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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2536/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004111608000 CANONE ACQUA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004111608000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004111608000 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5507/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha impugnato l'avviso di Intimazione di pagamento n. 02820259004111608000, notificato in data 17 aprile 2025, di € 12.335,4 e riferito alla cartella di pagamento n. 02820230000124574000 del 13.04.2023, canone acqua annualità 2019 di euro 1.074,68; all' avviso di accertamento n. 703 del
10.11.2020, IMU annualità 2015 di euro 5.634,69; all' avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022 IMU, annualità 2017 di euro 5.626,17.
Tanto chiarito, eccepisce l'insussistenza del credito dedotto relativamente alla cartella n.02820230000124574000 riguardante il canone acqua annualità 2019, mentre relativamente all'avviso di accertamento n. 703 del 10.11.2020 per IMU anno 2015 fa presente che presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado di Napoli è pendente l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado n. 3901/2021 emessa dalla Corte di Giustizia di Caserta, giudizio peraltro sospeso con ordinanza dell'1.12.2022 in quanto
è stata presentata querela di falso.
Da ultimo, con riferimento all' avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022, IMU anno 2017, fa presente che nel suo cassetto fiscale risulta la sospensione del tributo fino all'esito del procedimento per cassazione e che comunque in caso di esito negativo provvederà alla richiesta di rateizzazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 2 luglio 2025 chiarisce che relativamente alla cartella di pagamento n.02820230000124574000, riferita a canone acqua, si riserva di verificare l'eventuale annullamento della detta partita di credito e che relativamente agli atti emessi direttamente dall'ente impositore si riserva di verificare gli esiti dei giudizi.
Il Comune di santa Maria Capua Vetere, regolarmente costituito in giudizio in data 4 agosto 2025l allega richiesta di sgravio inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente alla cartella n.02820230000124574000 del 13.04.2023 per canone acqua 2019 mentre per il resto chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria depositata in data 6 novembre 2025 la ricorrente ribadisce che la cartella n.
02820230000124574000 del 13.04.2023 per canone acqua 2019 è stata annullata con sentenza n.
1000/2025 del 28.04.2025 e che il Comune resistente ha precisato solo nell'atto di controdeduzioni di aver comunicato alla Agenzia Società_1 l'avvenuto sgravio;
che relativamente all'avviso di accertamento n. 703 del 10.11.2020, IMU anno 2015, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 2425/2025 del
17.07.2025, allegata in atti, ha definito il giudizio di querela di falso e ha dichiarato la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City Poste del 10.11.2020 n. 20000057624896 Ag
37, sentenza notificata al Comune resistente a mezzo pec in data 17.07.2025, come da documentazione prodotta, con conseguente suo passaggio in giudicato in data 16.10.2025; che con riferimento all' avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022 IMU anno 2017 di euro 5.626,17 ha provveduto alla rateizzazione del debito, nonostante la pendenza del relativo giudizio presso la Corte di Cassazione. In particolare precisa che in conseguenza dell'accoglimento della istanza di rateizzazione ha altresì provveduto al pagamento della prima rata in data 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devesi dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n.02820230000124574000 del 13.04.2023, canone acqua annualità 2019 di euro 1.074,68.
Sulla base poi della sentenza n. 2425/2025 del 17.07.2025, la cui copia è stata versata in atti non può ritenersi provata la notifica dell'avviso di accertamento n. 703 del 10.11.2020 riguardante IMU annualità
2015, avendo il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarato la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City Poste del 10.11.2020 n. 20000057624896 Ag 37, con conseguente prescrizione del relativo debito.
Da ultimo risulta dimostrato che relativamente al debito IMU, anno 2017, di cui all'avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022 è stata accolta la richiesta della ricorrente di rateizzazione del debito.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr CI TO dr ZZ US
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2536/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004111608000 CANONE ACQUA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004111608000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004111608000 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5507/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha impugnato l'avviso di Intimazione di pagamento n. 02820259004111608000, notificato in data 17 aprile 2025, di € 12.335,4 e riferito alla cartella di pagamento n. 02820230000124574000 del 13.04.2023, canone acqua annualità 2019 di euro 1.074,68; all' avviso di accertamento n. 703 del
10.11.2020, IMU annualità 2015 di euro 5.634,69; all' avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022 IMU, annualità 2017 di euro 5.626,17.
Tanto chiarito, eccepisce l'insussistenza del credito dedotto relativamente alla cartella n.02820230000124574000 riguardante il canone acqua annualità 2019, mentre relativamente all'avviso di accertamento n. 703 del 10.11.2020 per IMU anno 2015 fa presente che presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado di Napoli è pendente l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado n. 3901/2021 emessa dalla Corte di Giustizia di Caserta, giudizio peraltro sospeso con ordinanza dell'1.12.2022 in quanto
è stata presentata querela di falso.
Da ultimo, con riferimento all' avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022, IMU anno 2017, fa presente che nel suo cassetto fiscale risulta la sospensione del tributo fino all'esito del procedimento per cassazione e che comunque in caso di esito negativo provvederà alla richiesta di rateizzazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita in giudizio in data 2 luglio 2025 chiarisce che relativamente alla cartella di pagamento n.02820230000124574000, riferita a canone acqua, si riserva di verificare l'eventuale annullamento della detta partita di credito e che relativamente agli atti emessi direttamente dall'ente impositore si riserva di verificare gli esiti dei giudizi.
Il Comune di santa Maria Capua Vetere, regolarmente costituito in giudizio in data 4 agosto 2025l allega richiesta di sgravio inviata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente alla cartella n.02820230000124574000 del 13.04.2023 per canone acqua 2019 mentre per il resto chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria depositata in data 6 novembre 2025 la ricorrente ribadisce che la cartella n.
02820230000124574000 del 13.04.2023 per canone acqua 2019 è stata annullata con sentenza n.
1000/2025 del 28.04.2025 e che il Comune resistente ha precisato solo nell'atto di controdeduzioni di aver comunicato alla Agenzia Società_1 l'avvenuto sgravio;
che relativamente all'avviso di accertamento n. 703 del 10.11.2020, IMU anno 2015, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n. 2425/2025 del
17.07.2025, allegata in atti, ha definito il giudizio di querela di falso e ha dichiarato la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City Poste del 10.11.2020 n. 20000057624896 Ag
37, sentenza notificata al Comune resistente a mezzo pec in data 17.07.2025, come da documentazione prodotta, con conseguente suo passaggio in giudicato in data 16.10.2025; che con riferimento all' avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022 IMU anno 2017 di euro 5.626,17 ha provveduto alla rateizzazione del debito, nonostante la pendenza del relativo giudizio presso la Corte di Cassazione. In particolare precisa che in conseguenza dell'accoglimento della istanza di rateizzazione ha altresì provveduto al pagamento della prima rata in data 4.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devesi dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella di pagamento n.02820230000124574000 del 13.04.2023, canone acqua annualità 2019 di euro 1.074,68.
Sulla base poi della sentenza n. 2425/2025 del 17.07.2025, la cui copia è stata versata in atti non può ritenersi provata la notifica dell'avviso di accertamento n. 703 del 10.11.2020 riguardante IMU annualità
2015, avendo il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarato la falsità delle firme apposte sull'avviso di ricevimento della raccomandata City Poste del 10.11.2020 n. 20000057624896 Ag 37, con conseguente prescrizione del relativo debito.
Da ultimo risulta dimostrato che relativamente al debito IMU, anno 2017, di cui all'avviso di accertamento n. 212 del 26.02.2022 è stata accolta la richiesta della ricorrente di rateizzazione del debito.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr CI TO dr ZZ US