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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 192/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arnaldo Ippoliti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Pasquinotti
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1086/2023 pubblicata il 21.12.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “In via principale e nel merito: …revocare e riformare integralmente la sentenza 1806/2023 pubblicata il 21.12.2023 R.G. 3697/2021
REP. N. 4186/23 DEL 21.12.23, perché infondata in fatto e in diritto dichiarando l'insussistenza della pretesa del Sig. e dichiarando la CP_1 compensazione delle spese di lite per il processo di primo grado.
Con espressa richiesta in ogni caso di condannare controparte alla CP_1 restituzione della somma di denaro o del bene dallo stesso eventualmente conseguito con l'esecuzione mobiliare che ha posto in essere in danno della con la notifica dell'atto di precetto…; Pt_1
In ogni caso, condannare parte convenuta, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso spese, forfettario, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione in favore del Sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”
In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova testimoniale come formulata in primo grado, nella seconda memoria istruttoria, non ammessa dal
Tribunale.
Dell'appellato: “dichiarare inammissibile l'appello…In ogni caso respingere l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese onorari del giudizio di appello.”
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona - all'esito del procedimento promosso con atto di citazione notificato ad agosto del 2021 da nei confronti di - diretto ad ottenere la divisione CP_1 Parte_1 giudiziale di un immobile in comproprietà (già adibito a casa familiare) - e la pagina 2 di 8 vendita del bene (stante la sua indivisibilità) - dato atto che, nel corso del giudizio, in seguito all'intervenuto mutamento della situazione di fatto, era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in base al principio della soccombenza virtuale, ha condannato la convenuta a rifondere alla controparte Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in complessivi €. 4.000,00, oltre oneri come per
[...] legge.
II.) Ha proposto appello avverso la citata sentenza censurando Parte_1 la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
III) Con ordinanza del 3.7.2024, respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata disposta la discussione della causa nelle forme di cui agli artt. 350 bis,
281 sexies, 127 ter cpc (discussione ex art. 281 sexies cpc in trattazione scritta), assegnando termine sino a quindici giorni prima del 27 gennaio 2025 per il deposito di memorie contenenti la precisazione delle conclusioni e fino al
27.1.2025 per il deposito di memorie scritte di discussione.
IV) Con comparsa depositata il 4.1.2025 si è costituito che ha CP_1 eccepito la inammissibilità dell'impugnazione e ha contestato, nel merito,
l'appello, chiedendone la reiezione.
V) Le parti hanno depositato le rispettive memorie e, in data 31.1.2025, il
Collegio, preso atto della costituzione dell'appellato, ha revocato il provvedimento
(del 3.7.2024) con cui era stata dichiarata la contumacia del medesimo ed ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) La odierna appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la statuizione di condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, rilevando, con un unico ed articolato motivo, che:
- il Tribunale ha erroneamente valutato la condotta della la quale si era Pt_1 opposta alla vendita all'asta del bene che l'avrebbe penalizzata;
pagina 3 di 8 - se il giudice avesse ammesso la prova testimoniale dalla stessa articolata avrebbe appreso che, nel novembre del 2021, era stato individuato un acquirente, che il si era opposto alla vendita e che, quindi, se le parti CP_1 avessero all'epoca alienato l'immobile, il procedimento non sarebbe stato introdotto;
- era stato pertanto il ad opporsi alla vendita e la causa è proseguita CP_1 per volontà del medesimo.
Ad avviso dell'appellante non era quindi configurabile la soccombenza virtuale ed erano invece ravvisabili i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite atteso che:
- trattavasi di un contenzioso che riguardava anche il nucleo familiare, atteso che una figlia della coppia , priva di occupazione, conviveva e Controparte_2 risiedeva con la madre presso l'immobile;
- la “ha sempre voluto anche prima del giudizio alienare l'unico bene Pt_1 immobile in comproprietà al miglior prezzo possibile sul mercato e si è opposta in via giudiziaria alla vendita all'asta che avrebbe recato pregiudizio proprio agli interessi della sua famiglia, quindi non può certo dirsi che abbia resistito in giudizio ad una pretesa fondata (vendere all'asta l'unico cespite di famiglia) ed ha protratto il processo con rinvii –sempre autorizzati dal Magistrato e d'intesa con controparte-, proprio perché non aveva trovato il potenziale acquirente che acquistasse il cespite ad un valore importante, che permettesse poi di dar respiro anche ai figli”;
- il Giudice ha concesso numerosi rinvii perché richiesti dalle parti e poiché vi erano offerte concrete, depositate in udienza dalla convenuta;
- per evitare le ulteriori spese connesse alla vendita all'asta, la , come Pt_1 emerge dalla sua condotta processuale, sarebbe stata disponibile a vendere comunque l'immobile, anche ad un prezzo inferiore rispetto a quello poi realizzato, e quindi si sarebbe trovato un accordo tra le parti, piuttosto che ricorrere alla vendita all'incanto;
pagina 4 di 8 - prima dell'inizio della causa, parte attrice aveva cercato vari clienti interessati all'acquisto di detto immobile e quindi l'appellante ha resistito sin dall'inizio in giudizio per il superiore interesse della famiglia;
- la condotta dell'appellante in questi anni non è stata certo antigiuridica, né trasgressiva di norme di diritto sostanziale, né ha provocato la necessità del processo, ma è stata costruttiva, in buona fede e volta a far prevalere gli interessi superiori della famiglia.
2.) Premesso che la costituzione del è rituale atteso che egli si è CP_1 limitato a contestare l'impugnazione chiedendone la reiezione, si osserva che va anzitutto disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal medesimo basata sul principio affermato dalla Cassazione (ordinanza n.
21824/2019) secondo cui è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.
Nella specie l'atto di gravame contiene infatti argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale indicando i motivi dell'evidenziato dissenso in ordine alla condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado ed illustrando le ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese - tanto che lo stesso appellato ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3.) Ciò premesso si ritiene che le doglianze articolate dall'appellante siano fondate.
Infatti vero è che la , costituendosi (a novembre del 2021) nel giudizio Pt_1 introdotto dal al fine di far disporre la vendita dell'immobile, di cui le CP_1 parti erano comproprietarie in pari misura, ha chiesto la reiezione della domanda pagina 5 di 8 svolgendo argomentazioni difensive che esulavano dall'oggetto del giudizio di divisione (perché basate sulla circostanza che il bene, adibito a casa coniugale, era occupato dalla , convivente con la figlia della coppia all'epoca Pt_1 CP_3 sprovvista di una occupazione stabile) e sulla indivisibilità dell'immobile (che non avrebbe impedito la vendita giudiziale del bene richiesta dall'attore).
Tuttavia tale prospettazione (soltanto inziale) non è stata poi ribadita nel corso del giudizio dalla convenuta la quale, come si evince dal comportamento processuale della stessa, descritto anche nella sentenza impugnata, si è attivata per procedere alla vendita (in via stragiudiziale) del bene: come rilevato dal
Tribunale, infatti, all'udienza dell'11 maggio 2022 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio - in pendenza di trattative per la vendita dell'immobile oggetto della domanda – che è stato disposto dal primo giudice il quale ha concesso altri rinvii, per le stesse ragioni, essendo in corso una trattativa privata, condotta dalla convenuta, che tuttavia non si era perfezionata all'udienza del 18.1.2023 quando il giudice ha nominato un CTU ai fini della decisione;
detto incombente non è stato espletato atteso che all'udienza del 15.3.2023 (come risulta dal relativo verbale) la convenuta ha esibito una proposta di acquisto sulla base della quale il Tribunale ha rinviato la causa (per l'eventuale conferimento dell'incarico al CTU) all'udienza del 7.6.2023 in cui le parti hanno concordemente chiesto un ulteriore rinvio poiché era stata fissata la data del rogito notarile;
all'udienza del
19.7.2023 i procuratori delle parti hanno, infine, dato atto che era cessata la materia del contendere.
Il comportamento processuale tenuto dalla denota che la medesima - Pt_1 di fatto - non si è opposta alla vendita dell'immobile, ma ha posto in essere le attività necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto ricercando un acquirente che potesse garantire la realizzazione delle migliori condizioni economiche, nell'interesse di entrambi i comproprietari e quindi anche del il quale, del CP_1 resto, aveva evidenziato di essere consapevole del fatto che l'alternativa giudiziale dello scioglimento della comunione rappresentava un soluzione peggiorativa “atteso che dal ricavato della vendita all'asta del bene, avrebbero pagina 6 di 8 ottenuto un importo di gran lunga inferiore rispetto ad una vendita sul libero mercato immobiliare” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Le circostanze delineate valutate insieme al fatto che entrambe le parti hanno in più occasioni chiesto concordemente il rinvio della causa, dapprima, in pendenza di trattative, e, poi, per formalizzare l'atto notarile (che è stato stipulato come si desume dal fatto che entrambe le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere), inducono a ritenere che siano ravvisabili i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del procedimento di primo grado: il comportamento processuale dell'attore e della convenuta evidenzia infatti che, dopo la costituzione della , il processo si Pt_1
è protratto non a causa delle contestazioni iniziali sollevate da quest'ultima, ma perché entrambe le parti, consapevoli del fatto che una vendita in via stragiudiziale avrebbe permesso di realizzare un risultato economicamente più conveniente, hanno chiesto reiteratamente i rinvii della causa per procedere a detta vendita.
Per le considerazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle istanze istruttorie avanzate dalla e delle altre questioni Pt_1 trattate dalle parti, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la compensazione delle spese di lite del procedimento di primo grado: ne consegue la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza n. 1806/2023.
3.) L'esito complessivo del giudizio, la natura e la oggettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1806/2023 pubblicata il
[...]
21.12.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara pagina 7 di 8 compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado, disponendo la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza indicata.
Dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona il 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est. dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 192/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arnaldo Ippoliti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Pasquinotti
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1086/2023 pubblicata il 21.12.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “In via principale e nel merito: …revocare e riformare integralmente la sentenza 1806/2023 pubblicata il 21.12.2023 R.G. 3697/2021
REP. N. 4186/23 DEL 21.12.23, perché infondata in fatto e in diritto dichiarando l'insussistenza della pretesa del Sig. e dichiarando la CP_1 compensazione delle spese di lite per il processo di primo grado.
Con espressa richiesta in ogni caso di condannare controparte alla CP_1 restituzione della somma di denaro o del bene dallo stesso eventualmente conseguito con l'esecuzione mobiliare che ha posto in essere in danno della con la notifica dell'atto di precetto…; Pt_1
In ogni caso, condannare parte convenuta, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso spese, forfettario, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione in favore del Sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”
In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova testimoniale come formulata in primo grado, nella seconda memoria istruttoria, non ammessa dal
Tribunale.
Dell'appellato: “dichiarare inammissibile l'appello…In ogni caso respingere l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese onorari del giudizio di appello.”
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona - all'esito del procedimento promosso con atto di citazione notificato ad agosto del 2021 da nei confronti di - diretto ad ottenere la divisione CP_1 Parte_1 giudiziale di un immobile in comproprietà (già adibito a casa familiare) - e la pagina 2 di 8 vendita del bene (stante la sua indivisibilità) - dato atto che, nel corso del giudizio, in seguito all'intervenuto mutamento della situazione di fatto, era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in base al principio della soccombenza virtuale, ha condannato la convenuta a rifondere alla controparte Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in complessivi €. 4.000,00, oltre oneri come per
[...] legge.
II.) Ha proposto appello avverso la citata sentenza censurando Parte_1 la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
III) Con ordinanza del 3.7.2024, respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata disposta la discussione della causa nelle forme di cui agli artt. 350 bis,
281 sexies, 127 ter cpc (discussione ex art. 281 sexies cpc in trattazione scritta), assegnando termine sino a quindici giorni prima del 27 gennaio 2025 per il deposito di memorie contenenti la precisazione delle conclusioni e fino al
27.1.2025 per il deposito di memorie scritte di discussione.
IV) Con comparsa depositata il 4.1.2025 si è costituito che ha CP_1 eccepito la inammissibilità dell'impugnazione e ha contestato, nel merito,
l'appello, chiedendone la reiezione.
V) Le parti hanno depositato le rispettive memorie e, in data 31.1.2025, il
Collegio, preso atto della costituzione dell'appellato, ha revocato il provvedimento
(del 3.7.2024) con cui era stata dichiarata la contumacia del medesimo ed ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) La odierna appellante, riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la statuizione di condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, rilevando, con un unico ed articolato motivo, che:
- il Tribunale ha erroneamente valutato la condotta della la quale si era Pt_1 opposta alla vendita all'asta del bene che l'avrebbe penalizzata;
pagina 3 di 8 - se il giudice avesse ammesso la prova testimoniale dalla stessa articolata avrebbe appreso che, nel novembre del 2021, era stato individuato un acquirente, che il si era opposto alla vendita e che, quindi, se le parti CP_1 avessero all'epoca alienato l'immobile, il procedimento non sarebbe stato introdotto;
- era stato pertanto il ad opporsi alla vendita e la causa è proseguita CP_1 per volontà del medesimo.
Ad avviso dell'appellante non era quindi configurabile la soccombenza virtuale ed erano invece ravvisabili i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite atteso che:
- trattavasi di un contenzioso che riguardava anche il nucleo familiare, atteso che una figlia della coppia , priva di occupazione, conviveva e Controparte_2 risiedeva con la madre presso l'immobile;
- la “ha sempre voluto anche prima del giudizio alienare l'unico bene Pt_1 immobile in comproprietà al miglior prezzo possibile sul mercato e si è opposta in via giudiziaria alla vendita all'asta che avrebbe recato pregiudizio proprio agli interessi della sua famiglia, quindi non può certo dirsi che abbia resistito in giudizio ad una pretesa fondata (vendere all'asta l'unico cespite di famiglia) ed ha protratto il processo con rinvii –sempre autorizzati dal Magistrato e d'intesa con controparte-, proprio perché non aveva trovato il potenziale acquirente che acquistasse il cespite ad un valore importante, che permettesse poi di dar respiro anche ai figli”;
- il Giudice ha concesso numerosi rinvii perché richiesti dalle parti e poiché vi erano offerte concrete, depositate in udienza dalla convenuta;
- per evitare le ulteriori spese connesse alla vendita all'asta, la , come Pt_1 emerge dalla sua condotta processuale, sarebbe stata disponibile a vendere comunque l'immobile, anche ad un prezzo inferiore rispetto a quello poi realizzato, e quindi si sarebbe trovato un accordo tra le parti, piuttosto che ricorrere alla vendita all'incanto;
pagina 4 di 8 - prima dell'inizio della causa, parte attrice aveva cercato vari clienti interessati all'acquisto di detto immobile e quindi l'appellante ha resistito sin dall'inizio in giudizio per il superiore interesse della famiglia;
- la condotta dell'appellante in questi anni non è stata certo antigiuridica, né trasgressiva di norme di diritto sostanziale, né ha provocato la necessità del processo, ma è stata costruttiva, in buona fede e volta a far prevalere gli interessi superiori della famiglia.
2.) Premesso che la costituzione del è rituale atteso che egli si è CP_1 limitato a contestare l'impugnazione chiedendone la reiezione, si osserva che va anzitutto disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal medesimo basata sul principio affermato dalla Cassazione (ordinanza n.
21824/2019) secondo cui è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.
Nella specie l'atto di gravame contiene infatti argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale indicando i motivi dell'evidenziato dissenso in ordine alla condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado ed illustrando le ragioni che avrebbero giustificato la compensazione delle spese - tanto che lo stesso appellato ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
3.) Ciò premesso si ritiene che le doglianze articolate dall'appellante siano fondate.
Infatti vero è che la , costituendosi (a novembre del 2021) nel giudizio Pt_1 introdotto dal al fine di far disporre la vendita dell'immobile, di cui le CP_1 parti erano comproprietarie in pari misura, ha chiesto la reiezione della domanda pagina 5 di 8 svolgendo argomentazioni difensive che esulavano dall'oggetto del giudizio di divisione (perché basate sulla circostanza che il bene, adibito a casa coniugale, era occupato dalla , convivente con la figlia della coppia all'epoca Pt_1 CP_3 sprovvista di una occupazione stabile) e sulla indivisibilità dell'immobile (che non avrebbe impedito la vendita giudiziale del bene richiesta dall'attore).
Tuttavia tale prospettazione (soltanto inziale) non è stata poi ribadita nel corso del giudizio dalla convenuta la quale, come si evince dal comportamento processuale della stessa, descritto anche nella sentenza impugnata, si è attivata per procedere alla vendita (in via stragiudiziale) del bene: come rilevato dal
Tribunale, infatti, all'udienza dell'11 maggio 2022 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio - in pendenza di trattative per la vendita dell'immobile oggetto della domanda – che è stato disposto dal primo giudice il quale ha concesso altri rinvii, per le stesse ragioni, essendo in corso una trattativa privata, condotta dalla convenuta, che tuttavia non si era perfezionata all'udienza del 18.1.2023 quando il giudice ha nominato un CTU ai fini della decisione;
detto incombente non è stato espletato atteso che all'udienza del 15.3.2023 (come risulta dal relativo verbale) la convenuta ha esibito una proposta di acquisto sulla base della quale il Tribunale ha rinviato la causa (per l'eventuale conferimento dell'incarico al CTU) all'udienza del 7.6.2023 in cui le parti hanno concordemente chiesto un ulteriore rinvio poiché era stata fissata la data del rogito notarile;
all'udienza del
19.7.2023 i procuratori delle parti hanno, infine, dato atto che era cessata la materia del contendere.
Il comportamento processuale tenuto dalla denota che la medesima - Pt_1 di fatto - non si è opposta alla vendita dell'immobile, ma ha posto in essere le attività necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto ricercando un acquirente che potesse garantire la realizzazione delle migliori condizioni economiche, nell'interesse di entrambi i comproprietari e quindi anche del il quale, del CP_1 resto, aveva evidenziato di essere consapevole del fatto che l'alternativa giudiziale dello scioglimento della comunione rappresentava un soluzione peggiorativa “atteso che dal ricavato della vendita all'asta del bene, avrebbero pagina 6 di 8 ottenuto un importo di gran lunga inferiore rispetto ad una vendita sul libero mercato immobiliare” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Le circostanze delineate valutate insieme al fatto che entrambe le parti hanno in più occasioni chiesto concordemente il rinvio della causa, dapprima, in pendenza di trattative, e, poi, per formalizzare l'atto notarile (che è stato stipulato come si desume dal fatto che entrambe le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere), inducono a ritenere che siano ravvisabili i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del procedimento di primo grado: il comportamento processuale dell'attore e della convenuta evidenzia infatti che, dopo la costituzione della , il processo si Pt_1
è protratto non a causa delle contestazioni iniziali sollevate da quest'ultima, ma perché entrambe le parti, consapevoli del fatto che una vendita in via stragiudiziale avrebbe permesso di realizzare un risultato economicamente più conveniente, hanno chiesto reiteratamente i rinvii della causa per procedere a detta vendita.
Per le considerazioni svolte, che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle istanze istruttorie avanzate dalla e delle altre questioni Pt_1 trattate dalle parti, l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la compensazione delle spese di lite del procedimento di primo grado: ne consegue la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza n. 1806/2023.
3.) L'esito complessivo del giudizio, la natura e la oggettiva controvertibilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1806/2023 pubblicata il
[...]
21.12.2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara pagina 7 di 8 compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado, disponendo la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza indicata.
Dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona il 12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 8 di 8