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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI SA CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 166/2019 R.G. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gela, v. S. Nicola n. 35, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. C. Lucio Greco (C.F. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
C O N T R O denominata (P.IVA , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gela, v. Parioli n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Paola Luisa Moscato (C.F. ), che la rappresenta e difende per procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in appello
Appellata in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Stagno d'Alcontres (C.F. ) per procura allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata in Gela, presso lo studio dell'avv. Patrizia Costa
Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 559/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato intestataria dell'utenza idrica di cui al contratto n. Parte_1
038055 CT/RC, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gela la società Controparte_1
vantando, per il periodo dal settembre 2006 al quarto trimestre 2009, il diritto ad una congrua riduzione
[...] del prezzo della fornitura di acqua richiesto dall'ente gestore del servizio idrico, nella misura del 50%, a fronte delle ordinanze del Sindaco di Gela del giugno e del luglio 2003 con cui si ordinava alla cittadinanza di astenersi dall'uso potabile dell'acqua in distribuzione nella rete idrica cittadina e all'Ente Acquedotti Siciliani
1 di disporre ogni accorgimento necessario al fine di correggere i parametri chimici e i caratteri organolettici riscontrati.
Deduceva quindi l'inadempimento della società Acque di Caltanissetta, denominata , subentrata dal CP_2 settembre 2006 nella gestione del servizio idrico cittadino, all'obbligo di fornire acqua destinata all'uso potabile.
Lamentava altresì una serie di inadempimenti della in punto di regolare e puntuale Controparte_4 somministrazione di acqua in diverse zone dell'abitato cittadino di Gela e per diverse settimane, nonché in ragione degli orari di distribuzione dell'acqua, mai preventivamente comunicati all'utenza e ritenuti incongrui ai fini di un corretto approvvigionamento idrico.
Chiedeva pertanto di dichiarare il suo diritto a non pagare oltre il 50% del canone già corrisposto per la fornitura di acqua da parte di nel periodo gennaio 2007 – dicembre 2010, nonché di riconoscere il CP_2 suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'uso non potabile dell'acqua fornita dall'ente gestore del servizio, stimato in € 300,00, tenuto conto del fabbisogno quotidiano di acqua minerale e dei reiterati inadempimenti della convenuta per la notoria mancanza di acqua per intere settimane nelle diverse zone della città e per gli orari di distribuzione.
La società costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva la decadenza Controparte_1 dall'azione intrapresa e la prescrizione annuale del diritto azionato dall'attrice in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 1570 c.c. alle norme della vendita in tema di garanzia per vizi e difetti della cosa venduta di cui agli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c.. Nel merito, contestava il presunto inadempimento e deduceva la mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale, e del nesso di causalità con la condotta contestata al fornitore. Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in garanzia CP_3
[...]
ritualmente citata e costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva per estraneità alla gestione della rete idrica cittadina e la prescrizione delle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla parte attrice. Nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti del presunto inadempimento e la mancanza di prova del dedotto danno patrimoniale. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Siciliana e della Raffineria di Gela s.p.a., la prima in quanto proprietaria dell'impianto di dissalazione dal quale si approvvigionava di acqua sin dal 1° ottobre CP_3
2006, la seconda per la gestione del suddetto impianto, e chiedeva di essere da costoro tenuta indenne in caso di condanna.
Il Giudice di Pace adito rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Siciliana
e di Raffineria di Gela s.p.a. e, in seguito, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendola matura per la decisione.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'acquisizione dei verbali di prova testimoniale di altro procedimento.
2 Con sentenza n. 559/2018, depositata in data 27/6/2018, il Giudice di Pace di Gela dichiarava prescritta l'azione proposta da ritenendo fondata l'eccezione sollevata dai convenuti alla stregua dell'art. Parte_1
1495 c.c., compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Sul punto osservava che la domanda di rimborso del pagamento corrispondente alla riduzione del 50% della somma pagata in considerazione della non potabilità dell'acqua per il periodo da ottobre 2006 a dicembre 2009 era soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.. Rilevava quindi che l'attrice non aveva fornito alcuna documentazione comprovante una denunzia in tal senso e, pertanto, la riteneva decaduta dal diritto di ottenere la riduzione e la restituzione di quanto versato. Precisava infine che l'azione proposta dall'attrice non poteva essere inquadrata nella disciplina propria della ripetizione di indebito (che prevede l'inesistenza di un contratto), con conseguente applicazione dei termini decadenziali e prescrizionali lunghi, dovendo invece essere ricondotta ad una ipotesi di inesatto adempimento contrattuale.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando tre motivi di gravame, e Parte_1 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda proposta richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado notificato il 29/6/2016.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata in cancelleria in data 21/5/2019, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia in base all'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. In subordine, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di condannare nella qualità di fornitore all'ingrosso dell'acqua erogata Controparte_3 nel Comune di Gela a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio o pagamento derivante dall'accoglimento delle istanze avversarie.
Con comparsa depositata telematicamente in data 20/5/2019 si costituiva altresì in giudizio Controparte_3 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello per prescrizione delle richieste risarcitorie e restitutorie e per l'infondatezza della domanda.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellata di Controparte_1 inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (conf. Cass. Sez. 6
- 3, ord. n. 13535 del 30/05/2018; da ultimo v. Cass. Sez. U. ord. n. 36481 del 13/12/2022), ha affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
3 impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Non si richiede dunque all'appellante che l'appello sia formalmente articolato con l'enunciazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle modifiche proposte alla ricostruzione del fatto o delle violazioni di legge, e quindi con l'elaborazione di un progetto alternativo di sentenza, quando, come nel caso di specie, “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Occorre dunque che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità che siano rispettate formule sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze proposte in sede di gravame, così come la presenza sia di ragioni in fatto (finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella proposta con la sentenza impugnata), che in diritto (volte a far emergere una questione di corretta applicazione delle norme), dipendono dalla motivazione assunta dalla decisione appellata, sicché - prosegue la sentenza citata - “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate,
l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”.
Nel caso di specie nell'atto di appello sono riportate le parti della decisione impugnata ed appaiono altresì sufficientemente enunciate sia le censure proposte che la prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo a quello adottato dal giudice di primo grado.
In proposito si osserva che l'appellante, articolando distinti motivi di gravame, si duole che il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda proposta come azione di garanzia per vizi redibitori anziché come ordinaria azione di inadempimento contrattuale e che abbia erroneamente applicato il termine prescrizionale previsto dall'art. 1495 c.c., affermando quindi la inapplicabilità del suddetto termine all'azione spettante al compratore in caso di consegna di aliud pro alio, soggetta all'ordinaria disciplina prevista per l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., e l'erroneità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.,.
I singoli punti di censura, debitamente articolati, si confrontano con le statuizioni della sentenza impugnata consentendo al giudice del gravame l'esatta comprensione dei motivi di doglianza. L'eccezione proposta per presunta inosservanza dei canoni prescritti dall'art. 342 c.p.c. deve pertanto essere disattesa.
Non può invece essere delibata in sede decisionale l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis co. 1 c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. Invero detta eccezione deve essere trattata e decisa, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
e prima che si proceda alla trattazione (così Cass. Sez. III n. 10422 del 15/4/2019, secondo la quale "qualora
"il giudice d'appello abbia proceduto alla decisione dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi riconducibile alla norma ora richiamata e, dunque, di non pronunciare la predetta ordinanza, la decisione di ammissibilità non è più sindacabile. In altri termini, la ritenuta "non inammissibilità", che dunque abbia
4 comportato la regolare trattazione nel merito dell'appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell'appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sé inammissibile ... " (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 21 marzo 2016, n. 5510, non massimata)").
Nel merito, con il primo motivo di appello l'appellante denuncia contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'ordinaria azione di inadempimento contrattuale.
Secondo l'appellante, il giudice di pace avrebbe erroneamente qualificato l'azione proposta in giudizio alla stregua di un'azione di garanzia per vizi redibitori, e non come azione proposta per grave inadempimento contrattuale di dovuto alla somministrazione di acqua non potabile in luogo di acqua potabile nel CP_2 periodo da settembre 2006 a dicembre 2009, trascurando che le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, per insegnamento della Suprema Corte, riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto, mentre i vizi posteriori possono dare luogo solo ad inesatto adempimento dell'obbligazione di consegnare o somministrare, rendendo in tal modo esperibile l'ordinaria azione di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e di risarcimento del danno, svincolate dai termini di decadenza e prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi redibitori previsti dall'art. 1495 c.c., deducendo che nel caso di specie si configura l'ipotesi più grave della somministrazione di acqua non potabile di qualità, caratteristiche e genere diverso da quella oggetto del contratto, integrante una ipotesi di aliud pro alio soggetta all'ordinaria azione contrattuale di inadempimento ex art. 1218 c.c. e di risarcimento del danno.
I due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente poiché tra di loro connessi.
In proposito va premesso che l'appellante ha proposto con atto di citazione nel giudizio di primo grado domanda di accertamento del diritto a “non pagare, oltre il 50% già corrisposto, il canone per la fornitura di acqua da parte di relativamente al periodo gennaio 2007 – dicembre Controparte_5
2010”, nonché di “riconoscere, in ogni caso, il diritto dell'attrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'uso non potabile dell'acqua fornita dall'ente gestore del servizio, stimabile in € 300,00, tenendo comunque conto del fabbisogno quotidiano di acqua minerale per il normale fabbisogno per esigenze alimentari e potabili, nonché i conclamati e reiterati inadempimenti in cui è incorsa , in CP_2 punto di regolare e puntuale somministrazione di acqua potabile, attesa la notoria mancanza di acqua per intere settimane in diverse zone della città, oltre che degli orari di distribuzione”.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta in giudizio, conseguentemente ritenendo applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., sul rilievo che non si sia tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto e che i vizi posteriori diano luogo invece ad inesatto adempimento, che rende esperibile l'ordinaria azione di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c..
5 Al riguardo si osserva che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, in tema di compravendita
- la cui disciplina è richiamata nella somministrazione, nei limiti della compatibilità, in quanto disciplina del contratto a cui corrispondono le singole prestazioni, ex art. 1570 c.c. - i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di aliud pro alio, che dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente a un genere differente da quello oggetto dell'acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto (così Cass. sez. II,
31/05/2017, n.13782).
Avendo il primo giudice ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., implicitamente qualificando l'azione proposta in giudizio come azione di garanzia per vizi della cosa somministrata, deve darsi atto dell'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte in tema di qualificazione giuridica dell'azione proposta in casi analoghi di somministrazione di acqua non potabile, secondo il quale la fornitura di acqua non potabile in luogo di quella potabile va qualificata come consegna di aliud pro alio.
In particolare la Corte di legittimità, con ordinanza della Sez. 3 ord. n. 26897 del 20.9.2023 (conf. le successive pronunce della Sez. 3 ord. n. 7577/2024 e 34371/2024; da ultimo, Cass. Sez. 3 ord. n. 7726/2025), ha espresso il principio di diritto secondo il quale “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di "aliud pro alio" che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art.
1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.”.
La Suprema Corte in proposito ha affermato quanto segue: “... e in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983, n. 4515). Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez. 1. 05/02/2016, n. 2313; Cass., sez.
2, 18/05/2011, n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227; Cass., sez. 2,
25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ.
Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species
6 rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus;
si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta. La qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925). Nel caso specifico, a fronte dell'accertata non potabilità dell'acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell'odierna ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.
2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dalla ricorrente”.
Tale valutazione della Corte di legittimità prescinde dagli ulteriori usi consentiti dall'acqua erogata, ancorché non potabile.
Nondimeno, anche recependo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, disattesa l'eccezione di prescrizione fondata sull'applicazione nel rapporto di somministrazione della disciplina dei vizi o mancanza di qualità della cosa venduta in ragione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale, cui soggiace la tutela avverso l'inadempimento del contratto posto in essere, la domanda proposta dall'appellante di accertamento del diritto a non pagare un ulteriore corrispettivo oltre al 50% del canone idrico già corrisposto nel periodo gennaio 2007 – dicembre 2010, vantando un diritto ad una “congrua riduzione del prezzo”, non può comunque trovare accoglimento, a ciò ostando la difformità delle tutele previste in caso di inadempimento contrattuale o inesatto adempimento dagli artt. 1218 e 1453 c.c. – risoluzione del contratto o azione di adempimento – rispetto alla tutela – comprensiva dell'azione di riduzione del prezzo – invocata nel caso di specie ed il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato espresso dall'art. 112 c.p.c..
Non induce a diversa conclusione la considerazione, espressa dall'appellante, che la domanda di risoluzione del contratto avrebbe comportato una rinuncia al bene primario dell'acqua poiché il servizio idrico è gestito in via esclusiva da , essendo stata invocata una tutela – quella della riduzione del prezzo – non prevista CP_2 nel caso di aliud pro alio. Sotto tale profilo si osserva che nei contratti con prestazioni corrispettive, a fronte dell'inadempimento contrattuale di una delle parti o di inesatto adempimento, l'art. 1453 c.c. prevede che l'altra parte possa chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno;
la riduzione del prezzo, espressamente prevista invece dall'art. 1492 co. 1 c.c. (actio quanti minoris),
7 non è contemplata tra i rimedi generali previsti in caso di inadempimento (in caso di vendita di aliud pro alio cfr. Sez. 2 sent. n. 18998 del 05/07/2023, che esclude in tale ipotesi l'applicabilità dell'art. 1492 co. 3 c.c.).
D'altra parte il rimedio della riduzione del prezzo è incoerente con l'ipotesi della vendita di aliud pro alio, ovvero di un bene non semplicemente difettoso o privo delle qualità promesse, ma del tutto inidoneo ad assolvere la funzione propria della res oggetto del contratto.
Né, sotto altro profilo, è stata data prova di una variazione delle condizioni contrattuali in virtù della quale, nel periodo di erogazione di acqua non potabile, sia stata prevista l'applicazione di un canone idrico inferiore a quello originariamente stabilito per l'erogazione di acqua utile ai fini alimentari, non potendo questa derivare in via diretta dalle ordinanze sindacali emanate per finalità di tutela della salute pubblica.
Del resto, neppure può attribuirsi quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno determinato forfettariamente, stante la mancanza di idonea allegazione e di prova di uno specifico danno – conseguenza causalmente collegato all'inadempimento contrattuale.
Tanto vale anche per i dedotti pregiudizi consistiti nel danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla non potabilità dell'acqua. Sotto tale profilo si osserva che ai fini della determinazione dei presunti pregiudizi suscettibili di ristoro e dell'esatta loro quantificazione le prove assunte in primo grado e i verbali di prova acquisiti da altro procedimento non offrono elementi sufficienti.
In proposito si osserva che la prova testimoniale con il teste si rivela del tutto generica nella Testimone_1 parte in cui egli, pur confermando l'acquisto di acqua potabile da parte della resso esercizi commerciali, Pt_1 riferisce di essersi trovato spesso ad acquistare acqua con la stessa senza tuttavia specificare la frequenza dell'acquisto, la spesa sostenuta, la quantità d'acqua acquistata, elementi tutti che concorrono alla determinazione del danno patrimoniale riportato per effetto della non potabilità dell'acqua. A conferma della imprecisione della deposizione resa, il teste, sentito all'udienza del 17.4.2018, riferisce anche “tutt'oggi continuiamo ad acquistarla perché l'acqua non è potabile”, quando sin dal 2010 è stato accertato, all'esito dei controlli effettuati sulla qualità dell'acqua erogata, un miglioramento dell'acqua stessa ed il rientro dei parametri difformi, sia batteriologici che chimici, nei valori di conformità (v. ordinanza del Commissario
Straordinario n. 90 del 18.2.2010, fascicolo dell'appellata , con cui sono state revocate Controparte_1 le precedenti ordinanze sindacali n. 110 del 3.3.2004, 312 del 25.6.2003 e 370 del 21.7.2003 ed è stata dichiarata la piena idoneità al consumo umano dell'acqua distribuita nella rete).
A ciò si aggiunga che non vi è prova in atti in ordine all'entità e alla frequenza dei disservizi nella zona in cui
è ubicata l'utenza dell'appellante. Le testimonianze rese dal dott. e dal dott. Persona_1 Per_2
acquisite da altri procedimenti (R.G. 1148/2016 e 555/2013), hanno altresì precisato che il divieto
[...] riguardava il solo uso alimentare diretto dell'acqua, che invece poteva essere utilizzata per l'igiene, per cucinare ed anche per lavare la frutta e la verdura, non essendovi un “inquinamento batteriologico” (v. in particolare testimonianze rese dal dott. che pure nel proc. n. 555/2013 ha dichiarato: “... l'acqua in Per_2 distribuzione presentava parametri microbiologici conformi ed assenza di sostanze tossiche per la salute. adr:
Non abbiamo mai definito l'acqua in distribuzione non potabile ma inidonea all'uso alimentare diretto”). Tali
8 elementi incidono all'evidenza anche su una possibile determinazione del danno, per la cui quantificazione gli elementi in atti non offrono indicazioni univoche.
Va rammentato che in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c., spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il pregiudizio subito in termini di danno - conseguenza ed il nesso causale dello stesso con la condotta colposa dell'inadempiente, se del caso ricorrendo anche a prove di carattere presuntivo, mentre grava sul debitore inadempiente l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021; Cass. sez.
III, 13/02/2025, n.3689). La Suprema Corte in proposito ha enunciato il seguente principio di diritto, dal quale non vi è motivo di discostarsi: “In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno).
Quindi per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608)” (Cass. sez. III, 03/12/2015, n.24632).
Va altresì precisato che la valutazione equitativa del danno presuppone che quest'ultimo sia certo nella sua effettiva esistenza, ossia che la presenza di un danno risarcibile sotto il profilo dell'an debeatur sia stata dimostrata o comunque non sia oggetto di contestazione. La ratio della valutazione equitativa, una volta accertata la sussistenza del danno e in assenza di elementi sufficienti per una sua precisa quantificazione, consiste nell'attribuire al giudice il potere-dovere di colmare le eventuali difficoltà di determinazione economica del pregiudizio, così da garantire l'effettività della tutela risarcitoria e un equilibrio quanto più possibile coerente tra il risarcimento riconosciuto e il danno effettivamente subito. In nessun caso, tuttavia, la valutazione equitativa può assumere valore sostitutivo della prova del danno, né può essere invocata per superare l'insufficienza probatoria relativa al nesso di causalità tra l'inadempimento — o altra condotta illecita posta a fondamento della domanda — e il danno stesso.
Infine, procedendo all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure sia incorso in errore per non avere accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. o di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per il mancato riconoscimento del diritto al rimborso della somma di € 64,00, pari al 50% delle somme corrisposte integralmente nel periodo ottobre 2006 – dicembre 2009.
Anche tale motivo di appello va disatteso.
Al riguardo si osserva che la domanda proposta dall'appellante di arricchimento senza causa si fonda sull'assunto che il canone non fosse dovuto per l'intero in ragione della inesatta esecuzione della prestazione
9 da parte dell'appellata per la mancanza nel bene somministrato delle qualità necessarie all'uso cui CP_2 era destinata, ed è dunque dipendente dalla domanda principale di accertamento del diritto alla riduzione del prezzo di somministrazione, ritenuta infondata. In presenza di un contratto valido e non risolto il pagamento effettuato non può essere considerato di per sé “non dovuto”, essendo previsto quale obbligo contrattuale dell'utente a fronte della erogazione del servizio idrico da parte dell'ente gestore, circostanza questa che non consente di ipotizzare un arricchimento senza causa.
In merito alla invocata tutela ex art. 2041 c.c. si osserva inoltre che, per il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2042 c.c., questa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, ed è dunque preclusa dalla possibilità di ricorrere ad azioni derivanti dal titolo contrattuale, salvo il riscontro del difetto ab origine del suddetto titolo. La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto secondo il quale “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. S.U. n. 33954 del 5.12.2023).
La disponibilità in capo all'appellante di azioni di natura contrattuale derivanti dall'esistenza di un titolo contrattuale valido ed efficace e, persino, l'esperibilità dell'azione contrattuale di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento inducono a ritenere inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041
c.c.
Per quanto concerne la domanda proposta alla stregua dell'art. 2033 c.c., la stessa va ritenuta tardiva poiché proposta nel giudizio di primo grado solo in seno alla comparsa conclusionale.
In ogni caso si è affermato che “non integra un'azione di ripetizione dell'indebito la domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato che si assume non dovuta in ragione dell'assenza o del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, perché non è fondata sull'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione adempiuta dall'utente, ma è piuttosto riconducibile al rimedio di cui all'art.
1460 c.c. ...” (Cass. Sez. 3 ord. n. 25258 del 25/08/2023).
Non appare pertinente il precedente citato dalla parte appellante, costituito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16612/2008, che fa riferimento ad un caso in cui l'indebito era costituito dalla maggiore tassazione applicata rispetto al dovuto, ancorché traslata sul prezzo di vendita, non alla pretesa rideterminazione del corrispettivo contrattuale. Del resto la pronuncia citata afferma il principio secondo il quale “l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine ... giacchè l'utente ha pagato una quota di prezzo maggiore rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni legislative (art. 10 legge 102/1977), sì che per tale quota il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito”.
10 Del pari non è pertinente il richiamo alla pronuncia della Corte di cassazione Sez. 6 - 3, n. 13424 del
30/06/2015, che riguarda altra fattispecie, in cui il diritto al rimborso è riconosciuto per la quota di canone di locazione non dovuta in virtù della speciale normativa applicabile, perché anche in tale ipotesi la parte del corrispettivo non dovuta non discende da una rideterminazione del corrispettivo contrattuale, ma dal pagamento di un canone maggiore rispetto alla misura consentita dalla legge e, quindi, di una somma ab origine non dovuta.
Infine, l'ordinanza n. 1998/2020, anch'essa richiamata dall'appellante, riguarda l'ipotesi del diritto al rimborso della specifica quota di tariffa riferita al servizio di depurazione in caso di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, e non un caso di domanda di rideterminazione del canone idrico.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente conferma della Parte_1 pronuncia di rigetto della domanda, pur se con diversa motivazione.
Ogni altra domanda risulta assorbita.
Ex art. 92 c.p.c., la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione principale dedotta in giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 166/2019 R.G. promossa in grado di appello da contro la società e nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 559/2018, Controparte_3 depositata il 27.6.2018, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Gela il 10/04/2025
Il giudice
RI SA CA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale di Gela in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI SA CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 166/2019 R.G. promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gela, v. S. Nicola n. 35, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. C. Lucio Greco (C.F. , che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
C O N T R O denominata (P.IVA , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gela, v. Parioli n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Paola Luisa Moscato (C.F. ), che la rappresenta e difende per procura in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione in appello
Appellata in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Stagno d'Alcontres (C.F. ) per procura allegata C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata in Gela, presso lo studio dell'avv. Patrizia Costa
Appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 559/2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato intestataria dell'utenza idrica di cui al contratto n. Parte_1
038055 CT/RC, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gela la società Controparte_1
vantando, per il periodo dal settembre 2006 al quarto trimestre 2009, il diritto ad una congrua riduzione
[...] del prezzo della fornitura di acqua richiesto dall'ente gestore del servizio idrico, nella misura del 50%, a fronte delle ordinanze del Sindaco di Gela del giugno e del luglio 2003 con cui si ordinava alla cittadinanza di astenersi dall'uso potabile dell'acqua in distribuzione nella rete idrica cittadina e all'Ente Acquedotti Siciliani
1 di disporre ogni accorgimento necessario al fine di correggere i parametri chimici e i caratteri organolettici riscontrati.
Deduceva quindi l'inadempimento della società Acque di Caltanissetta, denominata , subentrata dal CP_2 settembre 2006 nella gestione del servizio idrico cittadino, all'obbligo di fornire acqua destinata all'uso potabile.
Lamentava altresì una serie di inadempimenti della in punto di regolare e puntuale Controparte_4 somministrazione di acqua in diverse zone dell'abitato cittadino di Gela e per diverse settimane, nonché in ragione degli orari di distribuzione dell'acqua, mai preventivamente comunicati all'utenza e ritenuti incongrui ai fini di un corretto approvvigionamento idrico.
Chiedeva pertanto di dichiarare il suo diritto a non pagare oltre il 50% del canone già corrisposto per la fornitura di acqua da parte di nel periodo gennaio 2007 – dicembre 2010, nonché di riconoscere il CP_2 suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'uso non potabile dell'acqua fornita dall'ente gestore del servizio, stimato in € 300,00, tenuto conto del fabbisogno quotidiano di acqua minerale e dei reiterati inadempimenti della convenuta per la notoria mancanza di acqua per intere settimane nelle diverse zone della città e per gli orari di distribuzione.
La società costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva la decadenza Controparte_1 dall'azione intrapresa e la prescrizione annuale del diritto azionato dall'attrice in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 1570 c.c. alle norme della vendita in tema di garanzia per vizi e difetti della cosa venduta di cui agli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c.. Nel merito, contestava il presunto inadempimento e deduceva la mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale, e del nesso di causalità con la condotta contestata al fornitore. Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in garanzia CP_3
[...]
ritualmente citata e costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva per estraneità alla gestione della rete idrica cittadina e la prescrizione delle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla parte attrice. Nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti del presunto inadempimento e la mancanza di prova del dedotto danno patrimoniale. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Siciliana e della Raffineria di Gela s.p.a., la prima in quanto proprietaria dell'impianto di dissalazione dal quale si approvvigionava di acqua sin dal 1° ottobre CP_3
2006, la seconda per la gestione del suddetto impianto, e chiedeva di essere da costoro tenuta indenne in caso di condanna.
Il Giudice di Pace adito rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Siciliana
e di Raffineria di Gela s.p.a. e, in seguito, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendola matura per la decisione.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e con l'acquisizione dei verbali di prova testimoniale di altro procedimento.
2 Con sentenza n. 559/2018, depositata in data 27/6/2018, il Giudice di Pace di Gela dichiarava prescritta l'azione proposta da ritenendo fondata l'eccezione sollevata dai convenuti alla stregua dell'art. Parte_1
1495 c.c., compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Sul punto osservava che la domanda di rimborso del pagamento corrispondente alla riduzione del 50% della somma pagata in considerazione della non potabilità dell'acqua per il periodo da ottobre 2006 a dicembre 2009 era soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.. Rilevava quindi che l'attrice non aveva fornito alcuna documentazione comprovante una denunzia in tal senso e, pertanto, la riteneva decaduta dal diritto di ottenere la riduzione e la restituzione di quanto versato. Precisava infine che l'azione proposta dall'attrice non poteva essere inquadrata nella disciplina propria della ripetizione di indebito (che prevede l'inesistenza di un contratto), con conseguente applicazione dei termini decadenziali e prescrizionali lunghi, dovendo invece essere ricondotta ad una ipotesi di inesatto adempimento contrattuale.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello articolando tre motivi di gravame, e Parte_1 chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda proposta richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado notificato il 29/6/2016.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata in cancelleria in data 21/5/2019, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia in base all'art. 342 c.p.c. che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. In subordine, in caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di condannare nella qualità di fornitore all'ingrosso dell'acqua erogata Controparte_3 nel Comune di Gela a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio o pagamento derivante dall'accoglimento delle istanze avversarie.
Con comparsa depositata telematicamente in data 20/5/2019 si costituiva altresì in giudizio Controparte_3 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello per prescrizione delle richieste risarcitorie e restitutorie e per l'infondatezza della domanda.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellata di Controparte_1 inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (conf. Cass. Sez. 6
- 3, ord. n. 13535 del 30/05/2018; da ultimo v. Cass. Sez. U. ord. n. 36481 del 13/12/2022), ha affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
3 impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Non si richiede dunque all'appellante che l'appello sia formalmente articolato con l'enunciazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle modifiche proposte alla ricostruzione del fatto o delle violazioni di legge, e quindi con l'elaborazione di un progetto alternativo di sentenza, quando, come nel caso di specie, “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Occorre dunque che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità che siano rispettate formule sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze proposte in sede di gravame, così come la presenza sia di ragioni in fatto (finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella proposta con la sentenza impugnata), che in diritto (volte a far emergere una questione di corretta applicazione delle norme), dipendono dalla motivazione assunta dalla decisione appellata, sicché - prosegue la sentenza citata - “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate,
l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”.
Nel caso di specie nell'atto di appello sono riportate le parti della decisione impugnata ed appaiono altresì sufficientemente enunciate sia le censure proposte che la prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo a quello adottato dal giudice di primo grado.
In proposito si osserva che l'appellante, articolando distinti motivi di gravame, si duole che il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda proposta come azione di garanzia per vizi redibitori anziché come ordinaria azione di inadempimento contrattuale e che abbia erroneamente applicato il termine prescrizionale previsto dall'art. 1495 c.c., affermando quindi la inapplicabilità del suddetto termine all'azione spettante al compratore in caso di consegna di aliud pro alio, soggetta all'ordinaria disciplina prevista per l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., e l'erroneità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.,.
I singoli punti di censura, debitamente articolati, si confrontano con le statuizioni della sentenza impugnata consentendo al giudice del gravame l'esatta comprensione dei motivi di doglianza. L'eccezione proposta per presunta inosservanza dei canoni prescritti dall'art. 342 c.p.c. deve pertanto essere disattesa.
Non può invece essere delibata in sede decisionale l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis co. 1 c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. Invero detta eccezione deve essere trattata e decisa, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
e prima che si proceda alla trattazione (così Cass. Sez. III n. 10422 del 15/4/2019, secondo la quale "qualora
"il giudice d'appello abbia proceduto alla decisione dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi riconducibile alla norma ora richiamata e, dunque, di non pronunciare la predetta ordinanza, la decisione di ammissibilità non è più sindacabile. In altri termini, la ritenuta "non inammissibilità", che dunque abbia
4 comportato la regolare trattazione nel merito dell'appello, non è ulteriormente censurabile, neppure innanzi allo stesso giudice dell'appello: onde, qualora riproposta quale eccezione dalla controparte, essa sarebbe di per sé inammissibile ... " (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 21 marzo 2016, n. 5510, non massimata)").
Nel merito, con il primo motivo di appello l'appellante denuncia contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'ordinaria azione di inadempimento contrattuale.
Secondo l'appellante, il giudice di pace avrebbe erroneamente qualificato l'azione proposta in giudizio alla stregua di un'azione di garanzia per vizi redibitori, e non come azione proposta per grave inadempimento contrattuale di dovuto alla somministrazione di acqua non potabile in luogo di acqua potabile nel CP_2 periodo da settembre 2006 a dicembre 2009, trascurando che le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, per insegnamento della Suprema Corte, riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto, mentre i vizi posteriori possono dare luogo solo ad inesatto adempimento dell'obbligazione di consegnare o somministrare, rendendo in tal modo esperibile l'ordinaria azione di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e di risarcimento del danno, svincolate dai termini di decadenza e prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi redibitori previsti dall'art. 1495 c.c., deducendo che nel caso di specie si configura l'ipotesi più grave della somministrazione di acqua non potabile di qualità, caratteristiche e genere diverso da quella oggetto del contratto, integrante una ipotesi di aliud pro alio soggetta all'ordinaria azione contrattuale di inadempimento ex art. 1218 c.c. e di risarcimento del danno.
I due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente poiché tra di loro connessi.
In proposito va premesso che l'appellante ha proposto con atto di citazione nel giudizio di primo grado domanda di accertamento del diritto a “non pagare, oltre il 50% già corrisposto, il canone per la fornitura di acqua da parte di relativamente al periodo gennaio 2007 – dicembre Controparte_5
2010”, nonché di “riconoscere, in ogni caso, il diritto dell'attrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'uso non potabile dell'acqua fornita dall'ente gestore del servizio, stimabile in € 300,00, tenendo comunque conto del fabbisogno quotidiano di acqua minerale per il normale fabbisogno per esigenze alimentari e potabili, nonché i conclamati e reiterati inadempimenti in cui è incorsa , in CP_2 punto di regolare e puntuale somministrazione di acqua potabile, attesa la notoria mancanza di acqua per intere settimane in diverse zone della città, oltre che degli orari di distribuzione”.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta in giudizio, conseguentemente ritenendo applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., sul rilievo che non si sia tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale le azioni di garanzia per vizi della cosa venduta riguardano esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto e che i vizi posteriori diano luogo invece ad inesatto adempimento, che rende esperibile l'ordinaria azione di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c..
5 Al riguardo si osserva che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, in tema di compravendita
- la cui disciplina è richiamata nella somministrazione, nei limiti della compatibilità, in quanto disciplina del contratto a cui corrispondono le singole prestazioni, ex art. 1570 c.c. - i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di aliud pro alio, che dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente a un genere differente da quello oggetto dell'acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto (così Cass. sez. II,
31/05/2017, n.13782).
Avendo il primo giudice ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., implicitamente qualificando l'azione proposta in giudizio come azione di garanzia per vizi della cosa somministrata, deve darsi atto dell'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte in tema di qualificazione giuridica dell'azione proposta in casi analoghi di somministrazione di acqua non potabile, secondo il quale la fornitura di acqua non potabile in luogo di quella potabile va qualificata come consegna di aliud pro alio.
In particolare la Corte di legittimità, con ordinanza della Sez. 3 ord. n. 26897 del 20.9.2023 (conf. le successive pronunce della Sez. 3 ord. n. 7577/2024 e 34371/2024; da ultimo, Cass. Sez. 3 ord. n. 7726/2025), ha espresso il principio di diritto secondo il quale “la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di "aliud pro alio" che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art.
1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.”.
La Suprema Corte in proposito ha affermato quanto segue: “... e in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983, n. 4515). Secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 2, 19/12/2013, n. 28419; Cass., sez. 1. 05/02/2016, n. 2313; Cass., sez.
2, 18/05/2011, n. 10916; Cass., sez. 2, 11/11/2008, n. 26953; Cass., sez. 2, 04/05/2005, n. 9227; Cass., sez. 2,
25/09/2002, n. 13925; Cass., sez. 2, 23/03/1999, n. 2712) vizi redibitori e mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cod. civ., si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ.
Si verte, invero, in tema di vizi redibitori oppure in tema di mancanza delle qualità promesse od essenziali quando la difformità tra il bene consegnato e quello pattuito, pur entrambi rimanendo nell'ambito del medesimo genus, consista, nell'un caso, in difetti inerenti al processo di produzione o di fabbricazione o di formazione o conservazione del bene e, nell'altro, in carenze inerenti agli elementi distintivi della species
6 rispetto alle altre ricomprese nel medesimo genus;
si verte, per contro, in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (in senso conforme, Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l'utilità richiesta. La qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925). Nel caso specifico, a fronte dell'accertata non potabilità dell'acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell'odierna ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.
2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dalla ricorrente”.
Tale valutazione della Corte di legittimità prescinde dagli ulteriori usi consentiti dall'acqua erogata, ancorché non potabile.
Nondimeno, anche recependo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, disattesa l'eccezione di prescrizione fondata sull'applicazione nel rapporto di somministrazione della disciplina dei vizi o mancanza di qualità della cosa venduta in ragione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale, cui soggiace la tutela avverso l'inadempimento del contratto posto in essere, la domanda proposta dall'appellante di accertamento del diritto a non pagare un ulteriore corrispettivo oltre al 50% del canone idrico già corrisposto nel periodo gennaio 2007 – dicembre 2010, vantando un diritto ad una “congrua riduzione del prezzo”, non può comunque trovare accoglimento, a ciò ostando la difformità delle tutele previste in caso di inadempimento contrattuale o inesatto adempimento dagli artt. 1218 e 1453 c.c. – risoluzione del contratto o azione di adempimento – rispetto alla tutela – comprensiva dell'azione di riduzione del prezzo – invocata nel caso di specie ed il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato espresso dall'art. 112 c.p.c..
Non induce a diversa conclusione la considerazione, espressa dall'appellante, che la domanda di risoluzione del contratto avrebbe comportato una rinuncia al bene primario dell'acqua poiché il servizio idrico è gestito in via esclusiva da , essendo stata invocata una tutela – quella della riduzione del prezzo – non prevista CP_2 nel caso di aliud pro alio. Sotto tale profilo si osserva che nei contratti con prestazioni corrispettive, a fronte dell'inadempimento contrattuale di una delle parti o di inesatto adempimento, l'art. 1453 c.c. prevede che l'altra parte possa chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno;
la riduzione del prezzo, espressamente prevista invece dall'art. 1492 co. 1 c.c. (actio quanti minoris),
7 non è contemplata tra i rimedi generali previsti in caso di inadempimento (in caso di vendita di aliud pro alio cfr. Sez. 2 sent. n. 18998 del 05/07/2023, che esclude in tale ipotesi l'applicabilità dell'art. 1492 co. 3 c.c.).
D'altra parte il rimedio della riduzione del prezzo è incoerente con l'ipotesi della vendita di aliud pro alio, ovvero di un bene non semplicemente difettoso o privo delle qualità promesse, ma del tutto inidoneo ad assolvere la funzione propria della res oggetto del contratto.
Né, sotto altro profilo, è stata data prova di una variazione delle condizioni contrattuali in virtù della quale, nel periodo di erogazione di acqua non potabile, sia stata prevista l'applicazione di un canone idrico inferiore a quello originariamente stabilito per l'erogazione di acqua utile ai fini alimentari, non potendo questa derivare in via diretta dalle ordinanze sindacali emanate per finalità di tutela della salute pubblica.
Del resto, neppure può attribuirsi quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno determinato forfettariamente, stante la mancanza di idonea allegazione e di prova di uno specifico danno – conseguenza causalmente collegato all'inadempimento contrattuale.
Tanto vale anche per i dedotti pregiudizi consistiti nel danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla non potabilità dell'acqua. Sotto tale profilo si osserva che ai fini della determinazione dei presunti pregiudizi suscettibili di ristoro e dell'esatta loro quantificazione le prove assunte in primo grado e i verbali di prova acquisiti da altro procedimento non offrono elementi sufficienti.
In proposito si osserva che la prova testimoniale con il teste si rivela del tutto generica nella Testimone_1 parte in cui egli, pur confermando l'acquisto di acqua potabile da parte della resso esercizi commerciali, Pt_1 riferisce di essersi trovato spesso ad acquistare acqua con la stessa senza tuttavia specificare la frequenza dell'acquisto, la spesa sostenuta, la quantità d'acqua acquistata, elementi tutti che concorrono alla determinazione del danno patrimoniale riportato per effetto della non potabilità dell'acqua. A conferma della imprecisione della deposizione resa, il teste, sentito all'udienza del 17.4.2018, riferisce anche “tutt'oggi continuiamo ad acquistarla perché l'acqua non è potabile”, quando sin dal 2010 è stato accertato, all'esito dei controlli effettuati sulla qualità dell'acqua erogata, un miglioramento dell'acqua stessa ed il rientro dei parametri difformi, sia batteriologici che chimici, nei valori di conformità (v. ordinanza del Commissario
Straordinario n. 90 del 18.2.2010, fascicolo dell'appellata , con cui sono state revocate Controparte_1 le precedenti ordinanze sindacali n. 110 del 3.3.2004, 312 del 25.6.2003 e 370 del 21.7.2003 ed è stata dichiarata la piena idoneità al consumo umano dell'acqua distribuita nella rete).
A ciò si aggiunga che non vi è prova in atti in ordine all'entità e alla frequenza dei disservizi nella zona in cui
è ubicata l'utenza dell'appellante. Le testimonianze rese dal dott. e dal dott. Persona_1 Per_2
acquisite da altri procedimenti (R.G. 1148/2016 e 555/2013), hanno altresì precisato che il divieto
[...] riguardava il solo uso alimentare diretto dell'acqua, che invece poteva essere utilizzata per l'igiene, per cucinare ed anche per lavare la frutta e la verdura, non essendovi un “inquinamento batteriologico” (v. in particolare testimonianze rese dal dott. che pure nel proc. n. 555/2013 ha dichiarato: “... l'acqua in Per_2 distribuzione presentava parametri microbiologici conformi ed assenza di sostanze tossiche per la salute. adr:
Non abbiamo mai definito l'acqua in distribuzione non potabile ma inidonea all'uso alimentare diretto”). Tali
8 elementi incidono all'evidenza anche su una possibile determinazione del danno, per la cui quantificazione gli elementi in atti non offrono indicazioni univoche.
Va rammentato che in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c., spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il pregiudizio subito in termini di danno - conseguenza ed il nesso causale dello stesso con la condotta colposa dell'inadempiente, se del caso ricorrendo anche a prove di carattere presuntivo, mentre grava sul debitore inadempiente l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021; Cass. sez.
III, 13/02/2025, n.3689). La Suprema Corte in proposito ha enunciato il seguente principio di diritto, dal quale non vi è motivo di discostarsi: “In tema di responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore solo l'onere della prova dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno).
Quindi per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608)” (Cass. sez. III, 03/12/2015, n.24632).
Va altresì precisato che la valutazione equitativa del danno presuppone che quest'ultimo sia certo nella sua effettiva esistenza, ossia che la presenza di un danno risarcibile sotto il profilo dell'an debeatur sia stata dimostrata o comunque non sia oggetto di contestazione. La ratio della valutazione equitativa, una volta accertata la sussistenza del danno e in assenza di elementi sufficienti per una sua precisa quantificazione, consiste nell'attribuire al giudice il potere-dovere di colmare le eventuali difficoltà di determinazione economica del pregiudizio, così da garantire l'effettività della tutela risarcitoria e un equilibrio quanto più possibile coerente tra il risarcimento riconosciuto e il danno effettivamente subito. In nessun caso, tuttavia, la valutazione equitativa può assumere valore sostitutivo della prova del danno, né può essere invocata per superare l'insufficienza probatoria relativa al nesso di causalità tra l'inadempimento — o altra condotta illecita posta a fondamento della domanda — e il danno stesso.
Infine, procedendo all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure sia incorso in errore per non avere accolto la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. o di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per il mancato riconoscimento del diritto al rimborso della somma di € 64,00, pari al 50% delle somme corrisposte integralmente nel periodo ottobre 2006 – dicembre 2009.
Anche tale motivo di appello va disatteso.
Al riguardo si osserva che la domanda proposta dall'appellante di arricchimento senza causa si fonda sull'assunto che il canone non fosse dovuto per l'intero in ragione della inesatta esecuzione della prestazione
9 da parte dell'appellata per la mancanza nel bene somministrato delle qualità necessarie all'uso cui CP_2 era destinata, ed è dunque dipendente dalla domanda principale di accertamento del diritto alla riduzione del prezzo di somministrazione, ritenuta infondata. In presenza di un contratto valido e non risolto il pagamento effettuato non può essere considerato di per sé “non dovuto”, essendo previsto quale obbligo contrattuale dell'utente a fronte della erogazione del servizio idrico da parte dell'ente gestore, circostanza questa che non consente di ipotizzare un arricchimento senza causa.
In merito alla invocata tutela ex art. 2041 c.c. si osserva inoltre che, per il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2042 c.c., questa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, ed è dunque preclusa dalla possibilità di ricorrere ad azioni derivanti dal titolo contrattuale, salvo il riscontro del difetto ab origine del suddetto titolo. La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto secondo il quale “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. S.U. n. 33954 del 5.12.2023).
La disponibilità in capo all'appellante di azioni di natura contrattuale derivanti dall'esistenza di un titolo contrattuale valido ed efficace e, persino, l'esperibilità dell'azione contrattuale di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento inducono a ritenere inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 2041
c.c.
Per quanto concerne la domanda proposta alla stregua dell'art. 2033 c.c., la stessa va ritenuta tardiva poiché proposta nel giudizio di primo grado solo in seno alla comparsa conclusionale.
In ogni caso si è affermato che “non integra un'azione di ripetizione dell'indebito la domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato che si assume non dovuta in ragione dell'assenza o del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, perché non è fondata sull'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione adempiuta dall'utente, ma è piuttosto riconducibile al rimedio di cui all'art.
1460 c.c. ...” (Cass. Sez. 3 ord. n. 25258 del 25/08/2023).
Non appare pertinente il precedente citato dalla parte appellante, costituito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16612/2008, che fa riferimento ad un caso in cui l'indebito era costituito dalla maggiore tassazione applicata rispetto al dovuto, ancorché traslata sul prezzo di vendita, non alla pretesa rideterminazione del corrispettivo contrattuale. Del resto la pronuncia citata afferma il principio secondo il quale “l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine ... giacchè l'utente ha pagato una quota di prezzo maggiore rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni legislative (art. 10 legge 102/1977), sì che per tale quota il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito”.
10 Del pari non è pertinente il richiamo alla pronuncia della Corte di cassazione Sez. 6 - 3, n. 13424 del
30/06/2015, che riguarda altra fattispecie, in cui il diritto al rimborso è riconosciuto per la quota di canone di locazione non dovuta in virtù della speciale normativa applicabile, perché anche in tale ipotesi la parte del corrispettivo non dovuta non discende da una rideterminazione del corrispettivo contrattuale, ma dal pagamento di un canone maggiore rispetto alla misura consentita dalla legge e, quindi, di una somma ab origine non dovuta.
Infine, l'ordinanza n. 1998/2020, anch'essa richiamata dall'appellante, riguarda l'ipotesi del diritto al rimborso della specifica quota di tariffa riferita al servizio di depurazione in caso di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, e non un caso di domanda di rideterminazione del canone idrico.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente conferma della Parte_1 pronuncia di rigetto della domanda, pur se con diversa motivazione.
Ogni altra domanda risulta assorbita.
Ex art. 92 c.p.c., la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione principale dedotta in giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 166/2019 R.G. promossa in grado di appello da contro la società e nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 559/2018, Controparte_3 depositata il 27.6.2018, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Gela il 10/04/2025
Il giudice
RI SA CA
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