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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente e Relatore
SECCHI EMILIO, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2012 depositato il 30/01/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220110027657465 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni:
per le parti in causa: dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
---------------
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale notificata in data 3.11.2011 in relazione agli atti notarili registrati in data 22.09. 2008, rispettivamente ai nn. 9857 e n. 9858 mod.IT, per l'acquisto di un appartamento in Alghero per le quali chiedeva le agevolazioni per la prima casa in quanto contiguo con altra abitazione precedentemente acquistata.
L'Ufficio valutata la insussistenza dei requisiti richiesti per legge per la concessione dell'agevolazione procedeva alla notifica di distinti avvisi di liquidazione tendenti al recupero dell'IVA, delle imposte di registro e ipotecarie previste per l'acquisto dell'immobile.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella per infondatezza della pretesa tributaria ivi contenuta, eccependo la mancata notifica di atti presupposti.
Si é costituita in giudizio l'Ufficio deducendo l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella di pagamento era stata preceduta da distinti avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.20081T009857
e n. 20081T009858 del 4.01.2011, divenuti definitivi per mancata impugnazione, chiedendo perciò
l'inammissibilità del ricorso per tardività nella proposizione.
Con atto di citazione, notificato in data 30 marzo 2017, prot. n. 13674, Ricorrente_1 ha proposto querela di falso riguardo all'autenticità delle firme apposte negli avvisi di liquidazione notificati dall'Ufficio quali atti prodromici all'emissione della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza di trattazione del ricorso la Commissione Tributaria di 1°, Sez.1 ha emesso Ordinanza n. 644 in data 13/04/2017, depositata il 03/08/2017 con la quale: “ Sospende il processo con R.G.R. n.89/12 a seguito della querela proposta da Ricorrente_1 e per l'effetto rinvia a nuovo ruolo”.
All'udienza di trattazione della controversia in data 24.06.2021 il Collegio, valutato che non era intervenuta la decisione in merito alla proposta querela di falso, rinviava la causa a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota prot. n. 31217/2023 del 3 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.546/31.12.1992, con compensazione delle spese, atteso che il Tribunale di Sassari ha emesso sentenza n.557 del 17 maggio 2022, depositata nello stesso giorno, comunicata alle parti il 19 maggio 2022 con la quale è stato rigettata la querela di falso proposta dall'odierno ricorrente.
La Corte, preso atto della documentazione acquisita al fascicolo processuale in particolare della predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di sei mesi dal deposito;
Visto l'art.43, comma 1, del D.Lgs 546/1992, atteso che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione nel termine dei sei mesi previsti;
considerato che l'art.45, comma 1 del medesimo Decreto stabilisce che “ il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo;
rilevato che agli atti non risulta alcuna istanza di trattazione presentata dalle parti ed anzi, all'odierna udienza di trattazione il difensore di parte ricorrente deposita nota con la quale comunica di “aderire alla richiesta dell'Ufficio di estinzione del processo ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese”;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti in causa con compensazione delle spese di giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente e Relatore
SECCHI EMILIO, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 89/2012 depositato il 30/01/2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220110027657465 REGISTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni:
per le parti in causa: dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
---------------
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale notificata in data 3.11.2011 in relazione agli atti notarili registrati in data 22.09. 2008, rispettivamente ai nn. 9857 e n. 9858 mod.IT, per l'acquisto di un appartamento in Alghero per le quali chiedeva le agevolazioni per la prima casa in quanto contiguo con altra abitazione precedentemente acquistata.
L'Ufficio valutata la insussistenza dei requisiti richiesti per legge per la concessione dell'agevolazione procedeva alla notifica di distinti avvisi di liquidazione tendenti al recupero dell'IVA, delle imposte di registro e ipotecarie previste per l'acquisto dell'immobile.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella per infondatezza della pretesa tributaria ivi contenuta, eccependo la mancata notifica di atti presupposti.
Si é costituita in giudizio l'Ufficio deducendo l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella di pagamento era stata preceduta da distinti avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n.20081T009857
e n. 20081T009858 del 4.01.2011, divenuti definitivi per mancata impugnazione, chiedendo perciò
l'inammissibilità del ricorso per tardività nella proposizione.
Con atto di citazione, notificato in data 30 marzo 2017, prot. n. 13674, Ricorrente_1 ha proposto querela di falso riguardo all'autenticità delle firme apposte negli avvisi di liquidazione notificati dall'Ufficio quali atti prodromici all'emissione della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza di trattazione del ricorso la Commissione Tributaria di 1°, Sez.1 ha emesso Ordinanza n. 644 in data 13/04/2017, depositata il 03/08/2017 con la quale: “ Sospende il processo con R.G.R. n.89/12 a seguito della querela proposta da Ricorrente_1 e per l'effetto rinvia a nuovo ruolo”.
All'udienza di trattazione della controversia in data 24.06.2021 il Collegio, valutato che non era intervenuta la decisione in merito alla proposta querela di falso, rinviava la causa a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota prot. n. 31217/2023 del 3 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.546/31.12.1992, con compensazione delle spese, atteso che il Tribunale di Sassari ha emesso sentenza n.557 del 17 maggio 2022, depositata nello stesso giorno, comunicata alle parti il 19 maggio 2022 con la quale è stato rigettata la querela di falso proposta dall'odierno ricorrente.
La Corte, preso atto della documentazione acquisita al fascicolo processuale in particolare della predetta sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di sei mesi dal deposito;
Visto l'art.43, comma 1, del D.Lgs 546/1992, atteso che nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione nel termine dei sei mesi previsti;
considerato che l'art.45, comma 1 del medesimo Decreto stabilisce che “ il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo;
rilevato che agli atti non risulta alcuna istanza di trattazione presentata dalle parti ed anzi, all'odierna udienza di trattazione il difensore di parte ricorrente deposita nota con la quale comunica di “aderire alla richiesta dell'Ufficio di estinzione del processo ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese”;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per inattività delle parti in causa con compensazione delle spese di giudizio.