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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2668-1/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
La giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare in corso di causa, promosso ai sensi degli artt. 669-quater e 670 c.p.c. da:
Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona della curatrice, rag. e con il
[...] P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Gherardo Soresina del foro di Firenze
ricorrente
contro
(C.F.: ), con il patrocinio degli avv.ti Simone Grassi, CP_1 C.F._1
Guido Maria Tancredi e Andrea Eduardo Preziosi;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Giuliano Parte_3 C.F._2
Scarselli
resistenti
premesso in fatto:
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il e del socio Parte_1 accomandatario ha adito l'intestato tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni nei confronti di e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, CP_1 Parte_3 respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, anche in via istruttoria: - nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1471, n. 2, c.p.c., la nullità dell'asta giudiziaria del 30 giugno
2021 in occasione della quale è stato aggiudicato alla signora quale soggetto fittiziamente interposto CP_1 dalla madre il complesso immobiliare posto in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 Parte_3
(cosiddetto "Lotto 1") censito: al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni al foglio 89, particella
105, sub 14, 26, 25 (graffati), categoria A/7 e sub 15, categoria C/6; al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Monteriggioni: al foglio 89, particella 11O; foglio 89, particella 1221 e 1223 (per una quota di 340/1000); accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1471, n. 2, c.p.c., la nullità del contratto in data 15 aprile 2022, ai rogiti del Notaio rep. 22.392, racc. 10.663, registrato a Siena in data 19 aprile 2022, con il quale Persona_1 il Fallimento ha trasferito a favore della signora la proprietà del suddetto complesso immobiliare CP_1 posto in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 (cosiddetto “Lotto 1”); condannare la signora
[...]
e, in qualità di intestataria sostanziale del Lotto 1, la signora alla restituzione del CP_1 Parte_3 suddetto complesso immobiliare posto in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 (cosiddetto "Lotto 1"); in via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la nullità e/o comunque l'inefficacia dell'aggiudicazione del suddetto complesso immobiliare, come sopra catastalmente individuato, posto in
Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 (cosiddetto “Lotto 1”) a favore della signora in occasione CP_1 dell'incanto del 30 giugno 2021, avendo quest'ultima partecipato all'incanto come interposta persona della madre
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la nullità e/o comunque l'inefficacia del Parte_3 contratto in data 15 aprile 2022, ai rogiti del Notaio del Notaio rep. 22.392, racc. 10.663, Persona_2 registrato a Siena in data 19 aprile 2022, con il quale il ha trasferito a favore della signora Parte_1 [...] la proprietà del suddetto Lotto 1; (e, per l'ulteriore effetto) condannare la signora e, in CP_1 CP_1 qualità di intestataria sostanziale del Lotto 1, la signora alla restituzione dell'Immobile di cui Parte_3 al suddetto Lotto 1; - in ogni caso: ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Siena, di procedere alla relativa trascrizione della domanda giudiziale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese
e compensi professionali relativi al presente giudizio”.
Nel corso del suddetto giudizio di merito, con ricorso ai sensi dell'art. 670 c.p.c., il fallimento attore ha chiesto di autorizzare, inaudita altera parte o previa fissazione di udienza in contraddittorio, il sequestro giudiziario del complesso immobiliare sito in Monteriggioni (SI), Via
Cassia Nord, nn. 66/68 (cosiddetto “Lotto 1”) censito al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni al foglio 89, particella 105, sub. 14, 26, 25 (graffati), categoria A/7 e sub 15,
Pagina 2 categoria C/6; al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Monteriggioni al foglio 89, particella 110; foglio 89, particella 1221 e 1223 (per una quota di 340/1000).
In particolare, quanto ai presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, il ricorrente ha dedotto:
a) in punto di fumus boni iuris, l'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene oggetto di domanda, atteso che l'accoglimento della domanda principale di nullità ex art. 1471 c.c. dell'assegnazione dell'immobile alla convenuta travolgerebbe anche la validità del CP_1 contratto di compravendita del 19.4.2022; oltre a ciò il ricorrente ha altresì evidenziato la fondatezza delle proprie pretese, come si evince dalla ricostruzione dei fatti emergente dai provvedimenti resi nel procedimento penale, pur favorevoli alle convenute, da cui tuttavia si evince l'interposizione fittizia posta in essere nell'acquisto del bene oggetto di giudizio;
b) in punto di periculum in mora, l'opportunità di provvedere alla custodia e alla gestione temporanea di tale bene, al fine di evitare che, una volta liberato l'immobile dall'attuale occupante, la convenuta , indagata quale progettatrice del disegno criminoso che ha Parte_3 integrato i reati di turbativa d'asta e accesso abusivo ai sistemi informatici, possa disporre e godere liberamente del lotto n. 1, con il rischio che, all'esito dell'accoglimento della domanda di merito, il fallimento debba promuovere un ulteriore procedimento per la liberazione del bene, con conseguente ulteriore prolungamento dei tempi a danno della massa dei creditori;
oltre a ciò la ricorrente ha dedotto altresì il riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria penale del disegno posto in essere dalla per il tramite della figlia al fine di aggirare il divieto di cui Parte_3 all'art. 1471 c.c.; che la , ottenuto il dissequestro del bene in sede penale, ha chiesto CP_1
l'immediata messa in possesso del bene, prospettando l'eventuale responsabilità risarcitoria della curatela e che la curatela si trova costretta a consegnare l'immobile alle resistenti, che potranno liberamente goderne e disporne.
Disattesa la richiesta cautelare inaudita altera parte e instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituite in giudizio e , chiedendo il rigetto del ricorso. La CP_1 Parte_3 convenuta ha altresì chiesto la condanna del fallimento ai sensi dell'art. 96, co. 1 e CP_1
3 c.p.c..
All'udienza del 5.2.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi. Parte ricorrente ha, tra l'altro, evidenziato la necessità della tutela richiesta a fronte del dissequestro disposto in sede penale e delle domande spiegate in via riconvenzionale dalle convenute nel giudizio di merito,
Pagina 3 rappresentando inoltre che l'immobile è attualmente occupato dal socio accomandatario, pur essendo pendente la procedura di sfratto, con conseguente necessità di ottenere un provvedimento che consenta di mantenere il possesso dell'immobile in pendenza del giudizio di merito. Le parti convenute hanno, tra l'altro, evidenziato che il provvedimento di dissequestro in sede penale risale al marzo 2023 e che ne è stata data evidenza nel procedimento di merito sin dall'aprile 2024 e hanno precisato che la domanda giudiziale è stata trascritta, in ciò ribadendo l'assenza del periculum. La giudice, sentite le parti, ha riservato la decisione.
osserva:
Il ricorso cautelare proposto dal e del socio accomandatario Parte_1 Pt_1 non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 670 n. 1 c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni immobili, mobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.
La precipua funzione di tale tutela cautelare di natura conservativa è quella di sottrarre i beni alla libera disponibilità della controparte, affidandoli – nelle more della definizione del giudizio di merito – alla custodia o alla gestione temporanea di altro soggetto, onde assicurare la fruttuosità della futura esecuzione conseguente all'accertamento del diritto sul bene al termine del processo di cognizione.
Ciò posto, il novero delle controversie in ordine alla proprietà e al possesso che legittimano la proposizione della domanda cautelare è inteso, dalla giurisprudenza largamente maggioritaria, in senso estensivo, ritenendosi ammissibile la concessione di un sequestro giudiziario non soltanto a fronte di azione di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione del possesso, ma anche a fronte di controversie in cui la proprietà e il possesso potrebbero essere attribuiti in conseguenza della decisione su azioni contrattuali (v. nel merito, tra le molte, Tribunale Bologna, 17.1.2025;
Tribunale Siena, 9.11.2024; Tribunale Perugia, 4.2.2019; v. altresì Cass., 9645/1994 e Cass.,
5899/1987), dovendosi di contro affermare l'incompatibilità del sequestro giudiziario con le azioni meramente dichiarative (v. Cass. 3463/1968).
In definitiva, deve ritenersi ammissibile la domanda di sequestro giudiziario in ogni ipotesi in cui risulti proposta, o debba proporsi, un'azione di risoluzione, rescissione, nullità o annullamento o accertamento della simulazione di un rapporto obbligatorio che si riferisca ad un bene suscettibile di formarne oggetto, sempre che a tali azioni sia collegata la pretesa di ottenere la restituzione
Pagina 4 dello stesso bene, trattandosi di tutela cautelare finalizzata ad assicurare nelle more del giudizio di merito la custodia e la gestione del bene.
Inoltre, quanto ai requisiti cautelari, in punto di fumus boni iuris, oltre all'esistenza di una controversia tra le parti sulla proprietà o sul possesso del bene, nei termini anzidetti, deve ritenersi necessaria altresì la sommaria dimostrazione della fondatezza del proprio diritto ad ottenere la restituzione del bene all'esito del giudizio (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre,
Tribunale Napoli Nord, 15.1.2025; Tribunale Piacenza 23.11.2023; Tribunale di Palermo,
12.10.2023; in merito il risalente precedente, Cass. 3831/1982, Rv. 421803-01: “Qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altri detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso e convalidato solo se, in relazione al fumus boni iuris, sussista, oltre la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha richiesto la misura cautelare, anche la probabilità che da tale accoglimento consegua, in concreto, il diritto dell'attore all'immediata restituzione del bene. […]”).
Quanto, invece, al periculum in mora, identificato ai sensi dell'art. 670 c.p.c. nell'opportunità della custodia o della gestione temporanea, deve osservarsi che per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (v. Cass. 854/1982 e Cass. 9729/1993 nel merito, tra le molte, Tribunale di
Nola, 24.1.2025; Tribunale di Bologna, 17.1.2025 cit.) e in generale che si presenti una situazione di fatto diversa da quella di diritto tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe a ottenere il vantaggio che le spetta (v. ancora Cass. 9729/1993).
Tanto premesso, al fine di esaminare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, giova ripercorrere brevemente l'antefatto del giudizio di merito nell'ambito del quale è stato richiesto il sequestro giudiziario.
Come dedotto dal ricorrente e documentalmente provato, il lotto n. 1 – oggetto del giudizio di merito introdotto dalla procedura attrice e del presente subprocedimento cautelare - è stato posto in vendita nell'ambito della procedura fallimentare n. 40/2018, come da avviso di vendita del
27.4.2021, al prezzo base d'asta di € 433.500,00 (v. doc. 6 fasc. ricorrente), derivante dai ribassi dovuti ai precedenti tre esperimenti di vendita andati deserti, ed è stato provvisoriamente aggiudicato in data 30.6.2021 a al prezzo di € 434.000,00 (v. verbale di CP_1 aggiudicazione di cui al doc. 7 fasc. ricorrente). Con successivo decreto del 9.8.2021 il giudice delegato supplente ha sospeso le operazioni di vendita, rimettendo gli atti alla giudice delegata
Pagina 5 titolare per i necessari conseguenti provvedimenti, rilevando un'ipotesi di invalidità delle operazioni di vendita dei lotti n. 1 e n. 2 stante quanto previsto dall'art. 1471 c.c. che “dispone a pena di nullità (vizio, dunque, rilevabile anche d'ufficio) che non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero” (v. doc. 13 fasc. ricorrente). Il decreto del giudice delegato è stato successivamente reclamato ex art. 26 l.f. (v. doc. 15 fasc. ricorrente) e il reclamo è stato accolto con provvedimento collegiale del 27.12.2021 relativamente alla posizione di CP_1 aggiudicataria del lotto n. 1, sulla motivazione che “[…] in mancanza di qualsiasi allegazione e riscontro probatorio in ordine alla solo asserita interposizione, l'aggiudicazione del Lotto 1 in favore di deve CP_1 ritenersi legittima non sussistendo la violazione del divieto di cui all'art. 1471 c.c. […]” (v. doc. 16 fasc. ricorrente). A seguito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicataria, è stato stipulato il contratto di compravendita a rogito del notaio (Rep. 22.392, Racc. Persona_1
10.663) con cui la proprietà del lotto n. 1 è stata trasferita in favore dell'aggiudicataria
[...]
(v. doc. 18 fasc. ricorrente) e successivamente la giudice delegata ha emesso l'ordine di CP_1 liberazione con riferimento a tale immobile (v. doc. 19 e doc. 20 fasc. ricorrente;
si osserva sul punto, per inciso, che i documenti prodotti nell'ambito di un procedimento cautelare in corso di causa sono utilizzabili anche nel giudizio di merito soltanto se la produzione è avvenuta prima che in tale giudizio siano maturate le preclusioni istruttorie, v. Cass. 14338/2009 e Cass.
13631/2017). A seguito della stipula del contratto di compravendita è stato aperto il procedimento penale a carico, tra gli altri, di e per i reati di CP_1 Parte_3 turbata libertà degli incanti e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nell'ambito del quale è stato inizialmente eseguito il sequestro preventivo degli immobili di cui ai lotti n. 1 e n.
2 (v. doc. 21 fasc. ricorrente), oggetto di richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale del riesame con ordinanza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 12333/2023 ha annullato l'ordinanza nei confronti della sola (v. doc. 24 fasc. ricorrente), CP_1 rimettendo gli atti al Tribunale per il riesame, che conseguentemente ha annullato il sequestro preventivo del lotto n. 1, disponendone la restituzione a (v. doc. 25 fasc. CP_1 ricorrente).
Infine, con atto di citazione del 20.12.2023, il ha introdotto il giudizio di merito volto Parte_1
a far accertare e dichiarare ex art. 1471 n. 2 c.c. la nullità dell'asta giudiziaria del 30.6.2021 e del conseguente contratto di compravendita, con condanna alla restituzione del complesso immobiliare, o in subordine ex art. 1414 c.c., sempre con condanna alla restituzione del complesso immobiliare.
Pagina 6 Tanto premesso, a fronte della domanda articolata dal fallimento attore nel giudizio di merito non vi è dubbio, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, che la domanda cautelare sia ammissibile, atteso che le domande articolate dalla ricorrente nel giudizio di merito sono teleologicamente indirizzate ad ottenere, previa declaratoria di nullità o inefficacia del negozio traslativo, anche la restituzione al fallimento dei beni oggetto di trasferimento.
Ciò posto, con particolare riferimento al requisito del periculum, inteso nei termini sopra specificati, deve osservarsi che la ricorrente ha posto alla base del proprio ricorso, da un lato la gravità degli elementi emergenti dal procedimento penale nei confronti delle odierne resistenti e le richieste, anche risarcitorie, avanzate dalla nel giudizio di merito in riferimento alla CP_1 indisponibilità dell'immobile dal giorno del rogito, dall'altro, la necessità di evitare che la
, anche per interposizione della , possa custodire, godere e disporre Parte_3 CP_1 dell'immobile aggiudicato nell'ambito dell'asta fallimentare, da ritenersi invalida per le ragioni sottese alla domanda spiegata dalla curatela nel giudizio di merito.
Tuttavia, quanto alle deduzioni relative alla gravità del contesto, dovuto alla pendenza del procedimento penale nei confronti di , intestataria formale del bene, e CP_1 [...]
, reale intestataria secondo la ricostruzione del ricorrente, per i reati di turbativa d'asta e Parte_3 per accesso abusivo a sistemi informatici, deve osservarsi che le resistenti hanno fornito prova documentale della richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Firenze per ogni ipotesi di reato con riferimento a tutti i soggetti indagati nel procedimento RGNR
9404/2022, tra cui dunque anche le odierne convenute e , e del CP_1 Parte_3 successivo decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari, recependo le motivazioni articolate dal pubblico ministero (v. documentazione allegata alla comparsa di costituzione delle convenute nel presente subprocedimento cautelare). Sicché, sotto tale profilo e impregiudicata ogni diversa valutazione nel giudizio di merito con riferimento ai profili di rilevanza civilistica così come emersi nel procedimento penale successivamente all'avvenuto trasferimento dell'immobile indicato come lotto n. 1 in favore della convenuta , CP_1 deve ritenersi venuto meno uno dei motivi prospettati dalla ricorrente in punto di periculum, tenuto conto che è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e non consta alcuna successiva opposizione.
Né può ritenersi rilevante in questa sede come circostanza idonea a configurare le ragioni di opportunità richieste dall'art. 670 c.p.c., il contegno processuale della , la quale nel CP_1 giudizio principale ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per indisponibilità dell'immobile, trattandosi di domanda che dovrà eventualmente essere vagliata nel giudizio di
Pagina 7 merito, anche in riferimento alla situazione di fatto preesistente rispetto all'introduzione del presente subprocedimento cautelare, ivi compresa la circostanza emergente dagli atti della sottoposizione del bene in esame al sequestro preventivo disposto in sede penale e della occupazione di tale immobile da parte del fallito, come risultante anche dall'avviso di vendita.
Inoltre, sempre in riferimento alla sussistenza del periculum, inteso come opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dei beni in contestazione (v. supra), deve poi osservarsi che risulta fondata la difesa delle convenute, laddove ha evidenziato che la finalità di evitare atti dispositivi del bene potrebbe essere conseguita attraverso la trascrizione della domanda. Invero, la pendente causa di merito ha ad oggetto la dichiarazione di nullità, annullamento, inefficacia del contratto di compravendita degli immobili di cui al lotto n. 1, da trascriversi ai sensi dell'art. 2652 n. 4 e 6 c.c., con i conseguenti effetti discendenti dall'art. 2644
c.c..
Infatti, ad un eventuale provvedimento di sequestro giudiziario degli immobili non conseguirebbero effetti prenotativi, non essendo prevista alcuna trascrizione del provvedimento
(arg. ex art. 679 c.p.c.) e dovendosi il sequestro attuare nelle forme dell'esecuzione su cose determinate ossia dell'esecuzione per consegna o rilascio (v. art. 677 c.p.c.), sicché non verrebbe impedito il compimento di atti di disposizione patrimoniale, posto che, in ragione del sistema pubblicitario previsto, nel caso di beni immobili il provvedimento cautelare incide soltanto sulla disponibilità materiale del bene e non sulla disponibilità giuridica dello stesso (v. in tal senso
Tribunale di Roma 12.12.2024; Tribunale di Varese, 27.11.2024; Tribunale di Roma, 6.8.2024;
Tribunale di Milano, 24.1.2024; Tribunale di Grosseto, 14.11.2023; Tribunale di Napoli, 5.4.2022;
Tribunale di Terni, 2.6.2019).
Al riguardo deve osservarsi che, se è vero che in aggiunta agli effetti prenotativi derivanti dalla trascrizione della domanda, la parte potrebbe comunque avere interesse a conseguire, mediante il sequestro giudiziario, un effetto ulteriore connesso alla custodia, alla gestione e alla disponibilità materiale del bene, di per sé non ottenibile per il tramite della trascrizione della domanda e che il ricorrente potrebbe avere comunque, e a prescindere dalla trascrizione della domanda, un interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che consenta di custodire e amministrare il bene oggetto di domanda giudiziale in maniera opportuna (v. Cass. 46/2000: “La trascrizione di una domanda suscettibile di prenotare gli effetti di una sentenza sanzionante l'acquisto di diritti dominicali sul cespite immobiliare oggetto della vertenza non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di sequestro giudiziario dell'immobile stesso, essendo tale misura cautelare intesa, ai sensi dell'art. 670, n. 1 cod. proc. civ., al conseguimento di provvedimenti relativi alla custodia, alla gestione ed alla disponibilità materiale del bene, non garantiti data
Pagina 8 trascrizione”; conf. Cass. 4039/1994), tale interesse deve tuttavia emergere da elementi fattuali che possano giustificare, in termini di opportunità, la gestione da parte di un custode dei beni in contestazione (v. Tribunale Roma, 12.12.2024; Tribunale Piacenza, 2.7.2024; Tribunale Firenze,
12.8.2024).
Ebbene, nel caso di specie le deduzioni del ricorrente, in astratto condivisibili alla luce di quanto anzidetto in merito alla peculiare connotazione del periculum nello strumento cautelare in esame, si basano su affermazioni che tuttavia non configurano il rischio di eventuali condotte gestorie negative o dannose rilevanti ai fini dell'autorizzazione a procedere al sequestro (e a prescindere, dunque, dai profili di merito concernenti le domande svolte dalle parti), anche tenuto conto che, allo stato attuale, l'immobile in questione risulta ancora occupato da altro soggetto e, precisamente, il fallito in relazione al quale le procedure di sfratto sono Parte_1 attualmente ancora in corso (circostanza dedotta dalla stessa ricorrente). Per quanto anzidetto, infatti, il mero ipotetico rischio di disposizione materiale di un bene immobile non è sufficiente a giustificare il sequestro giudiziario, non essendo di per sé e in quanto tale elemento idoneo a compromettere l'eventuale esecuzione del futuro provvedimento di merito. Opinare diversamente significherebbe, infatti, ritenere che ogni qualvolta si sia di fronte ad una controversia sulla proprietà o sul possesso, nell'ampia accezione come sopra ricostruita, dovrebbe essere autorizzato il sequestro giudiziario sui beni, in virtù di un pericolo connesso alle mere tempistiche di attuazione dell'eventuale provvedimento di merito favorevole e senza alcun riferimento alle concrete situazioni tali da giustificare l'esigenza di provvedere alla gestione e custodia dei beni e alla probabile mala gestio del possessore contestato idonea a immutare il bene conteso in senso sfavorevole (v. Tribunale Siena, 9.11.2024 cit.; Tribunale di Roma, 6.8.2024), elementi che nel caso di specie, per le ragioni anzidette, non possono ritenersi integrati.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto e a prescindere dalla valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris con riferimento al diritto alla restituzione attinente alla domanda attorea, il cui esame resta assorbito, non risultano emerse ragioni di opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni immobili oggetto del giudizio principale, come richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c..
Ne consegue il rigetto della domanda cautelare proposta.
Da ultimo, non può essere in questa sede esaminata la domanda articolata dalla resistente
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Infatti, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa, le CP_1 spese di lite dovranno essere regolamentate all'esito del pendente giudizio di merito.
Pagina 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, visti gli artt. 670 e 669-quater c.p.c. così provvede:
− rigetta il ricorso cautelare proposto in corso di causa ex art. 670 c.p.c. dal
[...]
Parte_1
− spese al merito.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Siena, in data 4 marzo 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pagina 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
La giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare in corso di causa, promosso ai sensi degli artt. 669-quater e 670 c.p.c. da:
Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona della curatrice, rag. e con il
[...] P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Gherardo Soresina del foro di Firenze
ricorrente
contro
(C.F.: ), con il patrocinio degli avv.ti Simone Grassi, CP_1 C.F._1
Guido Maria Tancredi e Andrea Eduardo Preziosi;
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Giuliano Parte_3 C.F._2
Scarselli
resistenti
premesso in fatto:
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il e del socio Parte_1 accomandatario ha adito l'intestato tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni nei confronti di e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, CP_1 Parte_3 respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, anche in via istruttoria: - nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1471, n. 2, c.p.c., la nullità dell'asta giudiziaria del 30 giugno
2021 in occasione della quale è stato aggiudicato alla signora quale soggetto fittiziamente interposto CP_1 dalla madre il complesso immobiliare posto in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 Parte_3
(cosiddetto "Lotto 1") censito: al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni al foglio 89, particella
105, sub 14, 26, 25 (graffati), categoria A/7 e sub 15, categoria C/6; al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Monteriggioni: al foglio 89, particella 11O; foglio 89, particella 1221 e 1223 (per una quota di 340/1000); accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1471, n. 2, c.p.c., la nullità del contratto in data 15 aprile 2022, ai rogiti del Notaio rep. 22.392, racc. 10.663, registrato a Siena in data 19 aprile 2022, con il quale Persona_1 il Fallimento ha trasferito a favore della signora la proprietà del suddetto complesso immobiliare CP_1 posto in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 (cosiddetto “Lotto 1”); condannare la signora
[...]
e, in qualità di intestataria sostanziale del Lotto 1, la signora alla restituzione del CP_1 Parte_3 suddetto complesso immobiliare posto in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 (cosiddetto "Lotto 1"); in via subordinata: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la nullità e/o comunque l'inefficacia dell'aggiudicazione del suddetto complesso immobiliare, come sopra catastalmente individuato, posto in
Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 66/68 (cosiddetto “Lotto 1”) a favore della signora in occasione CP_1 dell'incanto del 30 giugno 2021, avendo quest'ultima partecipato all'incanto come interposta persona della madre
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1414 c.c., la nullità e/o comunque l'inefficacia del Parte_3 contratto in data 15 aprile 2022, ai rogiti del Notaio del Notaio rep. 22.392, racc. 10.663, Persona_2 registrato a Siena in data 19 aprile 2022, con il quale il ha trasferito a favore della signora Parte_1 [...] la proprietà del suddetto Lotto 1; (e, per l'ulteriore effetto) condannare la signora e, in CP_1 CP_1 qualità di intestataria sostanziale del Lotto 1, la signora alla restituzione dell'Immobile di cui Parte_3 al suddetto Lotto 1; - in ogni caso: ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Siena, di procedere alla relativa trascrizione della domanda giudiziale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese
e compensi professionali relativi al presente giudizio”.
Nel corso del suddetto giudizio di merito, con ricorso ai sensi dell'art. 670 c.p.c., il fallimento attore ha chiesto di autorizzare, inaudita altera parte o previa fissazione di udienza in contraddittorio, il sequestro giudiziario del complesso immobiliare sito in Monteriggioni (SI), Via
Cassia Nord, nn. 66/68 (cosiddetto “Lotto 1”) censito al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di Monteriggioni al foglio 89, particella 105, sub. 14, 26, 25 (graffati), categoria A/7 e sub 15,
Pagina 2 categoria C/6; al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Monteriggioni al foglio 89, particella 110; foglio 89, particella 1221 e 1223 (per una quota di 340/1000).
In particolare, quanto ai presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, il ricorrente ha dedotto:
a) in punto di fumus boni iuris, l'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene oggetto di domanda, atteso che l'accoglimento della domanda principale di nullità ex art. 1471 c.c. dell'assegnazione dell'immobile alla convenuta travolgerebbe anche la validità del CP_1 contratto di compravendita del 19.4.2022; oltre a ciò il ricorrente ha altresì evidenziato la fondatezza delle proprie pretese, come si evince dalla ricostruzione dei fatti emergente dai provvedimenti resi nel procedimento penale, pur favorevoli alle convenute, da cui tuttavia si evince l'interposizione fittizia posta in essere nell'acquisto del bene oggetto di giudizio;
b) in punto di periculum in mora, l'opportunità di provvedere alla custodia e alla gestione temporanea di tale bene, al fine di evitare che, una volta liberato l'immobile dall'attuale occupante, la convenuta , indagata quale progettatrice del disegno criminoso che ha Parte_3 integrato i reati di turbativa d'asta e accesso abusivo ai sistemi informatici, possa disporre e godere liberamente del lotto n. 1, con il rischio che, all'esito dell'accoglimento della domanda di merito, il fallimento debba promuovere un ulteriore procedimento per la liberazione del bene, con conseguente ulteriore prolungamento dei tempi a danno della massa dei creditori;
oltre a ciò la ricorrente ha dedotto altresì il riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria penale del disegno posto in essere dalla per il tramite della figlia al fine di aggirare il divieto di cui Parte_3 all'art. 1471 c.c.; che la , ottenuto il dissequestro del bene in sede penale, ha chiesto CP_1
l'immediata messa in possesso del bene, prospettando l'eventuale responsabilità risarcitoria della curatela e che la curatela si trova costretta a consegnare l'immobile alle resistenti, che potranno liberamente goderne e disporne.
Disattesa la richiesta cautelare inaudita altera parte e instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituite in giudizio e , chiedendo il rigetto del ricorso. La CP_1 Parte_3 convenuta ha altresì chiesto la condanna del fallimento ai sensi dell'art. 96, co. 1 e CP_1
3 c.p.c..
All'udienza del 5.2.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi. Parte ricorrente ha, tra l'altro, evidenziato la necessità della tutela richiesta a fronte del dissequestro disposto in sede penale e delle domande spiegate in via riconvenzionale dalle convenute nel giudizio di merito,
Pagina 3 rappresentando inoltre che l'immobile è attualmente occupato dal socio accomandatario, pur essendo pendente la procedura di sfratto, con conseguente necessità di ottenere un provvedimento che consenta di mantenere il possesso dell'immobile in pendenza del giudizio di merito. Le parti convenute hanno, tra l'altro, evidenziato che il provvedimento di dissequestro in sede penale risale al marzo 2023 e che ne è stata data evidenza nel procedimento di merito sin dall'aprile 2024 e hanno precisato che la domanda giudiziale è stata trascritta, in ciò ribadendo l'assenza del periculum. La giudice, sentite le parti, ha riservato la decisione.
osserva:
Il ricorso cautelare proposto dal e del socio accomandatario Parte_1 Pt_1 non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
[...]
Come noto, ai sensi dell'art. 670 n. 1 c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni immobili, mobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.
La precipua funzione di tale tutela cautelare di natura conservativa è quella di sottrarre i beni alla libera disponibilità della controparte, affidandoli – nelle more della definizione del giudizio di merito – alla custodia o alla gestione temporanea di altro soggetto, onde assicurare la fruttuosità della futura esecuzione conseguente all'accertamento del diritto sul bene al termine del processo di cognizione.
Ciò posto, il novero delle controversie in ordine alla proprietà e al possesso che legittimano la proposizione della domanda cautelare è inteso, dalla giurisprudenza largamente maggioritaria, in senso estensivo, ritenendosi ammissibile la concessione di un sequestro giudiziario non soltanto a fronte di azione di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione del possesso, ma anche a fronte di controversie in cui la proprietà e il possesso potrebbero essere attribuiti in conseguenza della decisione su azioni contrattuali (v. nel merito, tra le molte, Tribunale Bologna, 17.1.2025;
Tribunale Siena, 9.11.2024; Tribunale Perugia, 4.2.2019; v. altresì Cass., 9645/1994 e Cass.,
5899/1987), dovendosi di contro affermare l'incompatibilità del sequestro giudiziario con le azioni meramente dichiarative (v. Cass. 3463/1968).
In definitiva, deve ritenersi ammissibile la domanda di sequestro giudiziario in ogni ipotesi in cui risulti proposta, o debba proporsi, un'azione di risoluzione, rescissione, nullità o annullamento o accertamento della simulazione di un rapporto obbligatorio che si riferisca ad un bene suscettibile di formarne oggetto, sempre che a tali azioni sia collegata la pretesa di ottenere la restituzione
Pagina 4 dello stesso bene, trattandosi di tutela cautelare finalizzata ad assicurare nelle more del giudizio di merito la custodia e la gestione del bene.
Inoltre, quanto ai requisiti cautelari, in punto di fumus boni iuris, oltre all'esistenza di una controversia tra le parti sulla proprietà o sul possesso del bene, nei termini anzidetti, deve ritenersi necessaria altresì la sommaria dimostrazione della fondatezza del proprio diritto ad ottenere la restituzione del bene all'esito del giudizio (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre,
Tribunale Napoli Nord, 15.1.2025; Tribunale Piacenza 23.11.2023; Tribunale di Palermo,
12.10.2023; in merito il risalente precedente, Cass. 3831/1982, Rv. 421803-01: “Qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altri detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso e convalidato solo se, in relazione al fumus boni iuris, sussista, oltre la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha richiesto la misura cautelare, anche la probabilità che da tale accoglimento consegua, in concreto, il diritto dell'attore all'immediata restituzione del bene. […]”).
Quanto, invece, al periculum in mora, identificato ai sensi dell'art. 670 c.p.c. nell'opportunità della custodia o della gestione temporanea, deve osservarsi che per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (v. Cass. 854/1982 e Cass. 9729/1993 nel merito, tra le molte, Tribunale di
Nola, 24.1.2025; Tribunale di Bologna, 17.1.2025 cit.) e in generale che si presenti una situazione di fatto diversa da quella di diritto tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe a ottenere il vantaggio che le spetta (v. ancora Cass. 9729/1993).
Tanto premesso, al fine di esaminare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, giova ripercorrere brevemente l'antefatto del giudizio di merito nell'ambito del quale è stato richiesto il sequestro giudiziario.
Come dedotto dal ricorrente e documentalmente provato, il lotto n. 1 – oggetto del giudizio di merito introdotto dalla procedura attrice e del presente subprocedimento cautelare - è stato posto in vendita nell'ambito della procedura fallimentare n. 40/2018, come da avviso di vendita del
27.4.2021, al prezzo base d'asta di € 433.500,00 (v. doc. 6 fasc. ricorrente), derivante dai ribassi dovuti ai precedenti tre esperimenti di vendita andati deserti, ed è stato provvisoriamente aggiudicato in data 30.6.2021 a al prezzo di € 434.000,00 (v. verbale di CP_1 aggiudicazione di cui al doc. 7 fasc. ricorrente). Con successivo decreto del 9.8.2021 il giudice delegato supplente ha sospeso le operazioni di vendita, rimettendo gli atti alla giudice delegata
Pagina 5 titolare per i necessari conseguenti provvedimenti, rilevando un'ipotesi di invalidità delle operazioni di vendita dei lotti n. 1 e n. 2 stante quanto previsto dall'art. 1471 c.c. che “dispone a pena di nullità (vizio, dunque, rilevabile anche d'ufficio) che non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero” (v. doc. 13 fasc. ricorrente). Il decreto del giudice delegato è stato successivamente reclamato ex art. 26 l.f. (v. doc. 15 fasc. ricorrente) e il reclamo è stato accolto con provvedimento collegiale del 27.12.2021 relativamente alla posizione di CP_1 aggiudicataria del lotto n. 1, sulla motivazione che “[…] in mancanza di qualsiasi allegazione e riscontro probatorio in ordine alla solo asserita interposizione, l'aggiudicazione del Lotto 1 in favore di deve CP_1 ritenersi legittima non sussistendo la violazione del divieto di cui all'art. 1471 c.c. […]” (v. doc. 16 fasc. ricorrente). A seguito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicataria, è stato stipulato il contratto di compravendita a rogito del notaio (Rep. 22.392, Racc. Persona_1
10.663) con cui la proprietà del lotto n. 1 è stata trasferita in favore dell'aggiudicataria
[...]
(v. doc. 18 fasc. ricorrente) e successivamente la giudice delegata ha emesso l'ordine di CP_1 liberazione con riferimento a tale immobile (v. doc. 19 e doc. 20 fasc. ricorrente;
si osserva sul punto, per inciso, che i documenti prodotti nell'ambito di un procedimento cautelare in corso di causa sono utilizzabili anche nel giudizio di merito soltanto se la produzione è avvenuta prima che in tale giudizio siano maturate le preclusioni istruttorie, v. Cass. 14338/2009 e Cass.
13631/2017). A seguito della stipula del contratto di compravendita è stato aperto il procedimento penale a carico, tra gli altri, di e per i reati di CP_1 Parte_3 turbata libertà degli incanti e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nell'ambito del quale è stato inizialmente eseguito il sequestro preventivo degli immobili di cui ai lotti n. 1 e n.
2 (v. doc. 21 fasc. ricorrente), oggetto di richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale del riesame con ordinanza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 12333/2023 ha annullato l'ordinanza nei confronti della sola (v. doc. 24 fasc. ricorrente), CP_1 rimettendo gli atti al Tribunale per il riesame, che conseguentemente ha annullato il sequestro preventivo del lotto n. 1, disponendone la restituzione a (v. doc. 25 fasc. CP_1 ricorrente).
Infine, con atto di citazione del 20.12.2023, il ha introdotto il giudizio di merito volto Parte_1
a far accertare e dichiarare ex art. 1471 n. 2 c.c. la nullità dell'asta giudiziaria del 30.6.2021 e del conseguente contratto di compravendita, con condanna alla restituzione del complesso immobiliare, o in subordine ex art. 1414 c.c., sempre con condanna alla restituzione del complesso immobiliare.
Pagina 6 Tanto premesso, a fronte della domanda articolata dal fallimento attore nel giudizio di merito non vi è dubbio, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, che la domanda cautelare sia ammissibile, atteso che le domande articolate dalla ricorrente nel giudizio di merito sono teleologicamente indirizzate ad ottenere, previa declaratoria di nullità o inefficacia del negozio traslativo, anche la restituzione al fallimento dei beni oggetto di trasferimento.
Ciò posto, con particolare riferimento al requisito del periculum, inteso nei termini sopra specificati, deve osservarsi che la ricorrente ha posto alla base del proprio ricorso, da un lato la gravità degli elementi emergenti dal procedimento penale nei confronti delle odierne resistenti e le richieste, anche risarcitorie, avanzate dalla nel giudizio di merito in riferimento alla CP_1 indisponibilità dell'immobile dal giorno del rogito, dall'altro, la necessità di evitare che la
, anche per interposizione della , possa custodire, godere e disporre Parte_3 CP_1 dell'immobile aggiudicato nell'ambito dell'asta fallimentare, da ritenersi invalida per le ragioni sottese alla domanda spiegata dalla curatela nel giudizio di merito.
Tuttavia, quanto alle deduzioni relative alla gravità del contesto, dovuto alla pendenza del procedimento penale nei confronti di , intestataria formale del bene, e CP_1 [...]
, reale intestataria secondo la ricostruzione del ricorrente, per i reati di turbativa d'asta e Parte_3 per accesso abusivo a sistemi informatici, deve osservarsi che le resistenti hanno fornito prova documentale della richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Firenze per ogni ipotesi di reato con riferimento a tutti i soggetti indagati nel procedimento RGNR
9404/2022, tra cui dunque anche le odierne convenute e , e del CP_1 Parte_3 successivo decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari, recependo le motivazioni articolate dal pubblico ministero (v. documentazione allegata alla comparsa di costituzione delle convenute nel presente subprocedimento cautelare). Sicché, sotto tale profilo e impregiudicata ogni diversa valutazione nel giudizio di merito con riferimento ai profili di rilevanza civilistica così come emersi nel procedimento penale successivamente all'avvenuto trasferimento dell'immobile indicato come lotto n. 1 in favore della convenuta , CP_1 deve ritenersi venuto meno uno dei motivi prospettati dalla ricorrente in punto di periculum, tenuto conto che è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e non consta alcuna successiva opposizione.
Né può ritenersi rilevante in questa sede come circostanza idonea a configurare le ragioni di opportunità richieste dall'art. 670 c.p.c., il contegno processuale della , la quale nel CP_1 giudizio principale ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per indisponibilità dell'immobile, trattandosi di domanda che dovrà eventualmente essere vagliata nel giudizio di
Pagina 7 merito, anche in riferimento alla situazione di fatto preesistente rispetto all'introduzione del presente subprocedimento cautelare, ivi compresa la circostanza emergente dagli atti della sottoposizione del bene in esame al sequestro preventivo disposto in sede penale e della occupazione di tale immobile da parte del fallito, come risultante anche dall'avviso di vendita.
Inoltre, sempre in riferimento alla sussistenza del periculum, inteso come opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dei beni in contestazione (v. supra), deve poi osservarsi che risulta fondata la difesa delle convenute, laddove ha evidenziato che la finalità di evitare atti dispositivi del bene potrebbe essere conseguita attraverso la trascrizione della domanda. Invero, la pendente causa di merito ha ad oggetto la dichiarazione di nullità, annullamento, inefficacia del contratto di compravendita degli immobili di cui al lotto n. 1, da trascriversi ai sensi dell'art. 2652 n. 4 e 6 c.c., con i conseguenti effetti discendenti dall'art. 2644
c.c..
Infatti, ad un eventuale provvedimento di sequestro giudiziario degli immobili non conseguirebbero effetti prenotativi, non essendo prevista alcuna trascrizione del provvedimento
(arg. ex art. 679 c.p.c.) e dovendosi il sequestro attuare nelle forme dell'esecuzione su cose determinate ossia dell'esecuzione per consegna o rilascio (v. art. 677 c.p.c.), sicché non verrebbe impedito il compimento di atti di disposizione patrimoniale, posto che, in ragione del sistema pubblicitario previsto, nel caso di beni immobili il provvedimento cautelare incide soltanto sulla disponibilità materiale del bene e non sulla disponibilità giuridica dello stesso (v. in tal senso
Tribunale di Roma 12.12.2024; Tribunale di Varese, 27.11.2024; Tribunale di Roma, 6.8.2024;
Tribunale di Milano, 24.1.2024; Tribunale di Grosseto, 14.11.2023; Tribunale di Napoli, 5.4.2022;
Tribunale di Terni, 2.6.2019).
Al riguardo deve osservarsi che, se è vero che in aggiunta agli effetti prenotativi derivanti dalla trascrizione della domanda, la parte potrebbe comunque avere interesse a conseguire, mediante il sequestro giudiziario, un effetto ulteriore connesso alla custodia, alla gestione e alla disponibilità materiale del bene, di per sé non ottenibile per il tramite della trascrizione della domanda e che il ricorrente potrebbe avere comunque, e a prescindere dalla trascrizione della domanda, un interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che consenta di custodire e amministrare il bene oggetto di domanda giudiziale in maniera opportuna (v. Cass. 46/2000: “La trascrizione di una domanda suscettibile di prenotare gli effetti di una sentenza sanzionante l'acquisto di diritti dominicali sul cespite immobiliare oggetto della vertenza non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di sequestro giudiziario dell'immobile stesso, essendo tale misura cautelare intesa, ai sensi dell'art. 670, n. 1 cod. proc. civ., al conseguimento di provvedimenti relativi alla custodia, alla gestione ed alla disponibilità materiale del bene, non garantiti data
Pagina 8 trascrizione”; conf. Cass. 4039/1994), tale interesse deve tuttavia emergere da elementi fattuali che possano giustificare, in termini di opportunità, la gestione da parte di un custode dei beni in contestazione (v. Tribunale Roma, 12.12.2024; Tribunale Piacenza, 2.7.2024; Tribunale Firenze,
12.8.2024).
Ebbene, nel caso di specie le deduzioni del ricorrente, in astratto condivisibili alla luce di quanto anzidetto in merito alla peculiare connotazione del periculum nello strumento cautelare in esame, si basano su affermazioni che tuttavia non configurano il rischio di eventuali condotte gestorie negative o dannose rilevanti ai fini dell'autorizzazione a procedere al sequestro (e a prescindere, dunque, dai profili di merito concernenti le domande svolte dalle parti), anche tenuto conto che, allo stato attuale, l'immobile in questione risulta ancora occupato da altro soggetto e, precisamente, il fallito in relazione al quale le procedure di sfratto sono Parte_1 attualmente ancora in corso (circostanza dedotta dalla stessa ricorrente). Per quanto anzidetto, infatti, il mero ipotetico rischio di disposizione materiale di un bene immobile non è sufficiente a giustificare il sequestro giudiziario, non essendo di per sé e in quanto tale elemento idoneo a compromettere l'eventuale esecuzione del futuro provvedimento di merito. Opinare diversamente significherebbe, infatti, ritenere che ogni qualvolta si sia di fronte ad una controversia sulla proprietà o sul possesso, nell'ampia accezione come sopra ricostruita, dovrebbe essere autorizzato il sequestro giudiziario sui beni, in virtù di un pericolo connesso alle mere tempistiche di attuazione dell'eventuale provvedimento di merito favorevole e senza alcun riferimento alle concrete situazioni tali da giustificare l'esigenza di provvedere alla gestione e custodia dei beni e alla probabile mala gestio del possessore contestato idonea a immutare il bene conteso in senso sfavorevole (v. Tribunale Siena, 9.11.2024 cit.; Tribunale di Roma, 6.8.2024), elementi che nel caso di specie, per le ragioni anzidette, non possono ritenersi integrati.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto e a prescindere dalla valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris con riferimento al diritto alla restituzione attinente alla domanda attorea, il cui esame resta assorbito, non risultano emerse ragioni di opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni immobili oggetto del giudizio principale, come richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c..
Ne consegue il rigetto della domanda cautelare proposta.
Da ultimo, non può essere in questa sede esaminata la domanda articolata dalla resistente
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Infatti, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa, le CP_1 spese di lite dovranno essere regolamentate all'esito del pendente giudizio di merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, visti gli artt. 670 e 669-quater c.p.c. così provvede:
− rigetta il ricorso cautelare proposto in corso di causa ex art. 670 c.p.c. dal
[...]
Parte_1
− spese al merito.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Siena, in data 4 marzo 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
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