex dedotto da parte ricorrente, esponendo in particolare la mancanza di alcuna contribuzione da parte del negli anni di separazione di fatto. Pertanto, in punto Parte_1 economico ha chiesto disporsi l'obbligo a carico del ricorrente di versare, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 500 mensile, oltre l'80% delle spese straordinarie, nonché l'ulteriore versamento di euro 500 a titolo di mantenimento del coniuge.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. con cui, in particolare, il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del resistente, chiedendo al riguardo l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionali ivi formulate e la resistente ha eccepito la tardività della memoria, depositata il 9.7.2025, dal chiedendone pertanto Parte_1 la decadenza.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, gli stessi sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale alle conclusioni indicate nel verbale di udienza redatto in data 17.07.2025.
Indi il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale, esaminate le condizioni indicate nel verbale di udienza redatto il 17.07.2025 e sopra riportate e ritenute che le stesse siano conformi al precipuo interesse della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 indipendente, provvede in conformità.
Le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile nel Comune di TEGLIO il 08/06/2006, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte I, anno 2006, numero 4, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni di separazione inerenti alla figlia e ai rapporti economici e Persona_1 provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COMUNE DI TEGLIO (SO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 26/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada