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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3151/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. TURELLI CHIARA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. TURELLI CHIARA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio è maggiorenne e economicamente indipendente e quindi provvede da solo al suo Per_1 mantenimento e attualmente vive all'estero;
3) il veicolo Volkswagen Polo Trg. ET490WB di proprietà del Sig. è da sempre utilizzato dal figlio Pt_2
e resterà in uso allo stesso, che ne sosterrà le relative spese (ad es. bollo, assicurazione, Per_1 manutenzione etc.), mentre il veicolo Mercedes Classe A e Suzuki Gran Vitara, pur se sono stati acquistati
1 durante il matrimonio e quindi ricadono in comunione dei beni, per accordi intercorsi tra i coniugi resteranno di proprietà esclusiva del Sig. ; Parte_2
6) Relativamente alla casa coniugale, sita in Zone (BS) Via Sebino n. 18, il Sig. anche alla luce del Pt_2 fatto che l'immobile è stato pagato anche dalla Sig.ra pur non essendo la legittima intestataria Parte_1 dello stesso, si impegna a cedere e trasferire alla moglie, la quale accetta, l'integrale proprietà di tale immobile e relative parti comuni e pertinenze entro trenta giorni dalla sentenza di separazione.
Detto immobile è costituito da appartamento sito in Zone (BS) Via Sebino n. 18, piano T-1 Foglio 14
Particella 2730 Sub 8 nonché i proporzionali diritti sulle parti comuni del complesso di cui gli immobili in oggetto sono parte nonché in particolare i 1/4 e 6/60 del terreno Catasto terreni foglio 1 part. 3941 che pure andranno ceduti alla Sig.ra Parte_1
Nella casa resteranno altresì gli arredi ad oggi presenti che resteranno di proprietà esclusiva della Sig.ra
Parte_1
Il trasferimento di cui sopra nell'ambito dei più ampi accordi economici e patrimoniali fra i coniugi viene effettuato senza alcun versamento di denaro.
- Relativamente invece all'immobile sito in Zone (BS) Località Gasso di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ognuno Catasto Fabbricati Comune di Zone Foglio 22 part. 3755, nonché dei terreni siti in Zone (BS) Catasto Terreni Foglio 1 particelle 1714, 2022, 2023 e 2024 la Sig.ra si impegna Parte_1
a cedere e trasferire al marito Sig. il quale accetta, la sua quota di ½ della proprietà di tale immobile Pt_2
e terreni entro trenta giorni dalla sentenza di separazione.
Il trasferimento di cui sopra nell'ambito dei più ampi accordi economici e patrimoniali fra i coniugi viene effettuato senza alcun versamento di denaro.
Le relative spese notarili ed eventuali tasse e imposte, se dovute, saranno a carico del Sig. . Parte_2
- Per l'immobile sito in Zone (BS) Via Rucca n. 8 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ognuno Catasto Fabbricati foglio 14 part 3212 sub 34 e 35, la Sig.ra si impegna a cedere e Parte_1 trasferire al marito Sig. il quale accetta, la sua quota di ½ della proprietà di tale immobile entro trenta Pt_2 giorni dalla sentenza di separazione.
Il trasferimento di cui sopra nell'ambito dei più ampi accordi economici e patrimoniali fra i coniugi viene effettuato senza alcun versamento di denaro.
Le relative spese notarili ed eventuali tasse e imposte, se dovute, saranno a carico del Sig. . Parte_2
7) Le parti chiedono per tutti gli immobili e i trasferimenti immobiliari di cui sopra l'esenzione dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie, catastali, a sensi
Le relative spese notarili ed eventuali tasse e imposte, se dovute, saranno a carico della signora Parte_1
[...] dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74, come modificata dalla Sentenza della Corte
Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 e così come previsto dalla circolare del Direzione Regionale
2 delle Entrate della Lombardia in data 11 febbraio 2000 n.6 e dalla circolare del Ministero delle Finanze in data 16 marzo 2000 n.49, e della risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015 dell'Agenzia delle Entrate.
7) La moglie resterà a vivere nella casa coniugale che diventerà di sua esclusiva proprietà, mentre il Sig. si è già trasferito presso altra abitazione in Zone (BS) Via Rucca n. 8. Pt_2
8) I coniugi si danno atto di essere entrambi autosufficienti e di aver già provveduto a risolvere separatamente le loro questioni di carattere patrimoniale rinunciando quindi reciprocamente al mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ZONE (BS) in data 25.5.1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ZONE (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 1996, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione è nato il figlio l'8.3.1998, oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3151/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. TURELLI CHIARA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. TURELLI CHIARA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio è maggiorenne e economicamente indipendente e quindi provvede da solo al suo Per_1 mantenimento e attualmente vive all'estero;
3) il veicolo Volkswagen Polo Trg. ET490WB di proprietà del Sig. è da sempre utilizzato dal figlio Pt_2
e resterà in uso allo stesso, che ne sosterrà le relative spese (ad es. bollo, assicurazione, Per_1 manutenzione etc.), mentre il veicolo Mercedes Classe A e Suzuki Gran Vitara, pur se sono stati acquistati
1 durante il matrimonio e quindi ricadono in comunione dei beni, per accordi intercorsi tra i coniugi resteranno di proprietà esclusiva del Sig. ; Parte_2
6) Relativamente alla casa coniugale, sita in Zone (BS) Via Sebino n. 18, il Sig. anche alla luce del Pt_2 fatto che l'immobile è stato pagato anche dalla Sig.ra pur non essendo la legittima intestataria Parte_1 dello stesso, si impegna a cedere e trasferire alla moglie, la quale accetta, l'integrale proprietà di tale immobile e relative parti comuni e pertinenze entro trenta giorni dalla sentenza di separazione.
Detto immobile è costituito da appartamento sito in Zone (BS) Via Sebino n. 18, piano T-1 Foglio 14
Particella 2730 Sub 8 nonché i proporzionali diritti sulle parti comuni del complesso di cui gli immobili in oggetto sono parte nonché in particolare i 1/4 e 6/60 del terreno Catasto terreni foglio 1 part. 3941 che pure andranno ceduti alla Sig.ra Parte_1
Nella casa resteranno altresì gli arredi ad oggi presenti che resteranno di proprietà esclusiva della Sig.ra
Parte_1
Il trasferimento di cui sopra nell'ambito dei più ampi accordi economici e patrimoniali fra i coniugi viene effettuato senza alcun versamento di denaro.
- Relativamente invece all'immobile sito in Zone (BS) Località Gasso di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ognuno Catasto Fabbricati Comune di Zone Foglio 22 part. 3755, nonché dei terreni siti in Zone (BS) Catasto Terreni Foglio 1 particelle 1714, 2022, 2023 e 2024 la Sig.ra si impegna Parte_1
a cedere e trasferire al marito Sig. il quale accetta, la sua quota di ½ della proprietà di tale immobile Pt_2
e terreni entro trenta giorni dalla sentenza di separazione.
Il trasferimento di cui sopra nell'ambito dei più ampi accordi economici e patrimoniali fra i coniugi viene effettuato senza alcun versamento di denaro.
Le relative spese notarili ed eventuali tasse e imposte, se dovute, saranno a carico del Sig. . Parte_2
- Per l'immobile sito in Zone (BS) Via Rucca n. 8 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ognuno Catasto Fabbricati foglio 14 part 3212 sub 34 e 35, la Sig.ra si impegna a cedere e Parte_1 trasferire al marito Sig. il quale accetta, la sua quota di ½ della proprietà di tale immobile entro trenta Pt_2 giorni dalla sentenza di separazione.
Il trasferimento di cui sopra nell'ambito dei più ampi accordi economici e patrimoniali fra i coniugi viene effettuato senza alcun versamento di denaro.
Le relative spese notarili ed eventuali tasse e imposte, se dovute, saranno a carico del Sig. . Parte_2
7) Le parti chiedono per tutti gli immobili e i trasferimenti immobiliari di cui sopra l'esenzione dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie, catastali, a sensi
Le relative spese notarili ed eventuali tasse e imposte, se dovute, saranno a carico della signora Parte_1
[...] dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 numero 74, come modificata dalla Sentenza della Corte
Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 e così come previsto dalla circolare del Direzione Regionale
2 delle Entrate della Lombardia in data 11 febbraio 2000 n.6 e dalla circolare del Ministero delle Finanze in data 16 marzo 2000 n.49, e della risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015 dell'Agenzia delle Entrate.
7) La moglie resterà a vivere nella casa coniugale che diventerà di sua esclusiva proprietà, mentre il Sig. si è già trasferito presso altra abitazione in Zone (BS) Via Rucca n. 8. Pt_2
8) I coniugi si danno atto di essere entrambi autosufficienti e di aver già provveduto a risolvere separatamente le loro questioni di carattere patrimoniale rinunciando quindi reciprocamente al mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ZONE (BS) in data 25.5.1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ZONE (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 1996, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione è nato il figlio l'8.3.1998, oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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