Articolo 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398
Articolo 7
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29 dicembre 1989
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21 luglio 1998
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1 gennaio 2000
Art. 8. Norme finali e abrogativa 1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum puo' avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75, ((...)) ; 76; 77; 78; 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" sono abrogate "a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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