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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI LB CE, Presidente
SA RO, LA
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 796/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 730 del 23.4.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Resistente_1 avverso avviso di accertamento per l'anno 2016 di Euro 25.751,00, comprese sanzioni, emesso in base al cd. Spesometro che recuperava costi oggettivamente inesistenti, dichiarando la falsità delle fatture e confermando il recupero dell'Iva ma non delle imposte dirette.
Compensava le spese.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 39, c.1, DPR 600/73, 109 DPR 917/86 e 2697 cod. civ.
La sentenza “muta” la contestazione delle fatture emesse dalla ditta Società_1 da oggettivamente a soggettivamente inesistenti ritenendo carente la prova della compartecipazione soggettiva dell'evasione dell'emittente posta a carico dell'Agenzia.
Cita Corte di Cassazione Sent. nn. 1565/2014, 17377/09, 230744/12; 1950/07; 12802/11).
Così conclude: “A fronte delle considerazioni svolte, lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
- riformare parzialmente la Sentenza di I grado sopra indicata, statuendo la correttezza dell'intera pretesa erariale esposta nell'atto impositivo.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata”.
Il contribuente non si è costituito per l'udienza fissata per il 22.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il capo della sentenza appellata che ha confermato il recupero dell'Iva, in mancanza di appello da parte del contribuente, viene confermato.
Quanto alla ulteriore contestazione dell'Ufficio di indebita detrazione dei costi rappresentati da fatture relative ad operazioni inesistenti, vanno applicati i principi che regolano l'onere della prova.
Gli elementi indiziari riportati dall'Ufficio consistono nella segnalazione del 14.9.2018 effettuata dall'Agenzia di Pordenone nei confronti del fornitore dell'odierno appellato e dalla circostanza che quest'ultimo non è stato in grado di provare il pagamento, asseritamente effettuato, relativamente a ben 24 fatture, mediante contanti. Vi è inoltre l'assenza di documenti di trasporto delle merci.
A fronte della riconosciuta mancanza di “effettività” delle fatture e del conseguente recupero dell'Iva, nonché di qualsiasi prova della consegna della merce e del pagamento, l'indeducibilità dei costi ex art. 109 DPR n.
917/1986 va riconosciuto.
L'appello dell'Ufficio viene pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio e condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in
€ 1.200,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI LB CE, Presidente
SA RO, LA
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B400318-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 796/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 730 del 23.4.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Resistente_1 avverso avviso di accertamento per l'anno 2016 di Euro 25.751,00, comprese sanzioni, emesso in base al cd. Spesometro che recuperava costi oggettivamente inesistenti, dichiarando la falsità delle fatture e confermando il recupero dell'Iva ma non delle imposte dirette.
Compensava le spese.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 39, c.1, DPR 600/73, 109 DPR 917/86 e 2697 cod. civ.
La sentenza “muta” la contestazione delle fatture emesse dalla ditta Società_1 da oggettivamente a soggettivamente inesistenti ritenendo carente la prova della compartecipazione soggettiva dell'evasione dell'emittente posta a carico dell'Agenzia.
Cita Corte di Cassazione Sent. nn. 1565/2014, 17377/09, 230744/12; 1950/07; 12802/11).
Così conclude: “A fronte delle considerazioni svolte, lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
- riformare parzialmente la Sentenza di I grado sopra indicata, statuendo la correttezza dell'intera pretesa erariale esposta nell'atto impositivo.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata”.
Il contribuente non si è costituito per l'udienza fissata per il 22.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il capo della sentenza appellata che ha confermato il recupero dell'Iva, in mancanza di appello da parte del contribuente, viene confermato.
Quanto alla ulteriore contestazione dell'Ufficio di indebita detrazione dei costi rappresentati da fatture relative ad operazioni inesistenti, vanno applicati i principi che regolano l'onere della prova.
Gli elementi indiziari riportati dall'Ufficio consistono nella segnalazione del 14.9.2018 effettuata dall'Agenzia di Pordenone nei confronti del fornitore dell'odierno appellato e dalla circostanza che quest'ultimo non è stato in grado di provare il pagamento, asseritamente effettuato, relativamente a ben 24 fatture, mediante contanti. Vi è inoltre l'assenza di documenti di trasporto delle merci.
A fronte della riconosciuta mancanza di “effettività” delle fatture e del conseguente recupero dell'Iva, nonché di qualsiasi prova della consegna della merce e del pagamento, l'indeducibilità dei costi ex art. 109 DPR n.
917/1986 va riconosciuto.
L'appello dell'Ufficio viene pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'ufficio e condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in
€ 1.200,00.