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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/12/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 337 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 179/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024, in punto: opposizione a decreto ingiuntivo - rapporto di conto corrente bancario;
causa vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Parte_1 Parte_2
Savarese per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
quale rappresentante di rappresentata e difesa dall'Avv. Clara CP_1 CP_2
Gualtieri per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti appellanti: “Respinta ogni contraria istanza e difesa, in accoglimento di tutto quanto rappresentato, dedotto, eccepito e censurato con l'atto introduttivo del presente giudizio, e contemporaneamente contestando e chiedendo il rigetto di tutto quanto ex adverso argomentato, in totale riforma della sentenza nr. 179/2024 R.G.
Sent. emessa dal Tribunale ordinario di Gorizia, Sezione unica civile in data
30.07.2024, notificata da controparte il giorno 11.09.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 922/2022 R.G. civ., così provvedere: in via pregiudiziale e preliminare: 1)
dire, ritenere e dichiarare nulla la sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Gorizia in data 30.07.2024, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
922/2022 R.G. civ. notificata da controparte il giorno 11.09.2024, per essere stata resa da giudice incompetente per territorio, indicando, con sentenza, funzionalmente competente il Tribunale civile di Palermo. In subordine e nel merito: 2) ritenere e dichiarare nulla la sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di
Gorizia in data 30.07.2024, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 922/2022 R.G. civ.
notificata da controparte il giorno 11.09.2024, per evidente difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito, e ciò non solo per non avere mai prodotto il relativo contratto di cessione del credito in blocco, in particolare per la mancata fornita prova della conoscenza fattuale relativa all'avvenuta cessione, in capo ai debitori ceduti, del loro ben individuato debito;
3) ritenere e dichiarare, nulla la sentenza n.
179/2024, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Gorizia in data 30.07.2024
nell'ambito del giudizio iscritto al n. 922/2022 R.G. civ. notificata da controparte il
2 giorno 11.09.2024 per carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto;
4) ritenere e dichiarare nulla la sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Gorizia in data 30.07.2024, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
922/2022 R.G. civ. notificata da controparte il giorno 11.09.2024, per essere l'impugnato decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G.D.I. emesso dal Tribunale civile di
Gorizia in data 16.07.2022, inefficace sotto il duplice profilo dell'an e del quantum,
ossia per illegittima applicazione, sia di tassi di interesse ultralegali, mai validamente convenuti, oltreché di commissioni e spese non concordate, sia per la capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge (cd. anatocismo). Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con clausola di distrazione ed attribuzione nei riguardi del sottoscritto difensore. LV ed impregiudicato ogni altro diritto, azione e ragione, nella più ampia e generale forma.”
Per parte appellata: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario poiché non rispetta quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. delle eccezioni e domande nuove rassegnate ex adverso nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello;
disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 348
bis c.p.c. essendo l'impugnazione avversaria inammissibile e/o manifestatamente infondata. In via principale, nel merito: rigettare in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa ogni avversa difesa, deduzione, eccezione e domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 179/2024 (R.G. n. 922/2022) del Tribunale di
Gorizia, Giudice Bergonzi Stefano, pubblicata in data 30/07/2024. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. n.55/2014, c.p.a. e
3 iva e con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e avevano proposto opposizione avverso il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 265/2022 emesso in data 16.7.2022 con il quale il Tribunale di
Gorizia aveva loro ingiunto il pagamento in solido in favore di in nome e CP_1
per conto di della somma di euro 13.392,89 oltre interessi legali e spese CP_2
della procedura monitoria.
Tale credito, riveniente dal saldo alla data del 23.12.2019 del conto corrente n.
631242,64 acceso presso era stato ceduto Controparte_3
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione una prima volta con contratto del
23.12.2019 a favore di e una seconda volta in data 4.2.2020 a favore di CP_4
la quale lo aveva azionato in via monitoria tramite CP_2 CP_1
Gli opponenti, premesso che avevano stipulato nella seconda metà del 2008 presso la filiale di di Palermo, Via Libertà n. 9, un contratto Controparte_3
cointestato di apertura conto corrente anticipi e che avevano concordato con l'ufficio legale della banca la definizione della propria posizione debitoria mediante il pagamento di una somma a saldo e stralcio, ma che non avevano poi più ricevuto alcuna formalizzazione in proposito, avevano in particolare eccepito:
1) l'incompetenza del Tribunale di Gorizia in favore del Tribunale di Palermo, foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, risultando
, in quanto militare della Guardia di Finanza, domiciliato a Gorizia Parte_2
unicamente per ragioni di servizio, ma essendo invece abitualmente residente a [...], unitamente alla moglie;
Parte_1
2) l'insussistenza della legittimazione sostanziale della creditrice in difetto di
4 dimostrazione della cessione del credito;
3) l'applicazione di interessi a tasso ultra-legale e l'addebito di commissioni e spese non pattuite e l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
si era costituita rilevando che il ricorso monitorio era stato proposto CP_1
tenendo conto delle regole proprie dettate dal d.lgs. n. 206 del 2005 e contestando la fondatezza delle altre questioni di merito.
Radicatosi il contraddittorio era stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. e successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 30
luglio 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma interamente il decreto ingiuntivo n. 265/2022 emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16/07/2022;
Condanna e a tra loro in solido, al Parte_2 Parte_1
pagamento, in favore di in nome e per conto di delle spese del CP_1 CP_2
presente grado del giudizio, che liquida per compensi in euro 4.237,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.”
Con tale decisione era stato osservato:
che la domanda monitoria doveva ritenersi correttamente introdotta in forza della regola dettata dall'art. 33 del codice del consumo, dovendo in caso di concorrenza tra più fori del consumatore trovare applicazione il principio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c.;
che sulla base della documentazione prodotta il credito risultava effettivamente ceduto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e art. 58 Tub prima
5 da ad in data 23.12.2019 e poi da Controparte_3 CP_4
quest'ultima a in data 4.2.2020, essendo peraltro il rapporto oggetto di causa CP_2
individuabile, alla luce delle caratteristiche ivi descritte, nella massa dei crediti complessivamente ceduti, ed essendo già nel ricorso monitorio stato provato il passaggio in sofferenza della posizione, caratteristica che riconduceva la posizione debitoria al blocco di quelle cedute.
Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti (addebito di interessi a tasso ultra-legale e di commissioni e spese non pattuite;
illegittima capitalizzazione degli interessi passivi) era stato osservato:
che la contestazione era stata formulata con modalità del tutto generiche, non avendo gli opponenti dedotto alcunché in ordine al tasso degli interessi concretamente applicato;
che risultava errata l'indicazione del 26.1.2017 quale data di chiusura del rapporto di conto corrente, diversamente chiuso in data 27.3.2019 mediante l'invio di raccomandata con cui veniva comunicato il recesso dal contratto e il passaggio della posizione in sofferenza;
che l'opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, aveva provato l'ammontare del credito producendo nella fase monitoria l'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs.
385/93 e successivamente, con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli estratti conti integrali del rapporto di conto corrente dal 2005 (anno di apertura del c.c.) al 2019
(anno del recesso e chiusura).
Gli opponenti avevano gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 9 ottobre 2024;
l'opposta si era costituita resistendo all'impugnazione ed eccependone
6 l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno lamentato, con il primo motivo, l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza, rilevando che erano entrambi abitualmente residenti a [...]e che la residenza anagrafica del corrispondeva a quella della Caserma della Parte_2
Guardia di Finanza di Gorizia.
Con il secondo motivo hanno dedotto che l'opposta aveva “il preciso onere di dimostrare, non solo la propria legittimazione sostanziale dal punto di vista processuale, in particolare la conoscenza del debitore circa l'avvenuta cessione,
specificatamente del proprio credito, potendo quest'ultima spiegare valida efficacia solo quando il debitore ceduto l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata” (pag.
14 appello), rilevando che l'avviso di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non provava il perfezionamento della fattispecie traslativa, che non risultava dimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e che non era stato dimostrato che il credito ingiunto fosse proprio quello contratto con non essendo stato Controparte_3
prodotto il contratto di cessione intervenuto con il creditore originario.
Con il terzo motivo hanno censurato la decisione di primo grado deducendo che avevano chiuso il conto corrente in data 26.01.2017 versando all'uopo la somma di euro 600,00 richiesta dalla con la conseguenza che tutti gli accessori e spese CP_3
7 maturate successivamente non potevano e non dovevano essere calcolate;
che non si comprendeva “a seguito di quale calcolo matematico, se non anatocistico, l'iniziale somma di euro 6.310,37 così come risultante al 31.12.2013 sia diventata, dopo 4 anni,
pari ad euro 9.718,30 per poi lievitare, in data 23.12.2019, ossia nei successivi 2 anni,
in maniera esponenziale nella misura finale di euro 13.382,89 … non si intuisce nemmeno sulla scorta di quali interessi e spese la somma di euro 9.178,30 così
risultante al 31.12.2016, in particolare dopo la chiusura del conto corrente, sia poi diventata pari ad euro 13.382,19 alla data del 23.12.2019” e che appariva “quindi evidente che, nel caso di specie, che la somma di euro 13.382,19 oggetto di d.i. è
l'inequivocabile risultato dell'applicazione di tassi d'interesse ultralegale, mai validamente convenuti e di commissioni illegittime, nonché frutto della capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge” (pag. 19 appello).
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziata l'infondatezza della questione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal momento che l'atto di impugnazione consente una compiuta individuazione, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, dell'effettivo contenuto delle argomentazioni e delle critiche svolte a sostegno del gravame.
Nel merito va invece rilevata la parziale fondatezza del primo motivo, dovendo essere ricordato che “il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali,
salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto
8 di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più
inderogabile di ogni altro” (Cass. Sez. 6 - 3, n. 5705 del 12/03/2014).
In considerazione della prevalenza del foro del consumatore previsto dall'art. 33,
lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 su quello individuato dall'art. 33 c.p.c.
deve pertanto essere evidenziato che ciascuna parte opponente doveva essere convenuta presso il luogo di residenza abituale sussistente al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, luogo che quanto alla pacificamente corrisponde con il proprio domicilio, situato in Palermo, Via Parte_1
dei Nebrodi n. 55.
L'eccezione non può invece ritenersi fondata quanto al , non potendo Parte_2
revocarsi in dubbio che il foro di Gorizia corrisponda al suo luogo di residenza abituale, con conseguente coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva.
Quest'ultimo risulta infatti, per sua stessa ammissione - prestando servizio presso la
Guardia di Finanza di Gorizia - ivi residente e domiciliato presso un alloggio condotto in locazione, di tal che in considerazione della notevole distanza tra Gorizia e Palermo
e della natura continuativa della propria attività lavorativa non può ritenersi plausibile l'assunto relativo alla mera occasionalità della residenza presso il capoluogo isontino.
Risultando il decreto emesso da un giudice parzialmente incompetente, ne consegue dunque che la domanda monitoria non potrà in questa sede pervenire, quanto alla ad una decisione di merito, atteso che “il giudice dell'opposizione ad Parte_1
ingiunzione - ed anche il giudice di appello che decide in secondo grado - è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposta anche se il decreto ingiuntivo sia stato emesso
9 fuori dai casi stabiliti dalla legge, tuttavia egli deve limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali, e cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti delle parti” (Cass. Sez. 1, n. 1584 del 28/02/1996).
Andrà pertanto dichiarata la parziale nullità del decreto ingiuntivo e la incompetenza territoriale del Tribunale di Gorizia, sussistendo in base alla regola relativa al foro del consumatore ex art. 33, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, quanto alla pretesa creditoria svolta nei confronti della la competenza del Tribunale di Parte_1
Palermo.
Sono invece infondate le doglianze svolte con il secondo motivo, risolvendosi lo stesso in una sostanziale riproposizione delle originarie eccezioni, di fatto priva di un reale ed effettivo confronto con la decisione di primo grado, che risulta sul punto esaustiva e correttamente argomentata con riferimento alla giurisprudenza di legittimità (vedasi, in particolare, l'ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), che ha da tempo chiarito che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, che la sua esistenza è pertanto dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, che il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice e che opera in materia il principio di non contestazione.
In particolare, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 4 l. 30 aprile 1999, n. 130
e art. 58 T.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé,
ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla cessionaria in G.U.
10 può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco,
in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso in cui invece sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza stessa del contratto di cessione, detto contratto deve bensì essere oggetto di prova ma, a tal fine, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
unitamente ad altri elementi, ben può essere valutato come indizio, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Ciò posto, ed evidenziato che ex art. 58, comma 4, T.u.b. “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, già in prime cure era stato segnalato, in riferimento al caso di specie:
che quanto alla prima cessione (da ad Controparte_3 CP_4
era stato prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020;
[...]
che quanto alla seconda cessione (da a era stato prodotto CP_4 CP_2
l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/02/2020 n. 23 (all. 7 e 9
al ricorso monitorio);
che il primo avviso di cessione contemplava tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i
"Crediti BMPS" e i "Crediti MPSCS" e, congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come
"in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019;
che il secondo avviso di cessione aveva per oggetto tutti i crediti per capitale, interessi
11 (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni,
indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario … sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 ed il 21/8/2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza.”
Nel ricorso monitorio era stato inoltre provato il passaggio in sofferenza della posizione debitoria, caratteristica che riconduceva la stessa al blocco di quelle cedute,
ed era stata altresì prodotta la lista dei crediti ceduti, tra i quali compariva il numero di riferimento del rapporto controverso.
Oltre a ciò, l'opposta aveva prodotto copia del contratto di conto corrente cointestato stipulato in data 15/12/2005 tra Banca Antonveneta, ora Controparte_3
e i due opponenti, nonché gli estratti integrali del rapporto di conto
[...]
corrente dal 2005 (anno di apertura) al 2019, documenti che non avrebbe altrimenti avuto motivo di ottenere, e una dichiarazione della cedente in cui si CP_4
attestava che il credito oggetto di causa rientrava tra quelli ceduti.
Plurimi concordanti elementi concorrono dunque, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, consentendo di ritenere comprovato l'onere della prova in merito alla legittimazione sostanziale di dovendo per l'effetto il CP_2
secondo motivo ritenersi infondato sotto tutti i profili in esso evidenziati.
Quanto al terzo motivo, va in primo luogo rilevato che, con statuizione non attinta da specifica contestazione, l'effettiva data di chiusura del conto corrente era stata individuata nella decisione di primo grado in quella del 27.3.2019, coincidente con l'inoltro della raccomandata con cui veniva comunicato il recesso dal contratto e il passaggio della posizione in sofferenza.
Il rapporto non può in ogni caso ritenersi cessato il 26.1.2017 in esito ai contatti intercorsi tra i correntisti e l'ufficio legale dell'istituto di credito, essendo pacifico che
12 a seguito di questi ultimi nessun accordo transattivo (la cui prova, com'è noto,
soggiace alla prescrizione formale dettata dall'art. 1967 cod. civ.) si era successivamente di fatto perfezionato.
Va inoltre rilevato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Sez.
3, n. 26525 del 11/10/2024).
Tali allegazioni, nel mentre, sono del tutto mancate nel caso di specie, ed altrettanto è
a dirsi quanto alle commissioni e alle spese illegittimamente applicate, non risultando in generale specificato sulla base di quali elementi di riscontro e in relazione a quali periodi dovrebbe ritenersi dimostrata “l'applicazione di tassi d'interesse ultralegale,
mai validamente convenuti e di commissioni illegittime, nonché frutto della capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge.”
* * *
L'appello va pertanto parzialmente accolto per quanto di ragione limitatamente alla posizione della e respinto quanto al resto;
le spese processuali - che in Parte_1
conseguenza della riforma della decisione impugnata andranno riliquidate per entrambi i gradi separatamente per ciascuno degli appellanti, non sussistendo tra gli stessi identità di posizione processuale - andranno regolate secondo la rispettiva soccombenza e liquidate sulla base dello scaglione di valore applicabile alla controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio
13 del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da e Parte_1 [...]
, nei confronti di quale rappresentante di avverso la Parte_2 CP_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Gorizia n. 179/2024, pubblicata il 30 luglio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità parziale del decreto ingiuntivo n. 265/2022 emesso in data 16.7.2022 nei confronti della sola Parte_1
sussistendo relativamente a quest'ultima l'incompetenza territoriale del
[...]
Tribunale di Gorizia e la competenza territoriale ex art. 33, lettera u), del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206 del Tribunale di Palermo;
Respinge quanto al resto l'appello;
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti di CP_1
che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi Parte_1
euro 3.600,00 per ciascun grado, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
Condanna, inoltre, alla rifusione delle spese del doppio grado nei Parte_2
confronti di che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi CP_1
euro 3.600,00 per ciascun grado, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art. Parte_2
13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 337 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 179/2024, pubblicata in data 30 luglio 2024, in punto: opposizione a decreto ingiuntivo - rapporto di conto corrente bancario;
causa vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Parte_1 Parte_2
Savarese per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTI
E
quale rappresentante di rappresentata e difesa dall'Avv. Clara CP_1 CP_2
Gualtieri per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti appellanti: “Respinta ogni contraria istanza e difesa, in accoglimento di tutto quanto rappresentato, dedotto, eccepito e censurato con l'atto introduttivo del presente giudizio, e contemporaneamente contestando e chiedendo il rigetto di tutto quanto ex adverso argomentato, in totale riforma della sentenza nr. 179/2024 R.G.
Sent. emessa dal Tribunale ordinario di Gorizia, Sezione unica civile in data
30.07.2024, notificata da controparte il giorno 11.09.2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 922/2022 R.G. civ., così provvedere: in via pregiudiziale e preliminare: 1)
dire, ritenere e dichiarare nulla la sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Gorizia in data 30.07.2024, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
922/2022 R.G. civ. notificata da controparte il giorno 11.09.2024, per essere stata resa da giudice incompetente per territorio, indicando, con sentenza, funzionalmente competente il Tribunale civile di Palermo. In subordine e nel merito: 2) ritenere e dichiarare nulla la sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di
Gorizia in data 30.07.2024, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 922/2022 R.G. civ.
notificata da controparte il giorno 11.09.2024, per evidente difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito, e ciò non solo per non avere mai prodotto il relativo contratto di cessione del credito in blocco, in particolare per la mancata fornita prova della conoscenza fattuale relativa all'avvenuta cessione, in capo ai debitori ceduti, del loro ben individuato debito;
3) ritenere e dichiarare, nulla la sentenza n.
179/2024, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Gorizia in data 30.07.2024
nell'ambito del giudizio iscritto al n. 922/2022 R.G. civ. notificata da controparte il
2 giorno 11.09.2024 per carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto;
4) ritenere e dichiarare nulla la sentenza n. 179/2024, emessa dal Giudice Unico del
Tribunale di Gorizia in data 30.07.2024, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
922/2022 R.G. civ. notificata da controparte il giorno 11.09.2024, per essere l'impugnato decreto ingiuntivo n. 265/2022 R.G.D.I. emesso dal Tribunale civile di
Gorizia in data 16.07.2022, inefficace sotto il duplice profilo dell'an e del quantum,
ossia per illegittima applicazione, sia di tassi di interesse ultralegali, mai validamente convenuti, oltreché di commissioni e spese non concordate, sia per la capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge (cd. anatocismo). Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con clausola di distrazione ed attribuzione nei riguardi del sottoscritto difensore. LV ed impregiudicato ogni altro diritto, azione e ragione, nella più ampia e generale forma.”
Per parte appellata: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario poiché non rispetta quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. delle eccezioni e domande nuove rassegnate ex adverso nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello;
disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 348
bis c.p.c. essendo l'impugnazione avversaria inammissibile e/o manifestatamente infondata. In via principale, nel merito: rigettare in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa ogni avversa difesa, deduzione, eccezione e domanda e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 179/2024 (R.G. n. 922/2022) del Tribunale di
Gorizia, Giudice Bergonzi Stefano, pubblicata in data 30/07/2024. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. n.55/2014, c.p.a. e
3 iva e con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e avevano proposto opposizione avverso il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 265/2022 emesso in data 16.7.2022 con il quale il Tribunale di
Gorizia aveva loro ingiunto il pagamento in solido in favore di in nome e CP_1
per conto di della somma di euro 13.392,89 oltre interessi legali e spese CP_2
della procedura monitoria.
Tale credito, riveniente dal saldo alla data del 23.12.2019 del conto corrente n.
631242,64 acceso presso era stato ceduto Controparte_3
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione una prima volta con contratto del
23.12.2019 a favore di e una seconda volta in data 4.2.2020 a favore di CP_4
la quale lo aveva azionato in via monitoria tramite CP_2 CP_1
Gli opponenti, premesso che avevano stipulato nella seconda metà del 2008 presso la filiale di di Palermo, Via Libertà n. 9, un contratto Controparte_3
cointestato di apertura conto corrente anticipi e che avevano concordato con l'ufficio legale della banca la definizione della propria posizione debitoria mediante il pagamento di una somma a saldo e stralcio, ma che non avevano poi più ricevuto alcuna formalizzazione in proposito, avevano in particolare eccepito:
1) l'incompetenza del Tribunale di Gorizia in favore del Tribunale di Palermo, foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, risultando
, in quanto militare della Guardia di Finanza, domiciliato a Gorizia Parte_2
unicamente per ragioni di servizio, ma essendo invece abitualmente residente a [...], unitamente alla moglie;
Parte_1
2) l'insussistenza della legittimazione sostanziale della creditrice in difetto di
4 dimostrazione della cessione del credito;
3) l'applicazione di interessi a tasso ultra-legale e l'addebito di commissioni e spese non pattuite e l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
si era costituita rilevando che il ricorso monitorio era stato proposto CP_1
tenendo conto delle regole proprie dettate dal d.lgs. n. 206 del 2005 e contestando la fondatezza delle altre questioni di merito.
Radicatosi il contraddittorio era stata concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. e successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 30
luglio 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma interamente il decreto ingiuntivo n. 265/2022 emesso dal Tribunale di Gorizia in data 16/07/2022;
Condanna e a tra loro in solido, al Parte_2 Parte_1
pagamento, in favore di in nome e per conto di delle spese del CP_1 CP_2
presente grado del giudizio, che liquida per compensi in euro 4.237,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese vive sostenute.”
Con tale decisione era stato osservato:
che la domanda monitoria doveva ritenersi correttamente introdotta in forza della regola dettata dall'art. 33 del codice del consumo, dovendo in caso di concorrenza tra più fori del consumatore trovare applicazione il principio del cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c.;
che sulla base della documentazione prodotta il credito risultava effettivamente ceduto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e art. 58 Tub prima
5 da ad in data 23.12.2019 e poi da Controparte_3 CP_4
quest'ultima a in data 4.2.2020, essendo peraltro il rapporto oggetto di causa CP_2
individuabile, alla luce delle caratteristiche ivi descritte, nella massa dei crediti complessivamente ceduti, ed essendo già nel ricorso monitorio stato provato il passaggio in sofferenza della posizione, caratteristica che riconduceva la posizione debitoria al blocco di quelle cedute.
Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dagli opponenti (addebito di interessi a tasso ultra-legale e di commissioni e spese non pattuite;
illegittima capitalizzazione degli interessi passivi) era stato osservato:
che la contestazione era stata formulata con modalità del tutto generiche, non avendo gli opponenti dedotto alcunché in ordine al tasso degli interessi concretamente applicato;
che risultava errata l'indicazione del 26.1.2017 quale data di chiusura del rapporto di conto corrente, diversamente chiuso in data 27.3.2019 mediante l'invio di raccomandata con cui veniva comunicato il recesso dal contratto e il passaggio della posizione in sofferenza;
che l'opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, aveva provato l'ammontare del credito producendo nella fase monitoria l'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs.
385/93 e successivamente, con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli estratti conti integrali del rapporto di conto corrente dal 2005 (anno di apertura del c.c.) al 2019
(anno del recesso e chiusura).
Gli opponenti avevano gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 9 ottobre 2024;
l'opposta si era costituita resistendo all'impugnazione ed eccependone
6 l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti hanno lamentato, con il primo motivo, l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza, rilevando che erano entrambi abitualmente residenti a [...]e che la residenza anagrafica del corrispondeva a quella della Caserma della Parte_2
Guardia di Finanza di Gorizia.
Con il secondo motivo hanno dedotto che l'opposta aveva “il preciso onere di dimostrare, non solo la propria legittimazione sostanziale dal punto di vista processuale, in particolare la conoscenza del debitore circa l'avvenuta cessione,
specificatamente del proprio credito, potendo quest'ultima spiegare valida efficacia solo quando il debitore ceduto l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata” (pag.
14 appello), rilevando che l'avviso di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non provava il perfezionamento della fattispecie traslativa, che non risultava dimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e che non era stato dimostrato che il credito ingiunto fosse proprio quello contratto con non essendo stato Controparte_3
prodotto il contratto di cessione intervenuto con il creditore originario.
Con il terzo motivo hanno censurato la decisione di primo grado deducendo che avevano chiuso il conto corrente in data 26.01.2017 versando all'uopo la somma di euro 600,00 richiesta dalla con la conseguenza che tutti gli accessori e spese CP_3
7 maturate successivamente non potevano e non dovevano essere calcolate;
che non si comprendeva “a seguito di quale calcolo matematico, se non anatocistico, l'iniziale somma di euro 6.310,37 così come risultante al 31.12.2013 sia diventata, dopo 4 anni,
pari ad euro 9.718,30 per poi lievitare, in data 23.12.2019, ossia nei successivi 2 anni,
in maniera esponenziale nella misura finale di euro 13.382,89 … non si intuisce nemmeno sulla scorta di quali interessi e spese la somma di euro 9.178,30 così
risultante al 31.12.2016, in particolare dopo la chiusura del conto corrente, sia poi diventata pari ad euro 13.382,19 alla data del 23.12.2019” e che appariva “quindi evidente che, nel caso di specie, che la somma di euro 13.382,19 oggetto di d.i. è
l'inequivocabile risultato dell'applicazione di tassi d'interesse ultralegale, mai validamente convenuti e di commissioni illegittime, nonché frutto della capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge” (pag. 19 appello).
* * *
Ciò premesso, va a questo punto evidenziata l'infondatezza della questione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal momento che l'atto di impugnazione consente una compiuta individuazione, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, dell'effettivo contenuto delle argomentazioni e delle critiche svolte a sostegno del gravame.
Nel merito va invece rilevata la parziale fondatezza del primo motivo, dovendo essere ricordato che “il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali,
salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto
8 di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più
inderogabile di ogni altro” (Cass. Sez. 6 - 3, n. 5705 del 12/03/2014).
In considerazione della prevalenza del foro del consumatore previsto dall'art. 33,
lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 su quello individuato dall'art. 33 c.p.c.
deve pertanto essere evidenziato che ciascuna parte opponente doveva essere convenuta presso il luogo di residenza abituale sussistente al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, luogo che quanto alla pacificamente corrisponde con il proprio domicilio, situato in Palermo, Via Parte_1
dei Nebrodi n. 55.
L'eccezione non può invece ritenersi fondata quanto al , non potendo Parte_2
revocarsi in dubbio che il foro di Gorizia corrisponda al suo luogo di residenza abituale, con conseguente coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva.
Quest'ultimo risulta infatti, per sua stessa ammissione - prestando servizio presso la
Guardia di Finanza di Gorizia - ivi residente e domiciliato presso un alloggio condotto in locazione, di tal che in considerazione della notevole distanza tra Gorizia e Palermo
e della natura continuativa della propria attività lavorativa non può ritenersi plausibile l'assunto relativo alla mera occasionalità della residenza presso il capoluogo isontino.
Risultando il decreto emesso da un giudice parzialmente incompetente, ne consegue dunque che la domanda monitoria non potrà in questa sede pervenire, quanto alla ad una decisione di merito, atteso che “il giudice dell'opposizione ad Parte_1
ingiunzione - ed anche il giudice di appello che decide in secondo grado - è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposta anche se il decreto ingiuntivo sia stato emesso
9 fuori dai casi stabiliti dalla legge, tuttavia egli deve limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali, e cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti delle parti” (Cass. Sez. 1, n. 1584 del 28/02/1996).
Andrà pertanto dichiarata la parziale nullità del decreto ingiuntivo e la incompetenza territoriale del Tribunale di Gorizia, sussistendo in base alla regola relativa al foro del consumatore ex art. 33, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, quanto alla pretesa creditoria svolta nei confronti della la competenza del Tribunale di Parte_1
Palermo.
Sono invece infondate le doglianze svolte con il secondo motivo, risolvendosi lo stesso in una sostanziale riproposizione delle originarie eccezioni, di fatto priva di un reale ed effettivo confronto con la decisione di primo grado, che risulta sul punto esaustiva e correttamente argomentata con riferimento alla giurisprudenza di legittimità (vedasi, in particolare, l'ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), che ha da tempo chiarito che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, che la sua esistenza è pertanto dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, che il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice e che opera in materia il principio di non contestazione.
In particolare, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 4 l. 30 aprile 1999, n. 130
e art. 58 T.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé,
ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla cessionaria in G.U.
10 può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco,
in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso in cui invece sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza stessa del contratto di cessione, detto contratto deve bensì essere oggetto di prova ma, a tal fine, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
unitamente ad altri elementi, ben può essere valutato come indizio, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Ciò posto, ed evidenziato che ex art. 58, comma 4, T.u.b. “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, già in prime cure era stato segnalato, in riferimento al caso di specie:
che quanto alla prima cessione (da ad Controparte_3 CP_4
era stato prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020;
[...]
che quanto alla seconda cessione (da a era stato prodotto CP_4 CP_2
l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/02/2020 n. 23 (all. 7 e 9
al ricorso monitorio);
che il primo avviso di cessione contemplava tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i
"Crediti BMPS" e i "Crediti MPSCS" e, congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come
"in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019;
che il secondo avviso di cessione aveva per oggetto tutti i crediti per capitale, interessi
11 (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni,
indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario … sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 ed il 21/8/2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza.”
Nel ricorso monitorio era stato inoltre provato il passaggio in sofferenza della posizione debitoria, caratteristica che riconduceva la stessa al blocco di quelle cedute,
ed era stata altresì prodotta la lista dei crediti ceduti, tra i quali compariva il numero di riferimento del rapporto controverso.
Oltre a ciò, l'opposta aveva prodotto copia del contratto di conto corrente cointestato stipulato in data 15/12/2005 tra Banca Antonveneta, ora Controparte_3
e i due opponenti, nonché gli estratti integrali del rapporto di conto
[...]
corrente dal 2005 (anno di apertura) al 2019, documenti che non avrebbe altrimenti avuto motivo di ottenere, e una dichiarazione della cedente in cui si CP_4
attestava che il credito oggetto di causa rientrava tra quelli ceduti.
Plurimi concordanti elementi concorrono dunque, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, consentendo di ritenere comprovato l'onere della prova in merito alla legittimazione sostanziale di dovendo per l'effetto il CP_2
secondo motivo ritenersi infondato sotto tutti i profili in esso evidenziati.
Quanto al terzo motivo, va in primo luogo rilevato che, con statuizione non attinta da specifica contestazione, l'effettiva data di chiusura del conto corrente era stata individuata nella decisione di primo grado in quella del 27.3.2019, coincidente con l'inoltro della raccomandata con cui veniva comunicato il recesso dal contratto e il passaggio della posizione in sofferenza.
Il rapporto non può in ogni caso ritenersi cessato il 26.1.2017 in esito ai contatti intercorsi tra i correntisti e l'ufficio legale dell'istituto di credito, essendo pacifico che
12 a seguito di questi ultimi nessun accordo transattivo (la cui prova, com'è noto,
soggiace alla prescrizione formale dettata dall'art. 1967 cod. civ.) si era successivamente di fatto perfezionato.
Va inoltre rilevato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Sez.
3, n. 26525 del 11/10/2024).
Tali allegazioni, nel mentre, sono del tutto mancate nel caso di specie, ed altrettanto è
a dirsi quanto alle commissioni e alle spese illegittimamente applicate, non risultando in generale specificato sulla base di quali elementi di riscontro e in relazione a quali periodi dovrebbe ritenersi dimostrata “l'applicazione di tassi d'interesse ultralegale,
mai validamente convenuti e di commissioni illegittime, nonché frutto della capitalizzazione di interessi a debito vietata dalla legge.”
* * *
L'appello va pertanto parzialmente accolto per quanto di ragione limitatamente alla posizione della e respinto quanto al resto;
le spese processuali - che in Parte_1
conseguenza della riforma della decisione impugnata andranno riliquidate per entrambi i gradi separatamente per ciascuno degli appellanti, non sussistendo tra gli stessi identità di posizione processuale - andranno regolate secondo la rispettiva soccombenza e liquidate sulla base dello scaglione di valore applicabile alla controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio
13 del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da e Parte_1 [...]
, nei confronti di quale rappresentante di avverso la Parte_2 CP_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Gorizia n. 179/2024, pubblicata il 30 luglio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità parziale del decreto ingiuntivo n. 265/2022 emesso in data 16.7.2022 nei confronti della sola Parte_1
sussistendo relativamente a quest'ultima l'incompetenza territoriale del
[...]
Tribunale di Gorizia e la competenza territoriale ex art. 33, lettera u), del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206 del Tribunale di Palermo;
Respinge quanto al resto l'appello;
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti di CP_1
che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi Parte_1
euro 3.600,00 per ciascun grado, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
Condanna, inoltre, alla rifusione delle spese del doppio grado nei Parte_2
confronti di che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi CP_1
euro 3.600,00 per ciascun grado, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art. Parte_2
13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
14