Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 144
Articolo 1
Versione
22 marzo 1963
Art. 2.
All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvedera' a carico del capitolo n. 248 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 marzo 1963