Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 107/2022
TRIBUNALE DI TRAPANI
Verbale udienza cartolare
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 17.01.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto,
altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 107/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
L'Avv. Giovanni Marino, nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito De Stefano del foro di Trapani
Attore
CONTRO
sig. e sig.ra la rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Massimo Toscano Pecorella del foro di Trapani
convenuti
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Come indicate a verbale
E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio l'attore, nella qualità di Amministratore di sostegno di Parte_1
conveniva in giudizio i coniugi , deducendo che il era
[...] Controparte_3 CP_1 debitore del della somma di €.78.000,00 in virtù della sentenza n.27/2019 del Controparte_4
30/09/2019 resa tra le odierne parti nel procedimento R.G. 2735/2017 dal Tribunale di Marsala;
evidenziava che in data 21/06/2019 veniva trascritto il verbale di separazione consensuale dei coniugi con assegnazione di beni, nonché sempre in pari data, veniva iscritta ipoteca giudiziale a favore di moglie del , derivante dal decreto di omologa Controparte_2 CP_1
della separazione consensuale;
deduceva l'assoluta simulazione della separazione consensuale tra i coniugi oggi convenuti;
affermava infatti che qualche mese prima della pronuncia della sentenza del
Tribunale di Marsala, gli odierni convenuti provvedevano a simulare la loro separazione consensuale con accordi patrimoniali in ordine al bene immobile sito in Trapani nella STR. dei Borgesi –
Locogrande n.10, depositando ricorso di separazione consensuale, successivamente omologato dal
Tribunale di Trapani in data 28.05.2019.
Evidenziava come, gli odierni convenuti, avevano artatamente simulato detta separazione al fine di sottrarre il proprio patrimonio immobiliare dalle pretese dell'odierno creditore. Rappresentava che in realtà i convenuti non avevano vissuto separatamente in epoca successiva alla separazione così come risultava dalla notifica dei successivi atti, precetto e pignoramento presso terzi, ad istanza dell'Amministratore di sostegno a tutela dell'amministrato. Allegava la documentazione sopra indicata quindi concludeva come da nota indicata a verbale.
I convenuti costituiti, affermavano che a causa della sentenza del Tribunale di Marsala il rapporto coniugale si incrinava definitivamente, per colpa del dissesto economico causato dal CP_1
dalla citata sentenza;
si determinavano nella separazione predisponendo il ricorso per separazione consensuale nell'interesse del figlio minore che aveva ne risentito psicologicamente della separazione. Infatti, continuava a frequentare la casa coniugale anche se aveva altri domicili presso altri parenti che lo hanno ospitato. Specificavano che ad oggi il subiva una trattenuta CP_1 dalla pensione a causa del pignoramento presso terzi, indicato dall'attore. Pertanto, non vi era motivo di simulare una separazione consensuale, infatti se avessero voluto occultare il loro patrimonio immobiliare avrebbero facilmente simulato una vendita dello stesso, cosa che ovviamente non hanno fatto. concludeva come da nota indicata a verbale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
A fondamento della veridicità della separazione consensuale venivano escussi testi. Quindi la causa veniva assunta in decisione ex art.281 sexies cpc.
Ed invero si osserva che l'attore in ordine all'azione di simulazione proposta, è da considerarsi legittimato.
Infatti, i legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415, co. II, e 1416, co. II, c.c.).
La Cassazione ha ripetutamente affermato che con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416, comma 2, c.c., il pregiudizio del creditore stesso, è ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento
(Cass. Civ. 18/02/1991, n. 1690). Parte attrice, infatti, ha documentalmente provato la sua qualità di creditrice, allegando la sentenza del Tribunale di Marsala.
Ciò posto occorre definire brevemente la simulazione del negozio giuridico;
questo si manifesta quando le parti stipulano un contratto con l'intesa che esso non corrisponda alla realtà del loro rapporto (suole parlarsi in proposito di “apparenza contrattuale creata intenzionalmente”).
La simulazione si distingue in assoluta o relativa. Mentre in quest'ultima le parti fanno apparire un contratto diverso da quello concluso (cfr. art. 1414 2° comma c.c.), nella simulazione assoluta le parti addirittura fingono di stipulare un contratto.
Elementi caratterizzanti della simulazione sono l'apparenza contrattuale e l'accordo simulatorio, ossia l'intesa sul significato in tutto o in parte apparente del contratto. La simulazione non ha effetto tra le parti (cfr. art. 1414 1° comma c.c.), tra le quali ha invece effetto la situazione realmente voluta
(salvi i limiti della prova della simulazione); in particolare, nella simulazione assoluta rimangono immutate le posizioni giuridiche che appaiono modificate dal contratto simulato (così, se l'alienazione di un bene è simulata in via assoluta, il bene rimane nella sfera giuridica del simulato alienante).
L'azione di simulazione, poi, è un'azione di accertamento, normalmente diretta a fare accertare giudizialmente l'inefficacia totale o parziale del contratto ed il reale rapporto intercorrente tra le parti. Va inoltre sottolineato che in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. nn. 17858/2003, 15399/2002, 3102/2002, 11372/2005, 903/2005, 4865/2001, 12803/2000,
10089/1993, 2989/1988, 5600/1986, 2192/1982).
In diversi termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), e cioè che: rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
I requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale;
il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008).
Ciò premesso, parte attrice individua, come presunzioni a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un atto simulato, una serie di indizi desunti dalle seguenti circostanze:
- la quasi concomitanza tra l'emissione della sentenza di condanna del Tribunale di Marsala – settembre 2019 e l'omologa della separazione consensuale con assegnazione dei beni – maggio 2019;
- la trascrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi con assegnazione di beni avvenuto in data 21/06/2019;
- l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a favore della moglie del creditore, Controparte_2
derivante dal decreto di omologa della separazione consensuale;
[...]
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- l'avvenuta notifica, presso l'indirizzo in Trapani str. Dei Borgesi-Locogrande n,10 ove risiede tutt'ora il , degli atti successivi all'emissione della sentenza del Tribunale di CP_1
Marsala finalizzati ad un'esecuzione mobiliare – precetto e pignoramento presso terzi -;
- il certificato storico di residenza dei convenuti nonché il relativo certificato storico di famiglia.
Ritiene parte attrice che gli odierni convenuti, quindi, abbiano simulato la separazione in vista dell'esito sfavorevole della sentenza del Tribunale di Marsala che ha visto soccombente il CP_5
.
[...]
I primi indizi non sono certamente sufficienti per ritenere dimostrata in via logica la simulazione assoluta dell'atto de quo per mancanza di univocità e concludenza. Essi (l'esistenza di una ragione creditorie e legame di parentela) sono rivelatori della volontà di sottrarre l'unico immobile facente parte del patrimonio familiare, alla garanzia generica dei creditori (elemento come visto da solo non sufficiente per ritenere integrata la simulazione), ma sono tutti compatibili anche con un atto realmente voluto, ovvero tutelare gli interessi della prole. Ciò anche considerando che il detto immobile risultava gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo fondiario, già in epoca antecedente, ovvero dal 19.12.2017 data della relativa iscrizione;
Gli altri indizi (mantenimento della residenza nella casa coniugale) è invece del tutto insufficiente, non potendosi condividere gli assunti attorei sul punto. Invero la circostanza che il CP_1
abbia mantenuto la residenza nell'immobile ove risiede il nucleo familiare, non può essere ritenuta di per sé indice di una volontà simulatrice delle parti, poiché in generale ben si può avere un a residenza e un domicilio in luoghi diversi. Infatti, la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Né, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perché non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro, questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione, (Cass.19017/2011 più recente Cass.sent. n. 19431 del 17.09.2020).
D'altronde parte convenuta ha fornito prova orale relativa all'ospitalità accordata al CP_1 presso l'abitazione sia di un amico e della cugina, entrambi testi escussi, la cui attendibilità e credibilità è scrutinata positivamente stante l'assenza di contraddizioni nel corpo delle dichiarazioni rese da entrambi i testi.
In conclusione, dal complesso degli scarni elementi forniti dalla parte gravata dal relativo onere della prova, non può ritenersi dimostrato l'accordo simulatorio tra i contraenti volto a non porre in essere alcun negozio in assenza dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
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Va pertanto respinta l'azione di simulazione assoluta nei confronti della separazione consensuale con assegnazione dei beni omologata dal Tribunale di Trapani con decreto del 29/05/2019 R.G.
665/2019.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti stante la particolarità della materia trattata e l'interesse del beneficiario amministrato.
PQM
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando
Rigetta la domanda dell'Avv. Giovanni Marino, nella qualità di amministratore di sostegno di nei confronti dei convenuti Parte_1
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, in data 18/01/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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