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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 628/2024 V.G., vertente
TRA
, n. a Pescara il 30.8.1966, CF difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luciano Impicciatore
E
n. ad Atessa il 16.1.1973, CF , Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Luciano Impicciatore
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 3.12.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 19.3.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
3.12.2024, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, il marito andrà a vivere in affitto in una nuova abitazione, mentre, la moglie resterà a vivere presso l'abitazione familiare di sua proprietà, ubicata in Altino
pagina 1 di 4 via Francesco Verlengia 22, insieme al figlio, sebbene l'affidamento dello stesso sarà condiviso tra i genitori
Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in Altino v
Francesco Verlengia n 22. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
Il figlio salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Persona_1 coniugi che tengano conto del preminente interesse del figlio, trascorrerà con il padre:
- A fine settimana alternati dal venerdì sino al sabato sera, con orario che sarà di volta in volta concordato trai coniugi in base ai turni di lavoro;
- Un giorno infrasettimanale per cena, che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi in base alle rispettive esigenze di lavoro;
- Vacanze e festività, il figlio trascorrerà:
• le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, da concordarsi tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza,
• metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30
Novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
- metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 Aprile di ogni anno;
- metà dei ponti festivi alternandosi da concordarsi preventivamente.
Rispetto alla frequenza scolastica: la madre e il padre si occuperanno alternativamente di portare e andare a prendere il figlio minore in base ai rispettivi turni di lavoro;
Rispetto agli impegni ludico/sportivi:
pagina 2 di 4 la madre e il padre si occuperanno alternativamente di portare e andare a prendere il figlio minore in base ai rispettivi turni di lavoro;
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, considerato che terrà con se il figlio per diversi giorni al mese (provvedendo ai suoi bisogni), verserà all'altro genitore , una somma mensile di € 200,00 finché Controparte_1 non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Gennaio di ogni anno, con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese. La sig.ra continuerà a Controparte_1 percepire gli assegni familiari e la quota di detrazioni fiscali.
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie
(scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate.
Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze del figlio nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
La casa coniugale di proprietà sig.ra verrà assegnata alla Controparte_1 stessa mentre il marito troverà un'altra abitazione in affitto dove trasferire la sua residenza.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156, I comma del codice civile.
I coniugi hanno provveduto a dividere il denaro e i risparmi, assegnando a ciascuno la propria quota, ragione per cui i coniugi con la suddetta ripartizione e con la firma del processo verbale di separazione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi possiedono due auto entrambe di proprietà della sig.ra CP
, una Dacia Sandero tg FY474FY e una Fiat Panda GK129ND, che
[...] intendono dividere nei seguenti termini: assegnando alla sig.ra CP
la tg FY474FY e al sig. la Fiat Panda
[...] Parte_2 Parte_1
GK129ND, non ci sono altri beni mobili da dividere pagina 3 di 4 - ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Altino (Anno 2019 n.
7 - Parte II Serie A Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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