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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 464 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con gli avv.ti MENDICINO IDA, MICELI WALTER , GANCI Parte_1
BI
appellante
E
con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Catanzaro
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.04.2022, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2021/2022-
2022/2023-2023/2024, pubblicate in data 25.08.2021 dall'
[...]
, chiedeva statuizione di condanna del Parte_2 [...]
all'attribuzione in suo favore di 6 punti per ciascun anno di Controparte_1 servizio militare svolto non in costanza di nomina dal 19.05.2000 al 19.05.2002, in luogo dei
0.6 punti riconosciuti per ciascun anno nelle indicate graduatorie.
A fondamento del ricorso il ricorrente deduceva la piena equiparabilità del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego a quello prestato in costanza di rapporto di impiego e la conseguente illegittimità della diversificazione in punto di attribuzione di punteggio prevista dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021; lamentava la violazione dell'art. 485, comma 7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e dell'art. 569, comma 3, del medesimo TU secondo cui il periodo di servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti. Tale disposizione trova conferma, secondo il ricorrente, nell'art. 52, comma 2 Cost., e nell'art. 2050 c. 1 del d.lgs. n.
66/2000.
Il , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto per le ragioni ampiamente esposte nella memoria.
Il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso con la seguente motivazione:
“La pretesa è priva di fondamento.
L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Ebbene, tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in
Pag. 2 di 5 costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa.
E' evidente, infatti, che vi è una grande differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. E' impensabile e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione.
I numerosi precedenti della Corte di Cassazione, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n.
33151/21; Cass. n. 155127/21) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione.
L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente - inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.
Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
Pag. 3 di 5 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
L'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dal ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite”.
Avverso tale dedcisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, lamentando la lettura restrittiva che il giudice di prime cure avrebbe operato degli artt. 485, co. 7, D. lgs
297/1994 e 2050 D.lgs. n. 66/2010.
Nel dettaglio, il tribunale, ancorando la decisione all'orientamento giurisprudenziale meno emergente, non avrebbe avallato quello secondo cui “se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, una più ampia lettura delle citate disposizioni, sarebbe stata conforme al principio sancito nell'art. 52 Cost, secondo cui chi è chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi.
Il , condividendo il percorso logico-argomentativo della gravata Controparte_1 sentenza, ne ha condiviso gli assunti e le conclusioni.
Ha, dunque, chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
Con riferimento a fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio (riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, in sede di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata), la Corte di
Cassazione, con pronuncia n° 22429/24 del 8.8.2024, alle cui motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha definitivamente chiarito che: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale
ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa
Pag. 4 di 5 alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
2.La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 20.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1642/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del secondo grado di giudizio;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 464 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con gli avv.ti MENDICINO IDA, MICELI WALTER , GANCI Parte_1
BI
appellante
E
con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Catanzaro
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.04.2022, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2021/2022-
2022/2023-2023/2024, pubblicate in data 25.08.2021 dall'
[...]
, chiedeva statuizione di condanna del Parte_2 [...]
all'attribuzione in suo favore di 6 punti per ciascun anno di Controparte_1 servizio militare svolto non in costanza di nomina dal 19.05.2000 al 19.05.2002, in luogo dei
0.6 punti riconosciuti per ciascun anno nelle indicate graduatorie.
A fondamento del ricorso il ricorrente deduceva la piena equiparabilità del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego a quello prestato in costanza di rapporto di impiego e la conseguente illegittimità della diversificazione in punto di attribuzione di punteggio prevista dal D.M. n. 50 del 3 marzo 2021; lamentava la violazione dell'art. 485, comma 7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e dell'art. 569, comma 3, del medesimo TU secondo cui il periodo di servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti. Tale disposizione trova conferma, secondo il ricorrente, nell'art. 52, comma 2 Cost., e nell'art. 2050 c. 1 del d.lgs. n.
66/2000.
Il , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto per le ragioni ampiamente esposte nella memoria.
Il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso con la seguente motivazione:
“La pretesa è priva di fondamento.
L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Ebbene, tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in
Pag. 2 di 5 costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa.
E' evidente, infatti, che vi è una grande differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. E' impensabile e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione.
I numerosi precedenti della Corte di Cassazione, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n.
33151/21; Cass. n. 155127/21) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione.
L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente - inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.
Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti, “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.
Pag. 3 di 5 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.
L'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dal ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite”.
Avverso tale dedcisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, lamentando la lettura restrittiva che il giudice di prime cure avrebbe operato degli artt. 485, co. 7, D. lgs
297/1994 e 2050 D.lgs. n. 66/2010.
Nel dettaglio, il tribunale, ancorando la decisione all'orientamento giurisprudenziale meno emergente, non avrebbe avallato quello secondo cui “se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, una più ampia lettura delle citate disposizioni, sarebbe stata conforme al principio sancito nell'art. 52 Cost, secondo cui chi è chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi.
Il , condividendo il percorso logico-argomentativo della gravata Controparte_1 sentenza, ne ha condiviso gli assunti e le conclusioni.
Ha, dunque, chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
Con riferimento a fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio (riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, in sede di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata), la Corte di
Cassazione, con pronuncia n° 22429/24 del 8.8.2024, alle cui motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha definitivamente chiarito che: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale
ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa
Pag. 4 di 5 alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
2.La definizione della lite in base all'arresto di legittimità sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata giustifica, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 20.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1642/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del secondo grado di giudizio;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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