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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10916/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Gattuso, giusta procura allegata Parte_1 al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetana Marchese, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , confermando la Persona_1 valutazione della Commissione medica, aveva concluso che l'interessata era un soggetto invalido nella misura del 100% e portatore di handicap in situazione di non gravità, ma senza diritto alla indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del CP_2 ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'udienza dell'11.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità.
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche,
l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “vasculopatia cerebrale cronica con riferiti disturbi del comportamento in terapia con esiti di recente (giugno 2023) frattura del femore destro, cardiopatia ipertensiva ed esiti di remota tiroidectomia per gozzo follicolare nodulare bilaterale” e che la medesima, a causa di tali patologie, è da reputare un soggetto invalido nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, essendo un soggetto “in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Curata nell'aspetto è partecipe e collaborante durante il colloquio con l'esaminatore con nessi cognitivi presenti per le risposte date (è discreto l'orientamento nel tempo e spazio). Qualche turba mnesica. Deambula autonomamente e raggiunge la stazione eretta in modo autonomo”; ha poi affermato che la stessa è portatrice di handicap in situazione di non gravità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni. Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della qualità di portatore di handicap in situazione di gravità.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e andrebbero quindi poste a carico della ricorrente soccombente;
le spese medesime, tuttavia, vanno dichiarate interamente irripetibili, atteso che la medesima ricorrente ha presentato la specifica dichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. del codice di rito civile.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno pertanto poste, comunque, a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10916/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità; dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 21 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2025, ha pronunciato, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10916/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Gattuso, giusta procura allegata Parte_1 al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetana Marchese, giusta procura generale alle liti;
- Opposto -
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , confermando la Persona_1 valutazione della Commissione medica, aveva concluso che l'interessata era un soggetto invalido nella misura del 100% e portatore di handicap in situazione di non gravità, ma senza diritto alla indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del CP_2 ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'esito dell'udienza dell'11.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità.
In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 L. n 18/1980 e successive modifiche,
l'indennità di accompagnamento va riconosciuta in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o che, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, abbisognino di un'assistenza continua.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (Cass., civ. sez. lav., 29 gennaio 2003 n. 1377).
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. sulla Persona_2 base degli esiti della visita della perizianda e dell'esame dei documenti versati in atti, ha affermato che la ricorrente è affetta da “vasculopatia cerebrale cronica con riferiti disturbi del comportamento in terapia con esiti di recente (giugno 2023) frattura del femore destro, cardiopatia ipertensiva ed esiti di remota tiroidectomia per gozzo follicolare nodulare bilaterale” e che la medesima, a causa di tali patologie, è da reputare un soggetto invalido nella misura del 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento, essendo un soggetto “in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Curata nell'aspetto è partecipe e collaborante durante il colloquio con l'esaminatore con nessi cognitivi presenti per le risposte date (è discreto l'orientamento nel tempo e spazio). Qualche turba mnesica. Deambula autonomamente e raggiunge la stazione eretta in modo autonomo”; ha poi affermato che la stessa è portatrice di handicap in situazione di non gravità.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni. Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente, per le patologie da cui è affetta, non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della qualità di portatore di handicap in situazione di gravità.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e andrebbero quindi poste a carico della ricorrente soccombente;
le spese medesime, tuttavia, vanno dichiarate interamente irripetibili, atteso che la medesima ricorrente ha presentato la specifica dichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. del codice di rito civile.
Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno pertanto poste, comunque, a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 10916/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità; dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 21 luglio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi