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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9/2025 Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
VINCENZA BENNICI Giudice
letti gli atti del procedimento RG 9/2025 avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia
(modifiche delle condizioni di separazione) proposto da:
Parte_1 nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Russello;
- ricorrente -
nei confronti di:
e CP_1 nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria C.
Poidomani; - resistente -
considerato che all'udienza dinnanzi al Giudice Relatore la causa è stata posta in decisione;
sentito il Relatore e ritenuta la superfluità di ulteriori richieste istruttorie ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso di che chiede al Tribunale autorizzazione al trasferimento del Parte_1 minore ad Alessandria ove la madre avrà il domicilio e con la quale coabiterà, Persona_1 essendo il trasferimento imminente per ragioni lavorative;
chiede dunque di poter trasferire il minore presso un istituto scolastico sito nella stessa città;
considerato che
instaurato il contraddittorio, , si è costituito opponendosi al CP_1 trasferimento e, in subordine, chiedendo al Tribunale di disporre che l'istante possa prelevare il minore dal domicilio ove si trasferirà con possibilità di pernottamento dello stesso presso l'abitazione del padre sita in Germania;
1 osservato che il ricorso spiegato, per l'eventualità di un accoglimento, determinerebbe anche una modifica delle condizioni relative alla frequentazione del minore con il padre già oggetto di regolamentazione come da sentenza di separazione del Tribunale di Agrigento n. 1351/2023;
considerato che
, dalle allegazioni di parte resistente e dalle relative produzioni documentali emerge che la stessa ha spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Pt_1
e il giudizio di secondo grado risulta a tutt'oggi pendente;
il collegio al riguardo deve rilevare in diritto come sia principio non eludibile quello per cui l'istanza per la modificazione dei provvedimenti riguardanti il coniuge e la prole è proponibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si conclude il procedimento di separazione giudiziale;
è improponibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione in difetto di passaggio in giudicato della sentenza di separazione di cui si chiede la modifica (Cass. civ. n. 5861/2002, 16398/2007 c.c.
8389/1993); osservato pertanto che per la domanda oggetto della è competente la Corte d'appello Pt_1
e non il tribunale atteso il principio della concentrazione della tutela del minore in capo al giudice della separazione;
peraltro, in sede di gravame, viene contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha disposto l'affido esclusivo del minore prevedendo l'affido condiviso, con l'ovvia conseguenza che l'eventuale accoglimento del gravame inciderebbe sulla potestà genitoriale e nell'adozione delle decisioni di maggior rilevanza per il minore, come il trasferimento della residenza in altro luogo;
che le spese di lite vanno ritenute irripetibili in ragione della natura del giudizio e degli interessi coinvolti;
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
DICHIARA improponibile la domanda di compensate interamente le spese di Parte_1 lite.
Così deciso in Agrigento il 19/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
VINCENZA BENNICI Giudice
letti gli atti del procedimento RG 9/2025 avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia
(modifiche delle condizioni di separazione) proposto da:
Parte_1 nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Russello;
- ricorrente -
nei confronti di:
e CP_1 nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria C.
Poidomani; - resistente -
considerato che all'udienza dinnanzi al Giudice Relatore la causa è stata posta in decisione;
sentito il Relatore e ritenuta la superfluità di ulteriori richieste istruttorie ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso di che chiede al Tribunale autorizzazione al trasferimento del Parte_1 minore ad Alessandria ove la madre avrà il domicilio e con la quale coabiterà, Persona_1 essendo il trasferimento imminente per ragioni lavorative;
chiede dunque di poter trasferire il minore presso un istituto scolastico sito nella stessa città;
considerato che
instaurato il contraddittorio, , si è costituito opponendosi al CP_1 trasferimento e, in subordine, chiedendo al Tribunale di disporre che l'istante possa prelevare il minore dal domicilio ove si trasferirà con possibilità di pernottamento dello stesso presso l'abitazione del padre sita in Germania;
1 osservato che il ricorso spiegato, per l'eventualità di un accoglimento, determinerebbe anche una modifica delle condizioni relative alla frequentazione del minore con il padre già oggetto di regolamentazione come da sentenza di separazione del Tribunale di Agrigento n. 1351/2023;
considerato che
, dalle allegazioni di parte resistente e dalle relative produzioni documentali emerge che la stessa ha spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento Pt_1
e il giudizio di secondo grado risulta a tutt'oggi pendente;
il collegio al riguardo deve rilevare in diritto come sia principio non eludibile quello per cui l'istanza per la modificazione dei provvedimenti riguardanti il coniuge e la prole è proponibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si conclude il procedimento di separazione giudiziale;
è improponibile la domanda di modifica delle condizioni della separazione in difetto di passaggio in giudicato della sentenza di separazione di cui si chiede la modifica (Cass. civ. n. 5861/2002, 16398/2007 c.c.
8389/1993); osservato pertanto che per la domanda oggetto della è competente la Corte d'appello Pt_1
e non il tribunale atteso il principio della concentrazione della tutela del minore in capo al giudice della separazione;
peraltro, in sede di gravame, viene contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha disposto l'affido esclusivo del minore prevedendo l'affido condiviso, con l'ovvia conseguenza che l'eventuale accoglimento del gravame inciderebbe sulla potestà genitoriale e nell'adozione delle decisioni di maggior rilevanza per il minore, come il trasferimento della residenza in altro luogo;
che le spese di lite vanno ritenute irripetibili in ragione della natura del giudizio e degli interessi coinvolti;
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
DICHIARA improponibile la domanda di compensate interamente le spese di Parte_1 lite.
Così deciso in Agrigento il 19/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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