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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3019/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis ricorrente in riassunzione
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Zaza ed Emiliano Fasan, come da CP_1 procura in atti resistente in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22638/2024, pubblicata in data 9.8.2024
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 22638/2024) ha così descritto lo svolgimento del processo.
“1. Con sentenza n. 211/2021 pubblicata in data 22 gennaio 2021, la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'appellata ha accolto l'appello Parte_1 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3833/2017. CP_1
2. era stato dipendente di controllata e CP_1 Parte_3 partecipata quasi interamente dall' Controparte_2
1 Parte All'esito dell'apertura della liquidazione ex D.L. 27 agosto 1994, a era succeduto con CP_2 inquadramento del lavoratore nel 4° livello del pubblico impiego, corrispondente all'Area funzionale B – Posizione economica B1 del Comparto Ministeri ed all'Area funzionale II, posizione economica F1 del Comparto Ministeri.
Con decreto della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri del 18 giugno 2003 era CP_1 stato comandato presso la stessa Protezione Parte_1 CP_3
Civile, e successivamente, con decreto 1° giugno 2007, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, D.L. n. 90/2005 (conv. con mod. con L. n. 152/2005) era stato immesso nei ruoli speciali del personale di protezione civile con il profilo di Assistente amministrativo contabile
Area II, Fascia retributiva F1, corrispondente all'Area B, posizione economica B1 (4° livello) posseduta in . CP_2
Nelle more, con sentenza del 20 luglio 2002, lo stesso aveva ottenuto dal Tribunale CP_1 di Roma – Sezione Fallimentare sentenza di ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, a titolo di differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori a far Parte tempo dal 10 giugno 1991, presso l'originario datore di lavoro
Sulla base di tale decisione, l'odierno controricorrente aveva ottenuto, in data 29 ottobre 2015,
l'emissione di decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla stessa
[...]
il pagamento della somma di euro 19.605,73, a Controparte_4 titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2012 – agosto 2015, avendo il dedotto CP_1 il proprio diritto ad essere inquadrato nella Terza Area Funzionale, equivalente alla ex posizione
C1.
3. L'opposizione proposta avverso tale decreto ingiuntivo dalla
[...] era stata accolta dal Tribunale di Roma, Controparte_4 disattendendo in gran parte i motivi di impugnazione dedotti da Parte_1 ma rilevando che, con sentenza 4220/2002, passata in giudicato per mancata
[...] impugnazione, il TAR LAZIO aveva respinto il ricorso proposto da volto ad CP_1 ottenere l'atto di annullamento di inquadramento nella quarta qualifica funzionale, e che non vi era prova del fatto che la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare che aveva accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento fosse passata in giudicato anteriormente alla pronuncia del TAR.
4. La Corte d'appello di Roma ha accolto l'appello di ritenendo che sulla decisione CP_1 del TAR LAZIO doveva ritenersi prevalere la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Fallimentare, prevalendo il secondo giudicato su quello anteriormente formatosi.
2 La Corte, poi, ha ritenuto inammissibili le ulteriori deduzioni svolte dall'appellata
[...]
– tra le quali la inopponibilità della decisione del Tribunale Fallimentare – in Parte_1 quanto disattese da giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale.
5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre ora la
[...]
Parte_1
Resiste con controricorso e ricorso incidentale CP_1
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
7. Con provvedimento in data 11 giugno 2024, la Prima Presidente ha respinto l'istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite formulata dai procuratori del ricorrente incidentale in data 4 giugno 2024”.
1.1. La Suprema Corte, ritenendo fondati i due motivi del ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale, ha cassato con rinvio la sentenza di appello n. 211/2021, così statuendo: “3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Questa Corte ha, in più di un'occasione, chiarito che la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce effetti, ai sensi dell'art. 96, quinto comma, L.F., soltanto ai fini del concorso (c.d. giudicato endofallimentare), ma non è in grado di fare stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n.
11808 del 12/04/2022; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27709 del 03/12/2020).
Ulteriormente, è stato chiarito – diversamente da quanto argomentato dal ricorrente incidentale - che la valenza meramente endofallimentare del giudicato non può essere limitata al solo provvedimento di ammissione o esclusione adottato in sede di esame dello stato passivo da parte del G.D. bensì si estende anche alla statuizione assunta in sede di opposizione allo stato passivo
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022).
Da tali principi discende che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che potesse porsi un profilo di conflitto di giudicati tra la sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002, in sede di opposizione allo stato passivo, e la sentenza del TAR Lazio n. 4220/2002, proprio perché la prima statuizione non poteva assumere valenza alcuna di giudicato al di fuori dello stato passivo, e ciò a prescindere sia dalla possibilità o meno di qualificare l'odierna ricorrente come parte di quel giudizio - come già rilevato da questa Corte nella recente decisione Cass. Sez. L, Ordinanza n.
3347 del 2024, pronunciata tra le medesime parti – sia dal fatto che la decisione del Tribunale capitolino concernesse effettivamente l'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente incidentale
3 ad un superiore inquadramento, sia, infine, dal fatto che un simile tipo di decisione – come pure correttamente dedotto dalla ricorrente – si ponesse in contrasto con il disposto di cui all'art. 52, D.
Lgs. n. 165/2001, dovendosi anzi sottolineare che la possibilità di rilevare tale ultimo profilo discende proprio dall'assenza di una valenza piena di giudicato nella sentenza del Tribunale di
Roma n. 33911/2002, altrimenti inoppugnabile.
4. Il secondo motivo del ricorso principale è, parimenti, fondato.
Giova premettere che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite - da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni - ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 13195 del 25/05/2018, nonché Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 25840 del
23/09/2021; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 9265 del 06/04/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 11653 del
16/06/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016).
Da tale principio la decisione della Corte capitolina si è immotivatamente discostata nel momento in cui ha ritenuto che il profilo della inopponibilità all'odierna ricorrente del giudicato attribuito alla sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002 non potesse essere più dedotto in appello in quanto disatteso nel giudizio di prime cure e non fatto oggetto di uno specifico motivo di gravame.
Il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Roma, infatti, aveva visto la
[...] pienamente vittoriosa, con la conseguenza che quest'ultima non doveva Parte_1 ritenersi tenuta a proporre gravame incidentale, potendosi limitare a riproporre la questione, come
è effettivamente avvenuto.
Va del resto osservato che – fermo quanto appena rilevato in ordine all'assenza di una valenza di giudicato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 33911/2002 – il profilo dell'esistenza di un giudicato opponibile all'odierna ricorrente costituiva già oggetto del giudizio di gravame nel momento in cui l'odierno controricorrente - ricorrente incidentale, con il proprio appello, aveva, appunto, dedotto la prevalenza del giudicato derivante da tale sentenza su quello riconducibile alla sentenza TAR Lazio n. 4220/2002, in tal modo impedendo che sull'intero profilo si venisse a formare alcun giudicato e senza che potesse operarsi – come invece ha fatto la Corte territoriale – una impropria scissione tra profilo del conflitto tra giudicati e profilo dell'opponibilità dei
4 medesimi, sol che si consideri che il primo profilo dipende logicamente e giuridicamente dal secondo.
…
6. Alla luce delle considerazioni che precedono accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte
d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità”.
1.2. La ha, quindi, riassunto il giudizio, così concludendo: Parte_1
“piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, rigettare l'appello del dott. CP_1 siccome infondato;
con condanna dell'appellante al pagamento dei diritti e degli onorari di giudizio”.
Si è costituito in giudizio così concludendo: CP_1
“Piaccia alla Corte adita,
1. Condannare la al pagamento, in favore del dott. Parte_1 CP_1
, della somma di € 19.605,73 o della diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di
[...] giustizia anche in via di equità.
2. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio e di quello del giudizio di Cassazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
2. Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c.p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (art. 384 c.p.c.).
2.1. E' pacifico tra le parti, e comunque documentato in atti, che già dipendente CP_1 della - società controllata e partecipata quasi interamente Parte_3 Pt_3 dall' - in esito all'apertura della liquidazione Controparte_2
5 Parte coatta amministrativa dell' e delle sue controllate (tra cui , era stato immesso in un CP_2
Ruolo Unico Transitorio (RUT), per poi passare alle dipendenze della Presidenza
[...]
Civile, con inquadramento al 4° livello per i dipendenti Controparte_4 pubblici in base ad apposite tabelle di equiparazione previste dal D.P.C.M. 27 luglio 1995.
Successivamente, ha ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione fallimentare sentenza CP_1 di ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, a titolo di differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori a far tempo dal 10 giugno 1991, presso Parte l'originario datore di lavoro
Sulla base di tale decisione, il ha ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi, con i quali CP_1
è stato ingiunto alla il pagamento delle differenze retributive Parte_1 per il periodo da luglio 2007 a dicembre 2011 (d.i. n. 4397/2012 per l'importo di € 22.230,40), e per il periodo da gennaio 2012 ad agosto 2015 (d.i. n. 8912/2015 per l'importo di € 19.605,739, quest'ultimo oggetto del presente giudizio), avendo il dedotto il proprio diritto ad essere CP_1 inquadrato nella Terza Area Funzionale, equivalente alla ex posizione C1.
Rileva il Collegio che l'opposizione proposta avverso il primo decreto ingiuntivo dalla
[...]
, è stata respinta dal Tribunale di Controparte_4
Roma e che la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto dalla stessa
[...]
(sentenza n. 4073/2017), affermando l'opponibilità della sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma Sezione Fallimentare all'appellante sulla scorta della considerazione per cui, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 240/1995, la procedura liquidatoria di era divenuta titolare dei CP_2 rapporti di lavoro dei dipendenti delle società controllate dalla medesima , senza soluzione di CP_2 continuità – da ciò derivando che il commissario liquidatore di era divenuto “datore di CP_2 lavoro” dello stesso con meccanismo analogo a quanto previsto dall'art. 2112 c.c. – e CP_1 che, successivamente, la Controparte_4
era divenuta successore a titolo universale della procedura liquidatoria, da ciò derivando
[...]
l'opponibilità della decisione del Tribunale di Roma alla stessa appellante, ex art. 2908 c.c.; escludendo la sussistenza di un contrasto tra la decisione del Tribunale fallimentare di Roma e la sentenza n. 4220/2002 del Tar Lazio - la quale aveva respinto il ricorso proposto da CP_1 per ottenere l'annullamento del provvedimento di inquadramento emanato in data 30 gennaio 1996 dal Commissario liquidatore di - in quanto la decisione del TAR aveva valutato la sola CP_2 legittimità dell'atto di inquadramento, conferendo rilevanza alle sole posizioni formalmente possedute dai lavoratori all'atto dell'inquadramento, mentre la pronuncia del Tribunale fallimentare aveva accertato il diverso diritto dello stesso al superiore inquadramento presso la CP_1
6 società di provenienza per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a far tempo dal 10 giugno
1991.
Avverso tale decisione della Corte di appello di Roma, ha proposto ricorso per Cassazione la e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3347/2024, Parte_1 accogliendo il primo motivo di ricorso e ritenendo assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4073/2017 e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda proposta da nei confronti della CP_1 Controparte_4
e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4397/2012, emesso dal
[...]
Tribunale di Roma.
In particolare, la Suprema Corte, richiamando un proprio precedente, Cass. Sez. L. ordinanza n.
5404/2020, ha così statuito:
“Questa Corte, infatti, con la decisione Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5404 del 2020, ebbe a respingere il ricorso proposto dalla Parte_4
– e non, significativamente, dalla
[...] [...]
– in una vicenda che presenta profili di affinità ma Controparte_5 che, nel concreto, veniva a diversificarsi in modo rilevante dalla vicenda ora in esame.
2.2. In quella occasione, infatti, la decisione di questa Corte venne a basarsi sul fatto che, ad essere in giudizio era direttamente la suddetta Liquidazione Unificata, la cui responsabilità nei confronti della lavoratrice era stata affermata da questa Corte in virtù del fatto che il Commissario della
Liquidazione si era reso assuntore del concordato della società controllata presso cui CP_2 prestava servizio la lavoratrice.
Osservò allora questa Corte che il passaggio dell'originaria liquidazione ex D.L. n. 513/1994 alla liquidazione "unificata" ai sensi del D.L. n. 540/1995 costituiva “mera vicenda evolutiva della liquidazione stessa, senza determinare alcun fenomeno successorio tra distinti soggetti giuridici”, rilevando che la definizione concordataria della liquidazione della società controllata con assunzione del concordato esdebitatorio aveva comportato una successione, non a titolo universale, ma soltanto a titolo particolare (plurimo) dell'assuntore nei diritti ed obblighi dell'ente liquidato, ma che, proprio per tale ragione, la sentenza precedentemente resa nel contraddittorio della procedura liquidatoria della società controllata risultava opponibile al Commissario della
Liquidazione Unificata, in quanto quest'ultimo, rendendosi assuntore del concordato della stessa società controllata “evidentemente nella propria veste di gestore (anche) della liquidazione dell'Ente controllante o comunque di altre soggettività giuridiche”, non poteva non vedersi opporre, “in tale veste, il corrispondente giudicato formatosi in un processo cui anch'esso ha
7 partecipato”, in tal modo potendosi affermare il “proiettarsi dell'efficacia di giudicato anche nei confronti del Commissario della Liquidazione "unificata"”.
2.3. Questa Corte, tuttavia, nella stessa decisione – non a caso assunta correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. – affermò l'infondatezza della tesi che si pone alla base anche della decisione impugnata nella presente sede, chiarendo che:
- l'art. 3 del D.L. n. 513/1994 aveva previsto che “il personale dipendente dall e CP_2 dalle società controllate [venisse] trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata”, determinando - medio tempore ed in attesa della definizione dei trasferimento – la prosecuzione dei rapporti di lavoro l' o le CP_2 controllate;
- l'art. 2, D.L. n. 540/1995 – il quale ha previsto la soppressione dell e la unificazione della CP_2 procedura liquidatoria di quest'ultimo con quella delle società controllate – aveva quindi stabilito che “il personale dipendente dall e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del CP_2
31 luglio 1995”, prevedendo che, a meno dei prepensionamento, esso fosse “iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario” – e cioè il c.d. R.U.T. - con “trattamento giuridico ed economico (...) regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri”; con inquadramento
“con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione (…) definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri”; con attribuzione di un “trattamento economico nella qualifica di inquadramento ... determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza”;
- il medesimo personale, nelle more del perfezionamento dei trasferimenti di cui al D.L. n.
513/1994, pur restando a carico della gestione liquidatoria unificata, sarebbe stato “utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato”;
e quindi concludendo che “la complessa vicenda giuridica di cui sopra non può (…) essere letta
(…) nei termini di una successione a titolo universale”.
2.4. Si deve, quindi, escludere che, come invece opinato nella decisione impugnata, l'impianto normativo del D.L. n. 513/1994 e del D.L. n. 540/1995 sia venuto a determinare una successione a titolo universale, delle Amministrazioni cui – mediante il transito del R.U.T. – siano poi passati i singoli dipendenti delle singole società o Enti interessati dalla procedura liquidatoria unitaria.
8 Si deve, invece, ritenere che le previsioni contenute all'art. 2, D.L. n. 540/1995 – ed in particolare i commi 2 (“Il personale dipendente dall e dalle società controllate cessa dal servizio alla CP_2 data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario;
il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri”); 3 (“Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza”); 8
(“I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.”) – siano venute a disegnare un meccanismo, in virtù del quale se, da un lato, i dipendenti transitati alle nuove Amministrazioni conservavano una continuità quanto al trattamento giuridico ed economico ed all'inquadramento, dall'altro lato, il rapporto di lavoro degli stessi veniva a registrare una soluzione di continuità, rispetto al rapporto con e controllate. CP_2
Prova ne è proprio la previsione specifica della conservazione di trattamento ed inquadramento, la quale non avrebbe avuto ragion d'essere qualora il rapporto di lavoro con le nuove
Amministrazioni si fosse posto in continuità assoluta con il precedente rapporto con e CP_2 controllate, avendo invece il legislatore optato per la instaurazione di un nuovo rapporto, caratterizzato, tuttavia, dalla conservazione della complessiva “anzianità” (lato sensu) acquisita con il precedente rapporto, al punto da prevedere l'elaborazione apposta di “tabelle di equiparazione” per operare gli inquadramenti.
Non è, anzi, superfluo rammentare che questa Corte, in altro proprio precedente (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4652 del 25/02/2011) aveva avuto modo di chiarire, in relazione alle previsioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, D.L. n. 540/1995, che i rapporti di lavoro del personale iscritto al R.U.T., pur facendo capo al Commissario liquidatore dell' , risultavano in ogni caso “del tutto nuovi CP_2 rispetto a quelli precedenti”, confermando la ricostruzione che può evincersi dalle previsioni di legge ed in particolare confermando la “novità” del rapporto di lavoro creatosi mediante iscrizione al R.U.T.
2.5. Evidente, a questo punto, che la soluzione di continuità in tal modo creatasi nel rapporto lavorativo impedisce di affermare che il nuovo Ente datore – e cioè la Presidenza Del Consiglio
9 Dei Ministri – Dipartimento Della Protezione Civile – abbia assunto un debito retributivo – quale quello derivante dall'esercizio di fatto di mansioni superiori – maturato in capo alla società presso la quale l'odierno controricorrente svolgeva le proprie mansioni.
Non è, infatti, ravvisabile, in primo luogo, alcun meccanismo di successione a titolo universale, come già chiarito da questa Corte sia nel precedente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5404 del 2020 sia nel precedente Cass. Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011.
Non risulta ravvisabile, in secondo luogo, un meccanismo “analogo al disposto di cui all'art. 2112
c.c.”, come apoditticamente affermato nella decisione della Corte capitolina: esclusa – per ammissione della decisione medesima – l'operatività diretta della norma da ultimo richiamata - non risultando allegato alcun trasferimento di azienda – appare arduo individuare un profilo di
“analogia” che giustifichi la successione dell'odierna ricorrente nel rapporto di lavoro, fermo restando che, in tale scenario, non di successione a titolo universale dovrebbe parlarsi, ma di mera successione nel rapporto di lavoro, sebbene i due profili siano stati reciprocamente contaminati nella decisione impugnata. Non risulta, conseguentemente, applicabile il disposto di cui all'art. 2909 c.c., come invece opinato nella decisione della Corte capitolina e come desumibile anche indirettamente dal fatto che l'odierno ricorrente, ben lungi dall'avvalersi dell'actio iudicati derivante dalla decisione del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare – come sarebbe stato logico agire in presenza di un titolo direttamente opponibile all'odierna ricorrente - ha invece optato per agire in sede monitoria, quasi che – in disparte ogni profilo circa il regime normativo applicabile ratione temporis – volesse avvalersi del disposto di cui all'art. 120 l. fall. post D. Lgs.
5/2006.
2.6. Tanto vale a superare ogni ulteriore problema connesso alla già richiamata decisione del
Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, ed in particolare alla valenza meramente endofallimentare del provvedimento assunto anche in sede di opposizione allo stato passivo (Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022), contrariamente a quanto asserito dal controricorrente.
A rilevare, infatti, è il fatto che, quale potesse essere la valenza di detta decisione, la stessa non poteva estendere i propri effetti all'attuale ricorrente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2909 c.c.
3. I principi stabiliti dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 3347/2024 possono essere utilizzati nel presente giudizio, essendo del tutto analoghe le questioni affrontate, e mutando solo il periodo al quale si riferiscono le differenze retributive richieste con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (decreto ingiuntivo n. 4397/2012 relativo al periodo luglio 2007 – dicembre 2011; decreto ingiuntivo n. 8912/2015 relativo al periodo gennaio 2012 – agosto 2015).
10 Non essendo ravvisabile alcun meccanismo di successione a titolo universale tra la
[...]
e l' nonché le società controllate, tra cui la originaria Parte_1 CP_2 Parte_3 datrice di lavoro del la Presidenza del Consiglio dei Ministri non può avere assunto il CP_1 debito retributivo, derivante dall'esercizio di fatto di mansioni superiori, maturato in capo alla nel periodo in cui il era alle dipendenze di tale società. Parte_3 CP_1
Non essendo, conseguentemente, applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 2909 c.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi ivi prevista, è possibile superare anche il problema connesso alla valenza della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare n. 33911/2002, che, in ogni caso, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione a questa Corte di appello, ha valenza meramente endofallimentare, non potendo assumere alcuna valenza di giudicato al di fuori dello stato passivo.
4. Quanto, invece, all'asserito svolgimento di fatto, da parte del di mansioni superiori CP_1 presso la Presidenza , da cui deriverebbe Controparte_4 il suo diritto a percepire le relative differenze retributive, si osserva quanto segue.
Osserva il Collegio che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque, ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU n. 25837/2007; Cass. n. 9646/2019, n. 30811/2018, n.
27887/2009).
Ebbene, nel caso di specie, il pur avendo documentato di avere svolto mansioni CP_1 riconducibili al livello di inquadramento rivendicato (C1), non ha provato di avere svolto le superiori mansioni in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, nel periodo a cui si riferisce il decreto ingiuntivo n. 8912/2015 impugnato (gennaio 2012 - agosto
2015).
Ed infatti, i documenti allegati alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado si riferiscono allo svolgimento delle attività di docente, di coordinatore didattico, di referente di attività formative, di componente di commissione di esame, per brevi periodi e nel solo anno 2012
(docc. 14, 15, 16, 17, 46, 48, 49, 50).
11 Ciò non consente, alla luce dei principi giurisprudenziali suindicati, di riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo oggetto di indagine nel presente giudizio, mancando il requisito della prevalenza.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere respinta la domanda proposta da
[...] nei confronti della e deve essere revocato il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo n. 8912/2015.
6. Le spese di lite dei quattro gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:
- respinge la domanda proposta da nei confronti della CP_1 Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8912/2015;
[...]
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 quanto al CP_1 giudizio di primo grado, in € 2.000,00 quanto al giudizio di secondo grado, in € 1.600,00 quanto al giudizio di cassazione, in € 2.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 29.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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