TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. VALOTI SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. MAZZOLENI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con la Curatrice speciale per il minore C.F.: ), Persona_1 C.F._3 nato a [...], il [...], avv. MACCARI CRISTINA;
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 22.10.2025; Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 22.10.2025; CP_1
per la Curatrice speciale, come da conclusioni precisate all'udienza del 22.10.2025; per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione del 22.10.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- conferma dell'ordinanza del 13.11.2024;
- rinuncia della signora alla domanda di decadenza;
Pt_2
- spese di lite compensate”.
Le parti, i difensori e la Curatrice speciale precisavano le conclusioni congiuntamente come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Dal momento che, con l'accordo raggiunto in udienza, le parti hanno concordemente domandato la conferma dell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 13.11.2024, appare opportuno, per ragioni di comodità, riportarla per intero: “letti gli atti e la documentazione prodotta;
sentita la parte attrice personalmente comparsa in udienza con il proprio difensore;
rilevato che il convenuto, sebbene non costituito, è spontaneamente comparso in udienza;
premesso che i provvedimenti assunti ex art. 473-bis. 22 c.p.c. hanno natura ed efficacia interlocutoria e trovano la propria ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, essendo volti a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra le parti in pendenza di causa;
rilevato che, all'udienza del 12.11.2024, confermava il contenuto del ricorso Parte_1
precisando che il minore opponeva un sostanziale rifiuto nei confronti della figura paterna e che lo stesso non aveva interesse a recuperare il rapporto con il padre;
rilevato che, all'udienza del 12.11.2024, dichiarava: di vivere a Cavigliano, in CP_1
Svizzera; di essere assunto come elettricista con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile netta per tredici mensilità di 6.000,00 CHF;
di abitare insieme alla moglie e alle due figlie minori nata il [...], e nata il [...], in [...] immobile in locazione con canone Per_2 Per_3
2 di 1.480,00 CHF al mese;
che non vedeva il figlio dal mese di marzo del 2023 quando il minore Per_1 aveva detto al padre di essere nervoso e che “non sapeva perché era nervoso quando era con me.
Allora gli dissi che ero disponibile a rispettare le sue esigenze e che mi sarei fatto da parte fino a quando lui non avrebbe voluto nuovamente rivedermi” precisando che “da allora non ci siamo più sentiti. Da quel momento, ho chiamato la in occasione del Natale e del compleanno di Pt_1
ma è stato sostanzialmente inutile” e che “a quel punto, non ho più provato a recuperare il Per_1
rapporto”; che, dal mese di gennaio del 2023, aveva iniziato a versare un contributo economico inferiore per ragioni economiche;
rilevato che, all'udienza del 12.11.2024, dopo che il Giudice spiegava il significato dell'affido c.d. super-esclusivo, dichiarava di concordare con la domanda di affido c.d. super- CP_1
esclusivo formulata dall'attrice in quanto “è già la signora a prendere tutte le decisioni, Pt_1
anche di maggiore interesse, per il minore”, rilevando comunque di essere interessato a recuperare il rapporto con il figlio rendendosi “disponibile a recarsi in Italia per prenderlo e riportarlo in
Svizzera soltanto un weekend al mese”; ritenuto che, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale, debba essere disposto l'affido c.d. super-esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, in quanto dal mese di marzo del 2023 il padre ha interrotto i rapporti con il minore e con la di lui madre, senza peraltro aver tentato di collaborare con la madre nella gestione del minore e senza essersi attivato nel tentativo di recuperare il rapporto con il minore, tenuto conto di quanto dichiarato dal padre in udienza rispetto all'adesione alla domanda di affido c.d. super-esclusivo formulata dall'attrice e del contegno processuale del medesimo che, sebbene sia spontaneamente comparso in udienza, non si è comunque costituito in giudizio impendendo di fatto l'attuazione di percorsi e l'adozione di provvedimenti finalizzati al recupero del rapporto genitoriale, non potendosi ritenere al tal fine sufficiente al disponibilità dichiarata in udienza di recarsi in Italia per far visita al minore una volta al mese, con la conseguenza che, allo stato, emerge l'inidoneità di CP_1 rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per il minore a fronte del sistematico disinteresse del padre per il minore;
ritenuto che
abbia dato atto di prendersi cura efficacemente del minore, Parte_1
provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze dello stesso nella vita quotidiana, anche per quanto riguarda l'accesso alla figura paterna e la tutela del minore;
ritenuto, quanto alle frequentazioni padre-figlio, di dover rimettere, tenuto conto della residenza estera del padre e dall'attuale assenza di rapporti, la regolamentazione degli incontri padre-figlio
3 direttamente all'accordo con la madre, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore;
ritenuto, quanto ai provvedimenti economici, che, stante l'assenza di sopravvenienze rispetto al primo procedimento diretto alla regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dinnanzi al
Tribunale di Bergamo, iscritto al n. R.V. G. 1217/2019, definito con decreto n. 6504/2020 del
30.11.2020, in accoglimento della domanda svolta dall'attrice, possano essere confermati in provvedimenti in essere;
ritenuto che
, stante l'attuale rifiuto opposto dal minore nei confronti della figura paterna e l'attuale condizione di disagio del minore, debba essere conferito incarico ai Servizi Sociali del territorio al fine di prendere in carico il minore e il nucleo, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari per la tutela del minore e di supporto alla genitorialità secondo quanto meglio indicato in dispositivo;
rilevata l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
ritenuto che
le prove orali come dedotte e formulate dall'attrice non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli generici, irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere;
p.q.m.
visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., affida il figlio in via esclusiva a che lo terrà collocato anche ai fini Per_1 Parte_1 della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
dispone che la regolamentazione degli incontri padre-figlio sia direttamente rimessa al previo accordo con la madre, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore;
dispone che i Servizi Sociali del territorio prendano in carico il figlio minore e il nucleo familiare, demandando agli stessi Servizi Sociali:
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore;
- di attivare tutti gli interventi di sostegno, anche di supporto psicologico, ritenuti necessari per la tutela del minore, al fine di accertare e valutare le ragioni del rifiuto opposto dal minore nei confronti della figura paterna e al fine di assicurare e/o favorire il recupero e il ripristino della relazione padre- figlio;
4 - di attivare tutti i percorsi di sostegno e di supporto alla genitorialità ritenuti necessari per ciascuna figura genitoriale, intervenendo in particolare sulle dinamiche della relazione padre-figlio;
- di attivare tutti i percorsi ritenuti necessari al ripristino e al recupero della relazione padre-figlio;
- di depositare dettagliata ed esaustiva relazione di aggiornamento entro il 20.03.2025, fornendo al
Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore in punto in responsabilità genitoriale (affido, collocamento e diritto/dovere di visita), con tutte le indicazioni e i suggerimenti ritenuti più opportuni, anche con l'indicazione se debba essere mantenuto o modificato l'assetto vigente, elaborando a tal fine un progetto a lungo termine;
fissa, per esame relazione, l'udienza dell'1.04.2025, ore 9.10.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del territorio”.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale siano fondati su fatti sopravvenuti e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire la tutela del superiore interesse del figlio minore nel caso concreto.
La previsione dell'affido super-esclusivo del minore alla madre risulta la soluzione maggiormente conforme all'interesse del minore, tenuto conto di quanto dichiarato dal padre all'udienza del
22.10.2025 (“non sono disponibile a intraprendere ulteriori percorsi;
vorrei definire la questione all'udienza di oggi”, v. verbale d'udienza) e delle risultanze delle relazioni depositate dai Servizi
Sociali nel corso del processo. Invero, dalla relazione depositata dal Servizio Azienda Isola datata il
19.03.2025, è emerso che “I rapporti tra e il papà si sono interrotti definitivamente a marzo Per_1 del 2023, quando il bambino ha esplicitato di non volere più incontrare la figura paterna, concordando con quest'ultimo la sospensione delle visite.
La signora ha dichiarato che il sig. non si è mai interessato alla quotidianità di Pt_1 CP_1
o sul suo stato di salute, soprattutto nel momento in cui si sono interrotte definitivamente le Per_1 visite, esplicitando la sua preoccupazione circa le ricadute emotive sul figlio qualora i servizi avessero proposto un nuovo percorso di riavvicinamento padre-figlio.
Altresì, ha riferito che il padre avrebbe smesso di versare il mantenimento al figlio.
Il sig. ha verbalizzato di aver rispettato la volontà di , senza aver insistito nel CP_1 Per_1 mantenere con lui un rapporto anche solo telefonico, tanto da non presentarsi nemmeno ai compleanni o all'evento della Comunione, benché invitato, ovvero il papà ha esplicitato che si sarebbe aspettato che fosse il figlio a cercarlo, che fosse a fargli recapitare disegni piuttosto che regali in alcune Per_1 occasioni specifiche come la Festa del Papà.
5 Il sig. non ha saputo descrivere , non è apparso sintonizzato rispetto ai suoi bisogni CP_1 Per_1 emotivi ed evolutivi e ha ritenuto di essere nel giusto per non aver forzato in alcun modo il figlio alla relazione con lui.
Nel condividere con il sig. una prospettiva futura circa il recupero della sua relazione con CP_1
, il padre ha esplicitato che, come aveva deciso di non farsi condizionare dalla gravidanza, Per_1 anche in questo caso non vuole farsi condizionare dalle attuali dinamiche e che pertanto prenderà atto delle decisioni che l'autorità giudiziaria adotterà”.
Con particolare riguardo alle condizioni del minore, i Servizi Sociali Azienda Isola hanno evidenziato che “Vista la posizione assunta dal padre e considerato che attualmente sta svolgendo un Per_1 percorso di supporto psicologico a cadenza settimanale presso lo studio di psicologia, logopedia e psicomotricità “Esperimenti”, che ha già accertato e valutato le ragioni del rifiuto opposto dal minore nei confronti della figura paterna, l'équipe psicosociale non ha ritenuto opportuno dover incontrare direttamente il minore.
Si sono assunte informazioni da parte della psicologa privata dott.ssa (si rimanda per gli Per_4 opportuni approfondimenti alla relazione redatta dalla psicologa dott.ssa e si sono Persona_5 assunte informazioni da parte del coordinatore di classe di . Per_1
Dal contesto scolastico è emerso che ci sono significative criticità a livello emotivo e a livello comportamentale: il minore, di fronte ai richiami e alle frustrazioni, tende a mettere in atto comportamenti a rischio per sé stesso e per gli altri, come ad esempio minacciare di buttarsi dalla finestra o di farsi del male.
Il docente, altresì, ha rimandato che mostra una spiccata attitudine per la tecnologia e Per_1
l'informatica, per cui l'obiettivo della scuola è quello di mettere in atto azioni educative volte alla valorizzazione delle competenze del minore.
La figura di riferimento per la scuola è esclusivamente quella materna, coadiuvata dai nonni materni, con la quale vi è una collaborazione efficace e proficua;
nonostante i docenti abbiano invitato anche il sig. ai colloqui proposti, come quello della consegna del piano educativo individualizzato, CP_1 il padre non si è presentato (asserendo a motivazioni lavorative) e non ha mai chiesto copia o informazioni a riguardo”.
La conformità dell'affido super-esclusivo all'interesse del minore si desume, altresì, dalla relazione depositata dai Servizi Sociali Specialistici ASST Bergamo Ovest del 19.03.2025, secondo cui “il collocamento di ed il suo affidamento super-esclusivo alla madre risultino le soluzioni Per_1 maggiormente tutelanti il minore.
In merito al signor non si è rilevato un desiderio di essere effettivamente coinvolto nella vita CP_1 del figlio. E' trasparsa piuttosto una disponibilità a considerare di riprendere i rapporti con Per_1
6 nella misura in cui egli fosse disponibile ad adattarsi alle sue esigenze e a non porre particolari richieste affettive, educative ed economiche. Al momento questi non risultano essere elementi sufficienti per pensare di chiedere al minore una messa in gioco nella relazione con il padre. La preoccupazione della scrivente, condivisa con la dott.ssa e la dott.ssa è di chiedere Per_6 Per_4
a un investimento emotivamente significativo e rischioso, poiché ad oggi il padre non si mostra Per_1 informato né interessato né sintonizzato sui bisogni emotivi ed educativi del figlio. Non avendo egli nemmeno messo in discussione i propri agiti negli anni, si ravvisa l'alto rischio di reiterazione delle pregresse dinamiche con importanti ricadute sulla crescita, l'autostima e lo sviluppo del minore.
Se in futuro non avrà in prima persona esplicitato la necessità di ricostruire il rapporto con il Per_1 padre ed il signor dovesse maturare maggiori consapevolezze riguardo le aree sopra citate, a CP_1 seguito di un percorso di rielaborazione e riformulazione da parte di quest'ultimo, si potrà pensare di proporre al Minore degli incontri assistiti e mediati da figura educativa”.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Nel presente giudizio, il figlio minore, nato nel 2013, non è stato ascoltato: in considerazione della natura del conflitto e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse del minore, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze del minore e individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere del medesimo.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: affida il figlio in via esclusiva a he lo terrà collocato anche ai fini Per_1 Parte_1
della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
7 dispone che la regolamentazione degli incontri padre-figlio sia direttamente rimessa al previo accordo con la madre, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore;
dispone che i Servizi Sociali del territorio mantengano la presa in carico del figlio minore per il monitoraggio e per l'attuazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, per la tutela del superiore interesse del minore nel caso concreto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali AZIENDA ISOLA.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. VALOTI SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. MAZZOLENI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con la Curatrice speciale per il minore C.F.: ), Persona_1 C.F._3 nato a [...], il [...], avv. MACCARI CRISTINA;
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 22.10.2025; Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 22.10.2025; CP_1
per la Curatrice speciale, come da conclusioni precisate all'udienza del 22.10.2025; per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione del 22.10.2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- conferma dell'ordinanza del 13.11.2024;
- rinuncia della signora alla domanda di decadenza;
Pt_2
- spese di lite compensate”.
Le parti, i difensori e la Curatrice speciale precisavano le conclusioni congiuntamente come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Dal momento che, con l'accordo raggiunto in udienza, le parti hanno concordemente domandato la conferma dell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 13.11.2024, appare opportuno, per ragioni di comodità, riportarla per intero: “letti gli atti e la documentazione prodotta;
sentita la parte attrice personalmente comparsa in udienza con il proprio difensore;
rilevato che il convenuto, sebbene non costituito, è spontaneamente comparso in udienza;
premesso che i provvedimenti assunti ex art. 473-bis. 22 c.p.c. hanno natura ed efficacia interlocutoria e trovano la propria ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, essendo volti a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra le parti in pendenza di causa;
rilevato che, all'udienza del 12.11.2024, confermava il contenuto del ricorso Parte_1
precisando che il minore opponeva un sostanziale rifiuto nei confronti della figura paterna e che lo stesso non aveva interesse a recuperare il rapporto con il padre;
rilevato che, all'udienza del 12.11.2024, dichiarava: di vivere a Cavigliano, in CP_1
Svizzera; di essere assunto come elettricista con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile netta per tredici mensilità di 6.000,00 CHF;
di abitare insieme alla moglie e alle due figlie minori nata il [...], e nata il [...], in [...] immobile in locazione con canone Per_2 Per_3
2 di 1.480,00 CHF al mese;
che non vedeva il figlio dal mese di marzo del 2023 quando il minore Per_1 aveva detto al padre di essere nervoso e che “non sapeva perché era nervoso quando era con me.
Allora gli dissi che ero disponibile a rispettare le sue esigenze e che mi sarei fatto da parte fino a quando lui non avrebbe voluto nuovamente rivedermi” precisando che “da allora non ci siamo più sentiti. Da quel momento, ho chiamato la in occasione del Natale e del compleanno di Pt_1
ma è stato sostanzialmente inutile” e che “a quel punto, non ho più provato a recuperare il Per_1
rapporto”; che, dal mese di gennaio del 2023, aveva iniziato a versare un contributo economico inferiore per ragioni economiche;
rilevato che, all'udienza del 12.11.2024, dopo che il Giudice spiegava il significato dell'affido c.d. super-esclusivo, dichiarava di concordare con la domanda di affido c.d. super- CP_1
esclusivo formulata dall'attrice in quanto “è già la signora a prendere tutte le decisioni, Pt_1
anche di maggiore interesse, per il minore”, rilevando comunque di essere interessato a recuperare il rapporto con il figlio rendendosi “disponibile a recarsi in Italia per prenderlo e riportarlo in
Svizzera soltanto un weekend al mese”; ritenuto che, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale, debba essere disposto l'affido c.d. super-esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, in quanto dal mese di marzo del 2023 il padre ha interrotto i rapporti con il minore e con la di lui madre, senza peraltro aver tentato di collaborare con la madre nella gestione del minore e senza essersi attivato nel tentativo di recuperare il rapporto con il minore, tenuto conto di quanto dichiarato dal padre in udienza rispetto all'adesione alla domanda di affido c.d. super-esclusivo formulata dall'attrice e del contegno processuale del medesimo che, sebbene sia spontaneamente comparso in udienza, non si è comunque costituito in giudizio impendendo di fatto l'attuazione di percorsi e l'adozione di provvedimenti finalizzati al recupero del rapporto genitoriale, non potendosi ritenere al tal fine sufficiente al disponibilità dichiarata in udienza di recarsi in Italia per far visita al minore una volta al mese, con la conseguenza che, allo stato, emerge l'inidoneità di CP_1 rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per il minore a fronte del sistematico disinteresse del padre per il minore;
ritenuto che
abbia dato atto di prendersi cura efficacemente del minore, Parte_1
provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze dello stesso nella vita quotidiana, anche per quanto riguarda l'accesso alla figura paterna e la tutela del minore;
ritenuto, quanto alle frequentazioni padre-figlio, di dover rimettere, tenuto conto della residenza estera del padre e dall'attuale assenza di rapporti, la regolamentazione degli incontri padre-figlio
3 direttamente all'accordo con la madre, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore;
ritenuto, quanto ai provvedimenti economici, che, stante l'assenza di sopravvenienze rispetto al primo procedimento diretto alla regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dinnanzi al
Tribunale di Bergamo, iscritto al n. R.V. G. 1217/2019, definito con decreto n. 6504/2020 del
30.11.2020, in accoglimento della domanda svolta dall'attrice, possano essere confermati in provvedimenti in essere;
ritenuto che
, stante l'attuale rifiuto opposto dal minore nei confronti della figura paterna e l'attuale condizione di disagio del minore, debba essere conferito incarico ai Servizi Sociali del territorio al fine di prendere in carico il minore e il nucleo, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari per la tutela del minore e di supporto alla genitorialità secondo quanto meglio indicato in dispositivo;
rilevata l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
ritenuto che
le prove orali come dedotte e formulate dall'attrice non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli generici, irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere;
p.q.m.
visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., affida il figlio in via esclusiva a che lo terrà collocato anche ai fini Per_1 Parte_1 della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
dispone che la regolamentazione degli incontri padre-figlio sia direttamente rimessa al previo accordo con la madre, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore;
dispone che i Servizi Sociali del territorio prendano in carico il figlio minore e il nucleo familiare, demandando agli stessi Servizi Sociali:
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore;
- di attivare tutti gli interventi di sostegno, anche di supporto psicologico, ritenuti necessari per la tutela del minore, al fine di accertare e valutare le ragioni del rifiuto opposto dal minore nei confronti della figura paterna e al fine di assicurare e/o favorire il recupero e il ripristino della relazione padre- figlio;
4 - di attivare tutti i percorsi di sostegno e di supporto alla genitorialità ritenuti necessari per ciascuna figura genitoriale, intervenendo in particolare sulle dinamiche della relazione padre-figlio;
- di attivare tutti i percorsi ritenuti necessari al ripristino e al recupero della relazione padre-figlio;
- di depositare dettagliata ed esaustiva relazione di aggiornamento entro il 20.03.2025, fornendo al
Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore in punto in responsabilità genitoriale (affido, collocamento e diritto/dovere di visita), con tutte le indicazioni e i suggerimenti ritenuti più opportuni, anche con l'indicazione se debba essere mantenuto o modificato l'assetto vigente, elaborando a tal fine un progetto a lungo termine;
fissa, per esame relazione, l'udienza dell'1.04.2025, ore 9.10.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del territorio”.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale siano fondati su fatti sopravvenuti e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire la tutela del superiore interesse del figlio minore nel caso concreto.
La previsione dell'affido super-esclusivo del minore alla madre risulta la soluzione maggiormente conforme all'interesse del minore, tenuto conto di quanto dichiarato dal padre all'udienza del
22.10.2025 (“non sono disponibile a intraprendere ulteriori percorsi;
vorrei definire la questione all'udienza di oggi”, v. verbale d'udienza) e delle risultanze delle relazioni depositate dai Servizi
Sociali nel corso del processo. Invero, dalla relazione depositata dal Servizio Azienda Isola datata il
19.03.2025, è emerso che “I rapporti tra e il papà si sono interrotti definitivamente a marzo Per_1 del 2023, quando il bambino ha esplicitato di non volere più incontrare la figura paterna, concordando con quest'ultimo la sospensione delle visite.
La signora ha dichiarato che il sig. non si è mai interessato alla quotidianità di Pt_1 CP_1
o sul suo stato di salute, soprattutto nel momento in cui si sono interrotte definitivamente le Per_1 visite, esplicitando la sua preoccupazione circa le ricadute emotive sul figlio qualora i servizi avessero proposto un nuovo percorso di riavvicinamento padre-figlio.
Altresì, ha riferito che il padre avrebbe smesso di versare il mantenimento al figlio.
Il sig. ha verbalizzato di aver rispettato la volontà di , senza aver insistito nel CP_1 Per_1 mantenere con lui un rapporto anche solo telefonico, tanto da non presentarsi nemmeno ai compleanni o all'evento della Comunione, benché invitato, ovvero il papà ha esplicitato che si sarebbe aspettato che fosse il figlio a cercarlo, che fosse a fargli recapitare disegni piuttosto che regali in alcune Per_1 occasioni specifiche come la Festa del Papà.
5 Il sig. non ha saputo descrivere , non è apparso sintonizzato rispetto ai suoi bisogni CP_1 Per_1 emotivi ed evolutivi e ha ritenuto di essere nel giusto per non aver forzato in alcun modo il figlio alla relazione con lui.
Nel condividere con il sig. una prospettiva futura circa il recupero della sua relazione con CP_1
, il padre ha esplicitato che, come aveva deciso di non farsi condizionare dalla gravidanza, Per_1 anche in questo caso non vuole farsi condizionare dalle attuali dinamiche e che pertanto prenderà atto delle decisioni che l'autorità giudiziaria adotterà”.
Con particolare riguardo alle condizioni del minore, i Servizi Sociali Azienda Isola hanno evidenziato che “Vista la posizione assunta dal padre e considerato che attualmente sta svolgendo un Per_1 percorso di supporto psicologico a cadenza settimanale presso lo studio di psicologia, logopedia e psicomotricità “Esperimenti”, che ha già accertato e valutato le ragioni del rifiuto opposto dal minore nei confronti della figura paterna, l'équipe psicosociale non ha ritenuto opportuno dover incontrare direttamente il minore.
Si sono assunte informazioni da parte della psicologa privata dott.ssa (si rimanda per gli Per_4 opportuni approfondimenti alla relazione redatta dalla psicologa dott.ssa e si sono Persona_5 assunte informazioni da parte del coordinatore di classe di . Per_1
Dal contesto scolastico è emerso che ci sono significative criticità a livello emotivo e a livello comportamentale: il minore, di fronte ai richiami e alle frustrazioni, tende a mettere in atto comportamenti a rischio per sé stesso e per gli altri, come ad esempio minacciare di buttarsi dalla finestra o di farsi del male.
Il docente, altresì, ha rimandato che mostra una spiccata attitudine per la tecnologia e Per_1
l'informatica, per cui l'obiettivo della scuola è quello di mettere in atto azioni educative volte alla valorizzazione delle competenze del minore.
La figura di riferimento per la scuola è esclusivamente quella materna, coadiuvata dai nonni materni, con la quale vi è una collaborazione efficace e proficua;
nonostante i docenti abbiano invitato anche il sig. ai colloqui proposti, come quello della consegna del piano educativo individualizzato, CP_1 il padre non si è presentato (asserendo a motivazioni lavorative) e non ha mai chiesto copia o informazioni a riguardo”.
La conformità dell'affido super-esclusivo all'interesse del minore si desume, altresì, dalla relazione depositata dai Servizi Sociali Specialistici ASST Bergamo Ovest del 19.03.2025, secondo cui “il collocamento di ed il suo affidamento super-esclusivo alla madre risultino le soluzioni Per_1 maggiormente tutelanti il minore.
In merito al signor non si è rilevato un desiderio di essere effettivamente coinvolto nella vita CP_1 del figlio. E' trasparsa piuttosto una disponibilità a considerare di riprendere i rapporti con Per_1
6 nella misura in cui egli fosse disponibile ad adattarsi alle sue esigenze e a non porre particolari richieste affettive, educative ed economiche. Al momento questi non risultano essere elementi sufficienti per pensare di chiedere al minore una messa in gioco nella relazione con il padre. La preoccupazione della scrivente, condivisa con la dott.ssa e la dott.ssa è di chiedere Per_6 Per_4
a un investimento emotivamente significativo e rischioso, poiché ad oggi il padre non si mostra Per_1 informato né interessato né sintonizzato sui bisogni emotivi ed educativi del figlio. Non avendo egli nemmeno messo in discussione i propri agiti negli anni, si ravvisa l'alto rischio di reiterazione delle pregresse dinamiche con importanti ricadute sulla crescita, l'autostima e lo sviluppo del minore.
Se in futuro non avrà in prima persona esplicitato la necessità di ricostruire il rapporto con il Per_1 padre ed il signor dovesse maturare maggiori consapevolezze riguardo le aree sopra citate, a CP_1 seguito di un percorso di rielaborazione e riformulazione da parte di quest'ultimo, si potrà pensare di proporre al Minore degli incontri assistiti e mediati da figura educativa”.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Nel presente giudizio, il figlio minore, nato nel 2013, non è stato ascoltato: in considerazione della natura del conflitto e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse del minore, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze del minore e individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere del medesimo.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: affida il figlio in via esclusiva a he lo terrà collocato anche ai fini Per_1 Parte_1
della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma
3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
7 dispone che la regolamentazione degli incontri padre-figlio sia direttamente rimessa al previo accordo con la madre, compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore;
dispone che i Servizi Sociali del territorio mantengano la presa in carico del figlio minore per il monitoraggio e per l'attuazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, o anche solo opportuni, per la tutela del superiore interesse del minore nel caso concreto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali AZIENDA ISOLA.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
8