Sentenza 22 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2018, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 4426-2014 proposto da: NE IG, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II
269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
2017 contro 2893 ENODISTIL SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, CO NA in proprio e n.q. di erede del sig. AL MA, MA OB, MA AN, MA DO RA, MA LI, tutti eredi del sig. AL MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL
FANTE
2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALMERI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO ZIINO, AL ZIINO;
- controricorrenti -
e
contro
DI ON IG elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
FANTE
2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALMERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AL ZIINO;
- controricorrente -
nonchè
contro
CO NA, MA OB, MA LI, MA DO, MA AN LI, NO MA LE, AN MA ES, MO IL, LO MO TO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1754/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
VACCARELLA
Romano difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ZIINO TO difensore dei resistenti che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. I
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 25/11/2013, giudicando in sede di rinvio, dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza emessa dalla medesima Corte di merito, il 20/6/2008, con la quale il giudizio era stato dichiarato estinto per inattività (tardiva riassunzione dopo interruzione), rigettò l'impugnazione proposta da UI RG avverso la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, in data 11/4/2005, che aveva dichiarato inammissibile o prescritte le domande avanzate dal medesimo nei confronti della TI (oggi s.p.a.), TO RI, NN VE, TO AC, UI Di ON, PP ON e NT ON. Per quel che ancora risulta di utilità è sufficiente rammentare della intricata vicenda fattuale, che ha avuto plurimi risvolti giudiziali, sia civili che penali, quanto appresso. Il RG, che era stato socio della TI, operante nel settore della distillazione e della commercializzazione di vino, dal giugno del 1973 al settembre del 1978, avendo acquistato in due trance, per il complessivo importo di 50 milioni di lire, il 50% delle azioni, così divenendo il socio di maggioranza (il restante 48% era posseduto da IA VE e il residuo 2% da TO AC, il quale ricopriva la carica di amministratore unico), aveva nel settembre del 1978 ceduto l'intero suo pacchetto azionario per la somma di 165 milioni di lire (in essa compreso quanto dal medesimo anticipato alla società) alla VE. Il RG si era doluto giudizialmente di essere stato costretto a vendere le proprie azioni dalla crisi del settore e dalla condotta dolosa dei coniugi RI/VE, i quali avevano avvelenato dolosamente un intero carico di vino, che per nave era giunto in Francia;
del fatto che il 2% delle azioni era stato ceduto dal AC al RI, violando il patto parasociale, il quale assegnava un diritto di opzione e prelazione ai soci;
che talune assemblee, apparentemente totalitarie, erano state tenute in sua assenza e senza che fosse stato convocato, con la conseguenza che le stesse dovevano considerarsi inesistenti (con le delibere in parola il RI era stato nominato amministratore unico, erano stati approvati bilanci, era stato disposto l'aumento del capitale sociale, mediante l'utilizzo di anticipazioni dei soci, del fondo rivalutazione monetaria e di utili non distribuiti). In ragione di ciò l'attore aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto di cessione delle sue azioni, della cessione del 2°/o delle azioni dal AC al RI, delle delibere assembleari ordinarie del 16/4/1974, 29/4/1975, 12/9/1975, 28/4/1976, 15/4/1977, 19/4/1978 e di quella straordinaria del 21/4/1978, che aveva disposto l'aumento del capitale sociale, nonché la condanna alla restituzione della somma di 120 milioni di lire versate alla società e il risarcimento del danno. La Corte d'appello, con la decisione resa in sede di rinvio rigettò l'impugnazione sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) poiché i fatti posti a fondamento della domanda afferente al contratto di cessione del settembre 1978 erano gli stessi sui quali si fondava la domanda in precedenza esperita innanzi al Tribunale di Roma (la vicenda era stata definita con sentenza della Corte d'appello capitolina, confermata dalla Cassazione, che aveva disatteso tutte le pretese), la riproposizione (annullamento del contratto in parola per vizio del consenso, rescissione per lesione), era preclusa dal formato giudicato;
b) la censura mossa avverso la decisione del primo giudice, con la quale era stata dichiarata inammissibile per mancanza d'interesse la domanda diretta alla dichiarazione di nullità o inefficacia della cessione del 2% delle azioni di cui si è detto, era, a sua volta, inammissibile, per non avere l'appellante colto la ratio decidendi (il patto parasociale, aveva argomentato il Tribunale, aveva solo efficacia obbligatoria, perché non asseverato da modifica statutaria, e, pertanto, l'azione era stata dichiarata prescritta dal Tribunale); c) doveva, del pari, considerarsi priva di pertinenza la critica mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità della delibera di nomina ad amministratore unico del RI, nonché delle delibere di approvazione dei bilanci, in quanto l'appellante, a dispetto dell'assunto, non aveva un interesse attuale e concreto alla decisione e, al contrario di quanto sostenuto dal medesimo, il venir meno dell'interesse non era stato individuato dal Tribunale nella circostanza che il RG non fosse più socio (evenienza, questa, non preclusiva, ove sussista interesse alla pronunzia), bensì perché obiettivo esclusivo dell'attore <<è quello di conseguire la dichiarazione di nullità - rectius l'annullamento - del contratto di cessione delle sue quote azionarie alla VE, ovverosia una pronunzia oramai preclusa dal giudicato>>, preclusione che investiva, soggiunge la Corte d'appello, anche la relativa domanda risarcitoria, indissolubilmente legata al denunziato vizio del consenso (che lo aveva indotto, seguendo la prospettazione, a stimare congruo il corrispettivo concordato per la cessione del 50% azionario); d) la domanda risarcitoria per mala gestio era inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta con l'atto d'appello, in violazione dell'art. 345, cod. proc. civ.; e) la domanda volta alla declaratoria di nullità della delibera con la quale era stato disposto l'aumento del capitale sociale non era correlata ad un interesse attuale, stante che, come si è già detto, era finalizzata alla domanda di annullamento del contratto di cessione, non più coltivabile per l'ostacolo del giudicato. Avverso la determinazione d'appello propone ricorso per cassazione il RG, allegando unitaria, articolata censura.Resistono con separati controricorsi UI de ON, da una parte, e NN VE, LF NC RI, CO IA RI, RT RI, MI RI e la TI, dall'altra. Tutte le parti in causa hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 100, cod. proc. civ. e 2379 (ante riforma ex d. Igs. n. 6/03), in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando quanto appresso. L'interesse a far dichiarare nulla la delibera con la quale venne aumentato il capitale sociale era da rinvenire «nell'effetto che ne consegue, e cioè nella restituzione della somma impiegata dal RG per sottoscrivere un aumento di capitale che non doveva essere deliberato, e non sarebbe stato deliberato, se i bilanci fossero stati veritieri», cosicché «la preclusione da giudicato sulla domanda relativa alla validità della vendita delle azioni non c'entra assolutamente nulla con la domanda di nullità della delibera di approvazione dell'aumento di capitale». Specifica ulteriormente il ricorrente che egli si duole, in definitiva, del fatto che aveva impiegato un credito di E. 120.500.000, vantato nei confronti della società, al fine di conservare la propria partecipazione azionaria, sulla base di una rappresentazione non veritiera della realtà, indotta da bilanci falsi: l'interesse era, quindi, da individuare nel diritto a vedersi restituita una tale somma. Il ricorso è infondato. In primo luogo deve osservarsi che, nonostante gli sforzi argomentativi del ricorrente, non è dubbio che il presupposto della pretesa restitutoria della somma versata a titolo di aumento del capitale sociale risiede nell'accertata invalidità delle delibere assembleari, che sarebbero fondate su dati non veritieri. Venuta incontrovertibilmente meno la possibilità d'impugnare le delibere in parola la pretesa resta priva di giustificazione. Preclusa quella possibilità non è ipotizzabile un aggiramento dello sbarramento prospettando un accertamento incidentale della falsità, trattandosi di una verifica che non può condursi separatamente dal vaglio delle delibere assembleari. Queste, infatti, esprimono la volontà societaria formatasi, attraverso il metodo del libero confronto, sulla base di una approvazione dei dati contabili (previ, se reputato necessario, modifiche e rettifiche da parte dell'organo amministrativo), che con esse si salda e di esse fa parte. Di talché l'invocato accertamento della falsità non può essere proposto che in via principale, via, come si è visto, oramai preclusa dal giudicato. In disparte, occorre, peraltro, rilevare che la restituzione coltivata con il presente ricorso non consta essere stata reiterata in sede d'appello, e poi in sede di rinvio e, di conseguenza, non resta che constatarne la tardività. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in favore dei controricorrenti NN VE, LF NC RI, CO IA RI, RT RI, MI RI ed TI s.p.a., in euro 7.000,00 e in euro 7.000,00, I, in favore del controricorrente UI Di OP, oltre, per entrambe le partite, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti