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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 762/2024
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 762/2024 promossa da
, e , rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_1 Parte_2 Parte_3 MASSIMILIANO LO PRESTI e DESIREE FAILLA, ricorrenti contro
, E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 resistenti contumaci
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 e ritualmente notificato, i signori , Parte_1 [...] e proponevano azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti della sig.ra Pt_2 Parte_3
e dei di lei figli e , al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dichiarazione di inefficacia dell'atto pubblico di donazione stipulato in data 18.2.2019 e trascritto l'11.03.2019, con cui la FA trasferiva in favore dei propri figli la proprietà di due immobili siti in Siracusa.
A fondamento della domanda gli attori esponevano che la sig.ra era deceduta in data CP_4 11.08.2009, vedova e senza figli, e che alla sua morte erano subentrati, quali eredi legittimi, i fratelli Pt_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
Gli attori deducevano inoltre che in data 10.11.2009, su istanza della sig.ra , era Controparte_1 stato pubblicato dal Notaio un testamento olografo che la designava erede universale della defunta. Per_1 Tuttavia, rappresentavano gli attori che in un successivo giudizio (R.G. n. 3602/2019 Tribunale Civile di Ragusa) avevano contestato la validità del testamento, la cui calligrafia risultava non riconducibile alla defunta, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in quel procedimento. Inoltre, nel corso del medesimo procedimento, gli odierni ricorrenti chiedevano anche la condanna della FA al pagamento in loro favore dell'importo di €.236.166,00.
Pertanto, i ricorrenti agivano per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto in essere dalla convenuta a favore dei propri figli, in quanto lesivo della loro garanzia patrimoniale e in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
In particolare, i ricorrenti avanzavano le seguenti richieste:“1) Dichiarare inefficace ed inopponibile nei confronti dei signori , e , per il credito da questi ultimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 preteso (€.236.166,00) nel giudizio indicato in premessa (R.G. 3602/2019 del Tribunale Civile di Ragusa), l'atto pubblico di donazione rogato in data 18.02.2019, trascritto il successivo 11.03.2019, dal Notaio Dott.
(n.19.576 di Repertorio e n.15.486 di Raccolta) con il quale la sig.ra Persona_2 Controparte_1 ha donato ai propri figli, (c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
), i seguenti beni immobili: C.F._2
a) Casa sita in Siracusa via Vittorio Veneto n.121, ubicata a piano terra, composta da un vano, confinante con il cortile comune, con proprietà e con proprietà o loro rispettivi aventi Per_3 Pt_4 causa. Censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 167, particella 5260, subalterno 20, Cat. A/5, classe 3, vani 1, mq 26, rendita catastale 30,47;
b) Villetta sita in Siracusa, contrada Frescura, Traversa Frescura s.n., composta da un vano ed accessorio a piano terra con terreno di pertinenza già recintato, della superficie di metri quadrati trecentosessantotto circa, compreso il costruito, confinante con la predetta traversa Frescura, con proprietà Per
e con proprietà o loro rispettivi aventi causa. Persona_4
Censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 50, particella 190, subalterno 1,
Cat. A/7, classe 1, vani 2, mg 30, rendita catastale 185,92;
2)Ordinare al Conservatore dei RR.II. competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa.”
I convenuti , e rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Con decreto del 4.6.2024 veniva dichiarata la contumacia degli intimati e fissata l'udienza ex art. 127- ter c.p.c. per la comparizione delle parti in data 8.1.2025. I ricorrenti, con note depositate il 7.1.2025, insistevano nelle proprie domande e chiedevano che il giudizio fosse trattenuto in decisione.
Con ordinanza del 15.1.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 18.10.2025 per la decisione del procedimento, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Decorsi i termini, la causa veniva introitata in decisione.
*****
In punto di diritto va ora osservato che i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. sono:
• l'esistenza di un credito da parte dell'attore nei confronti del convenuto;
• il c.d. eventus damni, cioè la sussistenza di un pregiudizio (sotto il profilo della riduzione della generale garanzia costituita dall'intero patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c.) arrecato dal debitore alle ragioni del creditore mediante la realizzazione di un determinato atto di disposizione;
• il c.d. consilium fraudis, cioè la consapevolezza, da parte del debitore, di diminuire in modo apprezzabile il proprio patrimonio e, quindi, la generale garanzia del credito, ex art. 2740 c.c., in modo tale da pregiudicare o rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito stesso (v. Cass. 4077/96 e 8930/87);
• la c.d. scientia fraudis (negli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito), cioè la consapevolezza, anche da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sotto il profilo della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c. (non è necessaria, invece anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro) – cfr., tra le altre, Cass. 4 novembre 1995 n. 11518 e 5451/85 –.
Va poi osservato che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente. L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 del codice civile, accoglie invero una nozione di credito non li mitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (v. Cass. 2104/00; 14166/01; 11471/03; 5246/06). Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., sez. un., ord. 9440/04; 14709/05). È sufficiente allora un credito anche eventuale, e tale principio vale anche per i crediti nascenti da fatti illeciti, in quanto essi, ancorché non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, atteso che l'art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti (Cass. 1712/98; conf. Cass. 1893/12 cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 27841 del 28/10/2024). Del resto, poichè l'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore, se si dovesse attendere che il credito diventi certo e liquido ed esigibile, il debitore avrebbe il tempo di depauperare il patrimonio avendo come conseguenza il fatto che la futura esecuzione potrebbe avere esito negativo. Nel caso di specie, nel quale non occorre la scientia fraudis venendo in considerazione un atto a titolo gratuito, sussistono tutti gli indicati requisiti. Infatti, l'atto di donazione del 18.2.2019 ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori - attori, sotto il profilo della possibilità di soddisfacimento della pretesa. L'atto di disposizione in esame comporta oggettivamente una diminuzione attuale ed effettiva del patrimonio della FA, costituendo, altresì, una limitazione della possibilità di parte attrice di ottenere coattivamente la realizzazione del suo credito (che è quello fatto già valere nel separato giudizio n. 3602/2019). In proposito è bene osservare che in materia di azione revocatoria l'eventus damni può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio conseguente alla dismissione dei beni), ovvero anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabil i). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria (che nel caso di specie ha provato la stipulazione dell'atto del 18.2.1019, di cui vi è copia in atti), mentre è onere (nel caso di specie non assolto) del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass. 4578/1998; 11471/03; 15257/04). L'azione revocatoria ha, invero, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un a tto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso.
Nel caso di specie, la signora FA ha trasferito la totalità dei propri beni ai figli, Controparte_2 e , pregiudicando la garanzia patrimoniale del credito degli odierni ricorrenti, fatto valere Controparte_3 con la citazione di cui al giudizio n. 3602/2019.
Inoltre, bisogna ter conto del grave pregiudizio che gli odierni attori hanno subito. Infatti, con il tentativo di mediazione avvenuto il 21.1.2019, gli attori avevano tentato di far valere le loro pretese risarcitorie connesse al mancato possesso dei beni ereditari.
L'atto di donazione del 18.2.2019 ha quindi arrecato indubbio pregiudizio alle ragioni del creditore- attore, sotto il profilo della possibilità di soddisfacimento della propria pretesa.
L'atto di disposizione in esame comporta oggettivamente una diminuzione attuale ed effettiva del patrimonio della FA, costituendo, altresì, una limitazione della possibilità di parte attrice di ottenere coattivamente la realizzazione del suo credito.
In proposito è bene osservare che in materia di azione revocatoria l'eventus damni può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio conseguente alla dismissione dei beni), ovvero anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria (che nel caso di specie ha provato la stipulazione dell'atto del 18.2.2019), mentre è onere (nel caso di specie non assolto) del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass. 4578/1998; 11471/03; 15257/04).
L'azione revocatoria ha, invero, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. 12678/01; 12144/99; 2971/1999; 6676/98; 6777/95).
Ecco che, bastando un semplice pericolo di danno ed anche in considerazione del principio di vicinanza della prova, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio in forza delle ampie residualità patrimoniali incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca per tale motivo la mancanza dell'eventus damni.
Tale onere non è stato però assolto da parte convenuta, che, rimanendo contumace, non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo o una consulenza di parte sul punto.
Deve quindi ritenersi integrato il mutamento – quanto meno sotto il profilo della variazione quantitavo- qualitativa – delle condizioni patrimoniali del debitore, ciò che vale ad integrare l'eventus damni.
In altri termini, nel caso di specie deve ritenersi, alla luce delle considerazioni in fatto sopra esposte, che vi è stata una diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore per effetto dell'atto del 18.2.2019, sussistendo come detto tale diminuzione non solo nel caso in cui non vi sia un'assoluta insolvibilità bensì anche nel caso in cui l'atto produca una maggiore difficoltà nell'esazione del credito (cfr., tra le tante, Cass. n. 6777/1995).
Peraltro, il credito vantato dai ricorrenti nei confronti di (e fatto valere nel Controparte_1 separato giudizio n. 3602/2019) ha natura meramente eventuale, ma risulta comunque determinabile e, pertanto, idoneo a fondare la legittimazione all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Tra l'altro, risulta anche provata la scientia damni poiché la FA era a conoscenza del pregiudizio che avrebbe provocato agli attori con l'atto di donazione avente ad oggetto la totalità dei beni del suo patrimonio. Peraltro, i hanno provveduto a notificarle sia nel 2018 la lettera di messa in mora relativa Pt_1 all'impugnazione del testamento di sia l'atto di mediazione datato 21.1.2019. CP_4
Pertanto, la donazione disposta dalla FA in favore dei suoi figli- e Controparte_3 CP_2 è intervenuta in un momento successivo alla notificazione di questi atti alla FA. In particolare,
[...] l'atto di donazione è stato redatto dinanzi al notaio il giorno 18.2.2019, ossia dopo la notificazione degli atti di cui sopra.
Deve quindi ritenersi che la FA fosse a conoscenza della res litigiosa e che fosse consapevole di recare agli odierni attori un nocumento essendo compromessa la consistenza patrimoniale del debitore.
Sussiste quindi anche il requisito del consilium fraudis da parte del debitore in quanto questi era consapevole sia dell'esistenza del credito eventuale di parte attrice sia della propria situazione patrimoniale.
La FA conosceva quindi il pregiudizio che l'atto di donazione del 18.2.2019 arrecava alle ragioni del creditori-attori. Ella era a conoscenza del fatto di diminuire le garanzie patrimoniali ponendo in essere tale atto di disposizione.
Sul punto mette appena conto ricordare che per la configurabilità del consilium fraudis negli atti a titolo gratuito compiuti successivamente al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori (v. Cass. 17867/07; cass. 7262/00).
Pur non essendo necessario (visto che, come detto, l'atto oggetto di revocatoria è a titolo gratuito) nel caso di specie pare sussistere, infine, anche il requisito della scientia fraudis da parte dei figli della FA in quanto questi ultimi erano consapevoli sia del credito eventuale fatto valere da parte attrice verso la propria madre sia della situazione patrimoniale di quest'ultima.
Al riguardo va osservato che la prova della scientia fraudis (al pari di quella del consilium fraudis del debitore) può essere desunta anche in via presuntiva (cfr. Cass. 11916/01; 1054/99).
In questo senso merita innanzitutto di essere apprezzato il fatto che tra le parti vi fosse uno stretto rapporto di parentela (madre e figli, come risulta dallo stesso atto di donazione del 18.2.2019).
Tra gli elementi che portano a ritenere esistente tale conoscenza rilievo decisivo può essere infatti attribuito al rapporto di parentela tra le parti, soprattutto quando tale rapporto sia così stretto da far ritenere che sia di per sé significativo di una conoscenza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore.
Pertanto è da ritenere che nel caso di specie sia provata la conoscenza (come detto, in realtà, non richiesta nel caso di specie, relativo ad una revocatoria di una donazione) da parte dei terzi del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Per tali ragioni la domanda di parte attrice va accolta e va dichiarata inefficace nei suoi confronti l'alienazione oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'azione revocatoria ordinaria proposta da , Parte_1 e , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_2 Parte_3
- dichiara inefficace ed inopponibile nei confronti dei signori , Parte_1 Parte_2 e , l'atto pubblico di donazione rogato in data 18.02.2019, trascritto il successivo 11.03.2019, Parte_3 dal Notaio Dott. (n.19.576 di Repertorio e n.15.486 di Raccolta) con il quale la sig.ra Persona_2 [...]
ha donato ai propri figli, (c.f. e Controparte_1 Controparte_3 C.F._1 CP_2
(c.f. ), i seguenti beni immobili:
[...] C.F._2 a) Casa sita in Siracusa via Vittorio Veneto n.121, ubicata a piano terra, composta da un vano, confinante con il cortile comune, con proprietà e con proprietà o loro rispettivi aventi causa. Censita Per_3 Pt_4 nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 167, particella 5260, subalterno 20, Cat. A/5, classe 3, vani 1, mq 26, rendita catastale 30,47; b) Villetta sita in Siracusa, contrada Frescura, Traversa Frescura s.n., composta da un vano ed accessorio a piano terra con terreno di pertinenza già recintato, della superficie di metri quadrati trecentosessantotto circa, compreso il costruito, confinante con la predetta traversa Frescura, con proprietà e con Persona_4Per_ proprietà o loro rispettivi aventi causa. Censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 50, particella 190, subalterno 1, Cat. A/7, classe 1, vani 2, mg 30, rendita catastale 185,92;
- Ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione.
- Condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00, oltre Iva, Cassa, rimborso spese generali e contributo unificato.
Il Giudice
EL OL
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 762/2024 promossa da
, e , rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_1 Parte_2 Parte_3 MASSIMILIANO LO PRESTI e DESIREE FAILLA, ricorrenti contro
, E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 resistenti contumaci
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 e ritualmente notificato, i signori , Parte_1 [...] e proponevano azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti della sig.ra Pt_2 Parte_3
e dei di lei figli e , al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dichiarazione di inefficacia dell'atto pubblico di donazione stipulato in data 18.2.2019 e trascritto l'11.03.2019, con cui la FA trasferiva in favore dei propri figli la proprietà di due immobili siti in Siracusa.
A fondamento della domanda gli attori esponevano che la sig.ra era deceduta in data CP_4 11.08.2009, vedova e senza figli, e che alla sua morte erano subentrati, quali eredi legittimi, i fratelli Pt_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
Gli attori deducevano inoltre che in data 10.11.2009, su istanza della sig.ra , era Controparte_1 stato pubblicato dal Notaio un testamento olografo che la designava erede universale della defunta. Per_1 Tuttavia, rappresentavano gli attori che in un successivo giudizio (R.G. n. 3602/2019 Tribunale Civile di Ragusa) avevano contestato la validità del testamento, la cui calligrafia risultava non riconducibile alla defunta, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in quel procedimento. Inoltre, nel corso del medesimo procedimento, gli odierni ricorrenti chiedevano anche la condanna della FA al pagamento in loro favore dell'importo di €.236.166,00.
Pertanto, i ricorrenti agivano per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto in essere dalla convenuta a favore dei propri figli, in quanto lesivo della loro garanzia patrimoniale e in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
In particolare, i ricorrenti avanzavano le seguenti richieste:“1) Dichiarare inefficace ed inopponibile nei confronti dei signori , e , per il credito da questi ultimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 preteso (€.236.166,00) nel giudizio indicato in premessa (R.G. 3602/2019 del Tribunale Civile di Ragusa), l'atto pubblico di donazione rogato in data 18.02.2019, trascritto il successivo 11.03.2019, dal Notaio Dott.
(n.19.576 di Repertorio e n.15.486 di Raccolta) con il quale la sig.ra Persona_2 Controparte_1 ha donato ai propri figli, (c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
), i seguenti beni immobili: C.F._2
a) Casa sita in Siracusa via Vittorio Veneto n.121, ubicata a piano terra, composta da un vano, confinante con il cortile comune, con proprietà e con proprietà o loro rispettivi aventi Per_3 Pt_4 causa. Censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 167, particella 5260, subalterno 20, Cat. A/5, classe 3, vani 1, mq 26, rendita catastale 30,47;
b) Villetta sita in Siracusa, contrada Frescura, Traversa Frescura s.n., composta da un vano ed accessorio a piano terra con terreno di pertinenza già recintato, della superficie di metri quadrati trecentosessantotto circa, compreso il costruito, confinante con la predetta traversa Frescura, con proprietà Per
e con proprietà o loro rispettivi aventi causa. Persona_4
Censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 50, particella 190, subalterno 1,
Cat. A/7, classe 1, vani 2, mg 30, rendita catastale 185,92;
2)Ordinare al Conservatore dei RR.II. competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa.”
I convenuti , e rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Con decreto del 4.6.2024 veniva dichiarata la contumacia degli intimati e fissata l'udienza ex art. 127- ter c.p.c. per la comparizione delle parti in data 8.1.2025. I ricorrenti, con note depositate il 7.1.2025, insistevano nelle proprie domande e chiedevano che il giudizio fosse trattenuto in decisione.
Con ordinanza del 15.1.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 18.10.2025 per la decisione del procedimento, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
Decorsi i termini, la causa veniva introitata in decisione.
*****
In punto di diritto va ora osservato che i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. sono:
• l'esistenza di un credito da parte dell'attore nei confronti del convenuto;
• il c.d. eventus damni, cioè la sussistenza di un pregiudizio (sotto il profilo della riduzione della generale garanzia costituita dall'intero patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c.) arrecato dal debitore alle ragioni del creditore mediante la realizzazione di un determinato atto di disposizione;
• il c.d. consilium fraudis, cioè la consapevolezza, da parte del debitore, di diminuire in modo apprezzabile il proprio patrimonio e, quindi, la generale garanzia del credito, ex art. 2740 c.c., in modo tale da pregiudicare o rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito stesso (v. Cass. 4077/96 e 8930/87);
• la c.d. scientia fraudis (negli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito), cioè la consapevolezza, anche da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sotto il profilo della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c. (non è necessaria, invece anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro) – cfr., tra le altre, Cass. 4 novembre 1995 n. 11518 e 5451/85 –.
Va poi osservato che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente. L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 del codice civile, accoglie invero una nozione di credito non li mitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (v. Cass. 2104/00; 14166/01; 11471/03; 5246/06). Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., sez. un., ord. 9440/04; 14709/05). È sufficiente allora un credito anche eventuale, e tale principio vale anche per i crediti nascenti da fatti illeciti, in quanto essi, ancorché non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, atteso che l'art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti (Cass. 1712/98; conf. Cass. 1893/12 cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 27841 del 28/10/2024). Del resto, poichè l'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generica del creditore, se si dovesse attendere che il credito diventi certo e liquido ed esigibile, il debitore avrebbe il tempo di depauperare il patrimonio avendo come conseguenza il fatto che la futura esecuzione potrebbe avere esito negativo. Nel caso di specie, nel quale non occorre la scientia fraudis venendo in considerazione un atto a titolo gratuito, sussistono tutti gli indicati requisiti. Infatti, l'atto di donazione del 18.2.2019 ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori - attori, sotto il profilo della possibilità di soddisfacimento della pretesa. L'atto di disposizione in esame comporta oggettivamente una diminuzione attuale ed effettiva del patrimonio della FA, costituendo, altresì, una limitazione della possibilità di parte attrice di ottenere coattivamente la realizzazione del suo credito (che è quello fatto già valere nel separato giudizio n. 3602/2019). In proposito è bene osservare che in materia di azione revocatoria l'eventus damni può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio conseguente alla dismissione dei beni), ovvero anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabil i). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria (che nel caso di specie ha provato la stipulazione dell'atto del 18.2.1019, di cui vi è copia in atti), mentre è onere (nel caso di specie non assolto) del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass. 4578/1998; 11471/03; 15257/04). L'azione revocatoria ha, invero, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un a tto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso.
Nel caso di specie, la signora FA ha trasferito la totalità dei propri beni ai figli, Controparte_2 e , pregiudicando la garanzia patrimoniale del credito degli odierni ricorrenti, fatto valere Controparte_3 con la citazione di cui al giudizio n. 3602/2019.
Inoltre, bisogna ter conto del grave pregiudizio che gli odierni attori hanno subito. Infatti, con il tentativo di mediazione avvenuto il 21.1.2019, gli attori avevano tentato di far valere le loro pretese risarcitorie connesse al mancato possesso dei beni ereditari.
L'atto di donazione del 18.2.2019 ha quindi arrecato indubbio pregiudizio alle ragioni del creditore- attore, sotto il profilo della possibilità di soddisfacimento della propria pretesa.
L'atto di disposizione in esame comporta oggettivamente una diminuzione attuale ed effettiva del patrimonio della FA, costituendo, altresì, una limitazione della possibilità di parte attrice di ottenere coattivamente la realizzazione del suo credito.
In proposito è bene osservare che in materia di azione revocatoria l'eventus damni può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio conseguente alla dismissione dei beni), ovvero anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria (che nel caso di specie ha provato la stipulazione dell'atto del 18.2.2019), mentre è onere (nel caso di specie non assolto) del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass. 4578/1998; 11471/03; 15257/04).
L'azione revocatoria ha, invero, una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. 12678/01; 12144/99; 2971/1999; 6676/98; 6777/95).
Ecco che, bastando un semplice pericolo di danno ed anche in considerazione del principio di vicinanza della prova, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio in forza delle ampie residualità patrimoniali incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca per tale motivo la mancanza dell'eventus damni.
Tale onere non è stato però assolto da parte convenuta, che, rimanendo contumace, non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo o una consulenza di parte sul punto.
Deve quindi ritenersi integrato il mutamento – quanto meno sotto il profilo della variazione quantitavo- qualitativa – delle condizioni patrimoniali del debitore, ciò che vale ad integrare l'eventus damni.
In altri termini, nel caso di specie deve ritenersi, alla luce delle considerazioni in fatto sopra esposte, che vi è stata una diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore per effetto dell'atto del 18.2.2019, sussistendo come detto tale diminuzione non solo nel caso in cui non vi sia un'assoluta insolvibilità bensì anche nel caso in cui l'atto produca una maggiore difficoltà nell'esazione del credito (cfr., tra le tante, Cass. n. 6777/1995).
Peraltro, il credito vantato dai ricorrenti nei confronti di (e fatto valere nel Controparte_1 separato giudizio n. 3602/2019) ha natura meramente eventuale, ma risulta comunque determinabile e, pertanto, idoneo a fondare la legittimazione all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Tra l'altro, risulta anche provata la scientia damni poiché la FA era a conoscenza del pregiudizio che avrebbe provocato agli attori con l'atto di donazione avente ad oggetto la totalità dei beni del suo patrimonio. Peraltro, i hanno provveduto a notificarle sia nel 2018 la lettera di messa in mora relativa Pt_1 all'impugnazione del testamento di sia l'atto di mediazione datato 21.1.2019. CP_4
Pertanto, la donazione disposta dalla FA in favore dei suoi figli- e Controparte_3 CP_2 è intervenuta in un momento successivo alla notificazione di questi atti alla FA. In particolare,
[...] l'atto di donazione è stato redatto dinanzi al notaio il giorno 18.2.2019, ossia dopo la notificazione degli atti di cui sopra.
Deve quindi ritenersi che la FA fosse a conoscenza della res litigiosa e che fosse consapevole di recare agli odierni attori un nocumento essendo compromessa la consistenza patrimoniale del debitore.
Sussiste quindi anche il requisito del consilium fraudis da parte del debitore in quanto questi era consapevole sia dell'esistenza del credito eventuale di parte attrice sia della propria situazione patrimoniale.
La FA conosceva quindi il pregiudizio che l'atto di donazione del 18.2.2019 arrecava alle ragioni del creditori-attori. Ella era a conoscenza del fatto di diminuire le garanzie patrimoniali ponendo in essere tale atto di disposizione.
Sul punto mette appena conto ricordare che per la configurabilità del consilium fraudis negli atti a titolo gratuito compiuti successivamente al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori (v. Cass. 17867/07; cass. 7262/00).
Pur non essendo necessario (visto che, come detto, l'atto oggetto di revocatoria è a titolo gratuito) nel caso di specie pare sussistere, infine, anche il requisito della scientia fraudis da parte dei figli della FA in quanto questi ultimi erano consapevoli sia del credito eventuale fatto valere da parte attrice verso la propria madre sia della situazione patrimoniale di quest'ultima.
Al riguardo va osservato che la prova della scientia fraudis (al pari di quella del consilium fraudis del debitore) può essere desunta anche in via presuntiva (cfr. Cass. 11916/01; 1054/99).
In questo senso merita innanzitutto di essere apprezzato il fatto che tra le parti vi fosse uno stretto rapporto di parentela (madre e figli, come risulta dallo stesso atto di donazione del 18.2.2019).
Tra gli elementi che portano a ritenere esistente tale conoscenza rilievo decisivo può essere infatti attribuito al rapporto di parentela tra le parti, soprattutto quando tale rapporto sia così stretto da far ritenere che sia di per sé significativo di una conoscenza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore.
Pertanto è da ritenere che nel caso di specie sia provata la conoscenza (come detto, in realtà, non richiesta nel caso di specie, relativo ad una revocatoria di una donazione) da parte dei terzi del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Per tali ragioni la domanda di parte attrice va accolta e va dichiarata inefficace nei suoi confronti l'alienazione oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'azione revocatoria ordinaria proposta da , Parte_1 e , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_2 Parte_3
- dichiara inefficace ed inopponibile nei confronti dei signori , Parte_1 Parte_2 e , l'atto pubblico di donazione rogato in data 18.02.2019, trascritto il successivo 11.03.2019, Parte_3 dal Notaio Dott. (n.19.576 di Repertorio e n.15.486 di Raccolta) con il quale la sig.ra Persona_2 [...]
ha donato ai propri figli, (c.f. e Controparte_1 Controparte_3 C.F._1 CP_2
(c.f. ), i seguenti beni immobili:
[...] C.F._2 a) Casa sita in Siracusa via Vittorio Veneto n.121, ubicata a piano terra, composta da un vano, confinante con il cortile comune, con proprietà e con proprietà o loro rispettivi aventi causa. Censita Per_3 Pt_4 nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 167, particella 5260, subalterno 20, Cat. A/5, classe 3, vani 1, mq 26, rendita catastale 30,47; b) Villetta sita in Siracusa, contrada Frescura, Traversa Frescura s.n., composta da un vano ed accessorio a piano terra con terreno di pertinenza già recintato, della superficie di metri quadrati trecentosessantotto circa, compreso il costruito, confinante con la predetta traversa Frescura, con proprietà e con Persona_4Per_ proprietà o loro rispettivi aventi causa. Censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa, foglio 50, particella 190, subalterno 1, Cat. A/7, classe 1, vani 2, mg 30, rendita catastale 185,92;
- Ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione.
- Condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00, oltre Iva, Cassa, rimborso spese generali e contributo unificato.
Il Giudice
EL OL