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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16494 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA
a trattazione scritta
All'udienza del 24.11.2025, è chiamata la causa promossa da
contro
Parte_1
+ 1, Controparte_1 letti gli atti del procedimento,
visto l'ordinanza del 26.09.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., nonché la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
visto l'incombente, e rilevato che tutte le parti hanno dichiarato di aver aderito alla proposta conciliativa del giudice e chiesto un termine per i pagamenti, vista la precedente ordinanza del 26.09.2025 ritenuto che non sussistono più ragioni per proseguire la causa essendo la stessa conciliata tra le parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa LA AR CA
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa LA AR CA, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 33415 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
1 2
tra
, rappresentato e difeso – dall'avvocato Jona Falco Davide, Parte_1
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avvocato Mara Controparte_2
Mandrè. convenuta e
Controparte_2 convenuto contumace
OGGETTO: responsabilità da circolazione stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice , con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale Civile di Roma, e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc'mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la prevalente responsabilità del sig. per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, Controparte_2 condannare detto sig. in solido con , impresa Controparte_2 Controparte_3 assicuratrice convenuta, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, così come documentati, che si quantificano indicativamente nella misura pari a € 332.760,42 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo pagamento, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute, comprese quelle mediche e tecniche. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
A fondamento di tali pretese l'attore asserisce che il 14 gennaio 2013 alle ore 18.55 circa egli, proveniente da via Maiella, traversava a piedi l'intersezione stradale di Corso
Sempione per raggiungere il lato opposto della strada, con direzione via Gargano e che dopo aver verificato che il semaforo pedonale proiettasse luce verde, attraversava la prima corsia sulle strisce pedonali, fino a raggiungere il cordolo in cemento che delimita detta corsia.” Quindi,” accertatosi che non sopraggiungessero altri veicoli dalla propria sinistra, raggiungeva l' altro cordolo di cemento posizionato sul lato opposto della
2 3
carreggiata, percorrendo così un tratto di strada privo di strisce pedonali e che, poi, giunto al centro della carreggiata, appena superata la linea di mezzeria…mentre era ancora fermo veniva violentemente colpito dal motoveicolo piaggio tg cM17545, di proprietà e condotto dal sig. che proveniente da Batteria Nomentana Controparte_2
(e quindi da Ponte Tazío o Nomentano) con direzione via Gargano/ viale Adriatico, oltrepassava la doppia linea continua di mezzena per superare i veicoli che lo precedevano ed in tal modo investiva il sig. ” Parte_1
Rilevava di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, ove gli era stata riscontrata "frattura completa scomposta del terzo superiore diafisario che sì estende al piatto tibiale con impegno della superficie articolare, coesiste frattura di epifisi superiore di perone sinistro".
Lamentava l'attore di aver riportato lesioni con danni permanenti valutate da proprio consulente di parte nel seguente modo: I.T.A. gg 180; I.T.P al 50% gg 180; I.T.P al 25% gg 360; Invalidità permanente al 48% come danno biologico. AN alla funzione cenestesica lavorativa di grado moderato.
Chiedeva il risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di € 332.760,42 oltre alla personalizzazione massima prevista nella relativa tabella di liquidazione redatta dal Tribunale di Roma nel 2019 ed a delle non meglio precisate spese mediche e tecniche sostenute.
Sceglieva la contumacia . Controparte_2
Si costituiva la convenuta contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
In via pregiudiziale: Accertare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea in quanto, senza alcun riferimento alla sussistenza di un trattamento indennitario già percepito per il medesimo sinistro, avente ad oggetto un petitum di importo inferiore a quello complessivamente erogato ed erogando in suo favore dall' . In via gradata e nel merito: Accertare la sussistenza di una esclusiva CP_4 responsabilità dell'attore, nella causazione del sinistro de quo con Parte_1 conseguente rigetto di ogni sua relativa pretesa;
In via subordinata e nel merito:
Accertare la sussistenza di una preponderante responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto Decurtare il risarcimento eventualmente a questi spettante in misura proporzionale a detta corresponsabilità; In tale denegata ipotesi Si
3 4
chiede, altresì, di Determinare l'eventuale risarcimento nei soli limiti di quanto verrà accertato in sede di CTU medico-legale ed in proporzione al grado di responsabilità dell'attore stesso nella determinazione dell'evento sinistrorso;
con rigetto di ogni altra pretesa non provata e non eziologicamente riconducibile al sinistro de quo. In ogni ipotesi si Chiede di Accertare l'ammontare dell'indennizzo già percepito e percependo dall'attore dall' in conseguenza del sinistro de quo e per l'effetto, in forza del CP_4 principio giuridico del divieto di cumulo, di Detrarre da ogni ipotetico risarcimento le somme già erogate dal suddetto Ente all'attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oppure, in caso di accoglimento della nostra domanda subordinata, con compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.”
Dopo la concessione dei termini ex art, 183 comma VI cpc, questo giudice subentrava al precedente titolare, giusto decreto del presidente di sezione n. 136/2023. Ammesse le prove orali (interrogatori formali delle parti ed escussione del teste di parte attrice) acquisiti gli atti ed in particolare la documentazione , attestante la liquidazione CP_4 fatta dall'Istituto per il medesimo infortunio, il giudice ammetteva CTU medico legale per valutare l'entità delle lesioni riportate alla parte attrice.
All'esito dell'Istruttoria, documentale ed orale, il giudice, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 18 marzo 2025 proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni:
“pagamento in favore di , da parte della convenuta Parte_1 [...]
, della complessiva somma, di € 15.000,00 omnia comprensivo di Controparte_1 tutte le voci di danno, in via equitativa, già detratte le somme percepite dall' come CP_4 in motivazione del presente atto, somma a cui deve aggiungersi il rimborso delle liquidande spese di CTU, ed un contributo di € 1.500,00, più accessori di legge, per compensi legali ed il rimborso del contributo unificato, se pagato. Abbandono di ogni ulteriore pretesa e rinuncia agli atti e all'azione.”
Motivava ampiamente la proposta come di seguito si riporta, dando alle parti alcune direttrici utili ad orientarle nella propria riflessione rispetto alla proposta, come di seguito si riportano: “nel caso di specie il petitum si fonda su una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a investimento della parte attrice – pedone - da parte del convenuto
(circolazione stradale);
4 5
sussiste agli atti Relazione d'intervento della Polizia Municipale;
il pedone è stato multato per non aver attraversato sulle strisce pedonali;
dalla Relazione d'Incidente risulta che non furono reperiti sul luogo del sinistro testi oculari, e pertanto la testimonianza della teste risulta poco attendibile Testimone_1 proprio perché la presenza della stessa sul luogo del fatto risulta dal verbale di polizia, ma solo in quanto persona che ha preso in consegna il computer del sig. non è Parte_1 credibile quindi che la , pur avendo interagito con i vigili urbani, non abbia Tes_1 dichiarato che aveva visto e cosa aveva visto;
è accertato che il attraversò fuori dalle strisce pedonali, lo ammette lui stesso Parte_1 in sede di interrogatorio, per raggiungere l'altro lato di Corso Sempione avrebbe dovuto attraversare ad u, verso Piazza Sempione, poi Via Gargano, non è invece provato se il semaforo segnalasse luce rossa o verde per il motociclo, in quanto le versioni sono contrastanti tra le parti, non è provato che il convenuto si trovasse fuori dalla propria corsia di CP_2 percorrenza essendo stato il trovato accasciato proprio lungo la linea di Parte_1 mezzeria, ma certamente lo stesso stava viaggiando sulla sinistra della corsia;
né si può non tener conto di quanto dichiarato dal al momento del fatto, lo CP_2 stesso infatti dichiarò ai Vigili che si avvedeva, seppur con la coda dell'occhio, del pedone che procedeva tra le macchine a zig e zag, pertanto si può supporre che il non abbia tenuto una velocità tale da consentirgli di frenare per tempo, CP_2 laddove non riportò che, semplicemente, si vide pedone sbucare davanti;
al contempo sicura è la responsabilità del pedone come causa del sinistro, questi non solo attraversava in mezzo o davanti alle macchine in fila, ma comunque dove NON doveva attraversare, ma, inoltre in orario tardo pomeridiano (18,50) di una giornata invernale, pertanto non con poca illuminazione, in zona notoriamente interessata da molto traffico, e per di più, come dichiarato dallo stesso, nell'attraversare girava la testa verso destra per vedere se arrivassero macchine da destra (via Gargano), invece di sincerarsi, voltandosi a sinistra, di non tagliare la strada a nessuno e che non arrivassero motoveicoli;
che il abbia frenato non risulta dagli atti, ma probabilmente, sebbene lo CP_2 dichiari, non ne ha avuto il tempo;
il pedone, come si è detto, è stato multato per violazione dell'art. 190 comma 2 del
Codice della Strada.
5 6
Ciò premesso si può ritenere sussistente un concorso di colpa.
Il ha agito per ottenere il risarcimento di un danno quantificato Parte_1 indicativamente in € 332.760,42, tacendo di aver già percepito a titolo di indennizzo per l'infortunio, da parte di , una ingente somma, come eccepito dalla parte convenuta CP_4
e come confermato successivamente dallo stesso attore, somma accertata con il deposito del 3.07.2024 del documento riepilogativo , per cui risulta aver percepito, a titolo CP_4 di danno biologico l'importo di € 125.643,11, somma che va decurtata da quanto eventualmente dovuto.
La CTU ha fortemente ridimensionato il danno da lesioni personali, pur accertando comunque un danno permanente (34%) di notevole entità, ed una lunga inabilità.
Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice potersi operare i seguenti calcoli sulla base delle Tabelle di Roma, opportunamente attualizzate al 2025 come approvate dal
Presidente del Tribunale di Roma.
Aumento delle somme per aggiornamento Tabelle di Roma 2025 in base ad indici
ISTAT, del 1,70% come comunicato dalla Presidenza del Tribunale di Roma,
+1,70% = 3.761,77
Sub totale =225.042,59
+ 25% AN MO = 56.260,64
Totale = 281.303,24
6 7
Divisione per concorso al 50% = 140.651,62
Detrazione della somma corrispondente al quantum liquidato dall' a titolo di CP_4 indennizzo per infortunio, alla voce danno biologico pari ad € 125.643,511
Totale riconoscibile = 15.008,511, arrotondato 15.000,00.
Si deve tener conto del divario tra il chiesto e quanto in ipotesi riconoscibile ai fini del riconoscimento delle spese legali.;”
Il 5 maggio 2025 venivano liquidate con apposito decreto le spese di CTU.
La causa era quindi rinviata per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta all'udienza del 19 maggio 2025, udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc. Nelle proprie note di trattazione tutte le parti aderivano alla proposta del giudice, ma la causa era rinviata al 17 luglio 2025 per consentire alle parti di effettuare i pagamenti. A tale udienza, nell'ordinanza emessa ex art. 127 ter cpc, il giudice precisava altresì, su richiesta di parte attrice, che: “Resta inteso che le spese di CTU, sono state poste ex art. 185 bis a carico della parte convenuta che le verserà direttamente al CTU ove le stesse non siano già state anticipate dalla parte attrice, ovvero rimborsate a quest'ultima.” Con ordinanza depositata il 26 settembre 2025, in esito dell'udienza a trattazione scritta, il giudice, preso atto dell'avvenuta conciliazione della causa sulla base della proposta, rinviava all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note per dichiarare definitivamente cessata la materia del contendere preso atto che non sussiste più alcun interesse delle parti alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma 24.11.2025
Il Giudice
LA AR CA
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Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA
a trattazione scritta
All'udienza del 24.11.2025, è chiamata la causa promossa da
contro
Parte_1
+ 1, Controparte_1 letti gli atti del procedimento,
visto l'ordinanza del 26.09.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., nonché la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
visto l'incombente, e rilevato che tutte le parti hanno dichiarato di aver aderito alla proposta conciliativa del giudice e chiesto un termine per i pagamenti, vista la precedente ordinanza del 26.09.2025 ritenuto che non sussistono più ragioni per proseguire la causa essendo la stessa conciliata tra le parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa LA AR CA
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa LA AR CA, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 33415 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
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tra
, rappresentato e difeso – dall'avvocato Jona Falco Davide, Parte_1
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avvocato Mara Controparte_2
Mandrè. convenuta e
Controparte_2 convenuto contumace
OGGETTO: responsabilità da circolazione stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice , con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale Civile di Roma, e Controparte_2 Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc'mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la prevalente responsabilità del sig. per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, Controparte_2 condannare detto sig. in solido con , impresa Controparte_2 Controparte_3 assicuratrice convenuta, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, così come documentati, che si quantificano indicativamente nella misura pari a € 332.760,42 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo pagamento, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute, comprese quelle mediche e tecniche. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
A fondamento di tali pretese l'attore asserisce che il 14 gennaio 2013 alle ore 18.55 circa egli, proveniente da via Maiella, traversava a piedi l'intersezione stradale di Corso
Sempione per raggiungere il lato opposto della strada, con direzione via Gargano e che dopo aver verificato che il semaforo pedonale proiettasse luce verde, attraversava la prima corsia sulle strisce pedonali, fino a raggiungere il cordolo in cemento che delimita detta corsia.” Quindi,” accertatosi che non sopraggiungessero altri veicoli dalla propria sinistra, raggiungeva l' altro cordolo di cemento posizionato sul lato opposto della
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carreggiata, percorrendo così un tratto di strada privo di strisce pedonali e che, poi, giunto al centro della carreggiata, appena superata la linea di mezzeria…mentre era ancora fermo veniva violentemente colpito dal motoveicolo piaggio tg cM17545, di proprietà e condotto dal sig. che proveniente da Batteria Nomentana Controparte_2
(e quindi da Ponte Tazío o Nomentano) con direzione via Gargano/ viale Adriatico, oltrepassava la doppia linea continua di mezzena per superare i veicoli che lo precedevano ed in tal modo investiva il sig. ” Parte_1
Rilevava di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini, ove gli era stata riscontrata "frattura completa scomposta del terzo superiore diafisario che sì estende al piatto tibiale con impegno della superficie articolare, coesiste frattura di epifisi superiore di perone sinistro".
Lamentava l'attore di aver riportato lesioni con danni permanenti valutate da proprio consulente di parte nel seguente modo: I.T.A. gg 180; I.T.P al 50% gg 180; I.T.P al 25% gg 360; Invalidità permanente al 48% come danno biologico. AN alla funzione cenestesica lavorativa di grado moderato.
Chiedeva il risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di € 332.760,42 oltre alla personalizzazione massima prevista nella relativa tabella di liquidazione redatta dal Tribunale di Roma nel 2019 ed a delle non meglio precisate spese mediche e tecniche sostenute.
Sceglieva la contumacia . Controparte_2
Si costituiva la convenuta contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
In via pregiudiziale: Accertare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea in quanto, senza alcun riferimento alla sussistenza di un trattamento indennitario già percepito per il medesimo sinistro, avente ad oggetto un petitum di importo inferiore a quello complessivamente erogato ed erogando in suo favore dall' . In via gradata e nel merito: Accertare la sussistenza di una esclusiva CP_4 responsabilità dell'attore, nella causazione del sinistro de quo con Parte_1 conseguente rigetto di ogni sua relativa pretesa;
In via subordinata e nel merito:
Accertare la sussistenza di una preponderante responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto Decurtare il risarcimento eventualmente a questi spettante in misura proporzionale a detta corresponsabilità; In tale denegata ipotesi Si
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chiede, altresì, di Determinare l'eventuale risarcimento nei soli limiti di quanto verrà accertato in sede di CTU medico-legale ed in proporzione al grado di responsabilità dell'attore stesso nella determinazione dell'evento sinistrorso;
con rigetto di ogni altra pretesa non provata e non eziologicamente riconducibile al sinistro de quo. In ogni ipotesi si Chiede di Accertare l'ammontare dell'indennizzo già percepito e percependo dall'attore dall' in conseguenza del sinistro de quo e per l'effetto, in forza del CP_4 principio giuridico del divieto di cumulo, di Detrarre da ogni ipotetico risarcimento le somme già erogate dal suddetto Ente all'attore. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oppure, in caso di accoglimento della nostra domanda subordinata, con compensazione integrale delle stesse ex art. 92 c.p.c.”
Dopo la concessione dei termini ex art, 183 comma VI cpc, questo giudice subentrava al precedente titolare, giusto decreto del presidente di sezione n. 136/2023. Ammesse le prove orali (interrogatori formali delle parti ed escussione del teste di parte attrice) acquisiti gli atti ed in particolare la documentazione , attestante la liquidazione CP_4 fatta dall'Istituto per il medesimo infortunio, il giudice ammetteva CTU medico legale per valutare l'entità delle lesioni riportate alla parte attrice.
All'esito dell'Istruttoria, documentale ed orale, il giudice, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 18 marzo 2025 proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni:
“pagamento in favore di , da parte della convenuta Parte_1 [...]
, della complessiva somma, di € 15.000,00 omnia comprensivo di Controparte_1 tutte le voci di danno, in via equitativa, già detratte le somme percepite dall' come CP_4 in motivazione del presente atto, somma a cui deve aggiungersi il rimborso delle liquidande spese di CTU, ed un contributo di € 1.500,00, più accessori di legge, per compensi legali ed il rimborso del contributo unificato, se pagato. Abbandono di ogni ulteriore pretesa e rinuncia agli atti e all'azione.”
Motivava ampiamente la proposta come di seguito si riporta, dando alle parti alcune direttrici utili ad orientarle nella propria riflessione rispetto alla proposta, come di seguito si riportano: “nel caso di specie il petitum si fonda su una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a investimento della parte attrice – pedone - da parte del convenuto
(circolazione stradale);
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sussiste agli atti Relazione d'intervento della Polizia Municipale;
il pedone è stato multato per non aver attraversato sulle strisce pedonali;
dalla Relazione d'Incidente risulta che non furono reperiti sul luogo del sinistro testi oculari, e pertanto la testimonianza della teste risulta poco attendibile Testimone_1 proprio perché la presenza della stessa sul luogo del fatto risulta dal verbale di polizia, ma solo in quanto persona che ha preso in consegna il computer del sig. non è Parte_1 credibile quindi che la , pur avendo interagito con i vigili urbani, non abbia Tes_1 dichiarato che aveva visto e cosa aveva visto;
è accertato che il attraversò fuori dalle strisce pedonali, lo ammette lui stesso Parte_1 in sede di interrogatorio, per raggiungere l'altro lato di Corso Sempione avrebbe dovuto attraversare ad u, verso Piazza Sempione, poi Via Gargano, non è invece provato se il semaforo segnalasse luce rossa o verde per il motociclo, in quanto le versioni sono contrastanti tra le parti, non è provato che il convenuto si trovasse fuori dalla propria corsia di CP_2 percorrenza essendo stato il trovato accasciato proprio lungo la linea di Parte_1 mezzeria, ma certamente lo stesso stava viaggiando sulla sinistra della corsia;
né si può non tener conto di quanto dichiarato dal al momento del fatto, lo CP_2 stesso infatti dichiarò ai Vigili che si avvedeva, seppur con la coda dell'occhio, del pedone che procedeva tra le macchine a zig e zag, pertanto si può supporre che il non abbia tenuto una velocità tale da consentirgli di frenare per tempo, CP_2 laddove non riportò che, semplicemente, si vide pedone sbucare davanti;
al contempo sicura è la responsabilità del pedone come causa del sinistro, questi non solo attraversava in mezzo o davanti alle macchine in fila, ma comunque dove NON doveva attraversare, ma, inoltre in orario tardo pomeridiano (18,50) di una giornata invernale, pertanto non con poca illuminazione, in zona notoriamente interessata da molto traffico, e per di più, come dichiarato dallo stesso, nell'attraversare girava la testa verso destra per vedere se arrivassero macchine da destra (via Gargano), invece di sincerarsi, voltandosi a sinistra, di non tagliare la strada a nessuno e che non arrivassero motoveicoli;
che il abbia frenato non risulta dagli atti, ma probabilmente, sebbene lo CP_2 dichiari, non ne ha avuto il tempo;
il pedone, come si è detto, è stato multato per violazione dell'art. 190 comma 2 del
Codice della Strada.
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Ciò premesso si può ritenere sussistente un concorso di colpa.
Il ha agito per ottenere il risarcimento di un danno quantificato Parte_1 indicativamente in € 332.760,42, tacendo di aver già percepito a titolo di indennizzo per l'infortunio, da parte di , una ingente somma, come eccepito dalla parte convenuta CP_4
e come confermato successivamente dallo stesso attore, somma accertata con il deposito del 3.07.2024 del documento riepilogativo , per cui risulta aver percepito, a titolo CP_4 di danno biologico l'importo di € 125.643,11, somma che va decurtata da quanto eventualmente dovuto.
La CTU ha fortemente ridimensionato il danno da lesioni personali, pur accertando comunque un danno permanente (34%) di notevole entità, ed una lunga inabilità.
Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice potersi operare i seguenti calcoli sulla base delle Tabelle di Roma, opportunamente attualizzate al 2025 come approvate dal
Presidente del Tribunale di Roma.
Aumento delle somme per aggiornamento Tabelle di Roma 2025 in base ad indici
ISTAT, del 1,70% come comunicato dalla Presidenza del Tribunale di Roma,
+1,70% = 3.761,77
Sub totale =225.042,59
+ 25% AN MO = 56.260,64
Totale = 281.303,24
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Divisione per concorso al 50% = 140.651,62
Detrazione della somma corrispondente al quantum liquidato dall' a titolo di CP_4 indennizzo per infortunio, alla voce danno biologico pari ad € 125.643,511
Totale riconoscibile = 15.008,511, arrotondato 15.000,00.
Si deve tener conto del divario tra il chiesto e quanto in ipotesi riconoscibile ai fini del riconoscimento delle spese legali.;”
Il 5 maggio 2025 venivano liquidate con apposito decreto le spese di CTU.
La causa era quindi rinviata per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta all'udienza del 19 maggio 2025, udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc. Nelle proprie note di trattazione tutte le parti aderivano alla proposta del giudice, ma la causa era rinviata al 17 luglio 2025 per consentire alle parti di effettuare i pagamenti. A tale udienza, nell'ordinanza emessa ex art. 127 ter cpc, il giudice precisava altresì, su richiesta di parte attrice, che: “Resta inteso che le spese di CTU, sono state poste ex art. 185 bis a carico della parte convenuta che le verserà direttamente al CTU ove le stesse non siano già state anticipate dalla parte attrice, ovvero rimborsate a quest'ultima.” Con ordinanza depositata il 26 settembre 2025, in esito dell'udienza a trattazione scritta, il giudice, preso atto dell'avvenuta conciliazione della causa sulla base della proposta, rinviava all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note per dichiarare definitivamente cessata la materia del contendere preso atto che non sussiste più alcun interesse delle parti alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma 24.11.2025
Il Giudice
LA AR CA
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