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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
IA NA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1602/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004458881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 030202000007461331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239004458881000, inviata dall'Agenzia delle Entrate – OS in data
18/02/2024, nonché avverso la sottesa a cartella di pagamento n. 030202000007461331000, con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento di euro 278,17, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Tassa automobilistica” per l'anno 2015.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “.. chiede a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO affinchè venga dichiarata la nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/ nullità della notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico, nonché per prescrizione del credito azionato”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata, difatti, la cartella di pagamento n. 030202000007461331000 è stata notificata in data 18.03.2022 a mani di familiare.
Orbene, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede, qualora l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3278/2025, ha chiarito che la notifica di un atto a un familiare, anche se non convivente, si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278,00, per compensi, oltre accessori come per legge, ed euro 30,00 per spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
IA NA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1602/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004458881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 030202000007461331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239004458881000, inviata dall'Agenzia delle Entrate – OS in data
18/02/2024, nonché avverso la sottesa a cartella di pagamento n. 030202000007461331000, con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento di euro 278,17, del presunto carico tributario scaduto e non pagato, attinenti a “Tassa automobilistica” per l'anno 2015.
Eccepiva, in particolare la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo “.. chiede a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO affinchè venga dichiarata la nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/ nullità della notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico, nonché per prescrizione del credito azionato”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che l'intimazione di pagamento opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione della cartella di pagamento.
L'eccezione è fondata, difatti, la cartella di pagamento n. 030202000007461331000 è stata notificata in data 18.03.2022 a mani di familiare.
Orbene, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, modificato nel 2006, prevede, qualora l'atto sia consegnato nelle mani di "persona di famiglia", l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica. Si tratta di un adempimento essenziale del procedimento di notifica, necessario ai fini del suo perfezionamento.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3278/2025, ha chiarito che la notifica di un atto a un familiare, anche se non convivente, si perfeziona con la sola prova della spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità dell'avviso di ricevimento.
Nel caso di specie non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di RO accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278,00, per compensi, oltre accessori come per legge, ed euro 30,00 per spese.